§ 3.6.76 - L.R. 17 maggio 1995, n. 111.
Formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:17/05/1995
Numero:111


Sommario
Art. 1.  Finalità della formazione professionale.
Art. 2.  Aree di intervento dell'orientamento e della formazione professionale.
Art. 3.  Soggetti del sistema formativo regionale.
Art. 4.  Utenti della formazione professionale.
Art. 5.  Coordinamento degli interventi per un sistema formativo integrato.
Art. 6.  Informazione reciproca tra regione e attori del sistema regionale di formazione professionale.
Art. 7.  Strutture tecniche e di coordinamento.
Art. 8.  Rapporti con le parti sociali.
Art. 9.  Rapporti con le imprese, il sistema scolastico, le università e i centri di ricerca e trasferimento di tecnologie.
Art. 10.  Funzioni di orientamento e formazione professionale.
Art. 11.  Organismi tecnici regionali.
Art. 12.  Strutture di orientamento.
Art. 13.  Centri di interesse regionale.
Art. 14.  Agenzie formative.
Art. 15.  Corsi riconosciuti.
Art. 16.  Prove finali e commissioni d'esame.
Art. 17.  Anno formativo.
Art. 18.  Beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi.
Art. 18 bis. 
Art. 19.  Programmazione triennale.
Art. 20.  Capitolato d'oneri.
Art. 21.  Piano annuale degli interventi.
Art. 22.  Procedure di pianificazione annuale.
Art. 23.  Attuazione del piano annuale.
Art. 24.  Valutazione, monitoraggio e controllo di gestione.
Art. 25.  Norme applicabili.
Art. 26.  Partecipazione.
Art. 27.  Pubblicità.
Art. 28.  Albo regionale.
Art. 29.  Disposizioni per la programmazione.
Art. 30.  Regolamento di attuazione.
Art. 31.  Norma finanziaria.
Art. 32.  Urgenza.


§ 3.6.76 - L.R. 17 maggio 1995, n. 111.

Formazione professionale.

(B.U. n. 13 del 2 giugno 1995).

 

TITOLO I

FINALITA', AREE DI INTERVENTO, ATTORI E DESTINATARI

 

Art. 1. Finalità della formazione professionale.

     1. La Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi dell'ordinamento comunitario e della legislazione nazionale, disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni di orientamento e formazione professionale.

     2. L'orientamento e la formazione professionale sono servizi di interesse pubblico concernenti il diritto al lavoro per favorire l'equilibrato sviluppo economico, sociale, ambientale e umano.

     3. L'orientamento e la formazione professionale contribuiscono alla promozione della personalità delle donne e degli uomini e a rendere effettivo il diritto al lavoro, favorendo la crescita delle culture professionali e di quelle imprenditoriali, per lo sviluppo dell'occupazione sia femminile che maschile.

     4. L'orientamento e la formazione professionale contribuiscono alla qualificazione e riqualificazione dell'offerta di lavoro tenendo conto delle diverse esigenze dei destinatari degli interventi formativi, con particolare attenzione alle persone che sono in difficoltà nella transizione verso il lavoro e sul mercato del lavoro.

     5. I servizi di orientamento e formazione professionale concorrono a realizzare gli obiettivi della Comunità europea e dei programmi comunitari, nonché alla diffusione della mentalità europea, della cultura multietnica e di solidarietà tra tutti i soggetti del sistema formativo regionale, mediante l'insegnamento delle lingue, la cooperazione internazionale, gli scambi di funzionari, lavoratori, studenti e docenti con gli altri Stati membri della comunità.

     6. Gli obiettivi e gli interventi di cui ai precedenti commi sono definiti e realizzati sviluppando un processo di qualificazione continua del sistema formativo e favorendo la costruzione di un sistema formativo integrato con il mercato del lavoro, le strutture universitarie e della ricerca scientifica e il sistema scolastico, attraverso l'incontro e lo scambio delle informazioni e delle conoscenze, la valorizzazione e la specializzazione del personale e l'utilizzazione delle risorse, la concertazione degli interventi tra tutti gli attori del sistema formativo regionale.

