§ 3.6.19 - L.R. 4 luglio 2003, n. 13.
Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1 concernente “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale”.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, attività commerciali
Data:04/07/2003
Numero:13


Sommario
Art. 1.      L’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000 n.1 “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale” è così modificato
Art. 2.  Dichiarazione di urgenza.


§ 3.6.19 - L.R. 4 luglio 2003, n. 13. [1]

Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1 concernente “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale”.

(B.U. 7 luglio 2003, n. 30).

 

Art. 1.

     L’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000 n.1 “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale” è così modificato:

     “VENDITE PROMOZIONALI, DI LIQUIDAZIONE E DI FINE STAGIONE.

     1. Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 114/98, le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall’esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell’azienda previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

     2. L’interessato dà comunicazione al Comune dell’inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell’inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata.

     3. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall’interessato e, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d’ufficio alla revoca dell’autorizzazione amministrativa.

     4. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo.

     5. Le vendite di fine stagione sono effettuate in periodi e con modalità stabiliti ogni anno dall’Assessore regionale al commercio almeno quaranta giorni prima della data di inizio delle vendite, sentite le organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

     6. Per il periodo estivo dell’anno 2003 la data di inizio delle vendite di fine stagione è fissata per il 10 luglio.

     7. Le vendite straordinarie di cui ai commi da 1 a 7 dell’articolo 15 del decreto legislativo 114/98, ad esclusione delle vendite di liquidazione per cessazione dell’attività, non sono effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione.

     8. L’effettuazione delle vendite promozionali è preceduta da comunicazioni al comune di residenza dell’azienda, con lettera raccomandata in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita stessa.

     9. Le vendite promozionali hanno una durata massima di quattro settimane.

     10. I prezzi delle merci, durante l’effettuazione delle vendite promozionali, sono indicati a norma del comma 12.

     11. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione sono presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano la esatta dicitura.

     12. Le merci in vendita sono esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

     13. Durante il periodo delle vendite sopraindicate è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. E’ fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.

     14. Le violazioni al presente articolo sono sanzionate ai sensi del decreto legislativo 114/98, articolo 22, comma 3”.

 

     Art. 2. Dichiarazione di urgenza.

     La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 64 della L.R. 9 gennaio 2014, n. 1.