§ 1.7.12 – L.R. 18 novembre 2005, n. 18.
Istituzione del servizio civile regionale volontario.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione e iniziativa popolare
Data:18/11/2005
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità.
Art. 2.  Ambiti di servizio.
Art. 3.  Durata.
Art. 4.  Registro.
Art. 5.  Progetti d’impiego dei volontari.
Art. 6.  Spese per l’attuazione dei progetti d’impiego dei giovani a carico degli enti gestori.
Art. 7.  Ammissione al servizio civile regionale volontario.
Art. 8.  Indennità di servizio.
Art. 9.  Strumenti di valorizzazione dell’attività di servizio civile.
Art. 10.  Ufficio per il servizio civile regionale.
Art. 11.  Consulta per il servizio civile regionale.
Art. 12.  Azioni e programma triennale.
Art. 13.  Ricognizione delle esperienze e tipologie di servizio civile volontario.
Art. 14.  Informazione.
Art. 15.  Formazione dei volontari.
Art. 16.  Associazioni e coordinamenti di enti per la formazione.
Art. 17.  Formazione e aggiornamento dei responsabili.
Art. 18.  Verifiche e attività di monitoraggio.
Art. 19.  Fondo regionale per il servizio civile regionale volontario.
Art. 20.  Norma finanziaria.


§ 1.7.12 – L.R. 18 novembre 2005, n. 18.

Istituzione del servizio civile regionale volontario.

(B.U. 22 novembre 2005, n. 109).

 

CAPO I

Principi e finalità

 

Art. 1. Principi e finalità.

     1. La Regione del Veneto promuove e sostiene il servizio civile quale esperienza di cittadinanza attiva per la formazione di donne e uomini più consapevoli, partecipi, responsabili, solidali e non violenti e quale investimento della comunità veneta sulle giovani generazioni. A questo scopo la Regione istituisce il servizio civile regionale volontario.

 

CAPO II

Servizio civile regionale volontario

 

     Art. 2. Ambiti di servizio.

     1. Il servizio civile regionale volontario realizza le finalità di cui all’articolo 1 attraverso l’attuazione di progetti di assistenza e servizio sociale, di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, di promozione e organizzazione di attività educative e culturali, dell’economia solidale e, di protezione civile.

 

     Art. 3. Durata.

     1. Il servizio civile regionale volontario dura da sei a dodici mesi, prorogabili fino a un massimo di ventiquattro mesi. Il numero di ore di servizio può variare tra diciotto e trenta ore settimanali. Il numero di giorni di servizio non può essere inferiore a tre e superiore a sei la settimana.

 

     Art. 4. Registro.

     1. Concorrono alla gestione del servizio civile regionale volontario gli enti e le associazioni iscritte in apposito registro tenuto presso l’ufficio per il servizio civile regionale di cui all’articolo 10.

     2. Possono chiedere l’iscrizione al registro di cui al comma 1 gli enti e le associazioni, attive da almeno due anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) assenza di scopo di lucro;

     b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle del servizio civile regionale;

     c) capacità organizzativa e d’impiego dei volontari del servizio civile regionale.

     3. L’iscrizione al registro è condizione necessaria per la presentazione dei progetti di cui all’articolo 5.

 

     Art. 5. Progetti d’impiego dei volontari.

     1. Gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 4 possono presentare alla Regione progetti d’impiego di volontari negli ambiti di servizio indicati all’articolo 2.

     2. I volontari del servizio civile regionale non possono essere impiegati in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge.

     3. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 provvedono ad assicurare i volontari per eventuali infortuni e malattie derivanti dallo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

     4. Per la valutazione dei progetti di impiego dei volontari si considerano nell’ordine:

     a) l’utilità e la rilevanza sociale in riferimento al contesto di attuazione;

     b) il percorso di crescita civica e professionale dei volontari, attraverso il programma di formazione e l’esperienza di servizio nella sua totalità;

     c) la possibilità di successivi sbocchi lavorativi per i volontari;

     d) la capacità di concorrere allo sviluppo del servizio civile regionale volontario;

     e) l’adeguatezza della copertura assicurativa a vantaggio dei volontari.

