§ 2.1.26 – L.R. 4 agosto 2006, n. 21.
Manutenzione, per l’anno 2006, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale
Data:04/08/2006
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di servizi camerali. Modificazioni alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7).
Art. 4.  (Disposizioni in materia di interventi promozionali per l’uso razionale dell’energia. Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3).
Art. 5.  (Disposizioni in materia di conferimento di rifiuti solidi urbani e assimilati. Modificazione alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37).
Art. 6.  (Definizione di procedimenti pendenti, preordinati all’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10).
Art. 7.  (Disposizioni in materia di incarichi per il supporto alle attività inerenti alla realizzazione di opere pubbliche. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12).
Art. 8.  (Disposizioni in materia di composizione delle commissioni edilizie comunali. Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11).
Art. 9.  (Disposizioni in materia di lavori pubblici afferenti alle attività di protezione civile. Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5).
Art. 10.  (Proroga del termine per la sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione. Modificazione alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25).
Art. 11.  (Disposizioni in materia di agevolazioni per il diritto allo studio universitario. Modificazione alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).
Art. 12.  (Disposizioni in materia di formazione dei dirigenti scolastici. Modificazione alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19).
Art. 13.  (Disposizioni in materia di valutazione dell’attività dell’IRRE-VDA. Modificazione alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 12).
Art. 14.  (Disposizioni in materia di incarichi di dirigente tecnico dei ruoli scolastici regionali. Modificazione alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 18).
Art. 15.  (Disposizioni in materia di interventi assistenziali in favore di minori. Modificazione alla legge regionale 1 giugno 1984, n. 17).
Art. 16.  (Disposizioni in materia di assistenza economica in favore dei meno abbienti. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19).
Art. 17.  (Disposizioni in materia di relazione annuale sullo stato di salute e di benessere sociale della popolazione regionale. Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5).
Art. 18.  (Disposizioni in materia di integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti. Modificazione alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 17).
Art. 19.  (Disposizioni in materia di Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9).
Art. 20.  (Disposizioni in materia di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale. Modificazione alla legge regionale 24 giugno 1992, n. 31).
Art. 21.  (Disposizioni in materia di contributi per investimenti nel settore del trasporto collettivo di persone. Modificazione alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15).
Art. 22.  (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29).
Art. 23.  (Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazione alla legge regionale 1 aprile 2004, n. 3).
Art. 24.  (Disposizioni in materia di affidamento del servizio di stampa e distribuzione del Bollettino ufficiale della Regione. Modificazione alla legge regionale 3 marzo 1994, n. 7).
Art. 25.  (Disposizioni in materia di introito dei compensi dovuti per gli incarichi attribuiti ai dirigenti regionali).
Art. 26.  (Disposizioni in materia di rimborso delle spese legali e processuali agli amministratori e ai dipendenti regionali).
Art. 27.  (Obblighi per i concessionari del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale).
Art. 28.  (Disposizioni finanziarie).


§ 2.1.26 – L.R. 4 agosto 2006, n. 21.

Manutenzione, per l’anno 2006, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(B.U. 12 settembre 2006, n. 38).

 

CAPO I

INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di servizi camerali. Modificazioni alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta), è inserito il seguente:

     «3 bis. La Chambre ha sede in Aosta o in un Comune del circondario e competenza sull’intero territorio regionale; essa può costituire uffici periferici, mediante deliberazione del Consiglio di cui all’articolo 6.».

     2. Dopo il comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

     «6 bis. Per il personale dell’Amministrazione regionale inquadrato nei ruoli della Chambre in applicazione del presente articolo, l’accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese conseguito presso l’Amministrazione regionale conserva validità presso la Chambre, in relazione alla fascia funzionale cui lo stesso si riferisce.».

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2).

     1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione), è sostituita dalla seguente:

     «d) intaglio decorativo;».

     2. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 2/2003, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali produttori non possono in ogni caso superare il 30 per cento degli espositori ammessi nel settore tradizionale.».

     3. Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 2/2003, è inserito il seguente:

     «7 bis. L’iscrizione è sospesa d’ufficio per un periodo di sei mesi, con provvedimento del dirigente della struttura competente, nel caso di produttori iscritti al Registro nei confronti dei quali sia contestata in forma scritta, per più di una volta in due anni, la presentazione di produzioni non ammissibili, nell’ambito delle manifestazioni di cui all’articolo 7, comma 1.».

     4. Al comma 9 dell’articolo 8 della l.r. 2/2003, le parole: «con cadenza mensile» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza bimestrale».

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7).

     1. L’articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego), è sostituito dal seguente:

     «Art. 5. (Programma annuale).

     1. In esecuzione del Piano triennale, la Giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all’articolo 6, adotta il programma annuale degli interventi di politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione professionale, delle attività di orientamento e di sviluppo dei servizi per l’impiego, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.».

