Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 02/12/2005 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni per l’applicazione della legislazione urbanistica regionale. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni. |
Art. 4. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 4.1.100 – L.R. 2 dicembre 2005, n. 23.
Disposizioni per l’applicazione della legislazione urbanistica regionale e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
(B.U. 6 dicembre 2005, n. 115).
Art. 1. Disposizioni per l’applicazione della legislazione urbanistica regionale.
1. Dall’entrata in vigore della presente legge è ripristinata la vigenza delle norme richiamate dall’articolo 2, e di quelle alle stesse connesse, già abrogate in base al combinato disposto degli articoli 48 e 49 della
2. Nell’applicazione del comma 15 dell’articolo 50 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 48 della
1. Al comma 1 dell’articolo 48 dopo le parole “salvo quelle finalizzate” sono aggiunte le seguenti “, o comunque strettamente funzionali,” e dopo le parole “impianti di interesse pubblico” sono aggiunte le seguenti “nonché quelle disciplinate dall’articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della
2. Il comma 1 ter dell’articolo 48 è così sostituito:
“1 ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite,anche in assenza dei requisiti di cui al comma 9 dell’articolo 50 della
3. [Dopo il comma 7 bis dell’articolo 48 sono aggiunti i seguenti commi:
“7 bis 1. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale disciplinate dall’articolo 50, commi da 9 a 16 della
7 bis 2. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, è consentita l’adozione delle varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 5 del
7 bis 3. In deroga al comma 3, fino all’approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque non oltre il 30 giugno 2006, nelle zone agricole sono consentiti esclusivamente gli interventi di ampliamento ai sensi dell’articolo 4 della
7 bis 4. Le varianti allo strumento urbanistico generale, adottate entro il 28 febbraio 2005 ai sensi del comma 1 bis, da trasmettersi in Regione ai fini della loro approvazione, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2006; successivamente a tale data le varianti pervenute sono restituite al comune.” ] [1].
Art 3. Modifica all’articolo 25 della
1. Il comma 9 dell’articolo 25 della
“9. Le varianti al piano sono adottate ed approvate con le procedure di cui al presente articolo. Le varianti che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale del piano sono approvate dalla Giunta regionale subordinatamente all’acquisizione del parere della competente commissione consiliare e i termini previsti ai commi 4, 5 e 6 sono ridotti della metà. Le varianti al piano acquistano efficacia ai sensi del comma 8.”.
Art. 4. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma abrogato dall'art. 8 della