Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 18/12/2012 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Azioni positive) |
Art. 3. (Azioni positive nell'Amministrazione regionale) |
Art. 4. (Promozione delle parità di trattamento) |
Art. 5. (Dialogo sociale) |
Art. 6. (Disposizioni per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà da conservare) |
Art. 7. (Tutela delle risorse genetiche) |
Art. 8. (Definizioni) |
Art. 9. (Azione di tutela e valorizzazione) |
Art. 10. (Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie) |
Art. 11. (Iscrizione al Repertorio regionale) |
Art. 12. (Funzioni e composizione della Commissione tecnico-scientifica) |
Art. 13. (Conservazione ex situ delle risorse genetiche) |
Art. 14. (Agricoltori custodi) |
Art. 15. (Rete di conservazione, tutela e salvaguardia) |
Art. 16. (Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico) |
Art. 17. (Provvedimenti amministrativi di attuazione) |
Art. 18. (Vigilanza e controllo sui dispositivi medici) |
Art. 19. (Norme minime per la protezione dei suini e dei vitelli) |
Art. 20. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15) |
Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 15/2002) |
Art. 22. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 15/2002) |
Art. 23. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15/2002) |
Art. 24. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 15/2002) |
Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 15/2002) |
Art. 26. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 15/2002) |
Art. 27. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 15/2002) |
Art. 28. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 15/2002) |
Art. 29. (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 15/2002) |
Art. 30. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 15/2002) |
Art. 31. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 15/2002) |
Art. 32. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 15/2002) |
Art. 33. (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 15/2002) |
Art. 34. (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 15/2002) |
Art. 35. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 15/2002) |
Art. 36. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 15/2002) |
Art. 37. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 15/2002) |
Art. 38. (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 15/2002) |
Art. 39. (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 15/2002) |
Art. 40. (Sostituzione dell'articolo 34 della legge regionale 15/2002) |
Art. 41. (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 15/2002) |
Art. 42. (Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale 15/2002) |
Art. 43. (Modifica alla legge regionale 15/2002) |
Art. 44. (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 15/2002) |
Art. 45. (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 15/2002) |
Art. 46. (Sostituzione dell'articolo 42 della legge regionale 15/2002) |
Art. 47. (Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale 15/2002) |
Art. 48. (Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale 15/2002) |
Art. 49. (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 15/2002) |
Art. 50. (Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 15/2002) |
Art. 51. (Modifica all'articolo 49 della legge regionale 15/2002) |
Art. 52. (Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 15/2002) |
Art. 53. (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 15/2002) |
Art. 54. (Sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale 15/2002 |
Art. 55. (Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 15/2002) |
Art. 56. (Modifiche alla legge regionale 15/2002) |
Art. 57. (Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 15/2002) |
Art. 58. (Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 15/2002) |
Art. 59. (Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 15/2002) |
Art. 60. (Modifiche all'articolo 71 della legge regionale 15/2002) |
Art. 61. (Modifiche all'articolo 72 della legge regionale 15/2002) |
Art. 62. (Modifiche all'articolo 74 della legge regionale 15/2002) |
Art. 63. (Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 15/2002) |
Art. 64. (Modifiche all'articolo 76 della legge regionale 15/2002) |
Art. 65. (Sostituzione dell'articolo 77 della legge regionale 15/2002) |
Art. 66. (Modifiche all'articolo 78 della legge regionale 15/2002) |
Art. 67. (Modifiche all'articolo 79 bis della legge regionale 15/2002) |
Art. 68. (Finalità) |
Art. 69. (Ambito di applicazione) |
Art. 70. (Funzioni regionali) |
Art. 71. (Istituti regionali dei tessuti e organizzazioni regionali per l'approvvigionamento) |
Art. 72. (Disposizioni per l'autorizzazione e l'accreditamento e per le verifiche ispettive) |
Art. 73. (Disposizioni relative alla qualità e sicurezza dei tessuti e delle cellule umani) |
Art. 74. (Vigilanza sull'importazione e sull'esportazione di tessuti e cellule umani) |
Art. 75. (Il registro degli istituti regionali dei tessuti) |
Art. 76. (Ambito di applicazione) |
Art. 77. (Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attività trasfusionali) |
Art. 78. (Classificazione delle strutture trasfusionali) |
Art. 79. (Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue) |
Art. 80. (Piano regionale sangue e plasma) |
Art. 81. (Centro Regionale Sangue) |
Art. 82. (Funzioni regionali) |
Art. 83. (Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale) |
Art. 84. (Programmazione annuale per l'autosufficienza regionale) |
Art. 85. (Produzione regionale di farmaci emoderivati) |
Art. 86. (Appropriatezza e razionalizzazione dei consumi) |
Art. 87. (Sistema informativo dei servizi trasfusionali) |
Art. 88. (Norme per l'autorizzazione e l'accreditamento e per le verifiche ispettive) |
Art. 89. (Disposizioni relative alla qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti) |
Art. 90. (Attività regionale di farmacovigilanza e di educazione sanitaria al corretto utilizzo dei farmaci) |
Art. 91. (Centro regionale di farmacovigilanza) |
Art. 92. (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10) |
Art. 93. (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 1985, n. 44) |
Art. 94. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 2007, n. 25) |
Art. 95. (Finalità) |
Art. 96. (Obiettivi ed interventi) |
Art. 97. (Concessione finanziamenti pubblici) |
Art. 98. (Tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici) |
Art. 99. (Controlli della produttività animale) |
Art. 100. (Assistenza tecnica nel settore agricolo) |
Art. 101. (Soggetti beneficiari) |
Art. 102. (Procedure) |
Art. 103. (Anticipazioni) |
Art. 104. (Condizioni per l'esenzione dalla notifica degli aiuti) |
Art. 105. (Clausola di sospensione) |
Art. 106. (Disposizioni sui servizi di interesse economico generale) |
Art. 107. (Disposizioni per gli enti locali) |
Art. 108. (Disposizioni finali) |
Art. 109. (Disposizioni transitorie) |
Art. 110. (Norme finanziarie) |
Art. 111. (Abrogazioni) |
Art. 112. (Entrata in vigore) |
§ 1.5.29 - L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012).
(B.U. 21 dicembre 2012, n. 92 Speciale)
TITOLO I
(ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO EUROPEO)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h) la
i)
l)
m)
n)
o)
p)
q) direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la
r)
2. La presente legge contiene disposizioni per l'attuazione del
3. La presente legge contiene, inoltre disposizioni per l'attuazione dei seguenti atti europei:
a) comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02);
b) decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE);
c) comunicazione della Commissione recante la disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03);
d)
TITOLO II
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE)
Capo I
Le pari opportunità e la parità di trattamento fra uomini e donne
Art. 2. (Azioni positive)
1. In conformità agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione ed in attuazione dell'articolo 81 dello Statuto, la Regione adotta azioni positive per la parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica, attraverso la rimozione degli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.
2. Ferme restando le finalità delle azioni positive di cui all'articolo 42 del
a) favoriscono l'equilibrio tra l'attività professionale e la vita privata e familiare per donne e uomini, al fine di incoraggiare la condivisione delle responsabilità familiari, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n . 40 (Politiche regionali per i coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città) e successive modifiche ed integrazioni;
b) sostengono iniziative di scambio di buone pratiche per una società caratterizzata da ruoli equilibrati e non discriminatori;
c) favoriscono l'inserimento delle donne nelle attività professionali e nella vita sociale, promuovendo un'adeguata politica dei servizi sociali;
d) promuovono la presenza delle donne nei luoghi decisionali, nelle assemblee elettive, nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione è di competenza regionale;
e) promuovono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi posti a livello europeo in tema di occupazione femminile e sostengono l'imprenditorialità femminile attraverso opportune azioni, nel rispetto dei principi di cui al
f) promuovono l'integrazione delle pari opportunità a tutti i livelli di istruzione e formazione.
Art. 3. (Azioni positive nell'Amministrazione regionale)
1. Per la realizzazione di azioni positive nell'ambito dell'Amministrazione regionale, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvano il Piano triennale delle azioni positive (di seguito denominato "Piano"), sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del
2. Per promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali sono sottorappresentate, il Piano favorisce il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, il Piano è approvato dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Gli aggiornamenti annuali del Piano sono approvati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
5. Il Piano ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sono resi disponibili sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale.