     5. I progetti, approvati dalla Giunta regionale, sono inseriti nei bandi di cui all’articolo 7, commi 2 e 3.

 

     Art. 6. Spese per l’attuazione dei progetti d’impiego dei giovani a carico degli enti gestori. [1]

     1. Ai giovani in servizio civile regionale viene corrisposta dalla Regione un’indennità di servizio definita secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     2. Sono a carico degli enti gestori:

     a) le spese per la formazione e l’aggiornamento dei responsabili e degli operatori di cui all’articolo 17;

     b) le spese per la formazione dei giovani;

     c) le spese di trasporto, vitto e alloggio dei giovani, quando siano presupposti necessari all’attuazione del progetto d’impiego;

     d) le spese di assicurazione dei volontari di cui all’articolo 5, comma 3.

 

     Art. 7. Ammissione al servizio civile regionale volontario. [2]

     1. Possono svolgere il servizio civile regionale volontario i giovani residenti o domiciliati in Veneto che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età e non superato il ventottesimo.

     2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le cause di esclusione dal servizio civile di cui alla normativa nazionale vigente.

     3. La Regione pubblica ogni anno un bando per l’avviamento al servizio civile regionale volontario. Il numero di posti disponibili è determinato ogni anno entro i trenta giorni successivi all’approvazione del bilancio regionale di previsione annuale, in relazione alle risorse finanziate stanziate.

     4. Nel bando sono indicati i requisiti di ammissione, i criteri di selezione dei giovani, i progetti d’impiego, gli enti gestori, le sedi di servizio, il periodo presunto di avviamento al servizio, l’importo delle indennità di servizio.

 

     Art. 8. Indennità di servizio. [3]

     1. Ai giovani in servizio civile regionale viene corrisposta dagli enti gestori un’indennità di servizio definita secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9. Strumenti di valorizzazione dell’attività di servizio civile.

     1. La Regione promuove il riconoscimento da parte delle università degli studi dei crediti formativi derivanti dalla prestazione del servizio civile volontario e dalle attività formative connesse.

     2. La Regione promuove l’adozione di misure volte a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile regionale volontario, anche stipulando accordi con le associazioni di imprese private, con le associazioni di rappresentanza delle cooperative e con gli enti senza scopo di lucro.

     3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi banditi dalla Regione e dagli enti strumentali regionali con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato presso enti pubblici.

     4. Gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti in ambito regionale possono riconoscere agevolazioni alla fruizione di servizi ai soggetti impiegati nel servizio civile regionale volontario del Veneto.

     5. La Regione può prevedere ulteriori benefici economici per i volontari in servizio civile regionale.

 

     Art. 10. Ufficio per il servizio civile regionale.

     1. È istituito presso la Giunta regionale l’ufficio per il servizio civile regionale.

     2. La dotazione del personale dell’ufficio è fissata con apposito provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento dell’ufficio la Regione si avvale anche di collaboratori e consulenti di comprovata esperienza nella gestione del servizio civile.

     3. L’ufficio per il servizio civile regionale:

     a) gestisce il registro degli enti e delle associazioni di cui all’articolo 4;

     b) predispone lo schema di progetto d’impiego dei volontari di cui all’articolo 5;

     c) valuta i progetti d’impiego dei volontari di cui all’articolo 5;

     d) eroga i contributi di cui all’articolo 6;

     e) predispone i bandi di avviamento al servizio di cui all’articolo 7;

     f) predispone il programma triennale delle azioni di promozione e sostegno del servizio civile di cui all’articolo 12 e concorre alla loro attuazione;

     g) eroga i finanziamenti agli enti e associazioni che concorrono all’attuazione delle azioni di cui al Capo III.

 

     Art. 11. Consulta per il servizio civile regionale.

     1. È istituita la consulta per il servizio civile regionale quale organo consultivo della Giunta regionale per le attività previste dalla presente legge.

     2. La consulta è composta da non più di dieci membri, individuati dalla Giunta regionale in maggioranza tra i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che impiegano volontari in servizio civile, o abbiano svolto attività significative e documentabili di formazione connesse al servizio civile regionale volontario.

