Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 25/01/1991 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Rifinanziamenti. |
Art. 2. Piccole derivazioni d'acqua. |
Art. 3. Consorzi forestali. |
Art. 4. Bonifica. |
Art. 5. Deleghe alle Province. |
Art. 6. Mutui agrari di miglioramento. |
Art. 7. Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. |
Art. 8. Redazione strumenti urbanistici. |
Art. 9. Trasporto pubblico locale. |
Art. 10. Insediamenti produttivi. |
Art. 11. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.14 - Legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991).
(B.U. n. 8 del 28-1-1991).
Art. 1. Rifinanziamenti.
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'art. 32/bis della
Art. 2. Piccole derivazioni d'acqua.
1. A decorrere dall'1 gennaio 1991, l'imposta regionale sulle concessioni statali aventi per oggetto piccole derivazioni d'acqua usata per la produzione di energia elettrica, di cui alla
Art. 3. Consorzi forestali.
1. I contributi ai Consorzi forestali di cui ai punti a e b del primo comma dell'art. 27 della
Art. 4. Bonifica.
1. Per le finalità di cui all'art. 3 della
2. Al medesimo Consorzio di bonifica Delta Po - Adige di Ariano Polesine è altresì affidata la realizzazione del Museo regionale della bonifica.
3. Nell'ambito delle finalità individuate dall'art. 27 della
Art. 5. Deleghe alle Province.
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli Enti locali, anche in relazione alla
Art. 6. Mutui agrari di miglioramento. [1]
[1. Le provvidenze recate dalla
Art. 7. Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
1. Per le finalità di cui alla
2. Le iniziative di cui al precedente comma riguardano esclusivamente:
a) l'attivazione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica presso i produttori di rifiuti solidi urbani in Comuni e quartieri di città significativi per dimensioni;
b) l'attivazione della raccolta della frazione organica dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani presso le attività produttive agroalimentari e di servizi.
3. In ordine alle modalità e alle procedure di concessione dei contributi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 della
Art. 8. Redazione strumenti urbanistici.
1. Il termine di cui all'art. 14 della
2. Entro il termine di cui al comma 1, i Comuni assegnatari di contributi ai sensi delle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48, art. 12, 2 aprile 1985, n. 30, art. 15, 28 gennaio 1986, n. 5, artt. 6 e 7, 24 febbraio 1987, n. 6, art. 5, devono adottare lo strumento urbanistico per cui è stato concesso il finanziamento a pena di decadenza del contributo stesso con obbligo di restituzione della parte erogata.
Art. 9. Trasporto pubblico locale.
1. Il termine di cui all'articolo unico della
Art. 10. Insediamenti produttivi.
1. Il contributo straordinario a favore del Consorzio per l'industrializzazione della vallata del Cismon, di cui alla
Art. 11. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall’art. 1 della