§ 3.1.52 - Legge Regionale 18 aprile 1995, n. 32.
Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 "Iniziative per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Veneto".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:18/04/1995
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.
Art. 2.  Modifica all'articolo 4 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
Art. 6.  Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.
Art. 7.  Abrogazione.
Art. 8.  Norme d'attuazione.


§ 3.1.52 - Legge Regionale 18 aprile 1995, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 "Iniziative per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Veneto".

(B.U. 21 aprile 1995, n. 38).

 

Art. 1. Modifica all'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.

     1. L'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 4 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.

     1. L'articolo 6 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.

     1. L'articolo 8 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

     1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è sostituita come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.

     1. L'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Abrogazione.

     1. Sono abrogati gli articoli 3, 5, 7 e 9 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.

 

     Art. 8. Norme d'attuazione.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale dispone con proprio provvedimento, ove necessario, gli adempimenti per l'esercizio delle funzioni già spettanti all'ESAV e al consorzio per la promozione dei prodotti agroalimentari del Veneto costituito a norma dell'articolo 5 della legge n. 11/1988.