§ 3.9.8 - L.R. 26 aprile 2012, n. 8.
Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:26/04/2012
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità ed oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Procedure abilitative
Art. 3 bis.  Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione regionale
Art. 4.  Estensione della procedura abilitativa semplificata
Art. 5.  Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici
Art. 6.  Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti eolici e fotovoltaici
Art. 6 bis.  Disciplina per l’installazione degli impianti con potenza nominale inferiori alla tabella A) dell’art. 12 comma 5 del D. Lgs n. 387/2003
Art. 7.  Estensione del regime della comunicazione
Art. 8.  Informazioni sui titoli abilitativi
Art. 9.  Oneri istruttori
Art. 9 bis.  (Verifica di assoggettabilità)
Art. 10.  Oneri istruttori
Art. 11.  Potenze installabili
Art. 12.  Riconversione
Art. 13.  Misure di compensazione e di miglioramento ambientale
Art. 14.  Procedimento unico
Art. 15.  Varianti non sostanziali
Art. 15 bis.  (Controllo e verifica degli impianti. Istituzione del libretto di sicurezza)
Art. 16.  Norme transitorie
Art. 17.  Abrogazioni
Art. 18.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


§ 3.9.8 - L.R. 26 aprile 2012, n. 8.

Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

(B.U. 1 maggio 2012, n. 13)

 

Art. 1. Finalità ed oggetto

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici la presente legge detta le prime disposizioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi nazionali fissati con l’articolo 3 del Decreto Legislativo 2 marzo 2011, n. 28.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nella Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché quelle di cui al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Si applicano, inoltre le seguenti definizioni:

a) “autoproduttori”: le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

b) “autorizzazione unica”: l’autorizzazione di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) “comunicazione” oppure “comunicazione relativa alle attività di edilizia libera”: la comunicazione di cui all’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

d) “DIA” oppure “denuncia di inizio di attività”: la denuncia di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

e) “disciplinare”: il disciplinare approvato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 2260 del 29 dicembre 2010, pubblicata sul Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 51 del 31 dicembre 2010;

f) “edificio”: il sistema così definito dall’articolo 1 comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

g) “linee guida”: quelle emanate dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, con il Decreto del 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 219 del 18 settembre 2010;

h) “oneri istruttori”: gli oneri previsti nel paragrafo 9, delle Linee Guida;

i) “opere connesse”: quelle così definite nell’articolo 1-octies del Decreto Legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni nella Legge 13 agosto 2010, n. 129, e nel paragrafo 3 delle linee guida;

j) “PAS” oppure “procedura abilitativa semplificata”: la procedura di cui all’articolo 6, comma 11, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

k) “PIEAR”: il Piano di Indirizzo Energetico ed Ambientale Regionale approvato con la Legge Regionale 19 gennaio 2010, n. 1;

l) “procedimento unico”: il procedimento previsto e disciplinato dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

m) [“progetto di sviluppo locale”: il progetto, previsto dall’articolo 13 del disciplinare, finalizzato alla realizzazione di adeguate misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale] [1];

n) “proponente”: la persona fisica o giuridica che attiva uno o più dei procedimenti di cui all’articolo 3;

o) “Società Energetica Lucana”: la società costituita ai sensi della Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 13.

 

     Art. 3. Procedure abilitative

1. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed a decorrere dalla sua entrata in vigore, la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è regolata, secondo un criterio di proporzionalità:

a) dall’autorizzazione unica;

b) dalla procedura abilitativa semplificata;

c) dalla comunicazione relativa alle attività di edilizia libera di cui al par. 1.2.2.2 dell’appendice A) della L.R. n. 1/2010 [2].

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella Legge Regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e nel relativo disciplinare, le espressioni “procedura abilitativa semplificata” e “PAS” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “denuncia di inizio di attività” e “DIA”, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia.

