§ 4.1.144 - L.R. 29 aprile 2013, n. 6.
Disposizioni regionali in materia agricola.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:29/04/2013
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Aiuti per la copertura dei costi sostenuti dai consorzi di difesa delle colture agrarie per la stipula di polizze assicurative agevolate contro le avversità atmosferiche)
Art. 2.  (Iniziative per rafforzare il sistema di garanzia dedicato al settore della produzione primaria)
Art. 3.  (Trebbiatura e sgranatura meccanica)
Art. 4.  (Gestione delle risorse pastorali pubbliche)
Art. 5.  (Modifiche dell'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63)
Art. 6.  (Modifiche della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39)
Art. 7.  (Modifiche della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21)
Art. 8.  (Analisi delle ricadute economiche e sociali nel settore agricolo della normativa regionale)
Art. 9.  (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie)
Art. 10.  (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
Art. 11.  (Norma finanziaria)


§ 4.1.144 - L.R. 29 aprile 2013, n. 6.

Disposizioni regionali in materia agricola.

(B.U. 30 aprile 2013, n. 17 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Aiuti per la copertura dei costi sostenuti dai consorzi di difesa delle colture agrarie per la stipula di polizze assicurative agevolate contro le avversità atmosferiche)

1. La Regione istituisce un aiuto, nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), finalizzato alla copertura degli interessi bancari sostenuti dai consorzi di difesa delle colture agrarie che hanno stipulato in nome e per conto dei propri soci delle polizze assicurative agevolate contro le avversità atmosferiche, a garanzia dei contributi statali previsti dalla normativa vigente, per i premi delle annualità 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.

2. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le disposizioni attuative.

 

     Art. 2. (Iniziative per rafforzare il sistema di garanzia dedicato al settore della produzione primaria)

1. Al fine di agevolare il consolidamento e lo sviluppo delle piccole e medie imprese agricole ed il loro accesso al mercato dei capitali, la Regione promuove interventi di rafforzamento del sistema di garanzia dedicato al settore della produzione primaria.

2. La Regione, per i fini di cui al comma 1, interviene a sostegno delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) composti in misura prevalente da imprenditori di cui all'articolo 2135 del codice civile, concedendo prestiti quindicennali da rimborsare alla scadenza in un'unica soluzione per un importo pari al valore nominale, decurtato delle somme eventualmente utilizzate a copertura delle perdite per interventi in garanzia a favore delle imprese socie e incrementato degli interessi.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento.

 

     Art. 3. (Trebbiatura e sgranatura meccanica)

1. Per l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose, di cui al regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 (Disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose) ed al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose), non è richiesta alcuna licenza.

 

     Art. 4. (Gestione delle risorse pastorali pubbliche)

1. Per la conservazione e la salvaguardia dei pascoli montani e delle malghe di proprietà pubblica, le procedure per l'affitto e le condizioni contrattuali e gestionali generali rispettano la legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), la legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente.

 

     Art. 5. (Modifiche dell'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63)

1. Al comma quinto dell'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), come aggiunto dall'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 1984, n. 24, la parola: "istituzioni" è sostituita dalla seguente: "enti".

2. Il comma sesto dell'articolo 47 della l.r. 63/1978, come aggiunto dall'articolo 8 della l.r. 24/1984, è sostituito dal seguente:

"6. Lo Statuto di tali enti, tra l'altro, prevede:

a) la maggioranza negli organi collegiali dei rappresentati di enti pubblici, nel caso figurino anche privati tra i partecipanti;

b) il presidente eletto tra i rappresentanti designati dagli enti pubblici e dalla Regione;

c) il collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale composto da tre membri designati dai partecipanti; il presidente del collegio è il membro designato dall'ente che versa l'eventuale quota maggioritaria;

d) un numero di rappresentanti negli organi collegiali rapportato alle eventuali quote di partecipazione finanziaria con l'osservanza, comunque, di quanto previsto alla lettera a).".

