Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.18 sanità veterinaria |
Data: | 22/08/1994 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione). |
Art. 2. |
Art. 3. (Stipula di convenzioni). |
Art. 4. (Norma di rinvio). |
Art. 5. (Personale). |
Art. 6. (Norma transitoria). |
Art. 7. (Abrogazione di norme). |
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 4.18.33 - Legge regionale 22 agosto 1994, n. 52.
Istituzione di una sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 (Aggiornamento del piano socio- sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983/1985).
(B.U. 30 agosto 1994, n. 37).
Art. 1. (Istituzione).
1. E' istituita in Valle d'Aosta una sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
Art. 3. (Stipula di convenzioni).
1. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del
a) precisare il campo di applicazione della convenzione;
b) indicare la fornitura di servizi e l'erogazione delle prestazioni non istituzionali che dovranno fare carico all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
c) fissare un prontuario per la fornitura di servizi e l'erogazione delle prestazioni tenendo presente che, in ogni caso, le prestazioni fornite alle USL sono gratuite per i compiti di Istituto e nei termini di legge.
Art. 4. (Norma di rinvio).
1. Le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento della sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del
Art. 5. (Personale).
1. Il rapporto di lavoro del personale della sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è disciplinato dalle disposizioni contenute nel
2. Ai concorsi per l'assunzione nella sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale si applica il regolamento previsto dall'art. 18, comma 1, del
Art. 6. (Norma transitoria).
1. In conseguenza dell'abrogazione della dotazione organica della sezione zooprofilattica operata dall'art. 7, comma 1, lett. e), il personale inquadrato nella predetta sezione rimane alle dipendenze dell'USL della Valle d'Aosta e la sua utilizzazione è disposta con provvedimento del Direttore generale dell'USL, figura prevista dalla
2. Per il personale di cui al comma 1 rimane ferma la possibilità di partecipare ai concorsi per l'assunzione presso la sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sulla base delle regole che saranno stabilite nei relativi bandi di concorso.
3. In attesa dell'approvazione della dotazione organica della sezione regionale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale e dell'espletamento dei relativi concorsi è possibile stabilire convenzionamenti con liberi professionisti nei limiti previsti dal combinato disposto dai commi 23 e 27 dell'art. 3 della
Art. 7. (Abrogazione di norme).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'art. 5 della
b) la
c) il quinto trattino del primo comma dell'art. 10 e l'art. 11 della
d) l'ottavo comma dell'allegato B alla
e) il penultimo comma dell'allegato B alla
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Modifica il 6° comma della