 

     Art. 3 bis. Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione regionale [3]

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica regionale di cui all’art. 12 del d.lgs. 29/12/2003, n. 387 e della L.R.19/01/2010, n. 1, l’istante è tenuto a presentare, entro e non oltre novanta giorni decorrenti dalla data di conclusione della conferenza di servizi, la documentazione prescritta dall’Appendice A del P.I.E.A.R. per ciascuna tipologia di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per i procedimenti pendenti, il termine di novanta giorni per la produzione documentale di cui al periodo precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1 bis. Il termine di 90 giorni previsto al comma 1 per la presentazione della documentazione prescritta dall’Appendice A del P.I.E.A.R. per il rilascio dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 può essere prorogato per motivi indipendenti dalla volontà dell’istante, su richiesta di parte, per un periodo massimo di 60 giorni [4].

2. La mancata presentazione della documentazione, necessaria per il rilascio della prescritta autorizzazione regionale, nel termine di cui al comma 1 importerà la rinuncia all’istanza.

 

     Art. 4. Estensione della procedura abilitativa semplificata [5]

1. Ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D. Lgs. n. 28/2011 la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata è estesa agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e biomasse con potenza nominale indicata nella tabella A) dell’art. 12, comma 5 del D. Lgs. n.387/2003 fino a 200 Kw.

 

     Art. 5. Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici [6]

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 si applicano gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra che rispettino le specifiche tecniche contenute nell’allegato 2 del D. Lgs. n. 28/2011, le prescrizioni del parag. 2.2.2 dell’appendice A del PIEAR vigente, nonché le seguenti condizioni:

a) siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria che va misurata tra i punti più vicini dei perimetri al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici;

b) il rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile non sia inferiore ad 1/10;

c) la distanza minima dalle strade (calcolata dalla recinzione perimetrale dell’impianto) sia:

1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;

2) 100 metri dalle strade provinciali;

3) 70 metri dalle strade comunali.

d) la superficie interessata dall’intervento deve essere delimitata da schermature verdi, utilizzando specie autoctone;

e) tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;

f) le recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica posta a 25 cm da terra al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna;

g) la nuova viabilità di accesso prevista deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;

h) che non siano ubicati in aree e siti di cui al parag. 2.2.2 dell’appendice A del PIEAR vigente nonché nelle aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed archeologico dell’allegato D) della presente legge.

2. Il mancato rispetto di una sola delle prescrizioni previste dal presente articolo comporta l’applicazione dell’Autorizzazione Unica.

3. La costruzione e l’esercizio di nuovi impianti della stessa natura, anche ubicati nello stesso territorio comunale, proposti da un soggetto già titolare di altra o altre autorizzazioni ottenute tramite P.A.S. o che siano riconducibili allo stesso centro decisionale, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza nominale sommata tra loro e con quella dell’impianto/i già autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200 kW, saranno assoggettati al rilascio dell’autorizzazione unica.

4. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 Kw.

 

     Art. 6. Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti eolici e fotovoltaici [7]

1. Ai fini della sicurezza nonché della tutela territoriale ed ambientale, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 200 kW è consentita nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

a) impianti eolici

a.1) devono rispettare le indicazioni riportate nel paragrafo 1.2.2. “Gli impianti di piccola generazione” dell’Appendice A del P.I.E.A.R.;

a.2) parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla Regione sulla compatibilità dell’impianto con l’area interessata, se classificata non idonea dalla L.R. 30/12/2015, n. 54;

a.3) devono avere una distanza dagli altri impianti eolici o impianti FER presenti, ovvero autorizzati, non inferiore ad 1 km misurato tra i punti più vicini del perimetro dell’area occupata dall’impianto;

b) impianti solari di conversione fotovoltaica

b.1) devono rispettare le indicazioni riportate nel paragrafo 2.2.2. “Procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici di microgenerazione” dell’Appendice A del P.I.E.A.R.;

b.2) parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla Regione sulla compatibilità dell’impianto con l’area interessata, se classificata non idonea dalla L.R. 30/12/2015, n. 54.

b.3) devono avere una distanza dagli altri impianti fotovoltaici o impianti FER presenti, ovvero autorizzati, non inferiore ad 1 km misurato tra i punti più vicini del perimetro dell’area occupata dall’impianto;

b.4) devono avere la disponibilità di un suolo la cui estensione sia pari o superiore a 3 volte la superficie del generatore fotovoltaico, attraverso l’asservimento di particelle catastali contigue, sul quale non potrà essere realizzato altro impianto di produzione di energia da qualunque tipo di fonte rinnovabile.

