§ 3.1.177 - L.R. 27 aprile 2016, n. 13.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:27/04/2016
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
Art. 2.  Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
Art. 3.  Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
Art. 4.  Norma di prima applicazione.
Art. 5.  Neutralità finanziaria.


§ 3.1.177 - L.R. 27 aprile 2016, n. 13.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

(B.U. 3 maggio 2016, n. 40)

 

Art. 1. Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12

“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

1. Al comma 2, dell’articolo 5, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, sono eliminate le parole “e commercializzazione”.

2. Dopo il comma 2, dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. I soggetti ai quali è stato concesso l’uso del marchio di cui al comma 2 sono iscritti in apposito elenco.”.

 

     Art. 2. Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12

“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

1. Dopo l’articolo 5, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è aggiunto il seguente:

“Art. 5 bis. Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti a marchio.

1. La Giunta regionale promuove la costituzione di un Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 3, costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile di seguito denominato “consorzio” al quale aderiscono in forma volontaria i concessionari del marchio.

2. Il Consorzio ha le seguenti finalità:

a) valorizzare l’immagine e la conoscenza dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 3;

b) realizzare iniziative di promozione dei prodotti a marchio;

c) concorrere con la Regione per gli interventi a sostegno della diffusione del marchio di cui all’articolo 9;

d) collaborare con la Regione per la realizzazione di azioni per la tutela del sistema di qualità di cui alla presente legge;

e) proporre modifiche da apportare alle disposizioni che regolano l’uso del marchio.

3. Il Consorzio predispone la relazione annuale, da trasmettere alla Giunta regionale, sull’attività del Consorzio in adempimento della presente legge.”.

 

     Art. 3. Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12

“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è aggiunto il seguente:

“Art. 6 bis. Sanzioni.

1. Nei casi di contraffazione, alterazione e uso non autorizzato del marchio di cui all’articolo 2, comma 1 si applicano le norme nazionali, dell’Unione europea e internazionali di tutela civile e penale dei diritti di proprietà industriale.

2. La Giunta regionale individua le sanzioni accessorie applicabili per violazione delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle norme del sistema di qualità di cui alla presente legge, commesse dagli operatori e dai concessionari del marchio nelle fasi di produzione e commercializzazione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 3, nonché dagli organismi di controllo autorizzati nell’espletamento delle attività di controllo e certificazione.”.

 

     Art. 4. Norma di prima applicazione.

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce:

a) le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell’articolo 6 bis, così come introdotto dall’articolo 3 della presente legge;

b) i requisiti minimi per la costituzione del Consorzio di cui all’articolo 5 bis, e le condizioni per la realizzazione delle azioni previste dall’articolo 5 bis, comma 2, così come introdotto dall’articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 5. Neutralità finanziaria.

1. L’attuazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.