Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale |
Data: | 04/08/2006 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di servizi camerali. Modificazioni alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7). |
Art. 2. (Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7). |
Art. 4. (Disposizioni in materia di interventi promozionali per l’uso razionale dell’energia. Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3). |
Art. 5. (Disposizioni in materia di conferimento di rifiuti solidi urbani e assimilati. Modificazione alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37). |
Art. 6. (Definizione di procedimenti pendenti, preordinati all’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10). |
Art. 7. (Disposizioni in materia di incarichi per il supporto alle attività inerenti alla realizzazione di opere pubbliche. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di composizione delle commissioni edilizie comunali. Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di lavori pubblici afferenti alle attività di protezione civile. Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5). |
Art. 10. (Proroga del termine per la sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione. Modificazione alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25). |
Art. 11. (Disposizioni in materia di agevolazioni per il diritto allo studio universitario. Modificazione alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30). |
Art. 12. (Disposizioni in materia di formazione dei dirigenti scolastici. Modificazione alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19). |
Art. 13. (Disposizioni in materia di valutazione dell’attività dell’IRRE-VDA. Modificazione alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 12). |
Art. 14. (Disposizioni in materia di incarichi di dirigente tecnico dei ruoli scolastici regionali. Modificazione alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 18). |
Art. 15. (Disposizioni in materia di interventi assistenziali in favore di minori. Modificazione alla legge regionale 1 giugno 1984, n. 17). |
Art. 16. (Disposizioni in materia di assistenza economica in favore dei meno abbienti. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19). |
Art. 17. (Disposizioni in materia di relazione annuale sullo stato di salute e di benessere sociale della popolazione regionale. Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5). |
Art. 18. (Disposizioni in materia di integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti. Modificazione alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 17). |
Art. 19. (Disposizioni in materia di Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9). |
Art. 20. (Disposizioni in materia di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale. Modificazione alla legge regionale 24 giugno 1992, n. 31). |
Art. 21. (Disposizioni in materia di contributi per investimenti nel settore del trasporto collettivo di persone. Modificazione alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15). |
Art. 22. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29). |
Art. 23. (Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazione alla legge regionale 1 aprile 2004, n. 3). |
Art. 24. (Disposizioni in materia di affidamento del servizio di stampa e distribuzione del Bollettino ufficiale della Regione. Modificazione alla legge regionale 3 marzo 1994, n. 7). |
Art. 25. (Disposizioni in materia di introito dei compensi dovuti per gli incarichi attribuiti ai dirigenti regionali). |
Art. 26. (Disposizioni in materia di rimborso delle spese legali e processuali agli amministratori e ai dipendenti regionali). |
Art. 27. (Obblighi per i concessionari del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale). |
Art. 28. (Disposizioni finanziarie). |
§ 2.1.26 – L.R. 4 agosto 2006, n. 21.
Manutenzione, per l’anno 2006, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.
(B.U. 12 settembre 2006, n. 38).
CAPO I
INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO
Art. 1. (Disposizioni in materia di servizi camerali. Modificazioni alla
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della
«3 bis. La Chambre ha sede in Aosta o in un Comune del circondario e competenza sull’intero territorio regionale; essa può costituire uffici periferici, mediante deliberazione del Consiglio di cui all’articolo 6.».
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 16 della
«6 bis. Per il personale dell’Amministrazione regionale inquadrato nei ruoli della Chambre in applicazione del presente articolo, l’accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese conseguito presso l’Amministrazione regionale conserva validità presso la Chambre, in relazione alla fascia funzionale cui lo stesso si riferisce.».
Art. 2. (Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della
«d) intaglio decorativo;».
2. Al comma 4 dell’articolo 7 della
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della
«7 bis. L’iscrizione è sospesa d’ufficio per un periodo di sei mesi, con provvedimento del dirigente della struttura competente, nel caso di produttori iscritti al Registro nei confronti dei quali sia contestata in forma scritta, per più di una volta in due anni, la presentazione di produzioni non ammissibili, nell’ambito delle manifestazioni di cui all’articolo 7, comma 1.».
4. Al comma 9 dell’articolo 8 della
Art. 3. (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego. Modificazioni alla
1. L’articolo 5 della
«Art. 5. (Programma annuale).