2. Qualora i progetti di due o più impianti eolici ovvero fotovoltaici siano riconducibili ad un solo soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, ovvero siano riconducibili allo stesso centro decisionale ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o per qualsiasi altra relazione sulla base di univoci elementi che fanno presupporre la costituzione di un’unica centrale eolica ovvero fotovoltaica, si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, saranno assoggettati cumulativamente ad una sola autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del d.lgs.29/12/2003, n. 387, nel caso in cui:

- abbiano una potenza complessiva superiore a 200 kW;

- siano reciprocamente posti rispetto ad altri ad una distanza inferiore ad 1 Km valutata a partire dal centro di ciascun aerogeneratore.

 

     Art. 6 bis. Disciplina per l’installazione degli impianti con potenza nominale inferiori alla tabella A) dell’art. 12 comma 5 del D. Lgs n. 387/2003 [8]

1. Fatte salve le competenze in materia di legislazione esclusiva di cui agli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, al fine di conciliare e garantire le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, per l’installazione degli impianti con potenza nominale inferiori alle soglie indicate nella tabella A) dell’art. 12 comma 5 del D.lgs 387/2003, fermo restando quanto richiesto dall’art. 6 del D Lgs n. 28/2011, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1) Impianti eolici:

a) La dimensione massima dei generatori per impianti <60 kW deve essere: diametro del rotore <=40 m e altezza torre <=50 m;

b) La distanza minima dei generatori deve essere pari a almeno sei volte il diametro del generatore già presente nel territorio o comunque già autorizzato;

c) Il lotto minimo per impianti con potenza complessiva <60kw deve essere =10000mq;

d) La disposizione dei generatori deve avvenire in linea, anche su più file, rispetto ad altri generatori già presenti o comunque già autorizzati;

e) La distanza minima del generatore dalle strade deve essere:

1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;

2) 100 metri dalle strade provinciali;

3) 70 metri dalle strade comunali.

f) La distanza minima del generatore dai fabbricati deve essere 300 m dai fabbricati;

g) La distanza minima del generatore dai confini di proprietà deve essere superiore al raggio del generatore ovvero dal punto più estremo di sorvolo degli elementi rotanti.

2) Impianti fotovoltaici:

a) Rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile non inferiore ad 1/10;

b) Distanza minima dalle strade (calcolata dalla recinzione perimetrale dell’impianto):

1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;

2) 100 metri dalle strade provinciali;

3) 70 metri dalle strade comunali.

c) la superficie interessata dall’intervento deve essere delimitata da schermature verdi utilizzando specie autoctone;

d) tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;

e) le recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica posta a 25 cm da terra al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna;

f) con la nuova viabilità di accesso prevista deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo.

3) Impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici

a) devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. La superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.

2. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200kW.

3. Qualora più impianti di cui al comma 1 sono riconducibili ad un unico centro decisionale devono essere considerati un unico impianto per cui devono rispettare le condizioni di cui agli artt. 5 e 6.

 

     Art. 7. Estensione del regime della comunicazione [9]

1. Il regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è esteso ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

2. Resta fermo, per quanto concerne le opere connesse, quanto stabilito nei paragrafi 11.3 e 11.4 delle linee guida.

 

     Art. 8. Informazioni sui titoli abilitativi

1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati laddove la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è regolata dall’istituto della PAS ovvero da quello della comunicazione.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

 

     Art. 9. Oneri istruttori [10]

1. L’avvio della procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica o della P.A.S. previste dal d.lgs. 3/03/2011, n. 28 è subordinata al versamento da parte del richiedente di una quota, quale contributo alle spese generali di istruttoria.

