§ 2.2.39 - Legge Regionale 1 giugno 1999, n. 25.
Disposizioni concernenti l'istituto regionale per l'addestramento del personale degli enti locali (ISAPREL).


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:01/06/1999
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. La legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 e l'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1999
Art. 2.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.2.39 - Legge Regionale 1 giugno 1999, n. 25. [1]

Disposizioni concernenti l'istituto regionale per l'addestramento del personale degli enti locali (ISAPREL).

(B.U. n. 49 del 4 giugno 1999).

 

Art. 1.

     1. La legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 e l'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1999.

     2. I dipendenti dell'Istituto regionale per l'addestramento del personale degli enti locali (ISAPREL), assunti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità ed in servizio alla data del 1° gennaio 1999, data di estinzione dell'istituto, nel rispetto della dotazione organica di cui all'articolo 34 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 e della programmazione del fabbisogno di personale di cui alla vigente normativa possono essere assunti dalla Regione, previa procedura concorsuale per titoli ed esami.

     3. Nel provvedimento che indice la procedura concorsuale, da approvare dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene stabilito il livello funzionale di accesso.

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli n. 5010 "Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi" e n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1999.

 

     Art. 2. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.