Art. 4. (Promozione delle parità di trattamento)
1. In attuazione dell'articolo 20 della
a) la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini;
b) la Consigliera o il Consigliere regionale di parità previsti dal
c) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), di cui al
2. Il CUG assolve a funzioni propositive, consultive e di verifica stabilite dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi dettati dalle linee guida di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011.
Art. 5. (Dialogo sociale)
1. In attuazione dell'articolo 21 della
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta in raccordo con il Consiglio regionale assicura, annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo, lo svolgimento delle seguenti attività:
a) monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla promozione professionale;
b) monitoraggio dei contratti collettivi, dei codici di comportamento, nonché degli scambi di esperienze e buone pratiche.
3. La Regione, di concerto con gli enti locali e con il coinvolgimento delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, delle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, acquisisce i dati per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2.
4. Anche in esito alle attività di monitoraggio di cui al comma 2, la Regione, di concerto con gli enti locali e con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 3, promuove azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie.
TITOLO III
(ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2008/62/CE E 2009/145/CE)
Capo I
Tutela delle varietà agricole ed orticole minacciate di erosione genetica nel territorio abruzzese
Art. 6. (Disposizioni per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà da conservare)
1. La Direzione regionale competente in materia di politiche agricole svolge le attività finalizzate all'iscrizione, a cura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, delle varietà da conservare, agricole ed orticole, nei Registri nazionali di cui all'articolo 1 del
Art. 7. (Tutela delle risorse genetiche)
1. La Regione favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, di promozione e salvaguardia degli agroecosistemi locali e delle produzioni di qualità, la tutela delle varietà locali di interesse agrario, per garantire la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del territorio, ai sensi dell'articolo 3 della
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) assume, anche attraverso la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia di cui all'articolo 15, iniziative dirette e favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse genetiche indigene di interesse agrario di cui al comma 1 dell'articolo 8, con particolare riguardo alle varietà a rischio di erosione;
b) promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva delle risorse genetiche indigene di interesse agrario;
c) promuove le attività e le iniziative di cui alle lettere a) e b), mediante programmi d'intervento.
Art. 8. (Definizioni)
1. Sono risorse genetiche indigene di interesse agrario:
a) varietà, popolazioni, ecotipi e cloni autoctoni del territorio abruzzese;
b) varietà, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio abruzzese, sono stati introdotti da lungo tempo e si sono integrati tradizionalmente nell'agricoltura regionale;
c) varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di cui alle lettere a) e b), attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, Università e centri di ricerca anche di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse a favorirne la reintroduzione.
2. Per le finalità di cui all'articolo 7 valgono le definizioni contenute nell'articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e per ambito locale s'intende la parte del territorio regionale in cui è, o era presente, una determinata risorsa genetica.
Art. 9. (Azione di tutela e valorizzazione)
1. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12, tutela e valorizza le risorse genetiche di interesse agrario, attraverso le seguenti azioni:
a) studio e censimento sul territorio regionale della biodiversità vegetale di varietà locali di interesse agrario;
b) iniziative per la tutela e la conservazione della biodiversità indigena di interesse agrario, per la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione delle varietà locali, in particolare di quelle a rischio di erosione genetica;
c) iniziative volte al miglioramento e alla valorizzazione delle varietà locali, nonché alla loro riproduzione e messa a disposizione degli agricoltori custodi di cui all'articolo 14;
d) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate all'agrobiodiversità che le comunità rurali hanno storicamente praticato.
2. La Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente, approva specifici programmi di intervento, anche in raccordo con le misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale.
Art. 10. (Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie)
1. Per consentire la tutela delle risorse genetiche indigene, è istituito, presso la Direzione competente in materia di politiche agricole, il Repertorio volontario regionale (di seguito denominato Repertorio), nel quale sono iscritti varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale.
2. Il Repertorio è organizzato secondo criteri e con caratteristiche che consentono l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale.
3. L'iscrizione nel Repertorio di risorse genetiche è corredata di apposita annotazione sul rischio di estinzione.
Art. 11. (Iscrizione al Repertorio regionale)
1. La Direzione competente in materia di politiche agricole può iscrivere direttamente nel Repertorio le risorse genetiche indigene; possono altresì proporre l'iscrizione enti ed istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini.
2. L'iscrizione di cui al comma 1 è effettuata previo parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12.
Art. 12. (Funzioni e composizione della Commissione tecnico-scientifica)
1. La Giunta regionale istituisce presso la Direzione competente in materia di politiche agricole la Commissione tecnico-scientifica sulle risorse genetiche indigene vegetali.
2. La Commissione esprime parere per l'iscrizione e la cancellazione dal Repertorio e propone le priorità e le tipologie d'intervento di cui all'articolo 7.
3. L'istituzione della Commissione tecnico-scientifica non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 13. (Conservazione ex situ delle risorse genetiche)
1. La Giunta regionale, per garantire la conservazione ex situ delle varietà locali iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 10, istituisce la Banca regionale del germoplasma (di seguito denominata Banca) quale deposito o raccolta ex situ di semi allo scopo di preservare la varietà biologica.
2. La Banca assicura la salvaguardia del materiale genetico da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.
Art. 14. (Agricoltori custodi)
1. E' agricoltore custode chi conserva in situ le varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 10.
2. L'agricoltore custode diffonde, inoltre, la conoscenza e le modalità di coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode ed effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee in conservazione ex situ secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale.
3. Presso la Direzione regionale competente in materia di politiche agricole è istituito il registro regionale degli agricoltori custodi a valenza meramente ricognitiva.
Art. 15. (Rete di conservazione, tutela e salvaguardia)
1. La Giunta regionale istituisce e coordina la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia del germoplasma indigeno (di seguito denominata Rete), di cui fanno parte la Banca di cui all'articolo 13 e gli agricoltori custodi di cui all'articolo 14.
2. Possono aderire alla Rete le Province, i Comuni, le Comunità montane, gli Enti parco, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca, le Università, le associazioni, gli agricoltori singoli o in forma associata.
3. I soggetti aderenti alla Rete svolgono ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche indigene di interesse agrario, attraverso la conservazione ex situ ed in situ, e ne incentivano la diffusione.
4. Gli aderenti alla Rete che intendono depositare domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nel Repertorio di cui all'articolo 10 o su materiale biologico da questa derivante, chiedono preventiva autorizzazione alla Regione.
Art. 16. (Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico)
1. Per consentire il recupero, il mantenimento e la riproduzione delle risorse genetiche vegetali di cui alla presente legge, i soggetti, compresi quelli appartenenti alla Rete di cui all'articolo 15, che intendono svolgere attività di riproduzione, moltiplicazione e cessione a qualsiasi titolo di materiale genetico, incluso quello di varietà ed ecotipi minacciati di erosione genetica e da conservazione, si attengono alle normative in materia fitosanitaria e di qualità del materiale da riproduzione.
2. I soggetti di cui al comma 1 richiedono l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 19 del
3. Per garantire un uso durevole delle risorse genetiche indigene, ferma restando l'osservanza delle normative di cui al comma 1 ed in deroga a quanto stabilito dal comma 2, è consentita tra gli aderenti alla Rete la circolazione e la diffusione, senza scopo di lucro ed in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, tesa al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali indigene, ed in particolare di quelle a rischio di erosione genetica ed iscritte nel Repertorio.
Art. 17. (Provvedimenti amministrativi di attuazione)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:
a) stabilisce termini e modalità per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6;
b) definisce i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui al comma 1 dell'articolo 8, sono a rischio di erosione genetica;
c) disciplina i criteri e le modalità per l'iscrizione al Repertorio di cui agli articoli 10 e 11;
d) definisce la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12;
e) definisce, previo parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12, i criteri per l'iscrizione nel registro regionale degli agricoltori custodi di cui al comma 3 dell'articolo 14;
f) definisce criteri e modalità per l'adesione alla Rete da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 15;
g) definisce, con riferimento alla singola varietà, la modica quantità di cui al comma 3 dell'articolo 16.