2. Tali oneri istruttori sono calcolati nel modo seguente:

a) 1,00 euro /kW per potenze fino ad 1 MW;

b) 0,50 euro/kW per le potenze eccedente 1 MW;

c) 1,00 euro/mc per gli impianti di produzione del biometano e comunque in misura non inferiore ad € 500,00.

3. Il versamento degli oneri istruttori dovrà essere effettuato a favore dell’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione.

4. Nel caso gli oneri istruttori così determinati dovessero superare il limite dello 0,03% dell’investimento stabilito dalle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010, il proponente potrà versare l’importo corrispondente, a condizione che alleghi all’istanza il relativo calcolo con la stima dell’investimento previsto per la costruzione dell’impianto e delle relative opere connesse.

5. Sono soggetti al pagamento degli oneri istruttori le richieste di varianti non sostanziali ai progetti autorizzati nella misura del 10 per cento di quelli previsti per il rilascio dell’autorizzazione regionale di cui all’art.12 del d.lgs. 29/12/2003, n. 387, e comunque in misura non inferiore ad euro 250. Sono, altresì, soggetti al pagamento degli oneri istruttori nella misura fissa di 250 euro tutte le altre istanze.

6. Il mancato versamento degli oneri istruttori a favore dell’amministrazione competente comporta l’improcedibilità dell’istanza. La mancata regolarizzazione del versamento dovuto entro il termine di 30 giorni dalla richiesta importerà la rinuncia all’istanza.

 

     Art. 9 bis. (Verifica di assoggettabilità) [11]

1. Sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 3 quinquies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 del medesimo decreto viene effettuata per i progetti relativi ad impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 200 KW.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8.

 

     Art. 10. Oneri istruttori [12]

[1. Gli oneri da corrispondere alla Regione per l’istruttoria delle istanze per il rilascio dell’autorizzazione unica e quelli da corrispondere ai Comuni per l’istruttoria delle di - chiarazioni presentate in regime di procedura abilitativa semplificata sono quelli definiti nell’articolo 12 del disciplinare.

2. Fermo restando che gli oneri di cui al comma 1 debbono essere commisurati alla potenza nominale dell’impianto e fermi restando i limiti stabiliti nel paragrafo 9. delle linee guida, la Giunta Regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, può modificare l’ammontare dei predetti oneri.

3. In coerenza con quanto stabilito nel paragrafo 14.2. delle linee guida relativamente alle istanze per il rilascio dell’autorizzazione unica, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono corredate, a pena di improcedibilità, dalla ricevuta attestante l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori dovuti al Comune.

4. Qualora le istanze o le dichiarazioni di cui al comma 1, benché corredate dalla ricevuta attestante l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori siano dichiarate irricevibili ovvero improcedibili poiché carenti, in tutto o in parte, della prescritta documentazione, ai fini della loro riproposizione non occorre procedere nuovamente al versamento degli anzidetti oneri. Laddove il proponente li abbia comunque corrisposti, lo stesso può richiederne la restituzione entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge per le istanze già presentate ed entro dodici mesi dal secondo versamento per le istanze presentate successivamente all’entrata in vigore della presente legge. Sulla relativa istanza provvede l’amministrazione procedente entro i successivi sessanta giorni.

5. La Società Energetica Lucana S.p.A. laddove operi in veste di proponente per la realizzazione delle iniziative rientranti nelle competenze ad essa demandate dalla vigente normativa regionale, è esentata dal versamento degli oneri istruttori.

6. Gli oneri versati alla Regione sono vincolati, per la parte eventualmente eccedente la copertura delle spese istruttorie al perseguimento degli obiettivi definiti nel PIEAR ivi compreso il miglioramento della sostenibilità ambientale dei trasporti.]

