§ 3.1.179 - L.R. 27 gennaio 2017, n. 3.
Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:27/01/2017
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Abrogazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”, introdotto dall’articolo 3 [...]
Art. 2.  Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”.
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 3.1.179 - L.R. 27 gennaio 2017, n. 3.

Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 3 febbraio 2017, n. 14)

 

Art. 1. Abrogazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità””.

1. L’articolo 6 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13, è abrogato.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”.

1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è inserito il seguente:

“2 ter. La Regione del Veneto può stabilire per i concessionari del marchio il rilascio di una fidejussione a tutela dell’uso del marchio, il cui importo e modalità di escussione, saranno stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.”.

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.