 

     Art. 2. Aree di intervento dell'orientamento e della formazione professionale.

     1. L'orientamento è inteso come un processo continuo capace di favorire le scelte di autonomia personale, formativa e professionale dei soggetti valorizzando le diverse esperienze delle donne e degli uomini, allargando l'orizzonte delle possibilità nelle diverse fasi della vita, attraverso interventi che favoriscano bilanci personalizzati delle proprie competenze e forniscano informazioni critiche sulle opportunità presenti e potenziali di formazione e lavoro.

     2. L'orientamento opera attraverso funzioni di formazione, informazione e consulenza secondo le principali aree di:

     a) orientamento scolastico e professionale durante e al termine della scuola dell'obbligo;

     b) orientamento scolastico e professionale durante e al termine della scuola secondaria e degli interventi di formazione professionale prima del diploma;

     c) orientamento scolastico e professionale durante e al termine dell'Università e dei percorsi di formazione professionale e scolastica post diploma;

     d) orientamento scolastico e professionale nella transizione tra percorsi scolastici e formativi e mondo del lavoro;

     e) orientamento scolastico e professionale per le persone occupate e disoccupate;

     f) orientamento scolastico e professionale per le persone con particolari difficoltà.

     3. Il servizio pubblico di orientamento della regione è coordinato dall'organismo tecnico indicato nell'art. 11, comma 4, ed è svolto in forma articolata sul territorio mediante le strutture di cui all'art. 12 e, secondo le direttive della programmazione regionale, anche mediante convenzione con strutture private qualificate.

     4. La formazione professionale è intesa come attività di qualificazione, riqualificazione, riconversione, specializzazione e aggiornamento professionale.

     5. Le aree in cui si articola la formazione professionale sono:

     a) formazione iniziale e prima del diploma: iniziative tendenti all'acquisizione di una professionalità certificata, mediante qualificazione, specializzazione, credito formativo, e finalizzate all'inserimento e reinserimento lavorativo;

     b) formazione superiore: formazione il cui accesso è riservato a chi possiede un titolo di scuola secondaria superiore o equipollente, o diploma di laurea;

     c) formazione continua: formazione ricorrente finalizzata al mantenimento, al perfezionamento, all'ampliamento delle conoscenze in rapporto con i processi produttivi e lavorativi in atto.

 

     Art. 3. Soggetti del sistema formativo regionale.

     1. I soggetti del sistema formativo regionale sono classificabili in:

     a) soggetti pubblici: organismi regionali, nazionali, comunitari, osservatorio del mercato del lavoro, commissioni per le pari opportunità;

     b) soggetti privati: agenzie formative, centri di interesse regionale nonché tutte le altre strutture formative presenti nel territorio comprese quelle costituite dalle organizzazioni del volontariato;

     c) soggetti del sistema scolastico, universitario e degli enti e centri di ricerca;

     d) soggetti del sistema economico, produttivo e dei servizi, delle organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

 

     Art. 4. Utenti della formazione professionale.

     1. Agli interventi di orientamento e formazione professionale sono ammesse tutte le persone con cittadinanza italiana e, nell'ambito delle norme vigenti, le persone con cittadinanza non italiana con diritto di soggiorno. Nell'ammissione agli interventi è garantita la piena parità.