 

     Art. 11. Potenze installabili

1. Fermo restando quanto previsto nel PIEAR in relazione alle iniziative della Società Energetica Lucana e del Distretto Energetico, nonché nell’articolo 4 della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1 e fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, nell’intero territorio regionale non concorrono al raggiungimento delle potenze installabili di cui alla parte III, paragrafo 1.2.3. tabella 1-4 del PIEAR:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di qualsivoglia potenza nominale, realizzati o da realizzare da parte degli autoproduttori;

b) [gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW] [13];

c) gli impianti di produzione di energia elettrica, di potenza nominale non superiore a 500 kW, alimentati da biogas;

d) gli impianti solari fotovoltaici, di qualsivoglia potenza nominale, realizzati o da realizzare sugli edifici;

e) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili agevolati dalla Regione ai sensi della Misura 3.1.1 Azione C del Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2008)736 del 18 febbraio 2008.

2. [La disposizione di cui al comma 1, lett. b) si applica a condizione che l’istanza di autorizzazione soggetta a PAS rispetti i limiti e le condizioni stabilite all’art. 6] [14].

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), si applica altresì alle serre fotovoltaiche di cui all’articolo 20, comma 5, del Decreto Ministeriale 6 agosto 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 agosto 2010, n. 197, a condizione che il proponente rivesta la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile ovvero di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

4. [Ferma restando l’esigenza di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012, cosiddetto burden sharing, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012, concorrono al conseguimento dei nuovi limiti rivenienti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 6, del richiamato Decreto le potenze nominali derivanti da:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non superiore ad 1 MW, realizzati o da realizzare a seguito delle denunce di inizio attività presentate a decorrere dall’entrata in vigore della Legge Regionale 19 gennaio 2010, n. 1, sino al 14 gennaio 2011;

b) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non superiore ad 1 MW, per i quali, entro la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è stato richiesto il visto di accettabilità di cui all’articolo 5 del disciplinare] [15].

5. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione a condizione che siano rispettate le norme dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in particolare per quanto concerne l’inizio e l’ultimazione dei lavori.

6. Per gli impianti di cui al presente articolo, la cui realizzazione sia subordinata al rilascio dell’autorizzazione unica, la Regione provvede alla istruttoria delle pertinenti istanze, catalogate in apposito elenco, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

7. Nelle more della adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 i limiti massimi della produzione di energia da fonte rinnovabile stabiliti dalla Tab. 1” – 4 del vigente P.I.E.A.R. approvato con L.R. n. 1 del 19 gennaio 2010 sono aumentati per singola fonte rinnovabile in misura non superiore a 2 volte l’obiettivo stabilito per la fonte eolica e per la fonte solare di conversione fotovoltaica e termodinamica e in misura non superiore a 1,5 volte gli obiettivi stabiliti per le altre fonti rinnovabili in essa previste [16].

 

     Art. 12. Riconversione [17]

1. Fermo restando quanto prescritto dal PIEAR, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sostitutivi di impianti alimentati da fonti fossili in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non concorrono al raggiungimento delle potenze installabili di cui alla parte III, paragrafo 1.2.3. tabella 1-4 del PIEAR a condizione che la potenza nominale dell'impianto sostitutivo non sia superiore a quella dell'impianto sostituito o da sostituire.

2. E' in ogni caso fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico- artistico.

 

     Art. 13. Misure di compensazione e di miglioramento ambientale [18]

1. Nel caso di istanze di autorizzazione unica, al fine di dare attuazione a quanto stabilito in materia di misure di compensazione e di miglioramento ambientale dall'allegato

2 delle linee guida, il proponente, in sede di conferenza dei servizi, redige un progetto nella forma del progetto preliminare di cui agli articoli 17 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nel caso in cui tali mìsure abbiano ad oggetto lavori, e nella forma del progetto di cui all'articolo 279, comma 1, del medesimo Decreto, quando tali misure abbiano ad oggetto servizi o forniture.

