§ 5.1.259 - L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:24/01/2020
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”.
Art. 6.  Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”.
Art. 7.  Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
Art. 8.  Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
Art. 9.  Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
Art. 10.  Modifiche all’articolo 17 bis della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
Art. 11.  Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
Art. 12.  Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
Art. 13.  Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
Art. 14.  Inserimento dell’articolo 21bis nella legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
Art. 15.  Disposizioni transitorie.
Art. 16.  Abrogazioni.
Art. 17.  Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
Art. 18.  Modifiche all’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
Art. 19.  Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [...]
Art. 20.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore [...]
Art. 21.  Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e [...]
Art. 22.  Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa- collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e [...]
Art. 23.  Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell’emergenza - urgenza.
Art. 24.  Modifiche all’articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle [...]
Art. 25.  Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”.
Art. 26.  Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.
Art. 27.  Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.
Art. 28.  Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
Art. 29.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 30.  Entrata in vigore.


§ 5.1.259 - L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali.

(B.U. 28 gennaio 2020, n. 11)

 

CAPO I

Disposizioni in materia di politiche sanitarie

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è inserito il seguente:

“2 bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi per l’integrazione delle attività di agricoltura sociale, come definite all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, nella programmazione locale degli interventi e servizi sociali, di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, nel rispetto delle normative vigenti.

2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di integrazione delle attività di agricoltura sociale, ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 come inserito dal comma 1 del presente articolo, verranno definiti da apposito gruppo di lavoro composto dalle strutture regionali competenti in materia di Servizi Sociali, Agricoltura, Lavoro e Formazione, dalle Aziende ULSS, dall’ANCI e dai rappresentanti dei settori coinvolti.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”.

1. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, le parole: “rispondenza del progetto alla programmazione socio-sanitaria regionale”, sono sostituite dalle seguenti: “compatibilità del progetto con la programmazione socio-sanitaria regionale” e la parola: “base” è sostituita dalla seguente: “rapporto”.

2. Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, le parole: “rispondenza alla” sono sostituite dalle seguenti: “compatibilità con la”.

3. Alla fine del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, sono aggiunte le parole: “Esclusivamente per le strutture private che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero di cui al comma 2, il parere obbligatorio e vincolante della compatibilità con la programmazione socio-sanitaria è rilasciato dalla struttura regionale competente acquisito, su istanza del privato, il parere tecnico sul progetto definitivo della struttura regionale competente, che, nei casi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, si avvale della Commissione tecnica regionale lavori pubblici di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche””.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”.

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, le parole: “subordinato alla previsione contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera g), n. 7, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19” sono sostituite dalle seguenti: “di competenza dell’Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, istituita dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, di seguito denominata Azienda Zero”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”.

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è sostituito dal seguente:

“1. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’articolo 5, comma 1 è di competenza di Azienda Zero.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”.

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, le parole: “rispondenza alla”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “compatibilità con la” e la parola: “base” è sostituita con la seguente: “rapporto”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”.

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è sostituito dal seguente:

“1. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’articolo 7 è di competenza di Azienda Zero.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è abrogato.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

1. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, le parole: “o di apposita struttura tecnica dell’Agenzia regionale socio-sanitaria istituita con legge regionale 29 novembre 2001, n. 32” sono soppresse.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

1. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, è abrogato.

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, è aggiunto il seguente:

“6 bis. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, il sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità e sull’appropriatezza delle prestazioni rese dai soggetti pubblici o equiparati e privati accreditati, distinguendo tra competenze di coordinamento e vigilanza della Regione e funzioni di controllo spettanti alle Aziende ULSS.”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

1. Al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, le parole: “, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge,” sono soppresse, e dopo le parole: “e le modalità delle verifiche e dei controlli” sono aggiunte le seguenti: “di competenza delle Aziende ULSS anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, è inserito il seguente:

“3 bis. Lo schema tipo di accordo contrattuale tra soggetto accreditato e Azienda ULSS prevede quale causa di risoluzione di diritto il mancato rispetto degli impegni assunti con riferimento alla gestione delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo quanto previsto dai provvedimenti della Giunta regionale.”.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 17 bis della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

1. Il comma 6 dell’articolo 17 bis della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, è abrogato.

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, le parole: “, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dalla presente legge” sono soppresse.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è sostituito dal seguente:

“1. La procedura per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) che si esprime sulla coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b) e sulla sostenibilità economico finanziaria rispetto alle risorse assegnate, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Piano socio sanitario 2019-2023”. Il parere della CRITE è rilasciato sulla base del parere dell’Azienda ULSS in merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali se ne prescinde, nonché del parere del dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Per i soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie si applica il comma 1; per la sola procedura di rilascio dell’accreditamento, la Giunta regionale acquisisce il previo parere della commissione consiliare competente in merito alla coerenza con le scelte di programmazione socio-sanitaria regionale, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde.