     2. Gli utenti dell'orientamento e formazione professionale sono:

     a) ragazze e ragazzi che escono dal sistema scolastico ai diversi livelli intermedi e finali, con particolare attenzione a chi presenta maggiori difficoltà;

     b) lavoratrici e lavoratori dipendenti ad ogni livello tecnico- professionale, comprese le persone assunte con contratti di apprendistato, di formazione e lavoro e di altri rapporti a causa mista;

     c) lavoratrici e lavoratori autonomi e loro coadiutori, le imprenditrici e gli imprenditori, dirigenti e soci di imprese e di cooperative;

     d) donne e uomini in cerca di occupazione;

     e) donne inserite in specifici programmi della commissione della Comunità europea, per l'orientamento e la formazione delle donne, nonché lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile, anche nell'ambito di azioni positive volte a determinare condizioni di pari opportunità professionali;

     f) operatrici e operatori delle associazioni di volontariato con finalità di servizio sociale o di tutela dell'ambiente, degli organismi per le pari opportunità e di altre associazioni di donne, degli organismi che hanno rapporti societari e di scambio con altri paesi e regioni;

     g) operatrici e operatori delle strutture pubbliche e private del sistema formativo;

     h) immigrate e immigrati;

     i) persone con handicap e portatrici di esigenze di tutela e valorizzazione delle loro diversità;

     l) persone con particolare necessità di reinserimento nel mercato del lavoro, come tossicodipendenti, ex carcerati, emarginati, nomadi ecc.;

     m) persone che si trovano in stato di detenzione sulla base di intese con il competente organo dello Stato;

     n) persone che stanno svolgendo il servizio militare o civile.

 

TITOLO II

IL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO REGIONALE

 

     Art. 5. Coordinamento degli interventi per un sistema formativo integrato.

     1. Gli interventi e le attività di cui alla presente legge sono programmati e attuati in coordinamento con l'osservatorio regionale del mercato del lavoro e con tutti gli altri settori dell'amministrazione regionale.

     2. La regione, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, promuove e valorizza la partecipazione alla progettazione degli interventi di formazione professionale, delle organizzazioni rappresentative, a livello regionale, dei lavoratori dipendenti e autonomi e delle imprese, degli enti e degli organismi bilaterali e plurilaterali da esse promossi nell'ambito di accordi nazionali e regionali, e delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, attivando strumenti e procedure idonee anche a carattere permanente nelle aree considerate nel successivo art. 8.

     3. La regione promuove e attua lo scambio di informazioni, la collaborazione, il reciproco coordinamento delle attività e idonee forme di integrazione operativa con le imprese, le strutture e le amministrazioni del sistema scolastico, le università e i centri di ricerca e trasferimento di tecnologie a dimensione regionale o nazionale presenti sul territorio, i centri di interesse regionale e le agenzie formative mediante intese, accordi di programma e convenzioni volti ad elevare la qualità dell'offerta formativa nella regione, come previsto nel successivo art. 9.

     4. La regione promuove l'informazione, la collaborazione, coordinamento delle attività tra tutti i soggetti indicati nell'art. 3 per contribuire a qualificare il sistema formativo integrato valorizzando il personale e utilizzando le attrezzature disponibili.

 

     Art. 6. Informazione reciproca tra regione e attori del sistema regionale di formazione professionale.

     1. La regione e gli attori del sistema regionale di formazione professionale sono tenuti a collaborare e fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

 

     Art. 7. Strutture tecniche e di coordinamento.

     1. La regione attua il coordinamento e la collaborazione tra i soggetti della formazione professionale mediante gli organismi tecnici regionali e promuove la costituzione dei centri di interesse regionali.

 

     Art. 8. Rapporti con le parti sociali.

     1. La partecipazione di cui all'art. 5, comma 3, si attua in particolare nei campi della rilevazione e analisi della domanda e offerta di lavoro e dei fabbisogni di professionalità; della programmazione degli interventi relativi all'apprendistato, ai contratti di formazione lavoro e agli altri contratti a causa mista e a processi di formazione continua o rivolti a lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità; della predisposizione e attuazione di progetti specifici nell'ambito dei programmi comunitari; della verifica di efficienza e di efficacia delle attività.

     2. La regione promuove forme di consultazione e partecipazione, nei campi di specifico interesse, anche di altri soggetti rappresentativi, come la commissione regionale per le pari opportunità e le sue articolazioni territoriali.