TITOLO IV
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/47/CE)
Capo I
I dispositivi medici
Art. 18. (Vigilanza e controllo sui dispositivi medici)
1. La Giunta regionale attua la
2. Fino all'adozione delle linee guida di cui al comma 1, le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e le Strutture sanitarie accreditate assicurano, comunque, il rispetto delle disposizioni di cui al
TITOLO V
(ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2008/119/CE E 2008/120/CE)
Capo I
La protezione dei vitelli e dei suini
Art. 19. (Norme minime per la protezione dei suini e dei vitelli)
1. La Regione adotta elevati standard di sicurezza alimentare e a tal fine assicura le attività di monitoraggio e vigilanza per l'osservanza dei requisiti minimi degli allevamenti e per il rispetto delle condizioni di cui al
2. I Servizi Veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) svolgono i controlli e le ispezioni accertando per gli allevamenti dei suini e dei vitelli l'osservanza delle disposizioni di cui al
3. La programmazione minima dei controlli è definita dal Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PRIC) la cui attuazione è demandata alle ASL.
4. Ai sensi dell'articolo 5 del
5. Per le finalità di cui al comma 4, i Servizi Veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle ASL organizzano corsi di formazione con periodicità annuale.
TITOLO VI
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/54/CE E DEGLI ARTICOLI 102 E 106 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA)
Capo I
Concessioni minerarie ed utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali
Art. 20. (Sostituzione dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
"Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale.
2. Con la presente legge, la Regione:
a) assicura il razionale utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nell'ambito della corretta gestione delle risorse idriche presenti nei bacini interessati, in particolare di quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;
b) concorre alla tutela e promuove la valorizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nonché lo sviluppo sostenibile dei territori interessati.
3. Le acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale e le relative pertinenze costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.".
Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
"Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) acque minerali naturali: le acque provenienti da falda o giacimento sotterraneo di caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente con proprietà favorevoli alla salute, riconosciute ai sensi del
b) acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate, riconosciute ai sensi del
c) acque termali: le acque minerali naturali riconosciute a fini terapeutici, ai sensi del
Art. 22. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della
"3. Le funzioni amministrative relative all'utilizzazione delle risorse, compresa l'autorizzazione all'apertura al pubblico degli stabilimenti, sono esercitate dalla Direzione regionale in materia di politiche della salute, attraverso il competente Servizio.".
3. Al comma 4 dell'articolo 3 della
4. Il comma 5 dell'articolo 3 della
"5. Lo sviluppo termale è affidato alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo.".
5. Al comma 6 dell'articolo 3 della
Art. 23. (Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della
"2. La Regione e gli Enti pubblici e privati possono sottoscrivere accordi di programma, intese istituzionali o porre in essere altre forme di cooperazione per la promozione, valorizzazione e realizzazione di un sistema integrato delle attività.".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
"2 bis. Per sopravvenute ragioni d'interesse pubblico e per la migliore utilizzazione della risorsa mineraria, possono essere introdotte modifiche alle concessioni già rilasciate.
2 ter. Nelle fattispecie di cui al comma 2 bis la Regione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi sostitutivi ed integrativi del provvedimento, ai sensi dell'articolo 11 della
2 quater. In caso di mancata conclusione degli accordi di cui al comma 2 ter la Regione può modificare unilateralmente la concessione, con l'obbligo di provvedere al conseguente indennizzo in caso di pregiudizio in danno del soggetto direttamente interessato, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della
Art. 24. (Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
"Art. 6
(Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo)
1. E' istituito presso la Giunta regionale, Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, il Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo (di seguito Comitato).
2. Sono componenti del Comitato:
a) il Direttore della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo con funzione di presidente;
b) il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio in qualità di vicepresidente;
c) il Dirigente competente in materia di aree protette, beni ambientali, storici, architettonici e Valutazione d'impatto ambientale (VIA);
d) il Dirigente competente in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare;
e) il Dirigente competente in materia di sviluppo del turismo;
f) il Dirigente competente in materia di legislazione.
3. Fanno altresì parte del Comitato cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale, così individuati:
a) uno su indicazione delle associazioni regionali di categoria delle aziende termali;
b) uno su indicazione delle associazioni degli albergatori dei comuni termali;
c) uno su indicazione dell'associazione di categoria delle aziende delle acque;
d) i sindaci dei comuni termali.
4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'inizio della legislatura regionale; in caso di mancata indicazione di un componente, così come previsto dal comma 3, il Presidente della Giunta assegna un termine non superiore a trenta giorni, decorso il quale provvede in ogni caso alla sostituzione del componente interessato.
5. Il Comitato dura in carica fino alla conclusione della legislatura regionale ed opera come strumento di raccordo tra la Regione, gli enti pubblici e le associazioni di categoria, con funzioni propositive e consultive per la programmazione e la pianificazione che interessano il settore termale.
6. Il Comitato esprime pareri preventivi non vincolanti in materia termale, su richiesta della Giunta regionale, del Consiglio regionale, degli Enti pubblici e delle associazioni di categoria.
7. La partecipazione al Comitato da parte dei suoi componenti è gratuita.
8. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo.".
Art. 25. (Modifiche alla
1. La rubrica del Titolo III della
2. La rubrica del Capo I del Titolo III della
Art. 26. (Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della
Art. 27. (Modifiche all'articolo 16 della
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della
2. Al comma 3 dell'articolo 16 della
3. Al comma 4 dell'articolo 16 della
Art. 28. (Modifiche all'articolo 17 della
1. Al comma 4 dell'articolo 17 della
Art. 29. (Sostituzione dell'articolo 18 della
1. L'articolo 18 della
"Art. 18
(Diritti)
1. La ricerca può essere congruamente prorogata se non è portata a termine per giustificati motivi.
2. Il ricercatore ha diritto ad un indennizzo a carico del concessionario in ragione dell'attività svolta e delle opere utilizzabili ai fini della coltivazione.
3. L'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 2, in mancanza di accordo tra il ricercatore ed il concessionario, è determinato equamente nel provvedimento di concessione.".
Art. 30. (Modifiche all'articolo 19 della
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della
Art. 31. (Modifiche all'articolo 20 della
1. Al comma 2 dell'articolo 20 della
2. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 20 della
3. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 20 della
4. Al comma 4 dell'articolo 20 della
Art. 32. (Modifiche all'articolo 21 della
1. Il comma 2 dell'articolo 21 della
"2. In caso di concorso di più istanze, è preferita quella del soggetto che presenta la capacità tecnico-economica più idonea alla ricerca ed il miglior programma di ricerca e dei relativi investimenti, tenuto conto delle ricadute per l'economia locale e della sostenibilità ambientale degli interventi; a parità di condizioni prevale l'istanza presentata anteriormente.".
Art. 33. (Sostituzione dell'articolo 23 della
1. L'articolo 23 della
"Art. 23
(Rilascio del permesso)
1. Il permesso di ricerca è rilasciato dal Dirigente regionale del Servizio Risorse del Territorio, previa istruttoria sull'accoglibilità, sul piano tecnico, dell'istanza.
2. Per le zone sottoposte a vincoli, il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio sente gli organi competenti.
3. Per la conclusione definitiva dell'istruttoria il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio indice una Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della
4. La Direzione regionale competente per materia autorizza anche la realizzazione degli impianti e delle opere di adduzione, canalizzazione e sollevamento.".
Art. 34. (Modifiche all'articolo 25 della
1. Il comma 1 dell'articolo 25 della
"1. Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione del Dirigente del Servizio Risorse del Territorio. L'autorizzazione deve essere richiesta dal subentrante al titolo minerario ed è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20, lett. d). La domanda deve essere controfirmata dal primo ricercatore. L'avvenuto trasferimento deve essere notificato dalla Regione ai Sindaci territorialmente interessati".
Art. 35. (Modifiche all'articolo 26 della
1. Il comma 2 dell'articolo 26 della
"2. La coltivazione è subordinata al rilascio del provvedimento di concessione mineraria, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi della tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza e non discriminazione, e tenuto conto delle priorità stabilite dalla presente legge.".
2. Al comma 3 dell'articolo 26 della
Art. 36. (Modifiche all'articolo 29 della
1. Al comma 3 dell'articolo 29 della
2. Al comma 4 dell'articolo 29 della
Art. 37. (Modifiche all'articolo 30 della
1. Al comma 2 dell'articolo 30 della
Art. 38. (Modifiche all'articolo 31 della
1. La rubrica dell'articolo 31 della
2. Al comma 1 dell'articolo 31 della
Art. 39. (Modifiche all'articolo 33 della
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della
2. Al comma 3 dell'articolo 33 della
Art. 40. (Sostituzione dell'articolo 34 della
1. L'articolo 34 della
"Art. 34
(Modificazione dell'estensione dell'area concessa)
1. Con provvedimento motivato della Regione, l'area concessa può essere ampliata o ridotta per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare della concessione, ferma restando la durata stabilita nel provvedimento originario.".
