Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 17/04/2014 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1 . (Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 32/2007) |
Art. 2 . (Sostituzione del comma 2, dell'art. 83 della L.R. 64/2012) |
Art. 3 . (Entrata in vigore) |
§ 5.1.283 - L.R. 17 aprile 2014, n. 21.
Modifica alla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e modifica alla legge regionale n. 64 del 18.12.2012.
(B.U. 28 aprile 2014, n. 48 Speciale)
Art. 1. (Modifica all'art. 2 della
1. All'art. 2, comma 1, lett. e) della
Art. 2. (Sostituzione del comma 2, dell'art. 83 della
1. Il comma 2, dell'art. 83 della
"2. La Consulta è presieduta dal dirigente del Servizio competente per materia o, su sua delega, dal Direttore del Centro Regionale del sangue ed è composta:
a) dai direttori delle strutture trasfusionali regionali o, in mancanza, da un rappresentante delle predette strutture designato dal Direttore generale della ASL di riferimento;
b) da un rappresentante a livello regionale di ciascuna delle Associazioni o Federazioni dei donatori volontari di sangue;
c) da un rappresentante delle società scientifiche del settore.".
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 2015, n. 59, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.