Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 27/01/2017 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Abrogazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”, introdotto dall’articolo 3 [...] |
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”. |
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 3.1.179 - L.R. 27 gennaio 2017, n. 3.
Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. 3 febbraio 2017, n. 14)
Art. 1. Abrogazione dell’articolo 6 bis della
1. L’articolo 6 bis della
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 5 della
“2 ter. La Regione del Veneto può stabilire per i concessionari del marchio il rilascio di una fidejussione a tutela dell’uso del marchio, il cui importo e modalità di escussione, saranno stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.”.
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.