Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 08/08/2013 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi |
Art. 2. Saldo Finanziario al 31.12.2012 |
Art. 3. Aggiornamento del Fondo di Cassa |
Art. 4. Ricorso al mercato finanziario |
Art. 5. Variazioni Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale 2013-2015 |
Art. 6. Allegati |
Art. 7. Modifiche alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 35 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2013) |
Art. 8. Modifiche alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 36 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015) |
Art. 9. Gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura – A.L.S.I.A. |
Art. 10. Modifica all’articolo 25 della L.R. 4 agosto 2011, n.17 e s.m.i. (Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013) |
Art. 11. Adempimenti Patto per la Salute (art. 1 comma 173 lett. f della legge 31dicembre 2004 n. 311) |
Art. 12. Trasferimento in favore del Comune di Rionero in Vulture |
Art. 13. Valorizzazione delle strutture sanitarie con caratteristiche di eccellenza nelle attività di ricerca, ricovero e cura |
Art. 14. Modifiche all’articolo 7 della L.R. 28 ottobre 2011, n. 21 (Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche) |
Art. 15. Fitto di ramo d’azienda della struttura sanitaria “Don Uva” di Potenza dalla “Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza” |
Art. 16. Differimento della conclusione del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale |
Art. 17. Piano Annuale 2013 delle attività educative e culturali (L.R. 1.6.1988, n. 22) – Modifiche |
Art. 18. Valorizzazione della biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico |
Art. 19. Contributo straordinario al Comune di Potenza |
Art. 20. Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità montane |
Art. 21. Modifica all’articolo 28 della Legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 e [...] |
Art. 22. Disposizioni in materia di personale |
Art. 23. Disposizioni in materia di spesa del personale e limitazioni alle assunzioni |
Art. 24. Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale |
Art. 25. Modifiche all’articolo 6 della Legge regionale 7 settembre 2000, n. 56 (Assestamento al Bilancio di previsione per l’esercizio 2000) |
Art. 26. Trasferimento risorse finanziarie ad Artigiancassa per gestione fondi a favore delle Imprese artigiane |
Art. 27. Patto territoriale Basilicata Nord-Occidentale |
Art. 28. Avvio procedure per la gestione dell’aviosuperficie E. Mattei dell’agglomerato industriale della Val Basento |
Art. 29. Modifica all’articolo 11 della Legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) |
Art. 30. Modifiche alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007) |
Art. 31. Contributo straordinario all’Enoteca regionale lucana |
Art. 32. Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata |
Art. 33. Modifica all’articolo 10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), come modificato [...] |
Art. 34. Modifica all’articolo 33, primo comma, della L.R. 16.4.2013, n. 7 (Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata) |
Art. 35. Modifica all’articolo 44, comma 1, della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24, (Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale [...] |
Art. 36. Modifica dell’art. 43 della L.R. 18.12.2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come [...] |
Art. 37. Disposizioni a favore dei lavoratori dell’ex Consorzio Agrario Regionale |
Art. 38. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore |
§ 6.2.230 - L.R. 8 agosto 2013, n. 18.
Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata.
(B.U. 8 agosto 2013, n. 29)
Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi
1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascun titolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascun programma dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2013, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della
Art. 2. Saldo Finanziario al 31.12.2012
1. L’avanzo di amministrazione al 31.12.2012, derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, è determinato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2012, in € 691.311.309,46.
2. Il disavanzo effettivo al 31.12.2012, come risultante dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012 e derivante dalla differenza fra l’avanzo contabile di amministrazione al 31.12.2012 di € 641.891.674,13 ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è pari a € 49.419.635,33.
Art. 3. Aggiornamento del Fondo di Cassa
1. Il fondo di cassa al 31.12.2012 iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 di € 400.000.000,00 è aggiornato in € 463.254.543,43 come riportato nell’allegato n. 10 annesso alla presente legge.
Art. 4. Ricorso al mercato finanziario
1. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’art. 12, comma 1, della
2. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario per la contrazione di un mutuo dell’importo di € 38.766.448,76, corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2011, relativamente alle spese non coperte mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2012 per effetto del disposto di cui all’art. 12, comma 6, della
3. L’autorizzazione disposta dall’art. 1, comma 3, lett.b) della
4. Il limite massimo di indebitamento di cui all’art.1, comma 1, della
5. L’onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 4 del presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico del Programma 2 “Quota Capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, per la quota capitale, e del Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 assestato e nel bilancio pluriennale assestato per gli anni successivi.
6. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2013-2015 – esercizio 2013, contenute negli allegati n. 3 e 6 annessi alla presente legge.