3. Il comma settimo dell'articolo 47 della l.r. 63/1978, come aggiunto dall'articolo 8 della l.r. 24/1984, è sostituito dal seguente:

"7. Gli enti devono essere costituiti con atto pubblico, avere personalità giuridica e possedere i requisiti organizzativi, tecnici e scientifici necessari per l'espletamento della ricerca applicata.".

4. Il comma nono dell'articolo 47 della l.r. 63/1978, come aggiunto dall'articolo 8 della l.r. 24/1984, è sostituito dal seguente:

"9. L'intervento finanziario della Regione è determinato annualmente con la legge di bilancio regionale, tenuto conto:

a) del bilancio preventivo e del programma di attività e ricerca;

b) del bilancio consuntivo e del programma di attività e ricerca relativo all'anno precedente;

c) delle eventuali quote di partecipazione finanziaria degli altri partecipanti.".

 

     Art. 6. (Modifiche della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39)

1. Il comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli), come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, in applicazione dell'articolo 77, primo comma, lettera d) e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), istituisce un sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei vini, per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, che favorisce un coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle province ed ai comuni.".

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 39/1980, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 21, è sostituito dal seguente:

"1. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti ed in applicazione del disposto di cui agli articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, le province istituiscono il Servizio antisofisticazioni vinicole (SAV) e demandano allo stesso le funzioni previste dagli articoli 5, 10 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di polizia locale).".

 

     Art. 7. (Modifiche della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), è aggiunto il seguente:

"5 bis. Le modifiche dei relativi statuti sono inviati alla Giunta regionale che, verificata la conformità con le disposizioni della presente legge, le approva e ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 51 della l.r. 21/1999, è inserito il seguente:

"4 bis. Al fine di favorire il riordino irriguo, anche attraverso l'accorpamento dei comprensori di irrigazione esistenti, e la realizzazione di grandi opere irrigue infrastrutturali sovracomprensoriali possono costituirsi organismi di coordinamento tra gli enti gestori dei comprensori di irrigazione delimitati ai sensi dell'articolo 44.".

 

     Art. 8. (Analisi delle ricadute economiche e sociali nel settore agricolo della normativa regionale)

1. La Giunta regionale, prima dell'approvazione di disegni di legge o di atti amministrativi, individua le fattispecie per le quali è necessario operare un'analisi delle ricadute economiche e sociali nel settore agricolo.

 

     Art. 9. (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie)

1. Al Settore fitosanitario regionale compete, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) di:

a) istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie pericolose e diffusibili prescrivendo le misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;

b) ngiungere l'estirpazione di piante che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette all'estirpazione;

c) vietare temporaneamente, in tutto il territorio della Regione o in parte di esso, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;

d) prescrivere le misure fitosanitarie necessarie, ivi compresi i trattamenti obbligatori, la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia.

2. I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati al riguardo dal Settore fitosanitario regionale sono puniti con sanzione amministrativa pari a 0,3 euro per metro quadrato di superficie. La sanzione pecuniaria non può in ogni caso essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque vìoli gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal Settore fitosanitario regionale è punito con sanzione amministrativa da 200,00 a 1.200,00 euro.

3. Oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui ai commi l e 2, gli organi di vigilanza dispongono l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste al comma 1 ponendo a carico del trasgressore le relative spese. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta a carico del trasgressore la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo.

4. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata ai competenti uffici della Regione e agli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono destinati alla realizzazione degli interventi necessari all'attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1.

5. L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dal Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale).

6. Specifici compiti relativi all'attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1 possono essere gestiti dalle province, dai comuni e dalle unioni montane di comuni a seguito di accordi con la Regione.

 

     Art. 10. (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui all'articolo 1 e agli interventi previsti all'articolo 2 del biennio 2013-2014, stimati rispettivamente in un milione di euro per ciascun anno e iscritti nell'ambito delle rispettive unità previsionali di base (UPB) DB11032 e DB11092 del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).