Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 18/04/1995 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11. |
Art. 2. Modifica all'articolo 4 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11. |
Art. 3. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11. |
Art. 4. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11. |
Art. 5. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. |
Art. 6. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11. |
Art. 7. Abrogazione. |
Art. 8. Norme d'attuazione. |
§ 3.1.52 - Legge Regionale 18 aprile 1995, n. 32.
Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 "Iniziative per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Veneto".
(B.U. 21 aprile 1995, n. 38).
Art. 1. Modifica all'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
(Omissis).
Art. 2. Modifica all'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 3. Modifica dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
(Omissis).
Art. 4. Modifica dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
(Omissis).
Art. 5. Modifica dell'articolo 9 della
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della
(Omissis).
Art. 6. Modifica dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
(Omissis).
Art. 7. Abrogazione.
1. Sono abrogati gli articoli 3, 5, 7 e 9 della
Art. 8. Norme d'attuazione.
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale dispone con proprio provvedimento, ove necessario, gli adempimenti per l'esercizio delle funzioni già spettanti all'ESAV e al consorzio per la promozione dei prodotti agroalimentari del Veneto costituito a norma dell'articolo 5 della