Art. 5. Variazioni Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale 2013-2015
1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 3, 4 e 5 annessi alla presente legge.
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 6, 7 e 8 annessi alla presente legge.
Art. 6. Allegati
1. All’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 sono inoltre allegati:
a. Il quadro generale riassuntivo 2013/2015 (Allegato 9);
b. Il quadro dimostrativo risultato di cassa (Allegato 10);
c. Il quadro dimostrativo avanzo di amministrazione – Metodo 1 (Allegato 11A);
d. Il quadro dimostrativo avanzo di amministrazione – Metodo 2 (Allegato 11B);
e. Gli equilibri di bilancio 2013/2015 (Allegato 12);
f. Il fondo pluriennale vincolato (Allegato 13);
g. Il fondo svalutazione crediti – esercizio 2013 (Allegato 14A);
h. Il fondo svalutazione crediti – esercizio 2014 (Allegato 14B);
i. Il fondo svalutazione crediti – esercizio 2015 (Allegato 14C);
j. Esercizio 2013 Spese per macroaggregati – spese correnti (Allegato 15.1.1);
k. Esercizio 2014 Spese per macroaggregati – spese correnti (Allegato 15.1.2);
l. Esercizio 2015 Spese per macroaggregati – spese correnti (Allegato 15.1.3.);
m. Esercizio 2013 Spese per macroaggregati – spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie (Allegato 15.2.1);
n. Esercizio 2014 Spese per macroaggregati – spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie (Allegato 15.2.2);
o. Esercizio 2015 Spese per macroaggregati – spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie (Allegato 15.2.3);
p. Esercizio 2013 Spese per macroaggregati – spese per rimborso prestiti (Allegato 15.3.1);
q. Esercizio 2014 Spese per macroaggregati – spese per rimborso prestiti (Allegato 15.3.2);
r. Esercizio 2015 Spese per macroaggregati – spese per rimborso prestiti (Allegato 15.3.3);
s. Esercizio 2013 Spese per macroaggregati – spese per servizi per conto terzi e partite di giro (Allegato 15.4.1);
t. Esercizio 2014 Spese per macroaggregati – spese per servizi per conto terzi e partite di giro (Allegato 15.4.2);
u. Esercizio 2015 Spese per macroaggregati – spese per servizi per conto terzi e partite di giro (Allegato 15.4.3);
v. Assestamento al Bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 – Stato di Previsione delle Entrate per titoli, tipologie e categorie – previsioni definitive (Allegato 16A);
w. Assestamento al Bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 – Stato di Previsione delle Spese per missioni, programmi e titoli – previsioni definitive (Allegato 16B).
x. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2012 (allegato 11C).
y. Quote di stanziamenti e di impegni finanziate da mutuo – esercizio 2011 (allegato 17A).
z. Quote di stanziamenti e di impegni finanziate da mutuo – esercizio 2012 (allegato 17B).
xx. Assestamento al Bilancio di Previsione Pluriennale 2013/2015 – Allegato conoscitivo dello stato di previsione delle entrate per Titoli, Categorie e UPB – Previsioni definitive (Allegato 18A).
yy. Assestamento al Bilancio di Previsione Pluriennale 2013/2015 – Allegato conoscitivo dello stato di previsione delle uscite per Titoli, Macro Funzioni Obiettivo, Funzioni Obiettivo e UPB – Previsioni definitive (Allegato 18B).
Art. 7. Modifiche alla
1. La tabella E di cui alla
2. La tabella F di cui alla
3. La tabella G di cui alla
Art. 8. Modifiche alla
1. L’allegato 11 di cui all’articolo 6, comma 1, della
2. L’allegato 13 di cui all’articolo 6, comma 1, della
3. L’allegato 17 di cui all’articolo 6, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2012, n.36, è sostituito dall’allegato 17X, annesso alla presente legge.
Art. 9. Gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura – A.L.S.I.A. [1]
1. Al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Ente, la gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) è prorogata fino all’entrata in vigore della legge regionale di riforma dell’Agenzia stessa e, comunque, non oltre il 31.12.2015.
2. Gli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione trovano copertura nell’ambito della Missione 16, Programma 01, della
Art. 10. Modifica all’articolo 25 della L.R. 4 agosto 2011, n.17 e s.m.i. (Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013)
1. Il comma 5 dell’articolo 25 della
“5. Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all’entrata in vigore dell’adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014.”
