Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 24/01/2020 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”. |
Art. 3. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”. |
Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”. |
Art. 6. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”. |
Art. 7. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. |
Art. 8. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. |
Art. 9. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. |
Art. 10. Modifiche all’articolo 17 bis della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. |
Art. 11. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. |
Art. 12. Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. |
Art. 13. Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. |
Art. 14. Inserimento dell’articolo 21bis nella legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. |
Art. 15. Disposizioni transitorie. |
Art. 16. Abrogazioni. |
Art. 17. Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”. |
Art. 18. Modifiche all’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”. |
Art. 19. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [...] |
Art. 20. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore [...] |
Art. 21. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e [...] |
Art. 22. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa- collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e [...] |
Art. 23. Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell’emergenza - urgenza. |
Art. 24. Modifiche all’articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle [...] |
Art. 25. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”. |
Art. 26. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”. |
Art. 27. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”. |
Art. 28. Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. |
Art. 29. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 30. Entrata in vigore. |
§ 5.1.259 - L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali.
(B.U. 28 gennaio 2020, n. 11)
CAPO I
Disposizioni in materia di politiche sanitarie
SEZIONE I
Modifiche alla
Art. 1. Modifiche alla
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
“2 bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi per l’integrazione delle attività di agricoltura sociale, come definite all’articolo 3, comma 1 della
2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di integrazione delle attività di agricoltura sociale, ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 2 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 3 della
2. Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 3 della
3. Alla fine del comma 3 dell’articolo 3 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della
“1. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’articolo 5, comma 1 è di competenza di Azienda Zero.”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 8 della
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della
“1. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’articolo 7 è di competenza di Azienda Zero.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 8 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della
Art. 8. Modifiche all’articolo 15 della
1. Il comma 3 dell’articolo 15 della
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 15 della
“6 bis. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, il sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità e sull’appropriatezza delle prestazioni rese dai soggetti pubblici o equiparati e privati accreditati, distinguendo tra competenze di coordinamento e vigilanza della Regione e funzioni di controllo spettanti alle Aziende ULSS.”.
Art. 9. Modifiche all’articolo 17 della
1. Al comma 3 dell’articolo 17 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della
“3 bis. Lo schema tipo di accordo contrattuale tra soggetto accreditato e Azienda ULSS prevede quale causa di risoluzione di diritto il mancato rispetto degli impegni assunti con riferimento alla gestione delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo quanto previsto dai provvedimenti della Giunta regionale.”.
Art. 10. Modifiche all’articolo 17 bis della
1. Il comma 6 dell’articolo 17 bis della
Art. 11. Modifiche all’articolo 18 della
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della
Art. 12. Modifiche all’articolo 19 della
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della
“1. La procedura per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) che si esprime sulla coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b) e sulla sostenibilità economico finanziaria rispetto alle risorse assegnate, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 5 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della
“1 bis. Per i soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie si applica il comma 1; per la sola procedura di rilascio dell’accreditamento, la Giunta regionale acquisisce il previo parere della commissione consiliare competente in merito alla coerenza con le scelte di programmazione socio-sanitaria regionale, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde.
1 ter. La procedura per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sociali avviene su istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di accreditamento di cui all’articolo 16 e si conclude con provvedimento del comune o del direttore generale dell’Azienda ULSS, se delegato nei casi di cui all’articolo 16, comma 2, nel termine di centoventi giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
1 quater. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i termini di conclusione della procedura di rilascio e rinnovo dell’accreditamento di cui ai commi 1 e 1 bis.
1 quinquies. Le istanze di rilascio di accreditamento riferite a nuovi soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie sono presentate con cadenza triennale, a seguito di avviso approvato dalla Giunta regionale da pubblicare entro il mese di gennaio e riferito a specifiche categorie di erogatori.
1 sexies. La Giunta regionale, a fronte di sopravvenute esigenze programmatorie può disporre, previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta trascorsi i quali se ne prescinde, l’apertura straordinaria dei termini per la presentazione delle istanze di rilascio di accreditamento riferite a nuovi soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie anche prima della scadenza del triennio.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 19 della
“2. In caso di esito positivo, il provvedimento di accreditamento e il provvedimento di rinnovo dell’accreditamento hanno validità triennale. In caso di esito negativo, una nuova istanza di rilascio di accreditamento è effettuata ai sensi del comma 1 quinquies. La richiesta di rinnovo dell’accreditamento deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento di accreditamento e nelle more del rilascio del provvedimento l’efficacia dell’accreditamento è prorogata.”.
4. Al comma 3 dell’articolo 19 della
5. Al comma 4 dell’articolo 19 della
6. Al comma 6 dell’articolo 19 della
7. Al comma 7 dell’articolo 19 della
Art. 13. Modifiche all’articolo 20 della
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della
“1. L’accreditamento può essere, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate, sospeso con prescrizioni o revocato dalla Giunta regionale o dal comune, nell’ambito delle rispettive competenze, a seguito del venire meno delle condizioni di cui all’articolo 16, nonché a seguito della risoluzione di diritto dell’accordo contrattuale nei casi previsti dal comma 3 bis dell’articolo 17 e in ulteriori casi di risoluzione di diritto come previsti dall’accordo stesso.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della
“1 bis. Le Aziende ULSS nel cui ambito territoriale è ubicato il soggetto accreditato vigilano sulla permanenza delle condizioni di accreditamento di cui all’articolo 16 nonché sul rispetto degli accordi contrattuali avvalendosi di Azienda Zero per quanto di competenza.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 20 della
4. Al comma 2 dell’articolo 20 della
Art. 14. Inserimento dell’articolo 21bis nella
1. Dopo l’articolo 21 della
“Art. 21 bis. Riconoscimento dei presidi.