     3. La regione promuove forme di consultazione e partecipazione, di altri soggetti rappresentativi di interessi sociali, con particolare riferimento a categorie svantaggiate di lavoratori e a fasce deboli sul mercato del lavoro.

 

     Art. 9. Rapporti con le imprese, il sistema scolastico, le università e i centri di ricerca e trasferimento di tecnologie.

     1. Le intese e gli accordi, di cui all'art. 5, comma 4, tra gli enti, possono prevedere, nell'ambito delle disposizioni vigenti e secondo le rispettive competenze, ogni forma di collaborazione utile al migliore assolvimento dei loro compiti.

     2. In particolare possono essere formulati:

     a) progetti integrati di orientamento e formazione curriculare e professionale per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e universitaria;

     b) progetti integrati di orientamento e formazione curriculare e professionale per le allieve e gli allievi della scuola secondaria superiore e dei corsi universitari, con l'obiettivo di favorire e accelerare l'inserimento lavorativo o percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale al termine del ciclo di studi;

     c) progetti integrati di orientamento e formazione che intreccino le diverse conoscenze acquisite nei percorsi scolastici a prevalente frequenza maschile e quelli a prevalente frequenza femminile al fine di ottenere competenze qualificate;

     d) progetti integrati di orientamento e di recupero e consolidamento di conoscenze e competenze e di formazione professionale rivolti a donne e uomini adulti, specialmente per l'attuazione di programmi di formazione continua;

     e) progetti integrativi dei compiti istituzionali delle università, con particolare riferimento ai diplomi universitari e alle scuole di specializzazione, ai fini di un più efficace inserimento nel mercato del lavoro.

     3. Gli interventi formativi previsti dai progetti di cui al precedente comma 2 sono formulati e attuati mediante agenzie formative regionali, secondo le prescrizioni e le direttive dei piani regionali della formazione e orientamento professionale.

     4. I progetti di cui al precedente comma 2 sono attuati anche in collaborazione con le parti sociali, in modo da favorire convenzioni più stabili e diffuse tra più aziende per la formazione in alternanza, stage in azienda e altre forme di interscambio tra i percorsi formativi e il mondo del lavoro.

 

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE

DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 10. Funzioni di orientamento e formazione professionale.

     1. Le funzioni regionali in materia di orientamento e formazione professionale comprendono:

     a) attività di ricerca, studio e documentazione, incluse quelle di osservazioni del mercato del lavoro;

     b) la programmazione, il controllo e la valutazione degli interventi per l'orientamento e la formazione professionale, con la predisposizione dei piani triennali e annuali;

     c) la valutazione e la scelta dei corsi messi a bando nei piani annuali, secondo le disposizioni del regolamento;

     d) la promozione e la realizzazione di progetti di orientamento e formazione per lo sviluppo di aree territoriali e la riqualificazione di specifici distretti o comparti di attività economiche e servizi e gruppi omogenei di professionalità o di qualifiche;

     e) la promozione e lo sviluppo di attività di ricerca per la riorganizzazione delle qualifiche e la riclassificazione dei corsi in linea con le tendenze nazionali e internazionali;

     f) la promozione e la realizzazione di progetti per la formazione dei formatori e degli operatori e l'innovazione didattica, utilizzando le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

     g) la promozione e la realizzazione di interventi, mediante forme di assistenza tecnica, per la riorganizzazione e la qualificazione delle strutture pubbliche e private che esercitano funzioni di orientamento e formazione professionale;

     h) nell'ambito delle vigenti norme, i rapporti diretti con gli organi e gli uffici dell'Unione Europea, con gli organi centrali e regionali dello Stato, con le altre regioni e con le province autonome;

     i) l'autorizzazione alla presentazione, da parte di soggetti terzi, di progetti di orientamento, formazione e sviluppo imprenditoriale in attuazione di programmi di interesse comunitario e nazionale;

     l) il rilascio a richiesta delle certificazioni e attestazioni prescritte da disposizioni statali e dell'Unione Europea;

     m) le funzioni relative alla documentazione, pubblicizzazione e promozione delle attività, delle iniziative e degli interventi riservati alla competenza regionale e comunque attuati dalla regione, compresi gli incontri e le iniziative rivolte alla promozione dei contatti e della cooperazione con le altre regioni e gli altri soggetti di cui alla lett. h).

