§ 5.6.99 - L.R. 24 maggio 2012, n. 7.
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 ambiente
Data:24/05/2012
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Organizzazione del servizio idrico integrato)
Art. 3.  (Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
Art. 4.  (Funzioni di organizzazione del servizio)
Art. 5.  (Forma di cooperazione tra gli enti locali. Conferenze d'ambito)
Art. 6.  (Conferenze d'ambito. Composizione e funzioni)
Art. 7.  (Finalità)
Art. 8.  (Controllo di sistema)
Art. 9.  (Osservatori regionali)
Art. 10.  (Controllo diretto sull'erogazione dei servizi)
Art. 11.  (Poteri sostitutivi)
Art. 12.  (Sanzioni)
Art. 13.  (Conferenza regionale dell'ambiente)
Art. 14.  (Norme transitorie)
Art. 15.  (Consorzio obbligatorio dei comuni per l'Acquedotto del Monferrato)
Art. 16.  (Abrogazioni)
Art. 17.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.6.99 - L.R. 24 maggio 2012, n. 7.

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani.

(B.U. 28 maggio 2012, n. 21 - 2° suppl.)

 

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Ferme restando le competenze regionali, provinciali e della Città metropolitana di Torino in materia di pianificazione e programmazione, in materia di risorse idriche e gestione integrata dei rifiuti, la presente legge, in attuazione della normativa nazionale di settore, detta norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La presente legge istituisce e disciplina altresì la Conferenza regionale dell'ambiente [1].

2. Con la presente legge la Regione persegue la finalità di assicurare:

a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;

b) il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello d'ambito territoriale ottimale;

c) la tutela e la corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e risparmio delle risorse e di uso multiplo delle stesse, con priorità di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione;

d) la riduzione dei rifiuti urbani, nonché una programmazione ed una gestione integrata dei rifiuti urbani fondata prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione, sulla raccolta in modo differenziato, sul recupero e sul corretto smaltimento, anche al fine di un adeguato ed economico riutilizzo, reimpiego e riciclaggio.

 

Capo II.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

 

     Art. 2. (Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle di elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della gestione e di controllo diretto, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Gli enti locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le funzioni di cui al comma 1 secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 concernenti il servizio idrico integrato, modificata dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 8, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 13/1997.

 

Capo III. [2]

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

 

     Art. 3. (Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) [3]

1. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), sino alla data stabilita dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) per la costituzione della conferenza d'ambito e la riorganizzazione dei consorzi di area vasta.

 

     Art. 4. (Funzioni di organizzazione del servizio) [4]

[1. Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come di seguito identificate:

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato alla realizzazione degli impianti e all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi;

c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano d'ambito;

d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;

e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;

f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) sono esercitate d'intesa con la Giunta regionale quando sono relative ad opere strategiche, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti e le discariche a servizio dei medesimi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province e i comuni si attengono alle direttive generali ed agli indirizzi regionali in materia di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi.]

 

     Art. 5. (Forma di cooperazione tra gli enti locali. Conferenze d'ambito) [5]

[1. Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite conferenze d'ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che le istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. La conferenza d'ambito ha autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile per le attività connesse alle proprie funzioni.]

 

     Art. 6. (Conferenze d'ambito. Composizione e funzioni) [6]

[1. In ciascun ambito territoriale ottimale a base provinciale o sovraprovinciale è istituita una conferenza d'ambito per l'organizzazione e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominata conferenza d'ambito, composta dai presidenti delle province e da rappresentanze dei sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale costituite in forma unitaria o per gruppi di comuni.

2. Le conferenze d'ambito deliberano a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali, sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio. Il 50 per cento dei voti è riservato ai comuni, mentre il restante 50 per cento dei voti è attribuito alle province ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale.

3. Le conferenze d'ambito esercitano le seguenti funzioni:

a) approvano il piano d'ambito;

b) definiscono il modello organizzativo e individuano le forme di gestione dei servizi;

c) determinano le tariffe del servizio e dispongono in ordine alla destinazione dei relativi proventi;

d) definiscono la propria struttura organizzativa, prevedendo eventuali forme di articolazione sul territorio;

e) approvano le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.

4. Le strutture organizzative delle conferenze d'ambito, istituite ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) esercitano, anche con personale distaccato dagli enti partecipanti, le seguenti funzioni:

a) predisposizione degli atti della conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio;

c) compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;

d) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio;

e) ogni altra attività attribuita dalla conferenza d'ambito.