1 ter. La procedura per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sociali avviene su istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di accreditamento di cui all’articolo 16 e si conclude con provvedimento del comune o del direttore generale dell’Azienda ULSS, se delegato nei casi di cui all’articolo 16, comma 2, nel termine di centoventi giorni dalla data di ricezione dell’istanza.

1 quater. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i termini di conclusione della procedura di rilascio e rinnovo dell’accreditamento di cui ai commi 1 e 1 bis.

1 quinquies. Le istanze di rilascio di accreditamento riferite a nuovi soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie sono presentate con cadenza triennale, a seguito di avviso approvato dalla Giunta regionale da pubblicare entro il mese di gennaio e riferito a specifiche categorie di erogatori.

1 sexies. La Giunta regionale, a fronte di sopravvenute esigenze programmatorie può disporre, previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta trascorsi i quali se ne prescinde, l’apertura straordinaria dei termini per la presentazione delle istanze di rilascio di accreditamento riferite a nuovi soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie anche prima della scadenza del triennio.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di esito positivo, il provvedimento di accreditamento e il provvedimento di rinnovo dell’accreditamento hanno validità triennale. In caso di esito negativo, una nuova istanza di rilascio di accreditamento è effettuata ai sensi del comma 1 quinquies. La richiesta di rinnovo dell’accreditamento deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento di accreditamento e nelle more del rilascio del provvedimento l’efficacia dell’accreditamento è prorogata.”.

4. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, la parola: “regionali” è sostituita dalle seguenti: “del sistema sanitario regionale”.

5. Al comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, dopo le parole: “a carico dell’accreditando,” sono inserite le seguenti: “da versare ad Azienda Zero a copertura delle spese per l’attività istruttoria svolta,”.

6. Al comma 6 dell’articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, le parole: “la competente segreteria regionale” sono sostituite dalle seguenti: “l’Area Sanità e Sociale”.

7. Al comma 7 dell’articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, dopo le parole: “ha instaurato rapporti” sono inserite le seguenti: “sulla base degli accordi contrattuali di cui all’articolo 17,”.

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è sostituito dal seguente:

“1. L’accreditamento può essere, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate, sospeso con prescrizioni o revocato dalla Giunta regionale o dal comune, nell’ambito delle rispettive competenze, a seguito del venire meno delle condizioni di cui all’articolo 16, nonché a seguito della risoluzione di diritto dell’accordo contrattuale nei casi previsti dal comma 3 bis dell’articolo 17 e in ulteriori casi di risoluzione di diritto come previsti dall’accordo stesso.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è inserito il seguente:

“1 bis. Le Aziende ULSS nel cui ambito territoriale è ubicato il soggetto accreditato vigilano sulla permanenza delle condizioni di accreditamento di cui all’articolo 16 nonché sul rispetto degli accordi contrattuali avvalendosi di Azienda Zero per quanto di competenza.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 la parola: “effettuare” è sostituita dalla seguente: “attivare”.

4. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 le parole: “L’accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell’accreditamento istituzionale.” sono soppresse.

 

     Art. 14. Inserimento dell’articolo 21bis nella legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

1. Dopo l’articolo 21 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è inserito il seguente:

“Art. 21 bis. Riconoscimento dei presidi.

1. La Giunta regionale, ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria, sentita la commissione consiliare competente, può riconoscere quali presidi dell’Azienda ULSS le strutture ospedaliere private accreditate a condizione che:

a) abbiano un ruolo integrativo dell’assistenza ospedaliera pubblica essendo ubicate in zone in cui non sono presenti o sono di difficile raggiungimento i presidi ospedalieri pubblici;

b) rispettino gli standard di qualità e organizzativi dei presidi ospedalieri pubblici;

c) presentino, in base alla programmazione regionale, almeno le discipline previste al punto 9.2.1. dell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”.

2. I rapporti con le Aziende ULSS delle strutture sanitarie riconosciute presidi dell’Azienda ULSS sono regolati da accordi contrattuali secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale. Il mancato rispetto dei contenuti dell’accordo contrattuale determina la perdita del riconoscimento di presidio ospedaliero.”.

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie.

1. Alle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la previgente disciplina.

 

     Art. 16. Abrogazioni.

1. La legge regionale 30 dicembre 1985, n. 68 “Autorizzazione e vigilanza sulle case di cura private” è abrogata.

2. I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 4 legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 “Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica”, sono abrogati.

 

SEZIONE II

Ulteriori disposizioni in materia di politiche sanitarie

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

1. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, dopo le parole: “personale a tempo determinato” sono inserite le seguenti: “, con contratti di somministrazione di lavoro”.

