Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 19/12/2003 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari. |
Art. 2. Visita sanitaria precedente all'assunzione dell'apprendista. |
Art. 3. Accertamenti medici per i lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi. |
Art. 4. Isolamento di animali per il controllo dell'infezione rabica. |
Art. 5. Controllo del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità. |
Art. 6. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 "Lotta e profilassi della mixomatosi dei conigli". |
Art. 7. Recupero ed utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie della Regione del Veneto. |
Art. 8. Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione". |
Art. 9. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 "Agenzia regionale Socio Sanitaria". |
Art. 10. Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman”". |
Art. 11. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali". |
Art. 12. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali". |
Art. 13. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali". |
Art. 14. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali". |
Art. 15. Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" come sostituito dall'articolo 1 della legge [...] |
Art. 16. Modifica dell'articolo 14 bis della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato", come introdotto dall'articolo 2 della [...] |
Art. 17. Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale. |
Art. 18. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 5.2.108 – L.R. 19 dicembre 2003, n. 41.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica.
(B.U. 23 dicembre 2003, n. 120).
CAPO I
Disposizioni in materia di prevenzione
Art. 1. Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari. [1]
1. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione, previsti dall'articolo 14 della
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) i criteri per la predisposizione delle misure di autocontrollo, formazione e informazione;
b) le modalità di monitoraggio e sorveglianza sull'attuazione delle misure di cui alla lettera a);
c) i criteri per la predisposizione del sistema di controllo degli episodi e dei casi delle malattie a trasmissione alimentare.
Art. 2. Visita sanitaria precedente all'assunzione dell'apprendista.
1. Le disposizioni concernenti la visita sanitaria richiesta al fine dell'assunzione dell'apprendista, di cui all'articolo 4 della
Art. 3. Accertamenti medici per i lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi.
1. In deroga a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 157, secondo comma e 160, primo comma del
Art. 4. Isolamento di animali per il controllo dell'infezione rabica.
1. Nei casi previsti dall'articolo 86 del
Art. 5. Controllo del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.
1. I controlli periodici per la verifica dei parametri di conformità del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità, previsti dall'articolo 2, comma 4 del
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina:
a) i criteri per la predisposizione del sistema di autocontrollo integrato con la previsione di specifiche procedure per gli accertamenti effettuati dal produttore;
b) le modalità del controllo a campione da parte del servizio veterinario dell'azienda ULSS competente per territorio;
c) i criteri e le modalità per la formazione e la relativa qualificazione degli addetti al prelievo del latte;
d) i criteri e le modalità per l'accreditamento dei laboratori autorizzati ad effettuare le analisi.
Art. 6. Modifica dell'articolo 4 della
1. Il quarto comma dell'articolo 4 della
"Le vaccinazioni devono essere eseguite dal medico veterinario, o comunque sotto il controllo dello stesso, che ne dà comunicazione al servizio veterinario dell'azienda ULSS utilizzando il modello 12 dell'allegato al
CAPO II
Disposizioni in materia di sanità
Art. 7. Recupero ed utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie della Regione del Veneto.
1. La Regione del Veneto coordina e promuove l'utilizzo all'estero, a fini umanitari, del patrimonio mobiliare dismesso a qualsiasi titolo dalle strutture sanitarie pubbliche o dalle strutture private che intendano aderire all'iniziativa operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento al materiale tecnologico medicale utilizzabile in ambito sanitario nel campo della cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo e con quelli dell'Europa dell'Est e dell'Area balcanica, attraverso l'intervento dei soggetti indicati al comma 2.
2. Possono presentare richiesta di assegnazione dei beni di cui al comma 1, con le modalità indicate al comma 3, enti pubblici, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato, enti o istituti religiosi aventi sede nel territorio della Regione del Veneto, nonché istituzioni internazionali, agenzie specializzate dell'ONU, rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero e distaccamenti delle forze armate impegnate in missioni di pace.
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina il procedimento di acquisizione dei beni da parte della Regione, di assegnazione degli stessi ai soggetti richiedenti di cui al comma 2 nonché le forme di garanzia e di vigilanza sull'effettivo utilizzo dei beni assegnati.
