Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 25/10/2010 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Principi e finalità |
Art. 2. Adeguamento delle disposizioni regionali all’art. 19 del D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali |
Art. 3. Autorità regionale per la valutazione ed il merito - Organismo indipendente di valutazione della performance |
Art. 4. Disposizioni in materia di utilizzo delle graduatorie di selezione del personale |
Art. 5. Riconoscimento ai fini contributivi del periodo pregresso del personale assunto ai sensi dell’art. 12 L.R. 8/98 e dell’art. 6, terzo comma L.R. 37/98 |
Art. 6. Modifica termine dell’art. 73 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42 |
Art. 7. Modifiche alla Legge Regionale 9 febbraio 2001 n. 7 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata” |
Art. 8. Modifica all’art. 10 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i. |
Art. 9. Abrogazioni |
Art. 10. Pubblicazione |
§ 2.1.97 - L.R. 25 ottobre 2010, n. 31.
Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.
(B.U. 28 ottobre 2010, n. 44)
Art. 1. Principi e finalità
1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a riordinare e razionalizzare la normativa regionale in materia dipersonale e organizzazione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 47 e 48 dello Statuto regionale.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al sottolineato
Art. 2. Adeguamento delle disposizioni regionali all’art. 19 del D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali
1. La presente disposizione disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Giunta regionale della Basilicata e del Consiglio regionale, secondo i principi di efficacia e di efficienza dell’amministrazione oltre che dei principi affermati dalle disposizioni contenute nelle leggi dello Stato in materia.
2. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale tengono conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate anche all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile. La Giunta regionale, fatta salva la tutela della professionalità acquisita dal dirigente, al fine di garantire il miglior funzionamento delle strutture regionali, applica, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi dirigenziali.
2 bis. Ai fini del conferimento degli incarichi e nell'ottica di un più razionale impiego delle risorse umane, della mobilità e dell'interscambio professionale dei dirigenti degli enti regionali, è istituito presso la Presidenza della Regione il ruolo unico della dirigenza regionale, nel quale, in fase di prima applicazione, confluiscono i dirigenti a tempo indeterminato della Regione Basilicata e degli enti strumentali della Regione. Il rapporto di lavoro dei dirigenti inseriti nel ruolo unico della dirigenza regionale resta in ogni caso alle dipendenze dell'ente di appartenenza [1].
2 ter. Con delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico articolato in modo da evidenziare i titoli professionali di ciascun dirigente valutabili ai fini dell’attribuzione degli incarichi [2].
2 quater. Salva la competenza dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, relativamente agli incarichi dell’area del Consiglio, e ferma restando la dotazione organica di ciascuno degli enti, gli incarichi dirigenziali presso gli enti strumentali di cui al comma 2bis a copertura dei posti di funzione previsti nei rispettivi ordinamenti organizzativi, sono conferiti dalla Giunta regionale che provvede attingendo dal ruolo unico di cui al comma 2bis, sentiti i legali rappresentanti degli enti medesimi. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con quanto disposto con la presente legge [3].
3. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale non generale che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
4. L’amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza dei relativi incarichi, comunque in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l’incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.
5. Al provvedimento di conferimento dell’incarico è allegato il contratto individuale con il quale sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, il termine di cinque anni e non può essere inferiore a tre anni. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. Gli incarichi sono rinnovabili solo espressamente con apposito provvedimento.
6. Nel contratto individuale è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall’articolo 24 del D.Lgs 165/2001 e del relativo CCNL di categoria e delle disposizioni contrattuali integrative.
7. Nell’ambito di un razionale e contabilmente neutro utilizzo del personale dell’amministrazione pubblica, gli incarichi di dirigente generale e di dirigente degli uffici possono essere conferiti, nella percentuale, ove prevista, di cui all'articolo 19 del
8. Gli incarichi dirigenziali di dirigente generale e di dirigente degli uffici oltre che nella percentuale di cui al comma 7 possono essere conferiti, rispettivamente, entro il limite del 5 per cento e del 10 per cento della consistenza del ruolo unico della dirigenza regionale, con contratti a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dirigenziali dell’Amministrazione regionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella che conferisce l’incarico, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Gli incarichi di dirigente di staff sono conferiti intuitu personae, fermo restando i requisiti di cui sopra. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa o fuori ruolo senza assegni e con riconoscimento dell’anzianità di servizio. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a tempo determinato di direzione degli uffici di cui al presente comma sono conferiti previa selezione a seguito di avviso pubblico, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. Ai fini della selezione, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina i criteri per lo svolgimento della selezione, i titoli valutabili ed i punteggi da attribuire agli stessi, in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza [5].
