Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 25/06/2018 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 |
Art. 2. Disposizioni attuative |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 5.1.115 - L.R. 25 giugno 2018, n. 8.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)
(B.U. 25 giugno 2018, n. 188)
Art. 1. Modifiche all'articolo 6 della
1. Nel comma 2 bis dell'articolo 6 della
2. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 6 della
"2 quinquies In considerazione del particolare valore turistico, sportivo, culturale e ricreativo degli ippodromi, le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all'interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell'ippodromo.".
3. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 6 della
"2 sexies. È vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del
2 septies. Per le violazioni alle disposizioni finalizzate all'osservanza del divieto di cui ai commi 2 bis e 2 sexies, contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, si applicano le seguenti sanzioni:
a) L'inosservanza del divieto di prosecuzione delle attività ai sensi del comma 2 bis è punita, oltre che con la chiusura dell'esercizio, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 9.000,00 euro;
b) L'inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del
c) L'inosservanza delle limitazioni di cui al comma 2 quinquies è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro;
d) La violazione di ogni altra prescrizione finalizzata all'osservanza dei divieti di cui ai commi 2 bis e 2 sexies contenuta nella normativa attuativa e nei regolamenti comunali è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 600,00 euro.
2 octies. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 septies sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l'infrazione, secondo le procedure definite dalla
Art. 2. Disposizioni attuative
1. L'applicazione del divieto di cui al comma 2 bis dell'articolo 6 della
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).