5. Nel caso di articolazione degli ambiti territoriali ottimali in aree territoriali omogenee, ferme restando le competenze delle conferenze d'ambito, per ciascuna di tali aree può essere istituita una assemblea composta dai sindaci o assessori delegati dei comuni appartenenti all'area interessata e, negli ambiti territoriali ottimali sovraprovinciali, dal presidente o assessore delegato della provincia competente per territorio, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

a) esprimere un parere preventivo, obbligatorio e vincolante limitatamente alle previsioni del piano d'ambito in materia di conferimenti separati, raccolta differenziata, raccolta e trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati relativi all'area territoriale omogenea di riferimento;

b) verificare il regolare svolgimento delle attività di cui alla lettera a) durante tutta la durata della gestione con facoltà, esaminate e valutate le criticità rilevate dagli uffici della conferenza d'ambito o segnalate da singoli comuni, di proporre alla conferenza d'ambito proposte di ottimizzazione dei servizi.]

 

Capo IV.

REGOLAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI

 

     Art. 7. (Finalità)

1. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi, nonché la conformità dei piani d'ambito alla pianificazione regionale di settore, la regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è realizzata, a livello regionale e in coerenza con le indicazioni degli organismi nazionali di vigilanza, attraverso:

a) il controllo di sistema che, comparate le modalità di esercizio delle funzioni poste in capo alle province ed ai comuni e le prestazioni realizzate dai gestori con riferimento ad una pluralità di ambiti territoriali ottimali, individua le situazioni di criticità ed i conseguenti interventi sanzionatori e correttivi, ivi compresi quelli di revisione dei documenti di pianificazione sia a livello regionale, che a livello di singoli ambiti territoriali ottimali, al fine di garantire sul territorio regionale omogenei ed adeguati livelli di qualità dei servizi;

b) il controllo diretto sull'erogazione dei servizi che, esaminato il grado di realizzazione degli adempimenti e delle prestazioni poste a carico del gestore nel piano d'ambito e nel contratto di servizio sottoscritto, evidenzia se gli specifici obiettivi di gestione sono stati conseguiti e consente di adottare i provvedimenti sanzionatori delle eventuali inadempienze.

 

     Art. 8. (Controllo di sistema)

1. La Giunta regionale esercita, avvalendosi delle elaborazioni degli osservatori regionali, il controllo di sistema del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo in particolare:

a) alla formulazione di indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione dei servizi secondo i principi e le finalità della presente legge, della l.r. 13/1997 e della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) [7];

b) alla verifica di coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore e alla eventuale formulazione di rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva da parte della conferenza d'ambito e dei consorzi di area vasta di cui alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 13/1997, di seguito denominati autorità competenti [8];

c) [ad eseguire controlli sulla congruità dei prezzi in relazione ai progetti dei gestori per gli interventi di maggiori dimensioni economiche] [9];

d) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 12.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le strutture regionali competenti possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), i piani d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla deliberazione di adozione. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito adottato la Giunta regionale, con propria deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni cui le autorità competenti si conformano in sede di approvazione definitiva del piano; se la Giunta regionale non si esprime entro tale termine, il piano d'ambito può essere definitivamente approvato. In caso di motivate esigenze istruttorie, il termine di trenta giorni per l'espressione della Giunta regionale è esteso sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, previa comunicazione degli uffici regionali alle autorità competenti [10].

 

     Art. 9. (Osservatori regionali)

1. Presso le strutture regionali competenti per materia operano l'osservatorio regionale dei servizi idrici e l'osservatorio regionale dei rifiuti, di seguito denominati osservatori regionali.

2. Gli osservatori regionali, mediante la costituzione e la gestione di banche dati anche in connessione con i sistemi informativi dei soggetti che detengono informazioni nel settore, svolgono su scala regionale le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi inerenti:

a) i piani d'ambito, i piani finanziari e i bilanci separati relativi ai servizi di cui alla presente legge;

b) i modelli adottati per l'esercizio delle funzioni di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi ed i relativi costi;

c) il censimento dei soggetti gestori dei servizi e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

d) le condizioni generali dei contratti di servizio;

e) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti;

f) i livelli di qualità dei servizi erogati all'utenza;

g) le tariffe applicate ed i costi unitari del servizio;

h) i risultati dei controlli diretti effettuati dagli uffici delle autorità competenti sulle gestioni di loro competenza [11];

i) i dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente, sulla base del metodo di calcolo stabilito dalla Giunta regionale.