     3. Alle riunioni della consulta partecipano il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato ed un rappresentante del Consiglio regionale, il responsabile dell’ufficio per il servizio civile regionale ed un rappresentante dell’Osservatorio regionale permanente sulla condizione giovanile di cui all’articolo 3 della legge regionale 29 luglio 1988, n. 29 “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani” come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1994, n. 37.

     4. La consulta dura in carica cinque anni. I componenti possono essere riconfermati.

     5. La consulta esprime il proprio parere:

     a) sul programma triennale degli interventi di cui all’articolo 12;

     b) sui progetti di impiego dei volontari presentati dagli enti ed associazioni di cui all’articolo 5;

     c) sull’assegnazione di contributi e finanziamenti per attività connesse al servizio civile regionale volontario.

     6. La consulta ed i suoi componenti possono presentare proposte per la predisposizione del programma triennale di cui all’articolo 12.

     7. La consulta viene convocata per la prima volta entro sessanta giorni dalla sua costituzione. In seguito viene convocata almeno due volte all’anno e ogniqualvolta lo richieda la Giunta regionale o almeno un terzo dei componenti della consulta stessa.

     8. Il funzionamento della consulta è disciplinato dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, emanato entro sessanta giorni dalla prima convocazione, nel quale viene disciplinato anche il rimborso delle spese ai componenti la consulta.

 

CAPO III

Azioni di promozione, qualificazione e sostegno del servizio civile

 

     Art. 12. Azioni e programma triennale.

     1. Ai fini della presente legge sono azioni di promozione, qualificazione e sostegno del servizio civile regionale volontario:

     a) il finanziamento dei progetti di impiego dei volontari;

     b) il reperimento di dati ed elementi conoscitivi relativi alle diverse tipologie ed esperienze di servizio civile volontario;

     c) l’informazione;

     d) la formazione e l’aggiornamento dei responsabili del servizio civile regionale volontario;

     e) la formazione generale e specifica dei volontari;

     f) la verifica delle attività di formazione e aggiornamento;

     g) la verifica dei progetti di impiego dei volontari e della loro attuazione;

     h) la costituzione e la valorizzazione di coordinamenti, associazioni o consorzi di enti per la formazione dei volontari, l’aggiornamento dei responsabili e per la gestione del servizio civile regionale volontario.

     2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della consulta per il servizio civile regionale, il Consiglio regionale approva il primo programma triennale delle azioni di cui al comma 1, su proposta della Giunta regionale. I successivi programmi triennali sono approvati entro novanta giorni dalla scadenza del programma precedente.

     3. Il programma triennale fissa le priorità e i tempi d’intervento, nonché i criteri di concessione dei contributi e dei finanziamenti regionali agli enti e alle associazioni che realizzano gli interventi.

     4. Entro trenta giorni dalla scadenza del programma triennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte.

     5. Il programma triennale mantiene validità sino all’approvazione del programma triennale successivo.

 

     Art. 13. Ricognizione delle esperienze e tipologie di servizio civile volontario.

     1. In fase di prima applicazione al fine di individuare elementi utili per la redazione e valutazione dei progetti d’impiego dei volontari in servizio civile regionale, l’ufficio per il servizio civile regionale provvede a una ricognizione delle esperienze di servizio civile volontario svolte in Veneto prima dell’entrata in vigore della presente legge.

     2. Sono oggetto di ricognizione anche l’anno di volontariato sociale promosso dalla Caritas italiana e le esperienze di servizio civile femminile svolte presso gli enti locali del Veneto che hanno aderito alla sperimentazione promossa dal dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e altre analoghe forme di servizio civile femminile.

 

     Art. 14. Informazione.

     1. La Regione promuove la conoscenza del servizio civile regionale volontario attraverso:

     a) i mezzi d’informazione televisiva e radiofonica;

     b) la rete dei servizi Informagiovani;

     c) l’organizzazione di campagne informative nelle scuole, nelle università e nel terzo settore;

     d) la partecipazione a fiere di interesse giovanile;

     e) l’istituzione di una banca dati degli enti e dei progetti di servizio civile, consultabile in Internet;

     f) l’organizzazione di una conferenza annuale sul servizio civile, finalizzata a divulgare i progetti migliori e a favorire uno scambio di esperienze tra gli operatori.

