Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 13/04/2017 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 |
Art. 2. Disposizione transitoria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 5.1.113 - L.R. 13 aprile 2017, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)
(B.U. 13 aprile 2017, n. 103)
Art. 1. Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 8 bis dell'articolo 6 della
"8 bis. È vietato consentire ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption)".
2. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 6 della
"8 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica direttiva per l'attuazione del comma 8 bis".
Art. 2. Disposizione transitoria
1. L'atto di cui all'articolo 6, comma 8 ter, della
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.