 

     Art. 11. Organismi tecnici regionali. [1]

 

     Art. 12. Strutture di orientamento. [2]

 

     Art. 13. Centri di interesse regionale.

     1. I centri di interesse regionale sono organismi specializzati in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo che operano in riferimento a specifiche aree, distretti o comparti di attività economiche e servizi, gruppi omogenei di professionalità o di qualifiche, costituite in forma anche temporanea secondo le disposizioni vigenti.

     2. I centri di interesse regionale svolgono, autonomamente o, mediante procedura concorsuale, su incarico della regione, attività connesse agli interventi formativi e di orientamento, fra le quali in particolare sono comprese quelle di studio e di elaborazione, di ricerca applicata, di sperimentazione, di documentazione, di diffusione dei risultati, di consulenza e assistenza tecnica.

     3. Ai fini dell'ammissione dei centri di interesse regionale al pubblico concorso per l'affidamento dell'incarico della Regione di cui al precedente comma 2, il bando di gara deve prevedere che nei centri deve essere garantito l'apporto integrato delle seguenti componenti:

     a) almeno un'agenzia formativa di cui all'art. 14 con documentata esperienza nella specializzazione di riferimento;

     b) almeno un'università, ovvero sue facoltà, dipartimenti, istituti, corsi o insegnamenti, oppure un ente di ricerca di interesse nazionale con sede nella regione;

     c) almeno un'impresa o una struttura associativa di imprese afferenti alla specializzazione di riferimento.

     4. Il centro di interesse regionale può avvalersi delle competenze delle parti sociali del settore di riferimento e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

     5. Nel centro di interesse regionale può inoltre essere previsto l'apporto, tra gli altri, di istituti tecnici e professionali, di istituti e centri di ricerca, di centri e strutture pubblici e privati di servizio alle imprese.

     6. I soggetti che concorrono al funzionamento del centro di interesse regionale, i rispettivi apporti e i reciproci rapporti devono risultare da atti formalmente assunti e impegnativi ai sensi di legge, secondo le modalità e le procedure indicate dal regolamento. Con le stesse modalità vanno individuati il rappresentante del centro ed il responsabile amministrativo delle attività realizzate per la regione.

     7. I rapporti tra la regione e i centri di interesse regionale sono definiti mediante convenzioni. La giunta regionale provvederà a deliberare lo schema di convenzione.

     8. Il bando di gara di cui ai precedenti commi 2 e 3 e le convenzioni di cui al precedente comma 8 [3] debbono comunque prevedere:

     a) procedure e meccanismi obbligatori di trasferimento alla regione, tramite gli organismi tecnici regionali di cui all'art. 11, delle tecnologie di progettazione e delle metodologie di elaborazione dei progetti di cui al precedente comma 3;

     b) la partecipazione di dirigenti e funzionari indicati dalla regione a tutte le fasi di progettazione ed attuazione relative all'incarico affidato dalla Regione;

     c) l'obbligo di realizzazione da parte dell'aggiudicatario di un ciclo di formazione destinato a dirigenti e funzionari della regione, relativo ai contenuti tecnologici e metodologici, agli aspetti teorici ed operativi, alle modalità di attuazione ed integrazione nel sistema regionale della formazione professionale del progetto e delle attività realizzate per la regione.

 

     Art. 14. Agenzie formative.

     1. E' istituito l'elenco ufficiale delle agenzie formative regionali.

     2. Per agenzia formativa si intende qualsiasi struttura pubblica o privata organizzata sul territorio, destinata alla realizzazione delle iniziative in materia di formazione professionale e di quelle ad essa connesse, e che sia iscritta nell'elenco ufficiale di cui al precedente comma 1.