     2. La Giunta regionale organizza ogni anno un corso di formazione e aggiornamento per gli operatori che promuovono e diffondono la conoscenza del servizio civile e provvede altresì alla produzione e distribuzione negli Informagiovani, nelle scuole e nelle università e negli enti del terzo settore, di materiale informativo cartaceo e multimediale. A tal fine si procede ad una ricognizione preliminare delle attività svolte in questo ambito da associazioni ed enti locali, per recuperare e valorizzare le esperienze positive.

 

     Art. 15. Formazione dei volontari.

     1. La Regione promuove e sostiene attività di formazione generale e specifica, che abbiano come destinatari i volontari in servizio civile regionale.

     2. La formazione generale dei volontari in servizio civile è formazione civica improntata ai valori espressi nella Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare al dovere di solidarietà sociale e al dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società. La Regione sostiene prioritariamente le attività di formazione civica che includano forme di ricerca e sperimentazione di soluzione non violenta dei conflitti.

     3. La formazione specifica è variabile in relazione alla tipologia d’impiego del volontario. La Regione sostiene prioritariamente le attività di formazione specifica volte a migliorare la capacità di relazione tra i volontari e i destinatari dei servizi alla persona, con particolare riguardo ad anziani, minori e giovani in condizione di disagio familiare o sociale, disabili fisici e psichici, persone senza fissa dimora, alcolisti e tossicodipendenti, nomadi, emarginati gravi.

     4. La formazione ha complessivamente una durata minima di ottanta ore, di cui almeno trenta dedicate alla formazione generale e cinquanta alla formazione specifica, da tenersi in prevalenza nel periodo iniziale di servizio.

 

     Art. 16. Associazioni e coordinamenti di enti per la formazione.

     1. Al fine di rimuovere le difficoltà organizzative ed economiche che rendono problematica la realizzazione delle attività formative, la Regione promuove e sostiene tutte le forme di associazione e coordinamento fra gli enti, che abbiano come scopo la formazione dei volontari del servizio civile regionale.

     2. La Regione promuove, d’intesa con l’Unione delle province e con l’ANCI regionale, coordinamenti provinciali di enti locali e ULSS, a cui possono essere ammessi anche altri enti pubblici che ne facciano richiesta. La Regione promuove e sostiene analoghi coordinamenti delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni senza fini di lucro, preferibilmente presso il centro servizi per il volontariato di ciascuna provincia.

 

     Art. 17. Formazione e aggiornamento dei responsabili.

     1. La Giunta regionale organizza corsi di formazione e aggiornamento, con cadenza annuale, per i responsabili del servizio civile, riconoscendo e valorizzando le migliori esperienze degli enti e delle associazioni che gestiscono il servizio civile.

     2. I corsi hanno per oggetto la predisposizione dei progetti d’impiego dei volontari del servizio civile regionale, e la conoscenza, gestione e valorizzazione della peculiare risorsa umana rappresentata dai volontari.

     3. La Giunta regionale organizza specifici corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori che svolgono attività di affiancamento e tutoraggio formativo dei volontari del servizio civile regionale.

 

     Art. 18. Verifiche e attività di monitoraggio.

     1. Al fine di garantire la qualità e lo sviluppo del servizio civile regionale volontario, la Giunta regionale provvede a verificare la corretta attuazione dei progetti approvati, dedicando particolare attenzione al monitoraggio delle attività formative.

 

CAPO IV

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 19. Fondo regionale per il servizio civile regionale volontario.

     1. È istituito il Fondo regionale per il servizio civile regionale volontario, al fine di far fronte agli oneri finanziari derivanti dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. Al finanziamento del Fondo concorrono:

     a) le risorse comunitarie;

     b) i contributi di soggetti pubblici o privati, con o senza vincoli specifici;

     c) la quota di stanziamento annuale stabilita in sede di approvazione della legge finanziaria.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n 20, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 e pluriennale 2005-2007; contestualmente la dotazione dell’upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo settore” viene incrementata di euro 250.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2005 e per sola competenza nei due successivi.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 57 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[3] Articolo sostituito dall'art. 58 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e abrogato dall'art. 43 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.