Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.5 oli minerali idrocarburi e gas |
Data: | 27/02/2013 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione e destinatari del regolamento |
Art. 2. Criteri per la redazione del piano |
Art. 3. Modalità di comunicazione e pubblicazione del piano |
Art. 4. Valutazione del piano |
Art. 5. Monitoraggio del piano e imposizione degli investimenti |
§ 18.5.179 - D.M. 27 febbraio 2013, n. 65. [1]
Regolamento, di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale.
(G.U. 10 giugno 2013, n. 134)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», di seguito denominato
Vista la
Vista la
Visto il
Acquisito il parere dell'Autorità di cui alla deliberazione n. 300/2012/I/GAS del 19 luglio 2012;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni espresso nella riunione del 25 luglio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012;
Vista la nota in data 8 febbraio 2013 n. 0002562 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Campo di applicazione e destinatari del regolamento
1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 16 del
Art. 2. Criteri per la redazione del piano
1. I Gestori elaborano il piano secondo i criteri generali fissati dall'articolo 16 del
a) evidenzia le misure infrastrutturali volte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento, a fronte delle previsioni di evoluzione della domanda e dell'offerta di gas naturale, prevedendo anche la realizzazione di un'adeguata sovra-capacità, al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, di creare le condizioni per supportare lo sviluppo di un mercato competitivo e integrato a livello europeo, di assicurare l'offerta in concorrenza per promuovere lo sviluppo del sistema gas naturale italiano come "hub" mediterraneo, tenendo conto delle disposizioni relative alla sicurezza del sistema di cui all'articolo 8 del
b) descrive lo stato della rete di trasporto del gas naturale articolata nelle sue componenti di rete nazionale e di rete di trasporto regionale, unitamente agli elementi che la caratterizzano, inclusi i punti di interconnessione con altri operatori di trasporto, stoccaggio e rigassificazione esistenti e previsti, nonchè alle eventuali criticità e congestioni, attuali o previste, e agli investimenti necessari per il loro superamento;
c) individua le infrastrutture, di cui alla rete nazionale e alla rete regionale, da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi, specificando le motivazioni alla base delle scelte pianificatorie, precisando quelle per le quali la decisione dell'investimento è stata già adottata e quelle da realizzare nel primo triennio del periodo decennale;
d) prevede le opportune forme di coordinamento con i gestori esteri e nazionali di reti di trasporto di gas naturale al fine di:
1) sviluppare nuove interconnessioni con l'estero;
2) realizzare una capacità di trasporto bidirezionale continua secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del
3) ottimizzare l'utilizzo della capacità di trasporto dei gasdotti esteri verso l'Italia, anche attraverso lo sviluppo di procedure di allocazione congiunta della capacità, al fine di incrementare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti, anche secondo le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, del
e) indica per tutti i progetti definiti:
1) i costi ed i benefici attesi in relazione ai criteri di cui all'articolo 16 del
2) gli investimenti da realizzare nel rispetto dei principi di economicità e di efficacia di cui al presente comma;
3) il programma degli investimenti e la data prevista di realizzazione con separata evidenza delle tempistiche delle principali attività, giustificando eventuali modifiche delle citate tempistiche rispetto al piano già pubblicato;
f) evidenzia la descrizione della struttura finanziaria, con indicazione dei dati economico-finanziari che supportano la sostenibilità del piano, nonchè le fonti di finanziamento.
2. Nell'elaborazione del piano i gestori:
a) tengono in debito conto i progetti di sviluppo infrastrutturale definiti dalla Commissione Europea;
b) prevedono le opportune forme di coinvolgimento con altri gestori, sia appartenenti sia non appartenenti all'Unione Europea, con operatori del mercato, nonchè con altri operatori proprietari di infrastrutture connesse, attualmente o sulla base degli investimenti previsti, alle reti nazionali di trasporto del gas naturale;
c) indicano i criteri utilizzati per la stima dell'evoluzione del rapporto tra domanda ed offerta del sistema del gas naturale, per l'analisi dei costi e dei benefici relativi alla realizzazione del piano e per la valutazione della capacità di trasporto incrementale derivante dalla realizzazione del piano, con particolare riferimento ai vincoli di esercizio della rete.
Art. 3. Modalità di comunicazione e pubblicazione del piano
1. Al fine di assicurare una adeguata diffusione delle informazioni i gestori:
a) pubblicano annualmente il calendario per l'elaborazione del piano sul proprio sito internet e avviano la richiesta di informazioni e dati nei confronti di tutti i soggetti coinvolti entro il 1° settembre di ciascun anno;
b) pubblicano nei propri siti internet il piano entro il termine del 31 marzo di ciascun anno ai fini della consultazione, con evidenziazione delle motivazioni delle scelte operate a seguito delle proposte e delle informazioni ricevute;
c) tenuto conto degli esiti della consultazione, trasmettono il piano entro il 31 maggio di ciascun anno al Ministero, all'Autorità e alle Regioni interessate, nonchè comunicano sul proprio sito internet, entro la stessa data, le informazioni relative al piano in lingua italiana ed in lingua inglese.
Art. 4. Valutazione del piano
1. Il Ministero provvede ad acquisire, entro due mesi dalla richiesta, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 del
2. Il Ministero valuta altresì, sentita l'Autorità, se il piano contiene una stima relativa ai fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso è coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), del
3. In caso di dubbio sugli aspetti relativi alla coerenza di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del
Art. 5. Monitoraggio del piano e imposizione degli investimenti
1. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno secondo le proprie competenze, effettuano il monitoraggio dell'attuazione del piano, anche sulla base di segnalazioni delle Regioni.
2. Nei casi in cui un Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che in base al piano doveva essere realizzato nel triennio successivo, il Ministero o l'Autorità, a seconda delle previsioni di cui al comma 8 dell'articolo 16 del
3. In caso di non ottemperanza alle disposizioni emanate in conseguenza del monitoraggio di cui al comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) del
Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 267
[1] Il presente decreto ha perso efficacia per effetto dell'art. 26 della