3. Le autorità competenti e i gestori dei servizi trasmettono periodicamente agli osservatori regionali i dati e le informazioni di cui al comma 2, entro i termini e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Gli osservatori regionali possono richiedere in ogni momento ulteriori informazioni utili all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite [12].

4. Sulla base dei dati acquisiti, gli osservatori regionali effettuano elaborazioni, anche mediante analisi comparative tra i diversi ambiti territoriali ottimali, finalizzate allo svolgimento ottimale del controllo di sistema ed in particolare a:

a) individuare situazioni di inosservanza delle previsioni della pianificazione regionale di settore;

b) effettuare una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle forme di esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge;

c) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria praticata;

d) definire gli indici per la valutazione dell'effettiva integrazione tra i servizi e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

e) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;

f) indicare i valori economici di riferimento per i singoli segmenti di servizio a livello di ambito territoriale ottimale e definire parametri, anche socio-economici, di valutazione delle tariffe applicate;

g) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi;

h) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;

i) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato dei servizi;

j) elaborare e divulgare dati statistici e conoscitivi in materia, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informativi.

5. Gli osservatori regionali garantiscono il proprio supporto agli enti ed agli organismi competenti in materia, assicurano l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate ed organizzano periodici confronti con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, ambientaliste e dei consumatori.

6. L'osservatorio regionale dei rifiuti coordina le attività degli osservatori provinciali e della Città metropolitana di Torino, in un'ottica di collaborazione, integrazione e raccordo con le attività di raccolta e diffusione dei dati a livello regionale. Nell'ambito dei sistemi informativi ambientali, regionali e nazionali, divulga le informazioni raccolte avvalendosi anche del supporto dell'ARPA, assicurando le informazioni al pubblico ai sensi della normativa vigente [13].

 

     Art. 10. (Controllo diretto sull'erogazione dei servizi) [14]

1. Gli uffici delle autorità competenti effettuano il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore, intervenendo tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le autorità competenti possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

 

     Art. 11. (Poteri sostitutivi) [15]

1. In caso di inerzia delle autorità competenti nello svolgimento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

2. In caso di inadempienze del gestore, accertate nell'ambito del controllo diretto o segnalati dalla Regione nell'esercizio delle funzioni di controllo di sistema, ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento, le autorità competenti e, in caso di loro inerzia, la Giunta regionale, possono, previa diffida, sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi, con spese a carico dell'inadempiente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

 

     Art. 12. (Sanzioni)

1. Per la violazione degli obblighi inerenti la fornitura delle informazioni agli osservatori regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro commisurata alla gravità dell'inadempienza.

2. All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa, nonché alla riscossione e all'introito dei relativi proventi provvede la Regione secondo le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

Capo V.

CONFERENZA REGIONALE DELL'AMBIENTE

 

     Art. 13. (Conferenza regionale dell'ambiente)

1. Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni dei soggetti istituzionali regionali competenti in materia di ambiente, nonché per la formulazione e l'espressione agli stessi di proposte e pareri, il Presidente della Giunta regionale istituisce, con decreto, la conferenza regionale dell'ambiente.

2. Fanno parte della conferenza regionale dell'ambiente:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato, con funzioni di presidente della conferenza;

a bis) il Sindaco della Città metropolitana di Torino o un consigliere delegato [16];

b) i presidenti delle province o gli assessori delegati;

c) i presidenti delle autorità d'ambito e della conferenza d'ambito e dei consorzi di area vasta, limitatamente alla trattazione della materia inerente al servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [17];

d) il presidente della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM ) o suo delegato;

e) i presidenti delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.

3. La conferenza regionale dell'ambiente adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute. Svolge funzioni di segreteria della conferenza la struttura regionale competente in materia.

4. La conferenza regionale dell'ambiente si avvale degli osservatori regionali e di un proprio comitato tecnico, composto da:

a) il responsabile della struttura regionale competente in materia, o un suo delegato, che lo presiede;

a bis) il responsabile della struttura competente in materia della Città metropolitana di Torino o un suo delegato [18];

b) il responsabile della struttura competente in materia di ciascuna provincia, o un suo delegato;

c) un tecnico, in rappresentanza di ciascuna autorità d'ambito e della conferenza d'ambito e di ciascun consorzio di area vasta, limitatamente alla materia inerente il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [19];

d) un tecnico in rappresentanza della delegazione regionale dell'UNCEM;

e) un tecnico designato in rappresentanza delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.