     3. Sono considerati strutture formative ai fini della presente legge e possono essere iscritti, alle condizioni e secondo le procedure indicate nei successivi commi 4 e 5, nell'elenco di cui al precedente comma 1:

     a) i centri regionali di formazione professionale di cui al precedente art. 12;

     b) le strutture per l'orientamento e la formazione professionale organizzate da amministrazioni, enti e organismi pubblici o di diritto pubblico interno o internazionale con specifiche finalità di formazione; enti, comunque denominati, costituiti anche congiuntamente da organizzazioni democratiche rappresentative a livello nazionale o regionale dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o del movimento cooperativo; enti in qualsiasi forma costituiti da associazioni o fondazioni con finalità formative o sociali; imprese e loro consorzi.

     4. L'elenco ufficiale delle agenzie formative regionali è adottato con decreto del Presidente della regione per ciascun periodo di riferimento del piano triennale dell'orientamento e della formazione professionale, sulla base della relazione del comitato tecnico di valutazione, che tiene conto anche degli esiti degli accertamenti, valutazioni e controlli di gestione di cui all'art. 24.

     5. In ogni caso, ai fini dell'iscrizione nell'elenco il comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 11 accerta in ordine alla struttura formativa la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

     a) avere tra i propri scopi e fini istituzionali la formazione professionale;

     b) disporre di strutture materiali e organizzative, di attrezzature e di capacità professionali e di progettazione formativa, tecnicamente idonee all'erogazione di servizi formativi e di orientamento di elevata qualità, in riferimento ai livelli emergenti dagli indirizzi e dalle normative comunitarie, ed al conseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia necessaria all'attuazione delle prescrizioni e delle direttive dei piani regionali dell'orientamento e della formazione professionale;

     c) applicare nei confronti del personale dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore di appartenenza;

     d) osservare le vigenti disposizioni in materia di lavoro e di assicurazioni sociali obbligatorie;

     e) rendere pubblico, nelle forme previste dal regolamento, il bilancio delle attività formative;

     f) dichiarare di accettare la vigilanza e il controllo della regione sull'attuazione delle convenzioni e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati, nonché gli accertamenti e controlli tecnici e gestionali previsti dalla presente legge anche sotto forma di attività ispettiva.

     6. Nel piano triennale possono essere specificati ed ulteriormente integrati i requisiti di qualità previsti dal presente articolo, anche al fine di adeguarli all'evoluzione normativa, alle modificazioni tecnologiche ed alle trasformazioni economiche, ponendo un termine che consenta alle agenzie formative di modificare, convertire o comunque adeguare la propria organizzazione.

     7. Le agenzie formative regionali sono considerate in via prioritaria ai fini dell'attuazione della programmazione regionale dell'orientamento e della formazione professionale e del relativo finanziamento.

     8. Gli interventi formativi delle agenzie formative sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge.

     9. Le agenzie formative regionali attuano gli interventi formativi relativi ai progetti dei centri di interesse regionale e a quelli di cui all'art. 9 secondo le prescrizioni e le direttive dei piani regionali di formazione professionale.

 

     Art. 15. Corsi riconosciuti.

     1. Gli interventi formativi istituiti e realizzati da strutture formative non iscritte nell'elenco ufficiale possono essere riconosciuti con deliberazione della giunta regionale, previa relazione del comitato tecnico di valutazione che ne attesti la coerenza con gli obiettivi, le prescrizioni e le direttive della programmazione regionale e valuti in riferimento al singolo intervento la sussistenza dei requisiti di qualità e delle condizioni di cui al comma 5 del precedente art. 14. Il riconoscimento si riferisce ai singoli corsi, non si estende all'intera struttura formativa e non costituisce titoli per ottenere finanziamenti pubblici.

     2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono inoltre:

     a) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale insegnante;

     b) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo, al fine di valutare la sua congruità rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo;

     c) avere un responsabile di tutte le attività formative.