Art. 41. (Modifiche all'articolo 35 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 della
2. Alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 35 della
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della
Art. 42. (Sostituzione dell'articolo 36 della
1. L'articolo 36 della
"Art. 36
(Concessione)
1. La coltivazione è subordinata al rilascio del provvedimento di concessione mineraria di cui all'articolo 26; la durata massima della concessione non può essere superiore a trent'anni ed è proporzionata all'ammontare degli investimenti programmati.
2. La concessione è rilasciata dalla Regione a soggetti pubblici e privati previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e comunque subordinatamente al riconoscimento dell'esistenza e della coltivabilità del relativo giacimento.
3. La concessione non può aversi separatamente dall'area di rispetto igienico-sanitario e comporta il diritto-dovere di coltivazione ed utilizzazione.
4. Durante la coltivazione, il concessionario può richiedere alla Regione di effettuare la ricerca di altre sostanze minerali, nel rispetto delle norme relative al permesso.
5. La concessione non può essere rilasciata:
a) se il richiedente è in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in altra situazione equiparata ai sensi dell'ordinamento civilistico vigente;
b) se è iniziata, a carico del richiedente, una delle procedure di cui alla lettera a);
c) se il richiedente ha riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incide sulla sua moralità professionale;
d) se il richiedente non ha ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.
6. La concessione è assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate, tenuto conto dei seguenti elementi:
a) documentazione comprovante l'idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo o elemento di valutazione;
b) programma di coltivazione del giacimento;
c) piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio.
7. In caso di valutazione paritaria delle offerte è fatta salva la preferenza da accordare al titolare del permesso di ricerca ed in subordine al proprietario dell'area in cui è compresa la miniera e su cui devono essere eseguite le opere necessarie alla coltivazione ed alla utilizzazione.
8. La coltivazione del giacimento è mantenuta in attività durante il periodo di concessione; se ricorrono fondati motivi, la Regione può consentire la sospensione della stessa, fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire la regolare manutenzione delle opere e degli impianti.
9. Se la concessione viene meno per qualsiasi motivo, il concessionario deve fare consegna alla Regione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze.
10. All'atto del rilascio della concessione a società e se si verifica un trasferimento di quote pari al 10 per cento del capitale sociale, la certificazione di cui al
11. Ai sensi del primo comma dell'articolo 21 del
Art. 43. (Modifica alla
1. Dopo l'articolo 37 della
"Art. 37 bis
(Contributo alle spese di istruttoria)
1. Per i procedimenti amministrativi relativi al rilascio di permessi di ricerca e di concessioni di acque minerali, termali e di sorgente ovvero per i procedimenti concernenti i trasferimenti o le modifiche dei predetti provvedimenti amministrativi è dovuto alla Regione l'importo di € 300,00 a titolo di contributo per le spese di istruttoria. Le entrate confluiscono nel bilancio regionale a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge e sono imputate alla UPB 03.04.001.
2. L'attestazione del versamento è allegata all'istanza.".
Art. 44. (Modifiche all'articolo 40 della
1. Alla lettera g) del comma 2, dell'articolo 40 della
2. Dopo la lettera g) del comma 2, dell'articolo 40 della
"g bis) la quantità massima di acqua estraibile e l'eventuale regime dei prelievi;
g ter) eventuali prescrizioni e limitazioni.".
3. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 40 della
4. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 40 della
5. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 40 della
6. Al comma 4 dell'articolo 40 della
Art. 45. (Modifiche all'articolo 41 della
1. Al comma 2 dell'articolo 41 della
Art. 46. (Sostituzione dell'articolo 42 della
1. L'articolo 42 della
"Art. 42
(Riconoscimento)
1. Il riconoscimento dell'acqua minerale naturale è effettuato ai sensi degli articoli 4 e 5 del
2. Il riconoscimento dell'acqua di sorgente è effettuato ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 176/2011.".
Art. 47. (Sostituzione dell'articolo 43 della
1. L'articolo 43 della
"Art. 43
(Trasferimento della concessione)
1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione della Regione richiesta dal titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo da parte del soggetto subentrante del possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione.
2. Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione.
3. L'atto di cessione è nullo in assenza dell' autorizzazione preventiva di cui al comma 1; la nullità dell'atto di cessione comporta la pronuncia di decadenza della concessione, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 50.".
Art. 48. (Sostituzione dell'articolo 44 della
1. L'articolo 44 della
"Art. 44
(Trasformazione e modifiche delle società)
1. Se il titolare della concessione è una società, ogni atto di modifica della ragione sociale o di trasformazione della stessa è soggetto ad autorizzazione della Regione nel rispetto delle disposizioni di cui al
2. L'assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta la pronuncia di decadenza con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 50.
3. Il possesso dei requisiti, previsti dalla presente legge, da parte dei legali rappresentanti e degli amministratori della società che subentra, nonché degli imprenditori individuali è presupposto per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.".
Art. 49. (Modifiche all'articolo 45 della
1. Al comma 1 dell'articolo 45 della
Art. 50. (Sostituzione dell'articolo 46 della
1. L'articolo 46 della
"Art. 46
(Successione mortis causa)
1. In caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita, previa autorizzazione della Regione all'erede che ne fa richiesta entro nove mesi dal decesso del titolare, salvo il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge.
2. In caso di più eredi, fatto salvo l'obbligo del possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, gli eredi interessati possono subentrare al concessionario se provvedono a nominare un rappresentante unico o a costituire una società commerciale in conformità alle vigenti norme civilistiche, con richiesta presentata entro il termine di cui al comma 1.
3. Il decorso del termine di cui al comma 2 equivale a rinuncia alla concessione da parte degli eredi; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49.".
Art. 51. (Modifica all'articolo 49 della
1. Al comma 1 dell'articolo 49 della
2. Il comma 3 dell'articolo 49 della
"3. La Regione adotta i necessari provvedimenti di conservazione e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, il quale può fornire ulteriori prescrizioni per la sicurezza di luoghi e pertinenze".
Art. 52. (Modifiche all'articolo 50 della
1. Al comma 1 dell'articolo 50 della
2. Dopo la lettera m), del comma 1, dell'articolo 50 della
"m bis) in caso di danno ambientale, con grave compromissione delle risorse naturali oggetto di concessione o di ricerca, riconducibile a negligenza del concessionario o del ricercatore.".
Art. 53. (Modifiche all'articolo 51 della
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della
"1. La Regione revoca la concessione o il permesso di ricerca per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che non consentono la prosecuzione dell'attività.".
Art. 54. (Sostituzione dell'articolo 52 della
1. L'articolo 52 della
"Art. 52
(Scadenza del termine)
1. Alla scadenza del termine della concessione, l'area è rilasciata libera da persone e da cose, in buono stato manutentivo, con tutte le opere funzionali eseguite su di essa.
2. Il concessionario ha diritto di ritenere, con le cautele a tal fine stabilite dalla Regione, gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio dal bene oggetto della concessione."
Art. 55. (Sostituzione dell'articolo 54 della
1. L'articolo 54 della
"Art. 54
(Autorizzazioni)
1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 4 e 5 del
2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento espresso al titolare della concessione per lo sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata dalla Direzione competente in materia di politiche della salute e riguarda:
a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali naturali e di sorgente;
b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;
c) l'impiego dell'acqua minerale naturale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'articolo 13 del
d) l'estrazione dei sali delle acque minerali.
4. La domanda per il rilascio dell' autorizzazione è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove insiste lo stabilimento.
5. La mancata adozione del provvedimento di cui al comma 2 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza equivale a provvedimento di rifiuto.
6. L'autorizzazione contiene gli estremi del decreto di riconoscimento di cui all'articolo 5 del
7. La modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione è stabilita dalla Giunta regionale.
8. In conformità agli articoli 16 e 17 del
Art. 56. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 54 della
"Art. 54 bis. (Immissione in commercio di acqua di sorgente)
1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 21 del
2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento espresso al titolare della concessione o sub-concessione mineraria o di permesso di ricerca, ai sensi dell'articolo 21 del
3. La domanda per il rilascio dell' autorizzazione è presentata al SUAP del Comune in cui si trova il punto di emergenza dell'acqua di sorgente.
