Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale |
Data: | 05/08/1972 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari, previsti dall'art. 22 dello Statuto si provvede, in conformità di quanto prescrive il successivo art. 30 dello Statuto, ai sensi e nei modi [...] |
Art. 2. A ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua [...] |
Art. 3. |
Art. 4. Gli oneri conseguenti alla applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall'art. 30 [...] |
Art. 5. Alla copertura della spesa relativa agli anni 1970 e 1971 si provvede mediante l'utilizzo dei residui disponibili ed accantonati del bilancio provvisorio alla lettera A, Capitolo 2 del 1971 e sul [...] |
§ 1.2.2 - L.R. 5 agosto 1972, n. 6.
Funzionamento dei gruppi consiliari.
Art. 1. Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari, previsti dall'art. 22 dello Statuto si provvede, in conformità di quanto prescrive il successivo art. 30 dello Statuto, ai sensi e nei modi disciplinati dalla presente legge.
Art. 2. A ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi [1].
L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla fornitura di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari [2].
L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti [3]:
a) due unità per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza [4];
b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità [5].
1. In applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera g) del
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del
3. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, per il successivo inoltro al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale della Regione.
Art. 4. Gli oneri conseguenti alla applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall'art. 30 dello Statuto.
Art. 5. Alla copertura della spesa relativa agli anni 1970 e 1971 si provvede mediante l'utilizzo dei residui disponibili ed accantonati del bilancio provvisorio alla lettera A, Capitolo 2 del 1971 e sul Capitolo 1 del Titolo 1 del Bilancio della Regione (spese di funzionamento del Consiglio regionale) per il 1972 e seguenti.
La presente legge Regionale è dichiarata urgente a norma del 2° comma dell'art. 127 della costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Il secondo comma è stato riformulato dall'art. 4 della L.R. 20-1-1977, n. 6.
[2] Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28-3-1987, n. 20.
[3] Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 3-4-1973, n. 11.
[4] Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 3-4-1973, n. 11.
[5] Il testo della lettera b) introdotto dall'art. 1 della L.R. 3-4-1973, n. 11 è stato così successivamente stabilito dall'art. 1 della L.R. 3-10-1978, n. 50.
[6] Articolo così sostituito dall'art. 6 della