2. Nel caso in cui le misure di cui al comma 1 abbiano ad oggetto lavori, il proponente, entro e non oltre 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica, redige altresì il progetto definitivo di cui agli articoli 24 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni dettate in materia di misure di compensazione e di miglioramento ambientale, è vietato l'artificioso frazionamento delle potenze elettriche installabili mediante la presentazione di due o più istanze di autorizzazione unica.

4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, nel caso di procedura abilitativa semplificata, i proponenti definiscono d'intesa con il Comune, nel cui territorio devono essere realizzati gli impianti, le misure di compensazione e di miglioramento ambientale eventualmente necessarie nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato 2 delle linee guida.

5. La Giunta Regionale, con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce eventuali ulteriori modalità e termini per dare attuazione alle disposizioni dettate in materia di misure di compensazione e di miglioramento ambientale, nel rispetto di quanto stabilito nell'art.12, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e nei paragrafi 13.4, 14.15 e 16.5 nonché nell'allegato 2 delle linee guida.

 

     Art. 14. Procedimento unico

1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel paragrafo 14. delle linee guida e negli articoli 9 e 10 del disciplinare, qualora il procedimento unico non si concluda nei termini ivi stabiliti, le istanze di autorizzazione conservano l’ordine cronologico di presentazione esclusivamente nel caso e nei limiti in cui il ritardo non sia imputabile al proponente.

2. Le modifiche eventualmente proposte nel corso del procedimento unico non comportano l’esigenza di presentare una nuova istanza di autorizzazione esclusivamente laddove si configurino come non sostanziali. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce le modifiche di cui al precedente periodo anche sulla scorta di quanto stabilito nell’articolo 5, comma 3 del Decreto Legisla tivo 3 marzo 2011, n. 28.

3. La potenza installabile, di cui alla parte III, paragrafo 1.2.3., tabella 1-4 del PIEAR, limitatamente alla fonte energetica “Biomasse”, è riservata, in misura non inferiore a 15 MW, ad impianti di potenza nominale non superiore a 2,5 MW elettrici.

4. Nel paragrafo 3.4.2.6. del PIEAR, rubricato Documentazione da presentare prima del rilascio dell’autorizzazione, nella lettera b), dopo le parole “come modificata dalla legge di conversione”, sono aggiunte le seguenti parole “oppure da una società di revisione ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni”.

5. Dalla data della comunicazione ai comuni interessati dell'avviso di avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale di cui all’art.12 del D.lgs. n.387/2003, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire, nonché di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate che nel caso di impianti eolici sono individuate dal perimetro virtuale ottenuto congiungendo le pale degli aerogeneratori esterni, mentre per le altre tipologie di impianti circoscritta dal perimetro esterno dell’impianto, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi i termini previsti dal D.Lgs.n.28/2011 a partire dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo il caso in cui la Regione ne disponga per lo stesso fine, per una sola volta, la proroga non superiore ad un anno per sopravvenute esigenze istruttorie e procedimentali relative al rilascio del provvedimento autorizzativo [19].

6. Il termine di inizio dei lavori di costruzione stabilito nel provvedimento di autorizzazione rilasciato ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 può essere prorogato, su richiesta motivata del titolare presentata prima del termine previsto, due sole volte per un periodo massimo di due anni decorrenti dalla data di scadenza per motivi non imputabili alla volontà del titolare o nel caso l’impianto non abbia ottenuto gli incentivi statali previsti per la produzione di energia da fonti rinnovabili [20].

 

     Art. 15. Varianti non sostanziali

1. Con il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 2 la Giunta Regionale definisce inoltre le varianti non sostanziali, intervenute a valle del titolo abilitativo e nel corso dell’esecuzione degli interventi assentiti, che non comportano l’esigenza dell’acquisizione di una nuova autorizzazione unica ovvero di una nuova PAS, altresì disciplinando il pertinente procedimento amministrativo.