4. La mancata adozione del provvedimento di cui al comma 2 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza equivale a provvedimento di rifiuto.
5. La modulistica e la documentazione da porre a corredo della domanda di autorizzazione sono stabilite dalla Giunta regionale.".
Art. 57. (Modifiche all'articolo 56 della
1. Il comma 1 dell'articolo 56 della
"1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 12 del
Art. 58. (Modifiche all'articolo 64 della
1. Al comma 2 dell'articolo 64 della
2. Al comma 3 dell'articolo 64 della
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 64 della
"4 bis La concessione dei contributi di cui al presente articolo è disposta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.".
Art. 59. (Modifiche all'articolo 67 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 67 della
"4 bis Per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, è assicurato il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.".
Art. 60. (Modifiche all'articolo 71 della
1. Il comma 1 dell'articolo 71 della
"1. Alla Direzione Sviluppo economico e del turismo spettano le funzioni di vigilanza e controllo nonché il coordinamento ed il monitoraggio delle attività delle altre Direzioni regionali."
2. Al comma 2 dell'articolo 71 della
3. Al comma 4 dell'articolo 71 della
4. Il comma 5 dell'articolo 71 della
"5. La vigilanza sul rispetto dei provvedimenti relativi alla ricerca, alla coltivazione e all'utilizzazione delle acque minerali e termali è esercitata dalla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Risorse del Territorio".
Art. 61. (Modifiche all'articolo 72 della
1. Al comma 2 dell'articolo 72 della
Art. 62. (Modifiche all'articolo 74 della
1. Al comma 2 dell'articolo 74 della
2. Al comma 3 dell'articolo 74 della
Art. 63. (Modifiche all'articolo 75 della
1. Al comma 1 dell'articolo 75 della
Art. 64. (Modifiche all'articolo 76 della
1. Al comma 1 dell'articolo 76 della
Art. 65. (Sostituzione dell'articolo 77 della
1. L'articolo 77 della
"Art. 77
(Sanzioni)
1. Ferme restando le sanzioni previste dal
a) chiunque intraprende o effettua la ricerca di acque minerali, termali o di sorgente senza permesso da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
b) chiunque effettua la ricerca di acque minerali, termali e di sorgente in difformità da quanto prescritto nel permesso di ricerca, da euro 2.000,00 a euro 5.000,00;
c) chiunque effettua la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali in assenza della concessione, da euro 5.000,00 a euro 10.000,00;
d) chiunque effettua la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali in difformità da quanto prescritto nella relativa concessione, da euro 3.000,00 a euro 6.000,00.
2. In caso di omessa trasmissione dei dati di cui alla lettera b) dell'articolo 35, ovvero di mancata effettuazione degli adempimenti di cui alla lettera a) del medesimo articolo, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.
3. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 74 è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.
4. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione delle notizie di cui al comma 2 dell'articolo 16, nonché di mancata presentazione del programma di lavori di cui alla lettera d) dell'articolo 35, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.".
Art. 66. (Modifiche all'articolo 78 della
1. Al comma 1 dell'articolo 78 della
2. Al comma 3 dell'articolo 78 della
3. Al comma 4 dell'articolo 78 della
4. Il comma 6 dell'articolo 78 della
"6. Per la notifica e per ogni altro aspetto procedurale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
Art. 67. (Modifiche all'articolo 79 bis della
1. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 bis della
TITOLO VII
(ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/23/CE, 2006/17/CE E 2006/86/CE)
Capo I
Disposizioni sulla qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani
Art. 68. (Finalità)
1. La presente
a) la qualità e la sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
b) la qualità e sicurezza delle cellule riproduttive, dei tessuti e delle cellule fetali e delle cellule staminali embrionali;
c) le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
Art. 69. (Ambito di applicazione)
1. Nel rispetto del
a) le funzioni regionali;
b) gli istituti regionali dei tessuti e le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento;
c) i criteri e le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento degli istituti regionali dei tessuti e delle organizzazioni regionali per l'approvvigionamento nonché per le verifiche ispettive;
d) la qualità e la sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
e) la vigilanza sull'importazione e l'esportazione di cellule e tessuti umani;
f) il registro degli istituti regionali dei tessuti.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alla donazione, alla raccolta, al controllo, alla conservazione di cellule staminali emopoietiche, ferma restando la normativa vigente in materia di attività trasfusionali.
Art. 70. (Funzioni regionali)
1. Ai fini della presente legge, la Direzione regionale competente in materia di politiche della salute svolge le seguenti funzioni:
a) raccordo amministrativo per la programmazione, organizzazione e finanziamento degli istituti dei tessuti a livello regionale ed aziendale;
b) adeguamento delle normative regionali a quelle nazionali ed europee;
c) emanazione delle direttive sull'attuazione delle misure previste dalla presente legge;
d) vigilanza sulla tenuta del registro degli istituti regionali dei tessuti;
e) vigilanza sull'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule umani;
f) verifica dello stato di attuazione delle misure contenute nella presente legge e nel Piano Sanitario Regionale in merito alle attività degli istituti regionali dei tessuti e delle organizzazioni regionali per l'approvvigionamento.
Art. 71. (Istituti regionali dei tessuti e organizzazioni regionali per l'approvvigionamento)
1. Ferme restando la definizione dell'istituto dei tessuti di cui alla lettera q), comma 1, dell'articolo 3 del
Art. 72. (Disposizioni per l'autorizzazione e l'accreditamento e per le verifiche ispettive)
1. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 6, del
a) gli istituti regionali dei tessuti in cui si svolgono attività di controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo;
b) le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento in cui si effettuano prelievi di tessuti e cellule umani.
2. La Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento degli istituti regionali dei tessuti e delle organizzazioni regionali per l'approvvigionamento nonché per le verifiche ispettive, ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs.191/ 2007 e degli articoli 8 e 9 del
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per l'autorizzazione e l'accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale e dei Centri per la procreazione medicalmente assistita si fa altresì riferimento agli Accordi Stato/Regioni di cui al comma 1, dell'articolo 6 del
4. Per l'espletamento delle attività ispettive e di controllo da svolgere presso gli istituti regionali dei tessuti e le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento, la Giunta regionale può avvalersi, per gli specifici ambiti di competenza, del supporto del Centro Nazionale Trapianti o del Centro Nazionale Sangue.
5. Il rilascio dell'autorizzazione e l'accreditamento degli istituti regionali dei tessuti e delle organizzazioni regionali per l'approvvigionamento sono disposti in esito alla verifica dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dalla normativa richiamata dai commi 2 e 3.
6. La Regione autorizza ed accredita anche le attività relative ai procedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule che l'istituto regionale dei tessuti può svolgere nel rispetto della normativa vigente e dei requisiti di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 28, del
7. La Regione, nell'ambito del procedimento di autorizzazione ed accreditamento degli istituti regionali dei tessuti, prende in esame, altresì, gli accordi di cui all'articolo 24 del
Art. 73. (Disposizioni relative alla qualità e sicurezza dei tessuti e delle cellule umani)
1. La Giunta regionale adotta direttive relative alla qualità ed alla sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano in particolare:
a) l'attuazione delle prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo, nonché l'etichettatura, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 e 28 del d.lgs 191/2007 e degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 del d.lgs 16/2010;
b) l'implementazione di un sistema di codifica delle informazioni e di tracciabilità del percorso dal donatore al ricevente e viceversa per tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul territorio nazionale, da adottare presso gli istituti regionali dei tessuti e le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento, ai sensi degli articoli 8 e 10 del
c) l'implementazione di un sistema di notifica di eventi e reazioni avversi gravi, ai sensi degli articoli 11 del
d) l'implementazione di un sistema di gestione della qualità presso gli istituti regionali dei tessuti e le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del
Art. 74. (Vigilanza sull'importazione e sull'esportazione di tessuti e cellule umani)
1. La Giunta regionale dà attuazione al decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 9 del
2. L'autorizzazione all'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo è rilasciata, di volta in volta, sulla base delle modalità definite dall'Accordo Stato/Regioni previsto dal comma 1, dell'articolo 3, dell'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 febbraio 2009 (Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale).
Art. 75. (Il registro degli istituti regionali dei tessuti)
1. È istituito il registro degli istituti regionali dei tessuti (di seguito registro).
