§ 5.1.113 - L.R. 13 aprile 2017, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:13/04/2017
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013
Art. 2.  Disposizione transitoria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 5.1.113 - L.R. 13 aprile 2017, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)

(B.U. 13 aprile 2017, n. 103)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013

1. Il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) è sostituito dal seguente:

"8 bis. È vietato consentire ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption)".

2. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente:

"8 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica direttiva per l'attuazione del comma 8 bis".

 

     Art. 2. Disposizione transitoria

1. L'atto di cui all'articolo 6, comma 8 ter, della legge regionale n. 5 del 2013, come inserito dalla presente legge, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.