1. In esecuzione del Piano triennale, la Giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all’articolo 6, adotta il programma annuale degli interventi di politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione professionale, delle attività di orientamento e di sviluppo dei servizi per l’impiego, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.».
2. Al comma 2 dell’articolo 35 della
Art. 4. (Disposizioni in materia di interventi promozionali per l’uso razionale dell’energia. Modificazione alla
1. Al comma 3 dell’articolo 1 della
CAPO II
LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,
AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 5. (Disposizioni in materia di conferimento di rifiuti solidi urbani e assimilati. Modificazione alla
[1. Dopo il comma primo dell’articolo 3 della
«1 bis. Rientra inoltre nella fase di conferimento, come definita al comma primo, numero 1), la consegna da parte dei produttori dei rifiuti urbani e assimilati, anche in forma differenziata, presso i centri comunali di conferimento o isole ecologiche, opportunamente attrezzati. Tali centri o isole ecologiche, in quanto assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e assimilati in frazioni merceologiche omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e di recupero, non rientrano nelle operazioni di smaltimento e di recupero, come specificate negli allegati B e C del
Art. 6. (Definizione di procedimenti pendenti, preordinati all’erogazione dei contributi di cui alla
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
Art. 7. (Disposizioni in materia di incarichi per il supporto alle attività inerenti alla realizzazione di opere pubbliche. Modificazioni alla
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della
2. Al comma 4 dell’articolo 6 della
3. [Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della
«4 bis. Nel caso di incarichi a strutture specialistiche esterne conferiti con le modalità di cui ai commi 2 e 4, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 5, commi 2 e 3, della
Art. 8. (Disposizioni in materia di composizione delle commissioni edilizie comunali. Modificazione alla
1. Il comma 4 dell’articolo 55 della
«4. I componenti della commissione edilizia sono scelti fra soggetti competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l’edilizia, l’urbanistica e l’ambiente. La commissione è formata dal numero di componenti eletti definito dal regolamento edilizio in misura non inferiore a tre e non superiore a sette, ivi compreso l’esperto in materia di tutela del paesaggio individuato ai sensi della
Art. 9. (Disposizioni in materia di lavori pubblici afferenti alle attività di protezione civile. Modificazioni alla
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
«1. Al fine di prevenire l’insorgere di pericolo immediato di danni alle persone e ai beni o per garantire l’erogazione dei servizi primari e il collegamento tra gli abitati, la Giunta regionale può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e della percentuale massima di cui all’articolo 8, comma 2, contributi in conto capitale per la realizzazione, da parte dei Comuni nell’esercizio delle competenze agli stessi attribuite dalla presente legge, di interventi di somma urgenza, come definiti dall’articolo 15ter, comma 10, della
2. Al comma 4 dell’articolo 9 della
Art. 10. (Proroga del termine per la sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione. Modificazione alla
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della
CAPO III
ISTRUZIONE
Art. 11. (Disposizioni in materia di agevolazioni per il diritto allo studio universitario. Modificazione alla
1. Il comma 2 bis dell’articolo 3 della
2. I commi 1 e 3 dell’articolo 11 della
Art. 12. (Disposizioni in materia di formazione dei dirigenti scolastici. Modificazione alla
1. Dopo l’articolo 22 della
«Art. 22 bis. (Formazione dei dirigenti scolastici).
1. I dirigenti scolastici sono ammessi a partecipare alle iniziative di formazione, anche ad essi rivolte, organizzate dall’Amministrazione regionale per il personale dalla stessa dipendente.».
Art. 13. (Disposizioni in materia di valutazione dell’attività dell’IRRE-VDA. Modificazione alla
1. L’articolo 20 della
Art. 14. (Disposizioni in materia di incarichi di dirigente tecnico dei ruoli scolastici regionali. Modificazione alla
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della
«3 bis. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del
CAPO IV
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
Art. 15. (Disposizioni in materia di interventi assistenziali in favore di minori. Modificazione alla
1. Dopo il comma primo dell’articolo 8 della
«1 bis. Nel caso in cui gli interventi assistenziali di cui al comma primo consistano nel pagamento di rette, gli stessi possono essere, altresì, diretti in favore di gestanti o madri con figli minori che necessitino di tutela e protezione, temporaneamente inserite in strutture anche collocate al di fuori del territorio regionale, per disposizione dell’autorità giudiziaria o sulla base di progetti predisposti dagli operatori socio-sanitari territoriali.».
