Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 19/03/2009 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni. |
Art. 2. Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni. |
Art. 3. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni e abrogazione [...] |
Art. 5. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni. |
Art. 6. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni. |
Art. 7. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni. |
Art. 8. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni. |
Art. 9. Abrogazione dell’articolo 12 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni. |
Art. 10. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni. |
§ 3.1.161 - L.R. 19 marzo 2009, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro alimentari di qualità” e successive modificazioni
(B.U. 24 marzo 2009, n. 25)
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole e agro-alimentari ottenute nell’ambito di un sistema di qualità alimentare che risponde a tutti i seguenti requisiti:
a) la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
b) il metodo di ottenimento di ciascun prodotto è descritto in un disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;
c) il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori;
d) il sistema di qualità è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti;
e) il sistema di qualità risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;
f) il rispetto dell’applicazione dei principi della produzione integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della
“3 bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale, nonché per la valutazione periodica dell’andamento del sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti regionali, dell’università, delle istituzioni della ricerca scientifica, del sistema delle certificazioni, che possono affiancare le organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di prodotto.”.
Art. 2. Abrogazione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
Art. 3. Modifica dell’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. I disciplinari di produzione di cui al comma 3 dell’articolo 2 devono prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati al comma 1 bis dell’articolo 2.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della
2. Il comma 3 bis dell’articolo 5 della
3. Il comma 2 dell’articolo 16 della
Art. 5. Modifica dell’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 6. Modifica dell’articolo 8 della
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della
Art. 7. Modifica dell’articolo 9 della
1. La lettera c), comma 1 dell’articolo 9 della
“c) concorre, nel limite massimo previsto dall’allegato del
Art. 8. Modifica dell’articolo 10 della
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della
Art. 9. Abrogazione dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
Art. 10. Modifica dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
“ Art. 13 - Compatibilità comunitaria.
1. Agli aiuti soggetti a notifica della presente legge non può essere data esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto ai sensi del
2. Agli aiuti compatibili con il mercato comune e non soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88 del trattato CE si applicano i regolamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi del
3. I benefici di cui ai provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono soggetti alle procedure di verifica di compatibilità di cui al presente articolo e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.”.