§ 37.1.144 – D.M. 5 dicembre 1997, n. 489.
Regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:05/12/1997
Numero:489


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  [3]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 37.1.144 – D.M. 5 dicembre 1997, n. 489.

Regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile.

(G.U. 20 gennaio 1998, n. 15).

 

     Art. 1.

     1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

     a) "diritti doganali", l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata condecreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479 [1];

     b) "diritti di confine", i diritti previsti all'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

     c) "regolamento comunitario", il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983;

     d) "direttiva comunitaria", la direttiva n. 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006 e la direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 [2];

     e) "valore globale" o "valore intrinseco", il valore delle merci presentate all'importazione, escluse le spese di trasporto e quelle di assicurazione.

 

          Art. 2.

     1. Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le importazioni di merci per le quali l'esenzione è disposta, con carattere di obbligatorietà, rispettivamente dal regolamento comunitario per i diritti di confine e dalla direttiva comunitaria per l'imposta sul valore aggiunto.

     2. La franchigia è concessa alle condizioni e con le modalità e formalità determinate dal regolamento comunitario e dalle direttive comunitarie.

 

          Art. 3.

     1. Il trasferimento di residenza di cui all'articolo 2 del regolamento comunitario e delladirettiva comunitaria n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 è comprovato dalla presentazione di uno dei seguenti documenti:

     a) certificato del comune dove è stata eletta la nuova residenza, che riporti lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza e la data di trasferimento;

     b) dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare italiana nel Paese terzo, attestante il periodo di permanenza all'estero e la data di trasferimento;

     c) altra documentazione riconosciuta idonea dal capo della circoscrizione competente sull'ufficio doganale di importazione, tenuto conto del soggetto beneficiario e delle caratteristiche dell'operazione. Tale documentazione a titolo esemplificativo può essere costituita da:

     1) attestazione rilasciata dall'impresa od ente nel Paese terzo alle cui dipendenze il soggetto beneficiario abbia lavorato;

     2) contratto di affitto di immobile per abitazione del soggetto beneficiario nel Paese terzo;

     3) comunicazione del Ministero degli affari esteri di accreditamento di personale diplomatico-consolare, giornalisti.

     2. L'importazione in franchigia è comunicata all'ufficio doganale nella cui competenza territoriale si trova il luogo di nuova residenza, se effettuata da ufficio doganale diverso.

 

          Art. 4.

     1. I regali offerti in occasione di un matrimonio da persone residenti in un Paese terzo, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento comunitario e della direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, sono ammessi in franchigia dai diritti doganali purché il valore dei singoli regali non superi 1000 ECU.

     2. L'importazione in franchigia è comunicata all'ufficio doganale nella cui competenza territoriale si trova il luogo di nuova residenza, se effettuata da ufficio doganale diverso.

 

          Art. 5. [3]

     [1. Sono ammesse alla franchigia dai diritti doganali le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 ECU per spedizione.

     1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare [4].]

 

          Art. 6.

     1. Sono esclusi dalla franchigia di cui all'articolo precedente:

     a) i prodotti alcolici;

     b) i profumi e l'acqua da toletta;

     c) i tabacchi e i prodotti del tabacco.

 

          Art. 7.

     1. Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8 [5].

     1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare [6].

 

          Art. 8.

     1. Sono considerate piccole spedizioni prive di carattere commerciale le spedizioni che nel contempo:

     a) presentino carattere occasionale;

     b) riguardino esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per loro natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;

     c) riguardino merci il cui valore globale non superi 45 euro, ivi compreso il valore delle merci di cui al successivo articolo [7];

     d) non risultino effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma.

 

          Art. 9.

     1. Per le merci elencate nell'articolo 31 del regolamento comunitario e nell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva n. 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, la franchigia è accordata entro i limiti dei quantitativi ivi indicati [8].

 

          Art. 10.

     1. E' abrogato il decreto ministeriale 16 ottobre 1990, n. 441.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 2016, n. 96.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 4 novembre 2008, n. 192.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 2016, n. 96.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 2016, n. 96.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 2016, n. 96.

[7] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 4 novembre 2008, n. 192.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 4 novembre 2008, n. 192.