 

     Art. 18. Modifiche all’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

1. Dopo il comma 13 dell’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 è inserito il seguente:

“13 bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare, può estendere gli orari di apertura dei servizi ambulatoriali delle strutture di cui al comma 13.”.

 

     Art. 19. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”.

1. L’articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

Ricerca sanitaria finalizzata.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, ogni due anni, con apposita deliberazione, le aree e i settori della ricerca di maggior interesse per il servizio sanitario regionale, sui quali le Aziende ULSS, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e, per il loro tramite, gli altri soggetti pubblici e privati individuati dalla medesima deliberazione, possono presentare progetti di ricerca, determinando altresì l’ammontare del finanziamento destinato alla realizzazione dei medesimi.

2. L’attuazione degli indirizzi di cui al comma 1 è attribuita al Consorzio per la Ricerca Sanitaria (CORIS) a cui viene assegnato il finanziamento da destinare, attraverso specifico bando di ricerca finalizzata, ai progetti di ricerca ritenuti congrui alla realizzazione degli obiettivi posti dalla programmazione regionale in ambito socio-sanitario.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il CORIS trasmette alla Giunta regionale una relazione contenente le informazioni sull’attività svolta in attuazione del presente articolo completa degli esiti di monitoraggio dei progetti di ricerca avviati.”.

 

     Art. 20. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”.

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 dopo le parole: “relative alle scuole di ogni ordine e grado”, è inserita la seguente: “ed”, e le parole: “ed il certificato di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza, previsto dall’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518” sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nel territorio della Regione del Veneto è abolito l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia.”.

 

     Art. 21. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”.

1. Il comma 1 bis dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007 n. 23, è sostituito dal seguente:

“1 bis. L’importo introitato ai sensi del comma 1 è destinato prioritariamente ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all’esposizione professionale; al supporto delle attività dei Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) anche mediante acquisizione di personale aggiuntivo e investimenti; ad attività di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro; ad attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. La Giunta regionale può disporre altre destinazioni del suddetto importo con finalità di supporto alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.”.

2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007 n. 23, è inserito il seguente:

“1 ter. La gestione amministrativa-contabile delle somme introitate viene assegnata in via prioritaria all’Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, di cui alla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.” secondo le indicazioni programmatorie e i criteri annualmente definiti dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 2 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e rispettando, nella destinazione delle somme, il criterio della distribuzione territoriale delle attività produttive e della tipologia e dei fattori di rischio delle singole attività.”.

 

     Art. 22. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa- collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione.”.

1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, è sostituito dal seguente:

“1. L’autorizzazione regionale relativa agli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili e a quelli relativi alle spese di investimento finalizzate a nuova costruzione di immobili delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale è rilasciata previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente in materia di politiche socio-sanitarie.”.

 

     Art. 23. Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell’emergenza - urgenza.

1. Al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del servizio sanitario regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato, negli ultimi dieci anni, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativo, comprovato da contratti a tempo determinato, da contratti di collaborazione coordinata e continuativa o da altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un documentato numero di ore di attività equivalente ad almeno quattro anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario regionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2021, per la disciplina di “Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza”, ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.

2. Una volta assunti, i medici accedono in soprannumero alla scuola di specializzazione in medicina d’emergenza-urgenza, sulla base di specifici protocolli d’intesa tra Regione e Università ove ha sede la scuola di specializzazione per la disciplina del numero di posti attivabili, delle modalità di frequenza al corso di specializzazione, dello svolgimento presso l’Università delle attività teoriche e presso l’Azienda di appartenenza delle attività pratiche e di tirocinio.

 

     Art. 24. Modifiche all’articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, come inserito dal comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”.

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, come inserito dal comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, sono abrogati.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di politiche sociali

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”.

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 23, è abrogato.

 

     Art. 26. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.

1. Al comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9, le parole: “e dai membri della competente commissione consiliare” sono sostituite con le parole: “e trasmesse ai membri della competente commissione consiliare”.

 

     Art. 27. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.

1. L’articolo 7, comma 6 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 è così modificato: dopo le parole: “di cui all’articolo 110” sono aggiunte le seguenti parole: “, comma 6”.

 

     Art. 28. Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

1. L’articolo 21, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è così sostituito:

“Art. 21

Commissione regionale della cooperazione sociale.

1. È istituita la Commissione regionale della cooperazione sociale della quale fanno parte:

a) l’Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali o un suo delegato;

c) tre Direttori dei servizi socio-sanitari delle Aziende Ulss del Veneto, o loro delegati;

d) il direttore dell’ufficio regionale del Ministero del lavoro o un suo delegato;

e) quattro rappresentanti, e i rispettivi sostituti in caso di impedimento, designati dalle associazioni di cooperative sociali maggiormente rappresentative in ambito regionale;

f) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).”.

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

     Art. 29. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 30. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.