8 bis. [L’Ufficio di Gabinetto è Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione, cui è preposto il Capo di Gabinetto scelto dal Presidente, intuitu personae, tra i dirigenti dell’ente o tra soggetti esterni all’amministrazione regionale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e fermi restando i limiti fissati dai precedenti commi 7 e 8] [6].
8 ter. [L’Ufficio di Gabinetto del Presidente costituisce struttura dirigenziale che si colloca in posizione di autonomia rispetto ai Dipartimenti regionali per essere posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta] [7].
8 quater. [L’incarico di Capo di Gabinetto, avendo carattere fiduciario, può essere conferito per un periodo massimo non superiore alla durata effettiva del mandato del Presidente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario] [8].
9. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti, il quoziente derivante dall’applicazione delle percentuali previste dai commi precedenti è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.
9 bis. Previa rideterminazione delle dotazioni organiche, in coerenza con i vigenti vincoli di finanza pubblica applicabili alle Regioni, nelle more dell’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, in assenza di figure dirigenziali, previo espletamento di apposite procedure selettive, possono essere attribuite le funzioni dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo dell’amministrazione regionale appartenenti alla categoria D3 giuridico del comparto Regioni-Enti locali in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell’attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. Le attribuzioni delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma possono essere conferite nei limiti delle disponibilità delle risorse per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale [9].
10. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ognuno per quanto di rispettiva competenza, previa concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria, anche nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, possono coprire temporaneamente i posti rimasti vacanti di dirigente, dopo la copertura di cui ai precedenti commi 7 e 8, conferendoli ai propri dipendenti apicali del comparto in possesso di una esperienza almeno quinquennale nella categoria più elevata e del diploma di laurea previsto dal vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica o magistrale con durata quinquennale [10].
11. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all’articolo 7 del D.Lgs 165/2001.
12. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti e alle aziende dipendenti dalla Regione con arrotondamento almeno all'unità [11].
Art. 3. Autorità regionale per la valutazione ed il merito - Organismo indipendente di valutazione della performance
1. Al fine di garantire unitarietà ed efficacia delle modalità gestionali e perseguendo, nello stesso tempo, economicità di gestione e la valorizzazione del merito è istituita presso la Presidenza della Giunta regionale l’Autorità regionale per la valutazione e il merito della dirigenza e del personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale, degli enti e organismi subregionali di cui alla
2. All’Autorità, in funzione di nucleo di valutazione, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) valida la relazione sulla performance a conclusione del ciclo medesimo, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara ed immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
c) verifica il livello di differenziazione delle valutazioni delle performance individuali, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi e dei relativi premi economici secondo ragionevoli principi di merito, proponendo azioni correttive presso gli enti, ovvero laddove ne sussistano i presupposti, segnalando agli organi competenti eventuali gravi difformità rispetto alle norme e ai contratti di lavoro;
d) propone, sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione definito dalle singole amministrazioni, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei Dirigenti di vertice;
e) definisce Linee guida relativamente alle metodologie e agli strumenti per la misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali al fine di definire linee di attività omogenee nel sistema regionale nel rispetto dell’autonomia organizzativa dei singoli enti;
f) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità nel rispetto delle norme nazionali vigenti, nonché delle norme di prevenzione dei fenomeni corruttivi, per quanto riferiti al sistema di gestione delle performance, sulla base delle norme nazionali;
g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
h) propone e coordina iniziative formative da sviluppare all’interno del sistema regionale sulle materie di sua competenza [13].
2 bis. All’Autorità nella sua qualità di Nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti funzioni, su mandato del Presidente, rese anche per le finalità proprie del controllo strategico:
a) funzioni ispettive interne relativamente a specifiche attività amministrative;
b) azioni di audit, anche su proposta dei Direttori generali, con riferimento a specifici processi amministrativi e sulla base di un piano annuale complessivo;
c) funzioni di analisi di impatto delle politiche pubbliche adottate dal sistema regionale;
d) azioni di sviluppo della partecipazione dei cittadini, in particolar modo relativamente a sistemi di programmazione e valutazione delle performance degli enti del sistema regionale;
e) analisi comparative degli outcome dei singoli enti del sistema regionale, con altri enti a livello nazionale e internazionale [14].
2 ter. Le funzioni di cui al comma 2-bis, a esclusione di quelle di cui al punto a), sono svolte sulla base di specifici piani annuali concordati con il Presidente della Giunta regionale, nell’ambito dei quali vengono definite le competenze e le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle attività medesime [15].
