Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 18/04/2012 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica |
Art. 3. Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale |
Art. 4. Raccordi istituzionali |
Art. 5. Conferenza delle Soprintendenze |
Art. 6. Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici |
Art. 7. Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali |
Art. 8. Funzioni in materia di fiere |
Art. 9. Funzioni in materia di turismo |
Art. 10. Funzioni in materia di protezione civile |
Art. 11. Organizzazione e personale |
Art. 12. Disposizioni finanziarie |
Art. 13. Rendicontazione della gestione commissariale |
Art. 14. Disposizioni finali |
§ 38.4.91 - D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.
Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.
(G.U. 18 maggio 2012, n. 115)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2011;
Sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma Capitale;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 19 gennaio 2012;
Visti i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, reso nella seduta del 29 marzo 2012, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati, reso il 29 marzo 2012, e del Senato della Repubblica, reso il 29 marzo 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dell'interno, per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto
1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della
2. Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonchè quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.
Art. 2. Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica [2]
[1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, lettera b), della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali. Lo schema del decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.]
Art. 3. Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale
1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.
2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della
3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. All'articolo 1 della
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e le regioni o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, nonchè l'ente Roma capitale ove interessato,»;
b) al comma 2, lettera b), dopo le parole «i comuni interessati,», sono inserite le seguenti: «nonchè con Roma capitale se competente,»;
c) al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole «e delle province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonchè dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,»;
d) al comma 2, lettera c), secondo periodo, dopo le parole «o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonchè dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,».
5. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della
6. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della
6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della
Art. 4. Raccordi istituzionali
1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del
2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del
Capo II
Beni storici, ambientali e fluviali
Art. 5. Conferenza delle Soprintendenze
1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.
2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovraintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e le altre Soprintendenze statali aventi competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.
4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:
a) definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonchè elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;
b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;
c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonchè forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi;
d) adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.
5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della
6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la Sovraintendenza capitolina partecipa all'accordo previsto dall'articolo 96, comma 7, del
7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6. Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici
1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 5, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente decreto.
2. L'attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
4. Resta ferma la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e di Roma capitale di stipulare uno o più accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio.
5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla
Art. 7. Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali
1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del
2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti:
a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonchè dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
c) alle attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma capitale;
d) alle attività di vigilanza sui beni paesaggistici del territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
Capo III
Sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico
Art. 8. Funzioni in materia di fiere
1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del
Art. 9. Funzioni in materia di turismo
1. Per la promozione turistica all'estero Roma capitale opera in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 56, comma 2, del
3. All'articolo 56 del
Capo IV
Protezione civile
Art. 10. Funzioni in materia di protezione civile
1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della
1-bis. Per l'attuazione degli interventi da effettuare sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all'inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale [4].
Capo V
Disposizioni in materia di organizzazione
Art. 11. Organizzazione e personale
1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, efficacia ed efficienza, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del
3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.
Capo VI
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 12. Disposizioni finanziarie
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni. Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma può comunque essere ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della
2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, previa individuazione, nella legge di stabilità, della copertura degli eventuali effetti finanziari.
2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della
3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del
4. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto, Roma capitale può istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.
5. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del
Art. 13. Rendicontazione della gestione commissariale
1. All'articolo 14 del
2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in attuazione dell'articolo 78 del
Art. 14. Disposizioni finali
1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.
2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2.
3. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.
4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. L'articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, e l'articolo 7, comma 4, del
[1] Periodo soppresso dall'art. 1 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[5] Comma così modificato dall'art. 1 del
[6] Comma inserito dall'art. 1 del
[7] Comma così sostituito dall'art. 1 del