Art. 16. (Disposizioni in materia di assistenza economica in favore dei meno abbienti. Modificazione alla
1. Il comma 4 dell’articolo 6 della
«4. La concessione o il diniego degli interventi di assistenza economica di cui alla presente legge sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura di cui al comma 1, in conformità al parere reso dalla commissione di cui al comma 2, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3.».
Art. 17. (Disposizioni in materia di relazione annuale sullo stato di salute e di benessere sociale della popolazione regionale. Modificazione alla
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della
«3. La relazione annuale sullo stato di salute e di benessere sociale è illustrata dall’assessore regionale competente in materia di sanità e politiche sociali alla Giunta e al Consiglio regionale ed è divulgata dalla struttura di cui all’articolo 5, comma 1, anche mediante pubblicazione nel sito Internet della Regione.».
Art. 18. (Disposizioni in materia di integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti. Modificazione alla
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
CAPO V
TURISMO, SPORT E TRASPORTI
Art. 19. (Disposizioni in materia di Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci. Modificazione alla
1. Il comma 8 dell’articolo 6 della
«8. Ai componenti della Commissione, esterni all’Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in misura comunque non superiore alla tariffa per giornata di rappresentanza approvata dalla Regione per le guide alpine.».
Art. 20. (Disposizioni in materia di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale. Modificazione alla
1. L’articolo 1 della
«Art. 1. (Oggetto).
1. La Regione concede contributi a favore di enti privati non aventi finalità di lucro, al fine di sostenere ed incentivare la realizzazione di spettacoli, manifestazioni ed altri eventi suscettibili di produrre effetti favorevoli per la Valle d’Aosta sotto il profilo turisticopromozionale.».
Art. 21. (Disposizioni in materia di contributi per investimenti nel settore del trasporto collettivo di persone. Modificazione alla
1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 6 della
«a) dieci anni per le attrezzature e sette anni per gli autobus;».
2. La disposizione di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), della
Art. 22. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modificazione alla
1. Al comma 3 dell’articolo 32 della
Art. 23. (Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazione alla
1. La lettera e) del comma 5 dell’articolo 6 della
«e) attribuzione al CAI Valle d’Aosta di un contributo fisso forfettario pari al 7 per cento dello stanziamento annuo complessivo previsto per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);».
CAPO VI
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 24. (Disposizioni in materia di affidamento del servizio di stampa e distribuzione del Bollettino ufficiale della Regione. Modificazione alla
[1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 25. (Disposizioni in materia di introito dei compensi dovuti per gli incarichi attribuiti ai dirigenti regionali).
1. Gli eventuali compensi dovuti per gli incarichi svolti dai dirigenti regionali, in ragione del loro ufficio e conferiti dall’Amministrazione regionale o su designazione della stessa, sono accertati ed introitati al capitolo 9700 (Recuperi diversi) del bilancio di previsione della Regione. Le somme così introitate sono utilizzate per il finanziamento dei rinnovi contrattuali.
Art. 26. (Disposizioni in materia di rimborso delle spese legali e processuali agli amministratori e ai dipendenti regionali).
1. Per i procedimenti penali avviati nei confronti di consiglieri e assessori regionali, conclusi con sentenza definitiva alla data del 31 dicembre 2005, il rimborso, totale o parziale, delle spese legali e processuali di cui all’articolo 10, comma 1, della
2. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, la disposizione di cui al medesimo comma si applica anche ai dipendenti regionali.
Art. 27. (Obblighi per i concessionari del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale).
1. Le imprese affidatarie del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale ai sensi del
Art. 28. (Disposizioni finanziarie).
1. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 3, comma 2, 4, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 23 e 26 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2006/2008 e non alterano gli equilibri di bilancio.
[1] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[2] Comma abrogato dall'art. 14 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 13 della