§ 5.1.114 - L.R. 1 marzo 2002, n. 6.
Norme in materia di consumo di alimenti nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:01/03/2002
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Campagne di educazione alimentare.
Art. 3.  Indicazioni particolari per le mense prescolastiche, scolastiche e per gli ospedali e i luoghi di cura e di assistenza.
Art. 4.  Controlli di qualità.
Art. 5.  Informazioni agli utenti.
Art. 6.  Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 5.1.114 - L.R. 1 marzo 2002, n. 6.

Norme in materia di consumo di alimenti nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza.

(B.U. n. 27 del 5 marzo 2002).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione e dell'articolo 4 dello Statuto, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana derivanti dal consumo di alimenti contenenti:

     a) organismi geneticamente modificati (OGM) o prodotti derivati da OGM;

     b) sostanze indesiderate.

     2. Ai fini della presente legge per sostanze indesiderate si intendono quelle non consentite dalla normativa nazionale e comunitaria o da quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera c).

 

     Art. 2. Campagne di educazione alimentare.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale organizza e realizza, all'interno dei propri programmi sull'educazione alimentare e nella divulgazione agricola, campagne di informazione ed educazione del cittadino dirette in maniera particolare agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui possibili rischi derivanti dall'introduzione nell'alimentazione degli alimenti di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3. Indicazioni particolari per le mense prescolastiche, scolastiche e per gli ospedali e i luoghi di cura e di assistenza.

     1. Nelle more dell'adozione di protocolli e normative comunitarie utili alla valutazione dell'impatto sulla salute umana del consumo degli alimenti di cui all'articolo 1, nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza, gestiti in qualsiasi forma da soggetti pubblici o privati, devono essere somministrate le seguenti tipologie di prodotti:

     a) prodotti non derivati da OGM o che non contengano OGM o sostanze indesiderate;

     b) carne bovina etichettata in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) 17 luglio 2000, n. 1760/2000 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio", sottoposta al disciplinare di cui all'articolo 16 del medesimo regolamento;

     c) carni diverse da quelle di cui alla lettera b) e prodotti ittici forniti secondo norme sanitarie di produzione definite dalla Giunta regionale, sentita la quinta commissione consiliare. Nelle more della definizione di tali norme sanitarie e della loro messa in atto possono continuare ad essere utilizzate le carni e i prodotti ittici acquistati secondo le previgenti procedure di acquisto;

     d) prodotti dell'agricoltura biologica conformi alla legge regionale 6 aprile 1990, n. 24 "Norme relative all'agricoltura biologica e all'incentivazione della lotta fitopatologica" e al regolamento (CEE) 24 giugno 1991, n. 2092/91 "Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari" e successive modifiche ed integrazioni.

     2. prodotti utilizzati nei luoghi indicati al comma 1 devono essere muniti dell'apposita certificazione sui requisiti indicati alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1.

 

     Art. 4. Controlli di qualità.

     1. Al fine di promuovere i controlli di qualità sui prodotti utilizzati dai soggetti gestori di cui all'articolo 3, comma 1 la Giunta regionale stipula convenzioni con gli organismi abilitati alla certificazione di qualità ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 5. Informazioni agli utenti.

     1. Al fine di favorire la corretta e giusta informazione del cittadino, i soggetti gestori di cui all'articolo 3, comma 1, hanno l'obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei ed adeguati, la provenienza degli alimenti somministrati.

 

     Art. 6. Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12.

     1. L’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è abrogato.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 51.500,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, si fa fronte utilizzando lo stanziamento già autorizzato con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 sull’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”.