5. In relazione agli argomenti trattati, i presidenti della conferenza regionale dell'ambiente e del comitato tecnico possono sentire i rappresentanti di altri enti ed organismi aventi specifiche competenze in materia ovvero portatori di interessi diffusi o di categoria.

6. Nelle materie di sua competenza la conferenza regionale dell'ambiente svolge le funzioni della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 6 della l.r. 34/1998, sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30.

 

Capo VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 14. (Norme transitorie) [20]

[1. Entro un anno dalla data entrata in vigore della presente legge, le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale. La convenzione è approvata dalle province e dai comuni attraverso le assemblee delle associazioni d'ambito e dei consorzi di bacino istituiti ai sensi degli articoli 11 e 12 della l.r. 24/2002. La convenzione approvata è sottoscritta dai presidenti delle province e dai presidenti delle associazioni d'ambito e dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002. Entro centoventi giorni dalla data di stipulazione, la convenzione è ratificata dai competenti organi comunali e provinciali.

2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.

3. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, previa intesa con la Giunta regionale per le funzioni relative alle opere strategiche, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 24/2002, sino alla data di conferimento delle posizioni di cui al comma 7.

4. Le associazioni d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 elaborano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in collaborazione con le province competenti, un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dell'ente o organismo nonché di programmazione per il trattamento e lo smaltimento, recante:

a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con l'indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti alle conferenze d'ambito;

b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili alle conferenze d'ambito;

c) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;

d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte;

e) l'accertamento della situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli impianti e delle discariche;

f) il costo di smaltimento in essere.

5. La ricognizione di cui al comma 4 deve essere tenuta in considerazione nel percorso di predisposizione della convenzione istitutiva, secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

6. Le province esercitano attività di controllo e di validazione su tutte le attività di cui al comma 4 per garantire omogeneità di procedure in fase di attuazione.

7. Le conferenze d'ambito, entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione istitutiva, valutano ed approvano con la maggioranza qualificata dei tre quarti, la proposta di conferimento delle posizioni relative al personale di cui al comma 4, in funzione dei propri fabbisogni operativi, nonché il conferimento delle posizioni attive e passive, prevedendo che le componenti passive non possano superare quelle attive, al fine di garantire l'equilibrio patrimoniale. Per tutto quanto non oggetto di conferimento di cui al presente comma si applica quanto previsto al comma 10 del presente articolo.

8. Le conferenze d'ambito all'atto del conferimento di cui al comma 7 subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio alla data del 31.12.2010, individuati ed approvati ai sensi dei commi 4 e 7 del presente articolo.

9. Nel periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle associazioni d'ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale.

10. A decorrere dalla data di conferimento alla conferenza d'ambito le associazioni d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolti o posti in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che li disciplinano.

11. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7 del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.]

 

     Art. 15. (Consorzio obbligatorio dei comuni per l'Acquedotto del Monferrato)

1. Sono fatti salvi i diritti del Consorzio obbligatorio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, costituito con regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345, convertito con legge 6 gennaio 1931, n. 80, che conserva le proprie competenze funzionali e gestionali ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1 gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

 

     Art. 16. (Abrogazioni)

1. L'articolo 13 della l.r. 13/1997 è abrogato.

2. [Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 commi 1 e 2, 11 e 12 della l.r. 24/2002 sono efficaci in ciascun ambito territoriale ottimale fino alla data di sottoscrizione della convenzione istitutiva della relativa conferenza d'ambito] [21].

 

     Art. 17. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[2] L'originario Capo III, artt. 3 - 6 è stato così sostituito dall'attuale Capo III, art. 3, per effetto dell'art. 27 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[3] L'originario Capo III, artt. 3 - 6 è stato così sostituito dall'attuale Capo III, art. 3, per effetto dell'art. 27 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[5] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[6] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[7] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[8] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[9] Lettera abrogata dall'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[10] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[11] Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[12] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[13] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[14] Articolo così modificato dall'art. 30 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[15] Articolo così modificato dall'art. 31 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[16] Lettera inserita dall'art. 32 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[17] Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[18] Lettera inserita dall'art. 32 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[19] Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[20] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[21] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.