Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.9 normativa istituzionale |
Data: | 25/08/1989 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. E'istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Servizio per le politiche giovanili. |
Art. 2. Il Servizio ha il compito di: |
Art. 3. Il servizio ha il compito di elaborare progetti speciali che innovino e qualifichino l'azione della Giunta regionale verso i giovani. Esso definisce di volta in volta, di concerto con i Servizi [...] |
Art. 4. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale il Forum regionale della Gioventù, che ha il compito di rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani e di favorire la loro presa [...] |
Art. 5. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'Albo regionale dell'Associazione giovanile. |
Art. 6. Il Forum regionale della Gioventù può proporre, per il tramite della Presidenza del Consiglio, l'adozione di provvedimenti di particolare rilevanza per i giovani: in questo caso il Consiglio è [...] |
Art. 7. Sono inviati al Forum regionale della Gioventù, tramite il Servizio per le politiche giovanili, gli schemi dei progetti e dei provvedimenti di cui al precedente articolo 3. |
Art. 8. Anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedente è cura dei singoli servizi portare a conoscenza del Forum il contenuto dei singoli provvedimenti nonché direttive, istruzioni, circolari [...] |
Art. 9. Il Presidente della Giunta o l'Assessore delegato alle politiche giovanili riferisce semestralmente al Forum in ordine alla politica della Giunta in favore dei giovani. |
Art. 10. Il Forum regionale, svolge la sua attività avvalendosi del supporto tecnico-operativo dei Servizi della Presidenza del Consiglio. |
Art. 11. Con apposita legge regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituita, in collegamento con le Università della Campania, una struttura tecnico-scientifica [...] |
§ 1.9.14 - L.R. 25 agosto 1989, n. 14. [1]
Istituzione del Servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù.
Art. 1. E'istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Servizio per le politiche giovanili.
Soprintende tale Servizio il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato.
Art. 2. Il Servizio ha il compito di:
- promuovere studi e indagini, raccogliere dati e diffondere informazioni relative alla condizione giovanile, in tutti i suoi aspetti:
- valutare l'impatto sulla condizione giovanile della politica regionale:
- curare iniziative tendenti a innalzare i livelli della formazione, favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani, incentivare lo sviluppo di forme di imprenditorialità giovanile:
- esercitare un'azione di impulso e di supporto nei confronti dei singoli Assessori volta a favorire l'adozione di provvedimenti di loro competenza e conseguire una politica coordinata a favore dei giovani;
- promuovere l'adempimento di convenzioni internazionali, direttive e regolamenti comunitari concernenti settori a forte impatto per la condizione giovanile nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli articoli 4 e 6 del
E' affidato al Servizio l'avvio di appositi sistemi informativi, anche in collegamento con gli organismi europei e nazionali operanti nei principali campi di interesse giovanile, e, in particolare: borse di studio e scambi con l'estero, sostegno alle imprese giovanili, occupazione e rapporti formazione/lavoro, inserimento sociale e lavorativo dei giovani a rischio di emarginazione.
Art. 3. Il servizio ha il compito di elaborare progetti speciali che innovino e qualifichino l'azione della Giunta regionale verso i giovani. Esso definisce di volta in volta, di concerto con i Servizi interessati, i tempi, le modalità di attuazione e i settori che dovranno curare la realizzazione.
Esso vigila, riferendone alla Giunta regionale, sull'attuazione di tutti gli interventi di cui i giovani siano i destinatari prevalenti e partecipa, di concerto con gli altri Servizi, alla predisposizione degli atti che presentino notevole interesse per i giovani.
Art. 4. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale il Forum regionale della Gioventù, che ha il compito di rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani e di favorire la loro presa in carico da parte delle Istituzioni:
Il Forum è composto da:
a) 1 rappresentante per ciascuna forza giovanile regionale;
b) 1 rappresentante per ciascuna Associazione di cui al successivo articolo 5.
Il funzionamento del Forum e i relativi organi interni sono stabiliti da questo con modalità autonomamente definite.
In ogni caso i membri di cui ai precedenti punti a) e b) al momento della designazione non devono aver superato il 29° anno di età e durano in carica 3 anni: la Presidenza dura in carica 1 anno ed è esclusa la sua rieleggibilità.
Art. 5. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'Albo regionale dell'Associazione giovanile.
Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le rappresentanze regionali delle Associazioni nazionali nonché le Associazioni regionali operanti sul territorio.
Le domande di iscrizione delle rappresentanze regionali delle Associazioni nazionali devono essere presentate alla Giunta regionale, allegando gli Statuti legalmente riconosciuti e la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
Le Associazioni operanti soltanto a livello regionale possono chiedere l'iscrizione all'Albo se in possesso dei seguenti requisiti:
- la presenza di almeno 1O strutture di base sul territorio regionale, oppure la presenza in almeno in 3 province della Campania.
L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con provvedimento della Giunta regionale entra 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.
Art. 6. Il Forum regionale della Gioventù può proporre, per il tramite della Presidenza del Consiglio, l'adozione di provvedimenti di particolare rilevanza per i giovani: in questo caso il Consiglio è tenuto a valutare le proposte formulate e a fornire una risposta.
Può inoltre chiedere al Presidente della Giunta e ai singoli Assessori di essere sentito su fatti che sono rilevanti ai fini delle decisioni di loro competenza.
Art. 7. Sono inviati al Forum regionale della Gioventù, tramite il Servizio per le politiche giovanili, gli schemi dei progetti e dei provvedimenti di cui al precedente articolo 3.
Qualora intenda esprimere parere sui provvedimenti di cui al comma precedente, il Forum avverte tempestivamente il servizio ed ha tempo trenta giorni a decorrere dal ricevimento degli atti.
Al fine di rendere possibile una valutazione puntuale da parte del Forum stesso, gli schemi dei provvedimenti devono essere corredati di tutti gli elementi necessari ad integrare il giudizio ed a facilitare la comprensione del testo e devono essere altresì inviati in tempo utile per consentire di approntare le eventuali integrazioni o modifiche che gli organi responsabili intendessero recepire.
Del parere del Forum deve comunque essere dato conto al momento dell'adozione del provvedimento.
Art. 8. Anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedente è cura dei singoli servizi portare a conoscenza del Forum il contenuto dei singoli provvedimenti nonché direttive, istruzioni, circolari e ogni altro documento in cui si determina l'interpretazione di disposizioni legislative ovvero si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, purché abbiano un impatto apprezzabile sulla condizione dei giovani.
E' data facoltà al Forum di predisporre gli opportuni strumenti di informazione rivolti ai giovani, tra i quali la pubblicazione di un periodico sulle tematiche giovanili.
Al Forum è inoltre garantito, per il tramite dei Servizi regionali, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Il rifiuto da parte del servizio deve comunque essere motivato per iscritto.
Art. 9. Il Presidente della Giunta o l'Assessore delegato alle politiche giovanili riferisce semestralmente al Forum in ordine alla politica della Giunta in favore dei giovani.
Art. 10. Il Forum regionale, svolge la sua attività avvalendosi del supporto tecnico-operativo dei Servizi della Presidenza del Consiglio.
Art. 11. Con apposita legge regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituita, in collegamento con le Università della Campania, una struttura tecnico-scientifica denominata "Osservatorio sulla condizione giovanile in Campania" in grado di assicurare studi, ricerche ed analisi sui problemi giovanili e di fornire, altresì, il necessario supporto tecnico-scientifico al Servizio per le politiche giovanili e al Forum regionale della Gioventù.
[1] Abrogata dall'art. 18 della