2. La Giunta regionale individua la struttura preposta alla tenuta del registro.
3. Il registro, quale sistema informativo accessibile al pubblico:
a) specifica le attività per le quali ciascun istituto regionale è autorizzato ed accreditato;
b) contiene le informazioni sui tipi e le quantità di tessuti e di cellule prelevati, controllati, conservati, lavorati, stoccati e distribuiti o altrimenti utilizzati, e sull'origine e la destinazione dei tessuti e delle cellule destinati ad applicazioni sull'uomo, in conformità alle disposizioni vigenti e alla lettera f), comma 1, dell'articolo 28 del
4. Gli istituti regionali dei tessuti presentano una relazione annuale sulle attività svolte alla Direzione regionale competente in materia di politiche della salute, nonché, ai sensi del comma 1, dell'articolo 10 del
5. Il registro è collegato al registro nazionale degli istituti dei tessuti e, tramite quest'ultimo, agli omologhi registri internazionali.
TITOLO VIII
(ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE E 2010/84/UE)
Capo I
Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di emocomponenti per uso clinico e farmaci emoderivati
Art. 76. (Ambito di applicazione)
1. Per l'attuazione delle direttive 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE e 2010/84/UE la presente legge disciplina, in particolare:
a) i livelli di assistenza sanitaria erogati dal servizio trasfusionale regionale;
b) i principi generali per l'organizzazione, l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali;
c) le attività delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue;
d) le misure per la programmazione e il coordinamento del settore;
e) le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza di emocomponenti e di emoderivati;
f) le misure per la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti e per l'emovigilanza;
g) le misure per il finanziamento del settore.
Art. 77. (Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attività trasfusionali)
1. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attività trasfusionali previsti dall'articolo 5 della
Art. 78. (Classificazione delle strutture trasfusionali)
1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del
a) Servizi Trasfusionali (ST): strutture responsabili per ogni aspetto della raccolta, della qualificazione biologica e validazione del sangue umano e dei suoi componenti, quale ne sia la destinazione, nonché della lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione quando gli emocomponenti sono destinati alla trasfusione; i Servizi Trasfusionali possono essere dotati di articolazioni organizzative interne o decentrate, comprese quelle dedicate alle attività di raccolta e possono essere classificati come strutture complesse o semplici, a valenza dipartimentale, ospedaliere o non ospedaliere, in relazione alla tipologia e alla complessità delle funzioni attribuite dalla programmazione regionale ed aziendale;
b) Unità di raccolta (UR): strutture incaricate della raccolta, previa autorizzazione della Regione, gestite dalle associazioni di donatori volontari di sangue, convenzionate e costituite ai sensi della normativa vigente; le UR, gestite singolarmente o in forma aggregata dalle predette associazioni, operano sotto la responsabilità tecnica del Servizio trasfusionale di riferimento.
2. I presidi ospedalieri pubblici e privati, accreditati e non accreditati, che non dispongono delle strutture di cui alla lettera a) del comma 1, sono dotati di Servizio di Frigoemoteca; il predetto servizio è organizzato in base al decreto del Ministro della sanità dell'1 settembre 1995 (Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigo emoteche).
3. L'individuazione e l'organizzazione delle strutture trasfusionali regionali sono stabilite dal Piano Regionale Sangue e Plasma (PRSP) di cui all'articolo 80.
Art. 79. (Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue)
1. La Regione, ai sensi del comma 1, dell'articolo 7, della
2. La Giunta regionale, ai sensi del comma 3, dell'articolo 7 della
3. La Giunta regionale, ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 6 della
Art. 80. (Piano regionale sangue e plasma)
1. Ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto regionale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta il Piano Regionale Sangue e Plasma (PRSP), per la definizione degli strumenti organizzativi e di programmazione necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge.
2. Il PRSP ha durata triennale ed è efficace sino all'approvazione del successivo Piano.
3. PRSP è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 81. (Centro Regionale Sangue)
1. Ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 6 della
2. Le funzioni del CRS sono quelle previste dall'Accordo Stato/Regioni di cui all'articolo 6 della
Art. 82. (Funzioni regionali)
1. La Direzione regionale competente in materia di politiche della salute garantisce il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge mediante l'espletamento delle seguenti funzioni:
a) raccordo amministrativo per la programmazione delle attività trasfusionali a livello regionale ed aziendale, di concerto con il CRS di cui all'articolo 81 e secondo le indicazioni tecniche dallo stesso fornite;
b) organizzazione e finanziamento delle attività trasfusionali a livello regionale ed aziendale;
c) adeguamento delle normative trasfusionali regionali alle normative nazionali ed europee;
d) verifica dello stato di attuazione del PRSP di cui all'articolo 80;
e) emanazione delle direttive sull'attuazione delle misure previste dalla presente legge;
f) verifica della rispondenza delle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue regionali alla
g) definizione, sottoscrizione ed attuazione, ai sensi della
h) controllo, ai sensi della vigente normativa, sulla stipula delle convenzioni per l'attività trasfusionale tra le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e le cliniche private, e sulle convenzioni tra le ASL e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue;
i) definizione dei rapporti con la sanità militare.
Art. 83. (Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale)
1. La Giunta istituisce, presso la Direzione regionale competente in materia di politiche della salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale (di seguito denominata Consulta), che svolge funzioni consultive e propositive in materia trasfusionale, per gli adempimenti previsti dalla presente legge.
2. La Consulta è presieduta dal dirigente del Servizio competente per materia o, su sua delega, dal Direttore del Centro Regionale del sangue ed è composta:
a) dai direttori delle strutture trasfusionali regionali o, in mancanza, da un rappresentante delle predette strutture designato dal Direttore generale della ASL di riferimento;
b) da un rappresentante a livello regionale di ciascuna delle Associazioni o Federazioni dei donatori volontari di sangue;
c) da un rappresentante delle società scientifiche del settore [1].
3. Sono membri di diritto della Consulta il direttore del CRS e il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR).
4. I componenti della Consulta sono nominati dalla Giunta regionale e restano in carica per tre anni; l'incarico è rinnovabile alla scadenza.
5. La Giunta regionale può integrare, se necessario, la composizione della Consulta.
6. Le funzioni della Consulta non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale ed i suoi componenti non hanno diritto ad alcuna indennità o gettone di presenza.
Art. 84. (Programmazione annuale per l'autosufficienza regionale)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della
a) il programma annuale di autosufficienza regionale, che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;
b) le azioni di incentivazione dell'interscambio intraziendale, interaziendale ed interregionale, secondo principi che garantiscono un'adeguata copertura dei costi di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale e regionale.
Art. 85. (Produzione regionale di farmaci emoderivati)
1. Per il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di farmaci derivati dal plasma umano, la Giunta regionale, anche consorziandosi con altre regioni, attiva le convenzioni, di cui all'articolo 15 della
2. Le convenzioni di cui al comma 1, nel rispetto delle modalità, dei tempi e delle scadenze previsti dall'articolo 15 della
Art. 86. (Appropriatezza e razionalizzazione dei consumi)
1. Per promuovere la diffusione delle pratiche del buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale e dell'autotrasfusione, in attuazione dell'articolo 17 della
2. Il Comitato svolge le funzioni di cui al decreto del Ministro della sanità dell'1 settembre 1995 (Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche) e presenta annualmente una relazione sulle attività svolte alla Direzione regionale competente per le politiche della salute.
Art. 87. (Sistema informativo dei servizi trasfusionali)
1. In attuazione dell'articolo 18 della
2. Il Sistra regionale è definito in base alle caratteristiche tecniche ed alla tipologia dei flussi informativi previsti dal decreto di cui al comma 1.
3. Il Sistra regionale rileva anche i dati sull'appropriatezza delle prestazioni di medicina trasfusionale, dei relativi costi e dei dati del sistema di assicurazione qualità, al fine di supportare, con apposita reportistica, le valutazioni sull'efficienza e l'efficacia della programmazione regionale e nazionale.
4. Nel rispetto delle norme sulla tutela e riservatezza dei dati sensibili, il Sistra regionale attua le modalità di codifica che consentono di identificare il donatore, la donatrice di cellule staminali da sangue cordonale e il ricevente, nonché gli emocomponenti e le strutture trasfusionali.