 

     Art. 15 bis. (Controllo e verifica degli impianti. Istituzione del libretto di sicurezza) [21]

1. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione di quelli ad uso domestico, sono sottoposti a verifiche e controlli da parte dell’esercente.

2. I componenti e le apparecchiature costituenti l’impianto da F.E.R. sono assoggettati annualmente a verifiche, finalizzate a controllare la regolare funzionalità e sicurezza.

3. L’esercente dovrà comunicare al Comune territorialmente competente, su cui è localizzato l’impianto da F.E.R., i dati relativi ai controlli e alle verifiche di sicurezza, nonché le manutenzioni effettuate.

4. La Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotterà le disposizioni operative relative alle modalità di controllo e di verifica sulla sicurezza mediante l’istituzione di un apposito libretto di sicurezza dell’impianto, le tempistiche di controllo per ciascuna tipologia di impianto, le modalità di trasmissione dei dati rilevati e le sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011.

 

     Art. 16. Norme transitorie

1. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 11.4. delle linee guida limitatamente ai rapporti esauriti prima che la sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 23 marzo 2011 esplicasse i suoi effetti, la costruzione e l’esercizio delle opere connesse ad impianti per la produzione di energia da fonti rin - novabili di potenza nominale non superiore a 1 MW elettrico, qualora non già previste nella DIA presentata al Comune in base alla normativa regionale pro tempore vigente è regolata dalla procedura abilitativa semplificata.

2. Nel caso in cui la conferenza di servizi sia stata già indetta, il parere di cui all’articolo 13, comma 1, se non già reso, è formulato entro 30 giorni dell’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 8 sono abrogate le disposizioni, contenute in norme di fonte regionale, che prevedono l’inoltro alla Regione, da parte dei proponenti, della documentazione trasmessa ai Comuni ai fini della DIA ovvero della comunicazione.

2. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli e fermi restando gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 23 marzo 2011, sono altresì abrogate le norme regionali, ovunque contenute, che consentono la costruzione e l’esercizio, mediante DIA, di impianti di potenza nominale superiore ai limiti previsti nella tabella A allegata al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. Sono abrogati:

a) l’articolo 5 della Legge Regionale 26 aprile 2007, n. 9;

b) i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 10 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31;

c) le lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell’articolo 7 della Legge Regionale 19 gennaio 2010, n. 1.

4. All’articolo 3, comma 2, del disciplinare dopo le parole “devono risultare” sono soppresse le parole “anagraficamente sede di residenza e”. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti di autorizzazione unica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2012, n. 17.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21.

[3] Articolo inserito dall'art. 34 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[4] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4. L'art. 12, L.R. 4/2019, è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21.

[6] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21 e abrogato dall'art. 31 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38. La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, L.R. 21/2017, nella parte in cui ha sostituito i commi 1, 2 e 4 del presente articolo.

[7] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21 e così ulteriormente sostituito dall'art. 32 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38. La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2019, n. 286, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 32, L.R. 38/2018, nella parte in cui ha introdotto le lettere a.3), b.3) e b.4) del comma 1 del presente articolo.

[8] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21 e abrogato dall'art. 33 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38. La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, L.R. 21/2017, nella parte in cui ha inserito il presente articolo, commi 1 e 2.

[9] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[11] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 e abrogato dall'art. 36 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[12] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2012, n. 17. Vedi anche la norma transitoria ivi prevista all'art. 6.

[13] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 26 luglio 2021, n. 30.

[14] Comma già sostituito dall'art. 9 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21, ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4 e abrogto dall'art. 3 della L.R. 26 luglio 2021, n. 30. L'art. 13, L.R. 4/2019, è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22.

[15] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4.

[16] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4. L'art. 13, L.R. 4/2019, è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 17. Vedi anche la norma transitoria ivi prevista all'art. 6.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 2012, n. 17. Vedi anche la norma transitoria ivi prevista all'art. 6.

[19] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[20] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4.

[21] Articolo inserito dall'art. 56 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.