     2. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 7/2003, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di acquisto di locali, la Regione, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può contribuire al finanziamento dell’iniziativa, mediante la concessione di contributi ai Comuni interessati, con le modalità e sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, fino al 100 per cento della relativa spesa; non sono in ogni caso ammesse a contributo le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei predetti locali.».

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia di interventi promozionali per l’uso razionale dell’energia. Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3).

     1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l’installazione di impianti dimostrativi destinati alla climatizzazione degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria».

 

CAPO II

LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,

AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di conferimento di rifiuti solidi urbani e assimilati. Modificazione alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37). [1]

     [1. Dopo il comma primo dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi), è aggiunto il seguente:

     «1 bis. Rientra inoltre nella fase di conferimento, come definita al comma primo, numero 1), la consegna da parte dei produttori dei rifiuti urbani e assimilati, anche in forma differenziata, presso i centri comunali di conferimento o isole ecologiche, opportunamente attrezzati. Tali centri o isole ecologiche, in quanto assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e assimilati in frazioni merceologiche omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e di recupero, non rientrano nelle operazioni di smaltimento e di recupero, come specificate negli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e successive modificazioni, e non sono assoggettati al regime autorizzativo di cui agli articoli 27, 28 e 33 del medesimo decreto.».]

 

     Art. 6. (Definizione di procedimenti pendenti, preordinati all’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), vige nuovamente l’articolo 21, comma 3, lettera a), della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l’istituzione di aree naturali protette), al solo fine della definizione dei procedimenti preordinati alla concessione e all’erogazione dei contributi di cui all’articolo 6 della legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10 (Norme concernenti l’obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni), in favore di coloro che hanno terminato i lavori di rifacimento del manto di copertura del tetto in lose di pietra entro la data di entrata in vigore della citata l.r. 16/2004.

 

     Art. 7. (Disposizioni in materia di incarichi per il supporto alle attività inerenti alla realizzazione di opere pubbliche. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12).

     1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All’individuazione dei bisogni procedono le strutture tecniche delle singole amministrazioni competenti; è tuttavia consentito il ricorso a strutture specialistiche esterne individuate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), in mancanza della competente struttura tecnica o nell’ipotesi di sua inadeguatezza o temporanea indisponibilità in relazione alle attività in corso.».

     2. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 12/1996, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2005, n. 19, le parole: «ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie),» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della l.r. 18/1998».

     3. [Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 12/1996, come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:

     «4 bis. Nel caso di incarichi a strutture specialistiche esterne conferiti con le modalità di cui ai commi 2 e 4, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 5, commi 2 e 3, della l.r. 18/1998, i soggetti incaricati possono essere titolari contemporaneamente di più di un incarico e la durata dell’incarico, in relazione alle specifiche esigenze dello studio da svolgere, può avere durata superiore agli undici mesi.»] [2].

 

     Art. 8. (Disposizioni in materia di composizione delle commissioni edilizie comunali. Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11).

     1. Il comma 4 dell’articolo 55 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), è sostituito dal seguente:

     «4. I componenti della commissione edilizia sono scelti fra soggetti competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l’edilizia, l’urbanistica e l’ambiente. La commissione è formata dal numero di componenti eletti definito dal regolamento edilizio in misura non inferiore a tre e non superiore a sette, ivi compreso l’esperto in materia di tutela del paesaggio individuato ai sensi della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e, in qualità di componente di diritto, da un rappresentante del servizio igienico-sanitario dell’Azienda sanitaria regionale.».

 

     Art. 9. (Disposizioni in materia di lavori pubblici afferenti alle attività di protezione civile. Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5).

     1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine di prevenire l’insorgere di pericolo immediato di danni alle persone e ai beni o per garantire l’erogazione dei servizi primari e il collegamento tra gli abitati, la Giunta regionale può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e della percentuale massima di cui all’articolo 8, comma 2, contributi in conto capitale per la realizzazione, da parte dei Comuni nell’esercizio delle competenze agli stessi attribuite dalla presente legge, di interventi di somma urgenza, come definiti dall’articolo 15ter, comma 10, della l.r. 12/1996, introdotto dall’articolo 14 della legge regionale 5 agosto 2005, n. 19.».

     2. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 5/2001, le parole: «, se dichiarati di somma o imperiosa urgenza, certificata dal responsabile del procedimento dell’amministrazione procedente,» sono soppresse.

 

     Art. 10. (Proroga del termine per la sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione. Modificazione alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25).

     1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31), le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

 

CAPO III

ISTRUZIONE

 

     Art. 11. (Disposizioni in materia di agevolazioni per il diritto allo studio universitario. Modificazione alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).

     1. Il comma 2 bis dell’articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l’attuazione del diritto allo studio nell’ambito universitario), come inserito dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34, è abrogato.

     2. I commi 1 e 3 dell’articolo 11 della l.r. 34/2005 sono abrogati.

 

     Art. 12. (Disposizioni in materia di formazione dei dirigenti scolastici. Modificazione alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19).