5. Per il Sistra regionale si fa riferimento ai fondi erogati dal Ministero della salute, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 18, della
Art. 88. (Norme per l'autorizzazione e l'accreditamento e per le verifiche ispettive)
1. Ai sensi degli articoli 19 e 20 della
2. Il rilascio dell'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 del
3. In attuazione dell'Accordo Stato/Regioni di cui all'articolo 19 della
Art. 89. (Disposizioni relative alla qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti)
1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 21 della
2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano in particolare:
a) i requisiti tecnici relativi alla qualità e alla sicurezza del sangue e degli emocomponenti ed il loro adeguamento al progresso tecnico e scientifico, così come previsti dalla
b) i requisiti tecnici per la produzione di plasma umano destinato alla produzione nazionale di farmaci emoderivati, in attuazione dell'articolo 15 della
c) l'implementazione del sistema di emovigilanza presso le strutture trasfusionali regionali e le unità di raccolta associative, così come previsto dal
d) l'implementazione di un sistema di gestione della qualità presso le strutture trasfusionali regionali e le unità di raccolta associative, secondo le modalità previste dal
Capo II - Sistema regionale di farmacovigilanza
Art. 90. (Attività regionale di farmacovigilanza e di educazione sanitaria al corretto utilizzo dei farmaci)
1. Per l'attuazione della direttiva 2010/84/UE, la Regione partecipa alla rete europea e nazionale di farmacovigilanza, secondo le modalità definite dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a) adotta iniziative volte a promuovere le segnalazioni spontanee delle reazioni avverse ai farmaci da parte degli operatori sanitari;
b) provvede alla diffusione delle informazioni sul corretto utilizzo dei farmaci al personale sanitario e alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza;
c) individua programmi di monitoraggio su specifiche categorie terapeutiche, sentita la Commissione regionale del farmaco;
d) istituisce il Centro regionale di farmacovigilanza (CRFV).
Art. 91. (Centro regionale di farmacovigilanza)
1. Nell'ambito del sistema nazionale e regionale di farmacovigilanza, il CRFV costituisce elemento strategico per il funzionamento dell'intero sistema.
2. Il CRFV svolge le seguenti funzioni:
a) verifica delle segnalazioni inserite nella Rete regionale, con particolare riferimento alla qualità dell'inserimento e alla codifica delle informazioni (farmaci e reazioni avverse);
b) supporto e riferimento per i Responsabili locali di farmacovigilanza, riguardo ai problemi relativi alla Rete;
c) inserimento nella Rete regionale, su richiesta dei Responsabili locali di farmacovigilanza ed in caso di difficoltà degli stessi, delle segnalazioni delle reazioni avverse al farmaco;
d) valutazione del nesso di causalità e della notorietà delle segnalazioni;
e) supporto ai Responsabili locali di farmacovigilanza nelle attività di formazione e di informazione di ritorno rivolte ai segnalatori;
f) supporto all'attività di formazione/informazione gestita dall'AIFA;
g) analisi semestrale dei potenziali segnali derivanti dalle reazioni avverse da farmaci, presenti nella rete nazionale di farmacovigilanza, in collaborazione con l'AIFA;
h) analisi dei potenziali segnali relativi alle reazioni avverse a vaccini presenti nella rete nazionale di farmacovigilanza, in collaborazione con l'AIFA;
i) supporto alle attività di farmacovigilanza dell'AIFA;
j) attività di formazione/informazione per il personale sanitario convenzionato e dipendente;
k) organizzazione ed esecuzione dei progetti di farmacovigilanza attiva, come definiti dalla Giunta regionale.
3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere svolte dal CRFV anche in forma associata con altre regioni.
TITOLO IX
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE)
Capo I
Tassidermia ed Imbalsamazione
Art. 92. (Modifiche all'articolo 42 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 42 della
"5 bis. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia per l'attività di tassidermia ed imbalsamazione è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune territorialmente competente.
5 ter. Ai sensi del comma 4, dell'articolo 20 della
Capo II
Pesca nelle acque interne
Art. 93. (Sostituzione dell'articolo 11 della
1. L'articolo 11 della
"Art. 11
(Delega per il rilascio delle licenze)
1. Le Province svolgono le funzioni amministrative relative al rilascio delle licenze di pesca e alla tenuta dei registri dei titolari di licenza.
2. L'istanza per il rilascio della licenza relativa alla pesca di mestiere con tutti gli attrezzi consentiti, di cui al tipo "A" previsto dall'articolo 10, è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui il richiedente ha il domicilio; l'istanza è trasmessa dal SUAP alla Provincia territorialmente competente, che conclude il procedimento per il rilascio della licenza di pesca entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. L'istanza per il rilascio della licenza relativa alla pesca dilettantistica, di cui al tipo "B" previsto dall'articolo 10, è presentata alla Provincia in cui il richiedente ha il domicilio; la Provincia conclude il procedimento entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Le licenze di pesca, di cui ai commi 2 e 3, hanno validità sul territorio nazionale e sono rilasciate previa presentazione delle attestazioni di versamento di cui all'articolo 26.".
TITOLO X
(ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1071/2009)
Capo I
L'attività di trasportatore su strada
Art. 94. (Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
"2 bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 10 del
2 ter. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del
TITOLO XI
(ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1857/2006)
Capo I
Disposizioni per lo sviluppo del settore zootecnico
1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche agricole di sviluppo rurale, con la presente legge promuove lo sviluppo del settore zootecnico, nel rispetto degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e del
Art. 96. (Obiettivi ed interventi) [3]
1. Per le finalità di cui all'articolo 95 e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 98, 99, 100 la Regione finanzia:
a) lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici di tutte le diverse specie e razze d'interesse zootecnico;
b) l'esecuzione dei controlli della produttività del bestiame allevato finalizzati all'attività di miglioramento genetico dello stesso;
c) le prestazioni di assistenza tecnica.
Art. 97. (Concessione finanziamenti pubblici) [4]
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 96, la Regione può concedere, all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA) o ad altri Organismi finanziamenti pubblici, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici per la fornitura di servizi, nonché di quella europea sugli aiuti di Stato.
2. L'ARA ovvero gli Organismi di cui al comma 1 assicurano l'operatività sul territorio ed il collegamento con gli allevatori secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti.
Art. 98. (Tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici) [5]
1. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del
2. La spesa ammissibile è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.
Art. 99. (Controlli della produttività animale) [6]
1. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del
2. La spesa ammissibile è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.
Art. 100. (Assistenza tecnica nel settore agricolo) [7]
1. Le misure di aiuto per le attività di assistenza tecnica nel settore agricolo sono concesse nel rispetto dell'articolo 15 del
2. Le misure di aiuto per le attività di assistenza tecnica, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857, sono soggette ad obbligo di notifica alla Commissione europea attraverso il sistema State Aid Notifications Interactive (SANI), nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
Art. 101. (Soggetti beneficiari) [8]
1. I soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività zootecnica nel territorio regionale e che sono in regola con le disposizioni sanitarie e veterinarie.
2. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4 del
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 98, 99 e 100 la Giunta regionale adotta un programma operativo triennale che individua le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica.
2. Il programma operativo triennale di cui al comma 1 e le relative variazioni sono predisposti dalla Direzione competente in materia di politiche agricole.
3. L'ARA, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta, alla Direzione competente in materia di politiche agricole, la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno.
4. I bandi per l'attuazione dei programmi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e resi disponibili sul sito istituzionale della Giunta regionale, Direzione competente in materia di politiche agricole.
5. In caso di affidamento degli interventi e dei relativi finanziamenti previsti dalla presente legge ad Organismi diversi dall'ARA, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con sostituzione dei predetti Organismi all'ARA.
5 bis. Al fine di non determinare soluzione di continuità nella gestione delle attività di cui agli articoli 98 e 99, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Regionale Allevatori (ARA), nelle more dell’approvazione del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale di attività previsti dal presente articolo, un’anticipazione del contributo pubblico fino al 50% delle disponibilità iscritte nel bilancio annuale [10].
5 ter. L'anticipazione di cui al comma 5 bis è concessa previa istituzione da parte della Giunta regionale del regime di aiuto, nonché previa comunicazione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni e della pubblicazione delle informazioni relative al medesimo, nel rispetto delle disposizioni del
Art. 103. (Anticipazioni) [12]
1. La Direzione competente in materia di politiche agricole, all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo di cui al comma 3 dell'articolo 102 è autorizzata ad anticipare, in favore dell'ARA, fino all'80 per cento delle somme annualmente occorrenti allo svolgimento dei servizi inclusi nello stesso progetto.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è erogata su apposito conto corrente bancario vincolato.
