Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 03/12/2012 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. Modifica al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016" |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016" |
Art. 3. Modifica alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016" |
Art. 4. Modifiche all’allegato A della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016" |
Art. 5. Modifiche all’allegato A della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016" |
Art. 6. Modifiche all’allegato A della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016" |
Art. 7. Modifica al comma 8 ter dell’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 [...] |
Art. 8. Modifica alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto [...] |
Art. 9. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 "Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - [...] |
Art. 10. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 "Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - [...] |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 5.1.239 - L.R. 3 dicembre 2012, n. 46.
Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute.
(B.U. 4 dicembre 2012, n. 100)
Art. 1. Modifica al comma 4 dell’articolo 1 della
1. Nel comma 4 dell’articolo 1 della
Art. 2. Modifiche alla
1. Nel comma 3 dell’articolo 2 della
2. Nel comma 5 dell’articolo 2 della
3. Dopo l’articolo 8 della
"Art. 8 bis. Disposizioni in materia di programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale.
1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa statale, la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale è di competenza del Consiglio regionale, che vi provvede, su proposta della Giunta regionale.".
4. Nel comma 1 dell’articolo 9 della
5. Nel comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 3. Modifica alla
1. Dopo l’articolo 19 della
"Art. 19 bis. Modifica alla
1. Dopo l’articolo 3 della
"Art. 3 bis - Regolamentazione in materia di apparati per le radiotelecomunicazioni.
1. Al fine di tutelare la popolazione dai rischi derivanti alla salute umana dall’esposizione ai campi elettromagnetici, è consentito - in via transitoria fino all’approvazione del Progetto antenne - lo spostamento degli apparati per le radiotelecomunicazioni esistenti nell’ambito del territorio del parco regionale dei Colli Euganei, con contestuale rimozione delle strutture dismesse, recupero naturalistico-ambientale delle aree interessate e ricollocazione degli apparati su strutture tecniche, che producano minori emissioni, appositamente individuate o realizzate dall’Ente parco dei Colli Euganei, anche con la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, previa sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa tra la Regione del Veneto, l’Ente parco dei Colli Euganei e i comuni territorialmente competenti, che individuano preliminarmente i siti idonei."."
Art. 4. Modifiche all’allegato A della
1. Al paragrafo "Prevenire le zoonosi e le malattie emergenti" del punto 3.4.1 "Aree prioritarie di intervento" dell’allegato A, della
Art. 5. Modifiche all’allegato A della
1. Al punto 3.4.2 "La rete dei dipartimenti di prevenzione" dell’allegato A, della
Art. 6. Modifiche all’allegato A della
1. Alla fine del punto 3.4.2 "La rete dei dipartimenti di prevenzione" dell’allegato A, della
Art. 7. Modifica al comma 8 ter dell’articolo 13 della
1. Nel comma 8 ter dell’articolo 13 della
Art. 8. Modifica alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 23 della
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 23 della
"d) servizi veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali: sanità animale; igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;".
Art. 9. Modifica alla
1. Dopo l’articolo 4 della
"Art. 4 bis. Gestione liquidatoria dell’Agenzia regionale socio-sanitaria (ARSS).
1. Il segretario regionale per la sanità e sociale viene individuato quale commissario per la gestione liquidatoria dell’ARSS, al fine di definire le procedure in essere e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti.
2. La gestione liquidatoria ha una durata massima di diciotto mesi.
3. Il commissario liquidatore provvede all’accertamento della situazione debitoria e creditoria dell’ARSS e presenta periodicamente le risultanze dell’attività e una relazione finale alla Giunta regionale.".
2. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 4 bis della
Art. 10. Modifica alla
1. Dopo l’articolo 4 bis della
"Art. 4 ter. Attribuzione delle funzioni esercitate dall’ARSS.
1. Sono attribuite alle strutture che afferiscono alla segreteria regionale per la sanità e il sociale tutte le attività di supporto tecnico attribuite all’ARSS dalla normativa regionale, comprese quelle in materia di accreditamento di cui alla
2. Sono attribuite alla struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza istituita presso il Consiglio regionale ai sensi della
Art. 11. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.