Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 19/03/2013 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Certificazioni di idoneità sanitaria |
Art. 3. Determinazioni in materia di medicina scolastica |
Art. 4. Determinazioni in materia di servizi di controllo delle attività di intrattenimento |
Art. 5. Determinazioni in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande |
Art. 6. Determinazioni in materia di vendita al pubblico di alimenti surgelati |
Art. 6 bis. Determinazioni in materia di vidimazione del registro infortuni |
Art. 7. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale volontario” |
Art. 8. Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” |
Art. 9. Norma finale |
Art. 10. Durata dei contratti nel settore socio-sanitario |
Art. 11. Norma transitoria |
Art. 12. Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara. Iniziative per la diagnosi e la cura |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 5.1.240 - L.R. 19 marzo 2013, n. 2.
Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario [1].
(B.U. 22 marzo 2013, n. 27)
Art. 1. Finalità
1. La presente legge, ai fini della semplificazione amministrativa e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio della Regione del Veneto, sopprime, alla luce dell’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale e della evidenza scientifica, le certificazioni sanitarie e le autorizzazioni in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro e sanità pubblica riconosciute prive di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica [2].
Art. 2. Certificazioni di idoneità sanitaria
1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal
a) il certificato di sana e robusta costituzione per:
1) impiegati civili e militari dello Stato, ai sensi dell’articolo 1 del
2) l’iscrizione al corso superiore dell’istituto magistrale di cui all’articolo 2 del
3) l’ammissione alle scuole convitto professionali per infermiere di cui all’articolo 17 del
4) personale della Corte dei conti di cui all’articolo 3, secondo comma, lettera f), del
5) impiegati di comuni, province e consorzi di cui all’articolo 221 del
6) ufficiali esattoriali di cui all’articolo 8 del
b) il certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego di cui:
1) al
2) al
3) al
c) il certificato di idoneità fisica per assunzione insegnanti di cui al decreto della direzione generale dell’istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione del 2 aprile 1999;
d) il certificato per vendita dei generi di monopolio di cui all’articolo 6, primo comma, numero 5), della
e) il certificato per abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974 “Norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore” e successive modificazioni;
f) il certificato sanitario per l’impiego dei gas tossici di cui al
g) il certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale;
h) il libretto di idoneità sanitaria per l’attività di barbieri, parrucchieri ed estetisti;
i) il certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di autoriparazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), della
j) il certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino di cui all’articolo 27 del
k) il certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita di cui all’articolo 8, comma 1, numero 5), del decreto del Ministero dei trasporti 5 giugno 1985 “Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri” e all’articolo 32, comma 3, del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 “Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone”;
l) il certificato di idoneità per i lavoratori extracomunitari dello spettacolo di cui:
1) all’articolo 14, comma 2, della
2) alla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1988, n. 81;
3) alla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1 dicembre 1999, n. 80;
4) alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 21 luglio 2000;
m) il certificato per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione di cui all’articolo 3, primo comma, lettera f), della
n) il certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti di cui:
1) agli articoli 4, primo comma, lettera e), 31, quinto comma e 32, primo comma, del
2) all’articolo 5, comma secondo, del
Art. 3. Determinazioni in materia di medicina scolastica
1. Sono aboliti gli obblighi di cui agli articoli 11, 12 e 13 del
2. Il certificato di esonero dalle lezioni di educazione fisica, previsto dall’articolo 303 del
2 bis. Nel territorio della Regione del Veneto è abolito l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia [4].
Art. 4. Determinazioni in materia di servizi di controllo delle attività di intrattenimento
1. La certificazione di idoneità psicofisica per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, prevista dal decreto ministeriale 6 ottobre 2009 “Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della
Art. 5. Determinazioni in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande
1. L’obbligo di formazione e informazione previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera a), della
Art. 6. Determinazioni in materia di vendita al pubblico di alimenti surgelati
1. È abolito l’obbligo di certificazione dei requisiti igienico-sanitari dei locali per il commercio di alimenti surgelati di cui all’articolo 3 della
Art. 6 bis. Determinazioni in materia di vidimazione del registro infortuni [5]
1. Nelle more dell’abrogazione del
Art. 7. Modifica dell’articolo 7 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 8. Modifica dell’articolo 11 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della
“4 bis. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686 “Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo”, e iscritti nell’apposito registro nazionale.”.
Art. 9. Norma finale
1. I certificati di cui alla presente legge sono rilasciati solo ai soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni.
Art. 10. Durata dei contratti nel settore socio-sanitario
1. I contratti dei direttori generali delle aziende unità locali socio sanitarie (ULSS), dell’azienda ospedaliera, dell’azienda ospedaliera universitaria integrata, di cui all’articolo 13 della
2. Il comma 8 ter dell’articolo 13 della
Art. 11. Norma transitoria
1. Il Presidente della Giunta regionale può rinegoziare, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, durata e trattamento economico dei contratti di direttore generale delle aziende ULSS, ospedaliera, ospedaliera universitaria integrata, dell’Istituto oncologico veneto e del direttore generale alla sanità e al sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12. Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara. Iniziative per la diagnosi e la cura
1. La Regione riconosce la sensibilità chimica multipla quale patologia rara.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di sanità, individua:
a) la sede del centro di riferimento per la cura della sensibilità chimica multipla;
b) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura della sensibilità chimica multipla;
c) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera b);
d) i criteri per l’esenzione dal ticket per la diagnosi della sensibilità chimica multipla e le terapie per la cura della stessa.
Art. 13. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Titolo così modificato dall'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della
[3] Comma così modificato dall'art. 20 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 20 della
[5] Articolo inserito dall'art. 1 della