3. Sul conto corrente di cui al comma 2, i pagamenti sono disposti unicamente dal legale rappresentante dell'ARA.
4. L'ARA è tenuta ad utilizzare apposita procedura informatica che permetta di separare la contabilità relativa alle diverse attività e ai diversi programmi.
5. La stessa Associazione è tenuta, altresì, a presentare la documentazione delle spese sostenute entro il 30 giugno dell'anno successivo per consentire l'eventuale erogazione del contributo pubblico a titolo di saldo finale.
6. La mancata presentazione del rendiconto finale delle spese nei termini di cui al comma 5 comporta il recupero nei confronti dell'ARA del contributo pubblico anticipato e l'esclusione della stessa dai finanziamenti regionali per l'anno in corso e per quello successivo.
7. In caso di affidamento degli interventi e dei relativi finanziamenti previsti dalla presente legge ad Organismi diversi dall'ARA, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, con sostituzione dei predetti Organismi all'ARA.
Art. 104. (Condizioni per l'esenzione dalla notifica degli aiuti) [13]
1. Le misure di aiuto concedibili ai sensi della presente legge sono esenti da notifica se rispettano tutte le condizioni previste dal
2. Le misure di aiuto da concedere contengono esplicito riferimento al
3. La Giunta regionale trasmette alla Commissione europea, attraverso il sistema SANI, la sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto o agli aiuti individuali concessi, secondo il modello di cui all'allegato I del
4. La sintesi delle informazioni di cui al comma 3, relativa a regimi di aiuto è trasmessa, attraverso il sistema SANI, almeno dieci giorni lavorativi antecedenti all'entrata in vigore dei regimi stessi.
5. La sintesi delle informazioni di cui al comma 3, relativa ad aiuti individuali è trasmessa, attraverso il sistema SANI, almeno dieci giorni lavorativi antecedenti alla concessione degli stessi.
Art. 105. (Clausola di sospensione) [14]
1. Alle misure di aiuto di cui al comma 2 dell'articolo 100 non può essere data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi del
TITOLO XII
(ATTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/C 8/02, DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2012/21/UE, DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/C 8/03 E DEL REGOLAMENTO (UE) 360/2012)
Capo I
Servizi di interesse economico generale
Art. 106. (Disposizioni sui servizi di interesse economico generale)
1. Nel rispetto degli articoli 14, 93, 106, 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) nonché delle disposizioni contenute nel Protocollo 26 del TFUE e della normativa statale di riferimento, la Regione, in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), attua attraverso misure legislative, regolamentari ed amministrative, le disposizioni di cui alla comunicazione della Commissione 2012/C 8/02, alla decisione della Commissione 2012/21/UE, alla comunicazione della Commissione 2012/C 8/03 e al
TITOLO XIII
(DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE)
Art. 107. (Disposizioni per gli enti locali)
1. Gli Enti locali adeguano la propria normativa e gli atti amministrativi alle disposizioni della presente legge.
2. Fino all'entrata in vigore degli adeguamenti di cui al comma 1, gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni amministrative, applicano le disposizioni della presente legge.
Art. 108. (Disposizioni finali)
1. La Giunta regionale approva la modulistica di cui al comma 7 dell'articolo 54 della
2. La modulistica e la documentazione da porre a corredo della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 54 bis della
Art. 109. (Disposizioni transitorie)
1. Per i procedimenti amministrativi di cui alla
2. I permessi di ricerca e le concessioni minerarie di cui alla
3. Le province concludono i procedimenti amministrativi avviati alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle competenze alle stesse attribuite dalla
4. Fino alla conclusione dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione e all'accreditamento di cui all'articolo 72, gli istituti regionali dei tessuti e le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento continuano ad esercitare le attività di propria competenza in base ai provvedimenti adottati ai sensi della normativa nazionale e regionale previgente.
5. Fino all'emanazione del PRSP di cui all'articolo 80 trovano applicazione le modalità di finanziamento delle attività trasfusionali previste dall'articolo 14 della
6. Fino alla stipula della convenzione di cui al comma 1 dell'articolo 85, trovano applicazione i pregressi accordi contrattuali stipulati anche in base alle autorizzazioni transitorie previste dal decreto del Ministro della salute del 12 aprile 2012 (Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale).
7. Fino alla conclusione dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione e all'accreditamento, di cui all'articolo 88, previsti dalla
Art. 110. (Norme finanziarie)
1. A decorrere dal 2013, gli oneri di cui ai titoli VII e VIII costituiscono interventi per la realizzazione dei livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria e trovano copertura finanziaria con le risorse annualmente iscritte nell'ambito della UPB 12.01.001 denominata "Funzioni regionali di parte corrente connesse al servizio sanitario nazionale", nelle risorse del capitolo 81501.2 denominato "Quota del fondo sanitario nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione" nonché con i trasferimenti dello Stato assegnati alla Regione per le finalità previste nei citati Titoli VII e VIII; le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri per il 2012.
2. Gli oneri derivanti dall'istituzione e attivazione del Centro Regionale Sangue (CRS) di cui all'articolo 81, pari ad Euro 100.004,86 per il 2013, trovano copertura finanziaria nell'ambito delle economie vincolate del capitolo di spesa 12.01.001 - capitolo 81440.1 denominato "Attribuzione di fondi per la gestione di attività di plasmaderivazione - D.G. 2560 del 28.9.1998 e art. 8, comma 3, Lett. F)
3. Gli oneri derivanti dal funzionamento del Centro Regionale Sangue (CRS) di cui all'articolo 81, pari ad Euro 68.002,33 per il 2014 e ad Euro 57.587,76 per il 2015, trovano copertura finanziaria nell'ambito delle economie vincolate del capitolo di spesa 12.01.001 - capitolo 81440.1 denominato "Attribuzione di fondi per la gestione di attività di plasmaderivazione - D.G. 2560 del 28.09.1998 e art. 8, comma 3, Lett. F)
4. Il Servizio Bilancio, su richiesta della Direzione competente in materia di politiche della salute, procede alla reiscrizione delle economie vincolate di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sui singoli capitoli di spesa mediante prelievo dal fondo di riserva 15.01.003 - 323600 denominato "Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate".
5. Gli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 98 e 99, quantificati per il 2012, in € 1.173.358,00 trovano copertura finanziaria nelle risorse iscritte nell'ambito del capitolo di spesa 07.02.014-102468 denominato "Contributi statali alle associazioni provinciali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali"; per gli anni successivi al 2012 gli oneri di cui al presente comma trovano copertura finanziaria nelle risorse iscritte nell'ambito della UPB parte spesa 07.01.006, previo accertamento delle correlate risorse finanziarie di cui alla UPB parte entrate 02.02.001 ai sensi della
6. A decorrere dal 2013 gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 100 trovano copertura finanziaria nell'ambito del capitolo di spesa 07.02.009 - 102400 denominato "Contributi regionali all'associazione regionale allevatori d'Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame" del bilancio di previsione, i cui stanziamenti sono determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi della
7. I corsi di formazione di cui al comma 5, dell'articolo 19 sono attivati a decorrere dal 2013; gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi trovano copertura finanziaria annualmente nelle leggi di bilancio sulla UPB 12.01.008 "Formazione e aggiornamento degli operatori sanitari ed educazione sanitaria", mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa denominato "Spese per la formazione degli operatori addetti all'allevamento dei suini di cui al
8. Le altre disposizioni contenute nella presente legge non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 111. (Abrogazioni)
1. Il comma 7 dell'articolo 3 della
2. Il comma 2 dell'articolo 11 della
3. Il comma 3 dell'articolo 15 della
4. Gli articoli 22, 37, 38, 39, 47, 57 e 79 della
5. Il comma 3 dell'articolo 79-bis, nonché l'articolo 79-ter della
6. La lettera b), del comma 2, dell'articolo 1 della
7. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della
8. La lettera c) e la lettera f) del comma 1, dell'articolo 5 della
9. Il comma 3 dell'articolo 5 della
10. La
11. L'articolo 28 e i commi 3 e 4 dell'articolo 29 della
12. La
Art. 112. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[15] Comma così modificato dall'art. 41 della