Art. 11. Adempimenti Patto per la Salute (art. 1 comma 173 lett. f della legge 31dicembre 2004 n. 311)
1. In deroga all’art. 31 della
Art. 12. Trasferimento in favore del Comune di Rionero in Vulture
1. La Regione Basilicata assegna un finanziamento in favore del Comune di Rionero in Vulture necessario a garantire il ristoro delle spese e degli oneri relativi al contenzioso concernente la realizzazione dell’immobile adibito a sede dell’IRCCS CROB.
2. Per l’anno 2013 l’importo assegnato è pari ad € 700.000,00.
3. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al comma 2 del presente articolo, si provvede mediante gli stanziamenti già iscritti alla Missione 13 “Tutela della salute” Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013.
Art. 13. Valorizzazione delle strutture sanitarie con caratteristiche di eccellenza nelle attività di ricerca, ricovero e cura
1. Le Aziende del Servizio sanitario regionale (SSR) possono proporre alla Giunta Regionale la valorizzazione di specifiche discipline sanitarie, attive nell’ambito delle stesse aziende sanitarie, che svolgono attività assistenziali di alta specialità e documentata e validata attività di ricerca, al fine di consentire l’ulteriore sviluppo delle stesse.
2. La Giunta regionale, verificata la sussistenza dei requisiti ed il rispetto delle condizioni previste dal
3. A seguito del pronunciamento positivo da parte del Consiglio regionale, la Giunta cura l’invio della proposta di riconoscimento al competente Ministero per le valutazioni previste dall’art. 14 del
4. Le strutture individuate ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3 operano con le modalità e l’organizzazione stabilite da apposito regolamento attuativo approvato dalla Giunta Regionale che stabilisce e prevede:
- personalità giuridica, assegnazione dei beni e del personale, autonomia scientifica e organizzativa nonché, nell’ambito del bilancio dell’Azienda di afferenza della struttura, autonomia contabile;
- il comune esercizio, per la struttura riconosciuta e l’Azienda di afferenza, delle funzioni di Direzione strategica e di quelle del Collegio Sindacale.
Art. 14. Modifiche all’articolo 7 della
1. Ai commi 2 e 3 dell’art. 7 della
Art. 15. Fitto di ramo d’azienda della struttura sanitaria “Don Uva” di Potenza dalla “Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza”
1. Al fine di garantire i livelli assistenziali ed occupazionali assicurati presso la struttura sanitaria “Don Uva” di Potenza dalla “Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza”, che versa in stato di crisi, la Giunta regionale, ove si renda necessario, può disporre che l’Azienda Sanitaria di Potenza provveda alla gestione della predetta struttura mediante fitto del ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2562 c.c.
2. La Giunta regionale, in alternativa a quanto previsto dal comma precedente, può disporre altresì che le Aziende Sanitarie regionali eroghino i servizi in questione in proprie strutture, anche attraverso forme di sperimentazione gestionale, temporaneamente in deroga ai requisiti di autorizzazione ed accreditamento.
3. E’ dato mandato alla Giunta regionale di definire tempi, modalità ed indirizzi applicativi.
Art. 16. Differimento della conclusione del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale
1. Al fine di rafforzare le azioni di coesione sociale contrastando le spinte all’esclusione ed all’emarginazione, il termine del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale di cui all’art. 24 della Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è differito al 28 febbraio 2014.
Art. 17. Piano Annuale 2013 delle attività educative e culturali (
1. Agli interventi previsti nel settore dello spettacolo di cui al paragrafo 6.3 – Attività teatrali, rientranti nella tipologia di contributo d) sono destinate risorse finanziarie per complessivi € 500.000,00, di cui € 250.000,00, quale contributo una tantum a sostegno dei circuiti teatrali, per il solo anno 2013.
2. Per le finalità di cui all’art. 20 della
3. A sostegno degli ulteriori interventi previsti dal Piano annuale 2013 delle Attività Educative e Culturali, è destinato un importo di € 300.000,00 da ripartire proporzionalmente tra le diverse tipologie di intervento, in aggiunta a quanto approvato con la
4. Sono demandate alla Giunta Regionale le modifiche da apportare Piano annuale 2013 delle Attività Educative e Culturali in relazione alle risorse aggiuntive assegnate in sede di Assestamento del Bilancio Pluriennale 2013-2015, di cui ai punti precedenti.
5. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 “Fondi da ripartire” Programma 03 “Altri Fondi” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18. Valorizzazione della biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico
1. Al fine di garantire l’attuazione della
2. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 “Fondi da ripartire” Programma 03 “Altri Fondi” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19. Contributo straordinario al Comune di Potenza
1. Al fine di garantire la conservazione della Scuola Materna “Santa Maria della Speranza” di Bucaletto, quale presidio educativo ubicato in un contesto rionale del capoluogo in grave disagio socio-economico e in imminente pericolo di chiusura per l’impossibilità delle famiglie di fronteggiare la corresponsione delle rette scolastiche, è concesso al Comune di Potenza un contributo straordinario di € 25.000,00 da trasferire all’istituzione paritaria.
2. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 “Fondi da ripartire” Programma 03 “Altri Fondi” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20. Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità montane
1. La Giunta regionale, ai fini della conclusione della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli tra i dirigenti ed i funzionari di comprovata competenza inseriti nel ruolo speciale ad esaurimento dei dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità, un commissario liquidatore per ogni Comunità Montana soppressa. L’incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità, ha validità fino al 31 dicembre 2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata. Il Commissario presta la propria opera continuando a percepire la retribuzione in godimento precedentemente all’incarico [2].
2. Gli oneri derivanti dalla precedente disposizione trovano copertura nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013 alla Missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 1 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).
Art. 21. Modifica all’articolo 28 della
1. Il comma 7 dell’articolo 28 della
7. La Regione Basilicata definisce con atto deliberativo della Giunta regionale un contributo pari a 200.000,00 Euro annui finalizzato a garantire i contratti di cui sopra da destinare alle forme associative degli enti locali.
Art. 22. Disposizioni in materia di personale
1. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art. 2 della
Art. 23. Disposizioni in materia di spesa del personale e limitazioni alle assunzioni
1. La Regione Basilicata, nell’applicazione della normativa nazionale in materia di obbligo di riduzione della spesa del personale e di limitazioni alle assunzioni, considera unitariamente la spesa del personale e le economie derivanti da cessazioni relative agli anni precedenti della Regione e degli enti strumentali ai quali effettua trasferimenti per il funzionamento.
2. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, definisce le modalità di applicazione della disposizione di cui al comma precedente e determina le economie derivanti da cessazioni utilizzabili dai singoli enti per assunzioni di personale, sulla base delle rispettive programmazioni e nel rispetto della normativa nazionale vigente [3].
2 bis. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti di cui al comma 1 trasmettono all’ufficio regionale per le risorse umane i propri documenti di programmazione dei fabbisogni, corredati da analitica illustrazione dei dati relativi alla spesa del personale, alle cessazioni avvenute e delle conseguenti economie registrate al 31 dicembre dell’anno precedente, e nelle altre annualità che, ai sensi della normativa nazionale vigente, concorrono alla determinazione delle capacità assunzionali, e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, evidenziando altresì le unità che sono da ascrivere a copertura delle quote d’obbligo di cui alla
2 ter. Sulla scorta della determinazione dei fabbisogni occupazionali, effettuata ai sensi del comma precedente, la Regione e gli enti strumentali di cui al comma 1 procedono prioritariamente, e comunque entro l’anno di competenza, all’assunzione delle unità di personale da ascrivere a copertura delle quote d’obbligo di cui alla
Art. 24. Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale
1. Il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 86 del
Art. 25. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 2 dell’art. 6 della
2. Alla fine del comma 2 dell’art. 6 della
Art. 26. Trasferimento risorse finanziarie ad Artigiancassa per gestione fondi a favore delle Imprese artigiane
1. Al fine di liquidare ad Artigiancassa i compensi per il servizio di gestione dei fondi a favore delle PMI artigiane previsti dalla ex
2. Al fine di dotare per l’anno 2013 il fondo gestito da Artigiancassa per operazioni di locazione finanziaria agevolata e operazioni di credito agevolato a favore delle imprese Artigiane di cui alle DD.GG.RR. n. 2164/2006 e n. 62/2007, si provvede con lo stanziamento di competenza per l’anno 2013 di € 150.000,00 rientrante nella missione 14 programma 01.
Art. 27. Patto territoriale Basilicata Nord-Occidentale
1. Al fine di garantire l’attuazione della delibera di Giunta regionale n. 224 del 30 luglio 2008 è concesso a Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale s.r.l., in qualità di soggetto responsabile del Patto Territoriale Basilicata Nord-Occidentale un contributo, una tantum, di euro 30.000,00 per l’anno 2013 da utilizzare per la chiusura degli impegni gestionali connessi alla realizzazione degli interventi previsti dal medesimo Patto.
2. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 “Fondi da ripartire” Programma 03 “Altri Fondi” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28. Avvio procedure per la gestione dell’aviosuperficie E. Mattei dell’agglomerato industriale della Val Basento
1. Allo scopo di stimolare e supportare le attività produttive, presenti nell’agglomerato industriale della Val Basento, quelle agricole e turistiche della costa ionica lucana, è concesso al Consorzio per lo sviluppo industriale di Matera un contributo annuo di euro 200.000,00 per il triennio 2013/2015, per dare avvio alle procedure necessarie alla gestione dell’aviosuperficie E. Mattei nello stesso triennio.
2. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 “Fondi da ripartire” Programma 03 “Altri Fondi” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29. Modifica all’articolo 11 della
1. All’articolo 11, comma 2, della
Art. 30. Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 4 della
Art. 4 bis. Norme di salvaguardia
1. Le aree e i siti non idonei alla localizzazione di impianti eolici, di cui all’Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R), sono aggiornati e integrati con quelli individuati, sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3 alle linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10/09/2010, estendendo, per tipologie ed ampiezza delle fasce di rispetto, le aree ed i siti non idonei già previsti nel P.I.E.A.R.
2. Nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui all’art. 135 del D. Lgs 42/2004 e della individuazione delle aree non idonee di cui al punto 17 delle “Linee Guida” approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pubblicato nella G.U.R.I. n. 219 del 18 settembre 2010, allo scopo di meglio salvaguardare le valenze paesaggistiche ed ambientali della Basilicata, il Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni, istituito a seguito dell’intesa sottoscritta in data 14 settembre 2011 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Basilicata, esprime parere obbligatorio nell’ambito del procedimento unico previsto dall’articolo 12 del D. Lgs n. 387/2003 con le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in relazione ai procedimenti per i quali la pertinente Conferenza di Servizio non si è già chiusa con esito favorevole.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile diversa da quella eolica.
Art. 31. Contributo straordinario all’Enoteca regionale lucana
1. Al fine di garantire l’attuazione della
2. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 “Fondi da ripartire” Programma 03 “Altri Fondi” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 32. Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata [7]
1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione unica appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria [8].
2. La Stazione unica appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di committenza” degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria, fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 548 della
2 bis. Ai sensi del comma 449 dell’articolo 1 della
3. Nel rispetto di quanto previsto, in ordine all'acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e alla centralizzazione delle committenze, dall'articolo 13 della
3 bis. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 2 della
4. I soggetti operanti nel territorio regionale diversi da quelli di cui al comma 3, di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 30 giugno 2011, possono aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata previa sottoscrizione di apposita convenzione.
4 bis. La SUA_RB è competente per l’affidamento di lavori servizi e forniture relativamente ai contratti scaduti o contratti nuovi successivi alla data di sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l’ente di riferimento [13].
5. Resta fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della
5 bis. Al fine di garantire piena operatività alla Stazione Unica Appaltante ed alla relativa struttura dipartimentale, istituita presso l’Area Istituzionale della Presidenza della Giunta Regionale, denominata SUARB (Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata), è assicurata la copertura finanziaria, stimata in euro 200.000,00 annui, a valere sulla Missione 01 Programma 10 del bilancio pluriennale 2015/17, fermo restando il rispetto dei vincoli di spesa in materia di costi di funzionamento e per il personale scaturenti dalla vigente normativa statale [14].
5 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenta una relazione alla Commissione consiliare permanente sull’attività svolta dal SUARB anche rispetto ai modelli organizzativi adottati [15].
Art. 33. Modifica all’articolo 10 della
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della
“Art. 10 (Validità temporale)
1. La presente disciplina ha una validità temporale fino al 31.12.1014.”
Art. 34. Modifica all’articolo 33, primo comma, della
1. Al quinto comma dell’art. 33 della
Art. 35. Modifica all’articolo 44, comma 1, della
1. Al comma 1 dell’art. 44 della
Art. 36. Modifica dell’art. 43 della
1. Al terzo comma dell’art. 43 della
Art. 37. Disposizioni a favore dei lavoratori dell’ex Consorzio Agrario Regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata a definire interventi sperimentali a completamento dell’azione a sostegno dei lavoratori dell’ex Consorzio Agrario Regionale.
2. Per l’attuazione di quanto stabilito al comma 1 è previsto un onere pari ad euro 60.000,00.
3. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 “Fondi da ripartire” Programma 03 “Altri Fondi” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 38. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
(Omissis)
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 46 della
[3] Comma così modificato dall'art. 24 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 24 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 24 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[7] Articolo già sostituito dall'art. 11 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 77 della
[9] Comma già sostituito dall'art. 77 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[13] Comma inserito dall'art. 77 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 53 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 53 della
[16] Comma così modificato dall'art. 18 della