 

     Art. 16. Prove finali e commissioni d'esame.

     1. Gli interventi formativi, compresi i corsi riconosciuti, si concludono in relazione alla loro natura e finalità, con la certificazione dell'avvenuta frequenza ovvero con un esame di idoneità il cui esito positivo costituisce presupposto per l'attestazione dell'avvenuto conseguimento della qualifica o specializzazione professionale.

     2. I certificati e gli attestati sono rilasciati dai competenti uffici della giunta regionale secondo i modelli definiti dalla giunta stessa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

     3. Al termine degli interventi per i quali è previsto il rilascio di attestato di qualifica o specializzazione, le allieve e gli allievi sostengono il prescritto esame finale, secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione nel rispetto della normativa statale vigente.

 

     Art. 17. Anno formativo.

     1. In osservanza delle norme dell'Unione Europea, l'anno formativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. E' possibile progettare corsi, in particolare di primo livello, che abbiano inizio nel corso dell'anno e termine negli anni successivi. La regione si impegna comunque ad approvare e finanziare il progetto nella sua interezza.

 

     Art. 18. Beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi.

     1. Per i beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi formativi, si rinvia alle modalità fissate dal regolamento.

 

     Art. 18 bis. [4]

     1. A decorrere dal 1.1.2000 per gli interventi cofinanziati dal FSE, il Programma operativo regionale approvato con Decreto della Commissione europea, e le sue eventuali successive modifiche, costituiscono la cornice programmatica generale degli interventi cofinanziati ascrivibili all'Obiettivo 3 per il periodo 2000-2006.

 

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 19. Programmazione triennale. [5]

 

     Art. 20. Capitolato d'oneri. [6]

 

     Art. 21. Piano annuale degli interventi. [7]

 

     Art. 22. Procedure di pianificazione annuale. [8]

 

     Art. 23. Attuazione del piano annuale. [9]

 

     Art. 24. Valutazione, monitoraggio e controllo di gestione. [10]

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 25. Norme applicabili.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni risultanti dalla normazione comunitaria ad efficacia diretta e della legislazione statale di cornice.

     2. Il regolamento provvede all'attuazione della legislazione richiamata nel precedente comma.

     3. E' abrogata qualsiasi disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

     4. Sono abrogate la L.R. 5.12.1979, n. 63 e le successive modificazioni e integrazioni.

     5. E' abrogato l'art. 3 della L.R. 28.12.1988, n. 101. Le altre norme della L.R. 101/88 e relative proroghe, integrazioni e modificazioni, restano in vigore purché non risultino in contrasto con la presente legge.

     6. Restano in vigore, nei limiti delle disposizioni della presente legge e per quanto ancora applicabili le LL.RR. 12.1.1988, n. 6, 13.7.1989, n. 56, 10.9.1993, n. 55 e successive.

 

     Art. 26. Partecipazione.

     1. Al fine di assicurare l'efficacia e la celerità dei procedimenti amministrativi, in attuazione dei principi e delle disposizioni legislative vigenti, il regolamento prevede e disciplina le forme di consultazione e partecipazione, disponendone la separazione dalla scansione temporale dei procedimenti amministrativi ai quali i soggetti di partecipazione possono comunque intervenire autonomamente in base alle disposizioni generali.

 

     Art. 27. Pubblicità.

     1. In tutti i casi in cui la legge prevede la pubblicazione di atti nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è attuata ogni altra forma di efficace pubblicità secondo le disposizioni e le procedure indicate nel regolamento.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 28. Albo regionale. [11]

     1. E' istituito l'albo regionale ad esaurimento degli operatori dipendenti delle strutture formative di cui al comma 1 dell'art. 29, in servizio alla data del 2 ottobre 1985 ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. 101/8 e quello acquisito, entro e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge e senza aumento di organico ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della L.R. 101/88. Il regolamento disciplina i criteri e le procedure per l'utilizzazione degli operatori iscritti nell'albo, che deve essere articolato per fasce di qualifica.

