§ 3.6.22 - L.R. 15 dicembre 2004, n. 12.
Modifica dell’articolo 20 della Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1 e dell’articolo 1 della Legge Regionale 4 luglio 2003, n. 13 e utilizzo del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, attività commerciali
Data:15/12/2004
Numero:12


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [2]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.6.22 - L.R. 15 dicembre 2004, n. 12.

Modifica dell’articolo 20 della Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1 e dell’articolo 1 della Legge Regionale 4 luglio 2003, n. 13 e utilizzo del capitolo 5011 - Intervento 5 - del Bilancio del Consiglio Regionale.

(B.U. 16 dicembre 2004, n. 61).

 

Art. 1. [1]

     1. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1, è così sostituito:

“3. Il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall’interessato in relazione alle disposizioni di cui al comma 2 e, in caso di inadempienza, applica le sanzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.”

     2. Il comma 7 dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1, è così modificato:

“7. Le vendite straordinarie di cui ai commi da 1 a 6 dell’articolo 15 del decreto legislativo 114/98, ad esclusione delle vendite di liquidazione per cessazione dell’attività, non sono effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione.”

     3. All’ articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1, è aggiunto il seguente comma:

“15. Le disposizioni relative alle vendite promozionali di cui al presente articolo sono riferite al settore extralimentare specializzato.”

 

     Art. 2. [2]

     1. A decorrere dal corrente anno, per le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n.6 è interamente ripartito l’importo del capitolo 5011 - intervento 5 - del bilancio del Consiglio regionale con i criteri e le modalità previsti nella stessa legge.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 9 gennaio 2014, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 38.