3. L’Autorità, per le funzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, sostituisce i servizi di controllo interno comunque denominati e si compone di tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della misurazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche [16].
4. I requisiti, le modalità di selezione, la durata dell’incarico e il relativo trattamento retributivo degli esperti, vengono disciplinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel pieno rispetto delle garanzie di indipendenza e terzietà di cui al comma 1 [17].
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono disciplinate le attività della struttura tecnica permanente dell’Autorità. Il responsabile di detta struttura è scelto tra soggetti con specifiche professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche [18].
6. L’Autorità, entro il termine di 90 giorni si dota di apposito disciplinare di organizzazione e funzionamento da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 4. Disposizioni in materia di utilizzo delle graduatorie di selezione del personale [19]
1. Fermo restando i limiti numerici e finanziari per le nuove assunzioni derivanti dalle disposizioni statali in materia, la programmazione delle assunzioni per il triennio 2010-2012 è aggiornata, anche al fine di coprire i posti disponibili nelle categorie di B, C e D, entro i limiti massimi di legge, mediante l’utilizzo o lo scorrimento delle graduatorie che risultino formalmente approvate dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre 2009, relative a concorsi pubblici ovvero a selezioni verticali svolte mediante prove per titoli e/o esami ed il cui bando sia stato formalmente pubblicato in data anteriore alla pubblicazione del D.Lgs 150/2009.
2. Al ricorrere delle suddette condizioni il comma che precede si applica anche agli Enti strumentali, fatta salva la loro capacità assunzionale ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali.
Art. 5. Riconoscimento ai fini contributivi del periodo pregresso del personale assunto ai sensi dell’art. 12
1. Al personale che abbia prestato servizio ai sensi dell’art. 14
Art. 6. Modifica termine dell’art. 73 della
1. Ai fini dell’art. 73 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42, sono considerate tempestive le domande prodotte entro il 30 maggio 2010.
Art. 7. Modifiche alla
1. Il comma 4 dell’art. 2 della
“4. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per le rispettive competenze, provvedono alla nomina dei direttori degli uffici stampa, individuandoli tra gli iscritti all’albo dei giornalisti, elenco professionisti o pubblicisti. L’incarico di direttore è conferito senza il ricorso a procedure di selezione o comparazione; è attivato con la sottoscrizione di apposito contratto individuale; ha durata corrispondente a quella della legislatura nella quale viene conferito; può essere risolto anticipatamente per giustificati motivi o per le fattispecie previste dal contratto. Il trattamento economico del direttore è corrispondente a quello del caporedattore maggiorato di una indennità di funzione, e non può in ogni caso essere superiore a quello di un dirigente di ufficio. Se conferito a giornalista in servizio presso gli uffici stampa della Regione, detto incarico comporta l’automatica collocazione in aspettativa con la conservazione della posizione giuridica in godimento all’atto della sottoscrizione del contratto individuale e, nel caso l’incarico di direttore si protragga per almeno cinque anni, l’attribuzione della qualifica di caporedattore.”
2. All’articolo 2, commi 5 e 6 della
3. All’articolo 3, commi 1 e 4 della
4. All’articolo 5, comma 1 della
Art. 8. Modifica all’art. 10 della
1. All’articolo 10 della
“2 bis. In aggiunta alle unità previste dal comma precedente sono assegnate ulteriori unità di personale comandato o distaccato, così determinate:
a) gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri da 1 a 2: una unità purché gli stessi non abbiano incarichi di Presidente, Vicepresidente o Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, non abbiano Presidenti di Commissione, nonché di Presidente della Giunta o Assessori;
b) gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri da 3 a 5: una unità;
c) gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri da 6 a 8: due unità;
d) gruppi consiliari composti da oltre 8 consiglieri: tre unità.”
Art. 9. Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la disciplina di cui alla presente legge ovvero con essa incompatibili.
Art. 10. Pubblicazione
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma inserito dall'art. 51 della
[2] Comma inserito dall'art. 51 della
[3] Comma inserito dall'art. 51 della
[4] Comma già modificato dall'art. 51 della
[5] Comma già modificato dall'art. 51 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 33 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 33 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 33 della
[9] Comma inserito dall'art. 51 della
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 2011, n. 189, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[11] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33. La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 2011, n. 189, ha dichiarato l'illegittimità del suddetto art. 36.
[12] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[13] Comma già sostituito dall'art. 42 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 56 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 56 della
[16] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[17] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[18] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[19] Per una proroga del termine di cui al presente articolo, vedi l'art. 3 della
[20] La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 2011, n. 189, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.