1. La Giunta regionale, ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria, sentita la commissione consiliare competente, può riconoscere quali presidi dell’Azienda ULSS le strutture ospedaliere private accreditate a condizione che:
a) abbiano un ruolo integrativo dell’assistenza ospedaliera pubblica essendo ubicate in zone in cui non sono presenti o sono di difficile raggiungimento i presidi ospedalieri pubblici;
b) rispettino gli standard di qualità e organizzativi dei presidi ospedalieri pubblici;
c) presentino, in base alla programmazione regionale, almeno le discipline previste al punto 9.2.1. dell’Allegato 1 del
2. I rapporti con le Aziende ULSS delle strutture sanitarie riconosciute presidi dell’Azienda ULSS sono regolati da accordi contrattuali secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale. Il mancato rispetto dei contenuti dell’accordo contrattuale determina la perdita del riconoscimento di presidio ospedaliero.”.
Art. 15. Disposizioni transitorie.
1. Alle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali di cui alla
Art. 16. Abrogazioni.
1. La
2. I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 4
SEZIONE II
Ulteriori disposizioni in materia di politiche sanitarie
Art. 17. Modifiche all’articolo 29 della
1. Al comma 2 dell’articolo 29 della
Art. 18. Modifiche all’articolo 38 della
1. Dopo il comma 13 dell’articolo 38 della
“13 bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare, può estendere gli orari di apertura dei servizi ambulatoriali delle strutture di cui al comma 13.”.
Art. 19. Modifiche all’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
“Art. 15
Ricerca sanitaria finalizzata.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, ogni due anni, con apposita deliberazione, le aree e i settori della ricerca di maggior interesse per il servizio sanitario regionale, sui quali le Aziende ULSS, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e, per il loro tramite, gli altri soggetti pubblici e privati individuati dalla medesima deliberazione, possono presentare progetti di ricerca, determinando altresì l’ammontare del finanziamento destinato alla realizzazione dei medesimi.
2. L’attuazione degli indirizzi di cui al comma 1 è attribuita al Consorzio per la Ricerca Sanitaria (CORIS) a cui viene assegnato il finanziamento da destinare, attraverso specifico bando di ricerca finalizzata, ai progetti di ricerca ritenuti congrui alla realizzazione degli obiettivi posti dalla programmazione regionale in ambito socio-sanitario.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il CORIS trasmette alla Giunta regionale una relazione contenente le informazioni sull’attività svolta in attuazione del presente articolo completa degli esiti di monitoraggio dei progetti di ricerca avviati.”.
Art. 20. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
“2 bis. Nel territorio della Regione del Veneto è abolito l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia.”.
Art. 21. Modifiche all’articolo 8 della
1. Il comma 1 bis dell’articolo 8 della
“1 bis. L’importo introitato ai sensi del comma 1 è destinato prioritariamente ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all’esposizione professionale; al supporto delle attività dei Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) anche mediante acquisizione di personale aggiuntivo e investimenti; ad attività di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro; ad attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. La Giunta regionale può disporre altre destinazioni del suddetto importo con finalità di supporto alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 8 della
“1 ter. La gestione amministrativa-contabile delle somme introitate viene assegnata in via prioritaria all’Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, di cui alla
Art. 22. Modifiche all’articolo 13 della
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della
“1. L’autorizzazione regionale relativa agli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili e a quelli relativi alle spese di investimento finalizzate a nuova costruzione di immobili delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale è rilasciata previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente in materia di politiche socio-sanitarie.”.
Art. 23. Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell’emergenza - urgenza.
1. Al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del servizio sanitario regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato, negli ultimi dieci anni, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativo, comprovato da contratti a tempo determinato, da contratti di collaborazione coordinata e continuativa o da altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un documentato numero di ore di attività equivalente ad almeno quattro anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario regionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2021, per la disciplina di “Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza”, ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.
2. Una volta assunti, i medici accedono in soprannumero alla scuola di specializzazione in medicina d’emergenza-urgenza, sulla base di specifici protocolli d’intesa tra Regione e Università ove ha sede la scuola di specializzazione per la disciplina del numero di posti attivabili, delle modalità di frequenza al corso di specializzazione, dello svolgimento presso l’Università delle attività teoriche e presso l’Azienda di appartenenza delle attività pratiche e di tirocinio.
Art. 24. Modifiche all’articolo 45 bis della
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 45 bis della
CAPO II
Disposizioni in materia di politiche sociali
Art. 25. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della
Art. 26. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 6 dell’articolo 12 della
Art. 27. Modifiche all’articolo 7 della
1. L’articolo 7, comma 6 della
Art. 28. Modifiche all’articolo 21 della
1. L’articolo 21, comma 1 della
“Art. 21
Commissione regionale della cooperazione sociale.
1. È istituita la Commissione regionale della cooperazione sociale della quale fanno parte:
a) l’Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali o un suo delegato;
c) tre Direttori dei servizi socio-sanitari delle Aziende Ulss del Veneto, o loro delegati;
d) il direttore dell’ufficio regionale del Ministero del lavoro o un suo delegato;
e) quattro rappresentanti, e i rispettivi sostituti in caso di impedimento, designati dalle associazioni di cooperative sociali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
f) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).”.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 29. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 30. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.