 

     Art. 29. Disposizioni per la programmazione. [12]

     1. I soggetti del sistema formativo di cui all'art. 3, nelle more di emanazione dei regolamenti di cui all'art. 17 della legge statale 196 del 1997, sui requisiti di qualità per l'accreditamento a regime delle agenzie formative regionali, sono abilitati all'attuazione di interventi formativi, o di attività comunque connesse alla formazione, previa iscrizione in apposito elenco tenuto dalla Direzione Regionale delle Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione.

     2. L'iscrizione all'elenco di cui al precedente comma 1, è subordinato al possesso, dei requisiti minimali di qualità, fissati, in via transitoria, dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sulla base di parametri oggettivi che tengano conto delle indicazioni di cui all'accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, in applicazione dell'art. 17 della legge 24.6.1997, n. 196.

     3. [Le modalità e le procedure di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Giunta regionale] [13].

     4. [Il personale iscritto all'albo di cui all'art. 28 è utilizzato in mobilità tra i soggetti di cui al precedente comma 1] [14].

     5. La Regione promuove forme di collaborazione finalizzate anche alla costituzione di Centri di Interesse Regionale fra imprese, università, centri di ricerca di rilevanza nazionale e i soggetti di cui al precedente comma 1.

     6. Ai fini di cui al precedente comma, il personale iscritto all’albo di cui all’art. 28 è utilizzato in mobilità tra i soggetti di cui al precedente comma 1.

     7. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione promuove forme di collaborazione finalizzate anche alla costituzione di centri di interesse regionale fra imprese, università, centri di ricerca di rilevanza nazionale e i soggetti di cui al precedente comma 1.

     8. In sede di prima applicazione della programmazione triennale prevista dalla presente legge, saranno previsti corsi di riqualificazione e aggiornamento con valutazione finale del personale dei soggetti di cui al precedente comma 1. La frequenza di detti corsi è condizione per l’applicazione delle misure previste nel comma 3 [15].

 

     Art. 30. Regolamento di attuazione.

     1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro 60 gg. dalla pubblicazione della stessa.

 

     Art. 31. Norma finanziaria.

     1. Per gli interventi previsti nella presente legge la copertura finanziaria è assicurata nei termini che seguono:

     - per gli oneri discendenti da quanto disposto nell'art. 2 si provvede fino a concorrenza delle disponibilità iscritte sui Capp. 51621, 12540 e 12537 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995;

     - gli oneri per le attività formative ivi previste gravano fino a concorrenza della disponibilità, sui pertinenti capp. 12537, 12549 e 51621 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995;

     - per gli oneri di funzionamento degli organismi tecnici regionali, così come previsto agli artt. 11, 12 e 14 si provvede con i fondi già iscritti fino a concorrenza della disponibilità sul Cap. 51621;

     - per il funzionamento dei centri di interesse regionale, art. 13, si provvede con le disponibilità esistenti sul Cap. 51411 dello stato di previsione della spesa.

     2. Per eventuali assegnazioni statali in materia, le occorrenti variazioni di bilancio, ai sensi dell'art. 41, lett. a) della L.R.C. 29.12.1977, n. 81, saranno apportate con D.P.G.R. su conforme deliberazione della giunta stessa.

     3. Per gli esercizi successivi al 1995 gli stanziamenti saranno determinati dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. 81/77 e da assegnazioni statali e comunitarie in materia.

 

     Art. 32. Urgenza.

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[3] Leggasi «comma 7».

[4] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[5] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[6] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[7] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[8] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[9] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[10] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[11] Articolo abrogato dall'art. 111 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[12] Articolo modificato dall'art. 9 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6 e dall'art. 1 della L.R. 6 luglio 2001, n. 23.

[13] Comma abrogato dall'art. 111 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[14] Comma abrogato dall'art. 111 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[15] Comma così modificato dall'art. 111 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.