4. La Giunta regionale trasmette annualmente alle competenti Commissioni consiliari una relazione sull'assegnazione e l'utilizzo dei beni mobili dismessi dalle strutture sanitarie.
Art. 8. Modifica dell'articolo 20 della
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 20 della
"7 bis. Al personale appartenente all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento qualora più favorevole.
7 ter. Al termine del periodo di comando presso l'amministrazione regionale, il personale di cui al comma 7 bis rientra in servizio presso l'azienda di provenienza per la prosecuzione dell'incarico di funzione dirigenziale ricevuto, sino a compimento dello stesso. Ai fini della verifica e della valutazione di cui ai vigenti contratti collettivi di lavoro, il dirigente regionale della struttura alla quale il personale di cui al comma 7 bis è stato assegnato trasmette all'azienda che ha disposto il comando una relazione concernente il servizio prestato.".
Art. 9. Modifica dell'articolo 2 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della
"2 bis. Per l'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, all'Agenzia sono inviate tutte le note, le linee guida, le deliberazioni inviate alle ULSS o comunque attinenti alla materia socio sanitaria.
2 ter. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, i documenti e/o provvedimenti di cui al comma 2 bis sono trasmessi altresì al Consiglio regionale che li trasmetterà alla competente Commissione consiliare."
CAPO III
Art. 10. Modifica degli articoli 1 e 3 della
1. Nel titolo della
2. All'articolo 1 della
3. All'articolo 3 della
4. Dopo l'articolo 3 della
"Art. 3 bis.
1. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione tecnico-scientifica sull'efficacia dei metodi autorizzati con la presente legge.".
Art. 11. Modifica dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
"Art. 1. Finalità.
1. La Regione del Veneto sostiene le iniziative tendenti a sviluppare gli scambi socio-culturali internazionali ed interregionali, anche promosse dal Ministero degli Affari Esteri, che perseguono i fini di:
a) scambio di esperienze di volontariato e di attività socio-culturali, particolarmente rivolte al coinvolgimento della gioventù;
b) confronto sulle iniziative significative a favore dei giovani, dell'infanzia, degli handicappati, degli anziani, degli emigrati, e in particolare, delle categorie meno protette.".
Art. 12. Modifica dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
"Art. 2. Predisposizione dei progetti.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale predispone specifici progetti, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994.
2. Alla formulazione dei progetti possono partecipare gli enti locali e le associazioni interessate. A tal fine gli enti e le associazioni interessate dovranno avanzare entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del progetto, apposita richiesta al Presidente della Giunta regionale, allegando la relazione sul programma delle attività previste, corredata dal preventivo di spesa.".
Art. 13. Modifica dell'articolo 3 della
1. Il primo comma dell'articolo 3 della
"Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale approva il programma delle iniziative di scambi socio-culturali internazionali ed interregionali, autorizzando la spesa per quanto concerne le iniziative gestite direttamente dalla Regione, e l'ammontare del concorso nella spesa per quanto concerne le iniziative attuate dagli enti locali e dalle associazioni.".
2. Al terzo comma dell'articolo 3 della
Art. 14. Modifica dell'articolo 4 della
1. Il quarto comma dell'articolo 4 della
"Le spese sostenute sono rendicontate entro un anno dalla data di assegnazione del contributo e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione del programma di cui all'articolo 3, pena la revoca del contributo.".
Art. 15. Modifica dell'articolo 14 della
1. Il comma 2 dell'articolo 14 della
"2. Il comitato di gestione del fondo speciale di cui alla
2. Al comma 3 dell'articolo 14 della
3. Al comma 3 dell'articolo 14 della
Art. 16. Modifica dell'articolo 14 bis della
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 bis della
CAPO IV
Art. 17. Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale.
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento disciplina d'intesa con la conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla
2. Gli enti locali, singoli o associati, che gestiscono comandi o servizi di polizia locale, entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, adeguano agli stessi i propri regolamenti.
3. Dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui al comma 1, sono abrogate:
a) la
b) la
Art. 18. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 2005, n. 95 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il presente articolo.
[2] Alinea così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 21 dicembre 2004, n. 129.