§ 2.4.49 - L.R. 22 aprile 2016, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comuni
Data:22/04/2016
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 )
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2015)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2015)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 22 della l.r. 23/2015)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 23/2015)


§ 2.4.49 - L.R. 22 aprile 2016, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56).

(B.U. 28 aprile 2016, n. 17)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 )

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ') è sostituito dal seguente: "2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge, in materia di energia, sono attribuite alle province le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali o non inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale. Le province, in deroga alle modalità stabilite all'articolo 3, esercitano tali funzioni in forma singola.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 23/2015 è inserito il seguente: "2 bis. Qualora i gasdotti ed oleodotti di cui al comma 2 non siano totalmente ricompresi nel territorio di una provincia, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli stessi sono rilasciate dalla provincia ove l'infrastruttura ricade in misura prevalente, d'intesa con le altre province attraversate dalla medesima. ".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2015)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 23/2015 le parole "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2016".

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2015)

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 23/2015 le parole "di cui all'articolo 2, commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 2".

2. Al comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 23/2015 , dopo le parole "singole province i", sono inserite le seguenti: "procedimenti relativi a".

3. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 23/2015 è soppresso.

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 23/2015 è inserito il seguente: "6 bis. In deroga a quanto previsto al comma 3, restano nella titolarità delle singole province i procedimenti relativi a progetti e le attività finanziate con la programmazione comunitaria FSE 2014/2020, già avviati entro la data di cui all'articolo 11.".

5. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 13 della l.r. 23/2015 , come introdotto dal comma 4, è inserito il seguente: "6 ter. Nei casi disciplinati ai commi 6 e 6 bis, le province concludono, nei termini che discendono dalla disciplina comunitaria, i procedimenti avviati, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi, ivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. ".

6. Al comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 23/2015 le parole "ai commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 5, 6 e 6 bis".

7. Dopo il comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 23/2015 è inserito il seguente: "7 bis. Gli accordi di cui all'articolo 10 individuano le attività istruttorie o di supporto da compiere a favore degli uffici degli enti locali nonché i provvedimenti, gli atti e le attività che devono essere posti in essere dal personale trasferito, che opera a tal fine funzionalmente anche per l'ente locale con ricadute sul relativo bilancio. Tali provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina propria dell'ente locale interessato ed i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati agli enti locali, compreso l'eventuale relativo contenzioso. ".

8. [Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 23/2015 è aggiunto il seguente: "8 bis. La conclusione dei procedimenti di autorizzazione in materia di attività estrattive di cui all'articolo 2, comma 3, già avviati dai comuni alla data del 31 dicembre 2015, rimane di competenza dei medesimi. A partire dalla data di cui all'articolo 11, le province e la Città metropolitana di Torino esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 19 della l.r. 69/1978 anche relativamente ai siti i cui procedimenti sono già stati avviati dai comuni entro la medesima data."] [1].

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 22 della l.r. 23/2015) [2]

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 23/2015 è inserita la seguente: "i bis) il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente: 2. Le province e la Città metropolitana di Torino, con le modalità definite all'articolo 4, comma 1, segnalano alla Regione eventuali irregolarità riscontrate nelle coltivazioni autorizzate dalla Regione e nelle concessioni di cui all'articolo 11.".

2. Dopo la lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 23/2015 , come introdotta dal comma 1, è inserita la seguente: "i ter) il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente: 3. La Regione segnala alle province ed alla Città metropolitana di Torino, eventuali irregolarità riscontrate nelle coltivazioni autorizzate dalle medesime. ".

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 23/2015)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 23/2015 è sostituita dalla seguente: "g) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 44/2000 ; ".

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 23/2015 è inserita la seguente: "g bis) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 44/2000 le parole alla Regione e. ".

3. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 23/2015 è sostituita dalla seguente: "o) la lettera n) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79); ".

4. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 23/2015 è inserita la seguente: "o bis) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 23/2002 le parole alla Regione e. ".


[1] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 17 novembre 2016, n. 23.

[2] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 17 novembre 2016, n. 23.