§ 5.1.283 - L.R. 17 aprile 2014, n. 21.
Modifica alla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:17/04/2014
Numero:21


Sommario
Art. 1 . (Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 32/2007)
Art. 2 . (Sostituzione del comma 2, dell'art. 83 della L.R. 64/2012)
Art. 3 . (Entrata in vigore)


§ 5.1.283 - L.R. 17 aprile 2014, n. 21.

Modifica alla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e modifica alla legge regionale n. 64 del 18.12.2012.

(B.U. 28 aprile 2014, n. 48 Speciale)

 

Art. 1. (Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 32/2007)

1. All'art. 2, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" le parole "elencati in allegato B4 - Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale - della L.R. 23 giugno 2006, n. 20 - Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione" sono sostituite con le seguenti "elencate nell'allegato A che forma parte integrante della presente legge" [1].

 

     Art. 2. (Sostituzione del comma 2, dell'art. 83 della L.R. 64/2012)

1. Il comma 2, dell'art. 83 della L.R. n. 64 del 18.12.2012 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)" è così sostituito:

"2. La Consulta è presieduta dal dirigente del Servizio competente per materia o, su sua delega, dal Direttore del Centro Regionale del sangue ed è composta:

a) dai direttori delle strutture trasfusionali regionali o, in mancanza, da un rappresentante delle predette strutture designato dal Direttore generale della ASL di riferimento;

b) da un rappresentante a livello regionale di ciascuna delle Associazioni o Federazioni dei donatori volontari di sangue;

c) da un rappresentante delle società scientifiche del settore.".

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Allegato A


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 2015, n. 59, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.