     1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), è inserito il seguente:

     «Art. 22 bis. (Formazione dei dirigenti scolastici).

     1. I dirigenti scolastici sono ammessi a partecipare alle iniziative di formazione, anche ad essi rivolte, organizzate dall’Amministrazione regionale per il personale dalla stessa dipendente.».

 

     Art. 13. (Disposizioni in materia di valutazione dell’attività dell’IRRE-VDA. Modificazione alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 12).

     1. L’articolo 20 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 12 (Trasformazione dell’Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d’Aosta (IRRSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d’Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l’IRRSAE), è abrogato.

 

     Art. 14. (Disposizioni in materia di incarichi di dirigente tecnico dei ruoli scolastici regionali. Modificazione alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 18).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 18 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione)), è aggiunto il seguente:

     «3 bis. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 15 luglio 2002, n. 145, il numero dei posti disponibili nella dotazione organica del ruolo regionale dei dirigenti tecnici, definita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 14 (Ruolo regionale degli ispettori tecnici e norme in materia di reclutamento del personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali), è pari ad uno.».

 

CAPO IV

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

 

     Art. 15. (Disposizioni in materia di interventi assistenziali in favore di minori. Modificazione alla legge regionale 1 giugno 1984, n. 17). [3]

     1. Dopo il comma primo dell’articolo 8 della legge regionale 1 giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai minori), è aggiunto il seguente:

     «1 bis. Nel caso in cui gli interventi assistenziali di cui al comma primo consistano nel pagamento di rette, gli stessi possono essere, altresì, diretti in favore di gestanti o madri con figli minori che necessitino di tutela e protezione, temporaneamente inserite in strutture anche collocate al di fuori del territorio regionale, per disposizione dell’autorità giudiziaria o sulla base di progetti predisposti dagli operatori socio-sanitari territoriali.».

 

     Art. 16. (Disposizioni in materia di assistenza economica in favore dei meno abbienti. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19). [4]

     1. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), come sostituito dall’articolo 25, comma 2, della l.r. 38/2001, è sostituito dal seguente:

     «4. La concessione o il diniego degli interventi di assistenza economica di cui alla presente legge sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura di cui al comma 1, in conformità al parere reso dalla commissione di cui al comma 2, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3.».

 

     Art. 17. (Disposizioni in materia di relazione annuale sullo stato di salute e di benessere sociale della popolazione regionale. Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5).

     1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione), come sostituito dall’articolo 35, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21, è sostituito dal seguente:

     «3. La relazione annuale sullo stato di salute e di benessere sociale è illustrata dall’assessore regionale competente in materia di sanità e politiche sociali alla Giunta e al Consiglio regionale ed è divulgata dalla struttura di cui all’articolo 5, comma 1, anche mediante pubblicazione nel sito Internet della Regione.».

 

     Art. 18. (Disposizioni in materia di integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti. Modificazione alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 17).

     1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 17 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) in un Comune della Valle d’Aosta».

 

CAPO V

TURISMO, SPORT E TRASPORTI

 

     Art. 19. (Disposizioni in materia di Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9).

     1. Il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), è sostituito dal seguente:

     «8. Ai componenti della Commissione, esterni all’Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in misura comunque non superiore alla tariffa per giornata di rappresentanza approvata dalla Regione per le guide alpine.».

 

     Art. 20. (Disposizioni in materia di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale. Modificazione alla legge regionale 24 giugno 1992, n. 31).

     1. L’articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale), come modificato dall’articolo 40, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, è sostituito dal seguente:

     «Art. 1. (Oggetto).

     1. La Regione concede contributi a favore di enti privati non aventi finalità di lucro, al fine di sostenere ed incentivare la realizzazione di spettacoli, manifestazioni ed altri eventi suscettibili di produrre effetti favorevoli per la Valle d’Aosta sotto il profilo turisticopromozionale.».

 

     Art. 21. (Disposizioni in materia di contributi per investimenti nel settore del trasporto collettivo di persone. Modificazione alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15).

     1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 10, è sostituita dalla seguente:

     «a) dieci anni per le attrezzature e sette anni per gli autobus;».

     2. La disposizione di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), della l.r. 15/1995, come sostituita dal comma 1, si applica anche con riguardo al vincolo di destinazione e al divieto di alienazione relativi agli autobus oggetto di contributi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29).

     1. Al comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I beneficiari delle agevolazioni possono essere sospesi, per un periodo commisurato alla gravità dell’infrazione accertata, dall’uso dei titoli di viaggio agevolati e sono altresì tenuti alla restituzione delle somme corrispondenti alle agevolazioni indebitamente fruite, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».

 

     Art. 23. (Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazione alla legge regionale 1 aprile 2004, n. 3).

     1. La lettera e) del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 1 aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), è sostituita dalla seguente:

     «e) attribuzione al CAI Valle d’Aosta di un contributo fisso forfettario pari al 7 per cento dello stanziamento annuo complessivo previsto per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);».

 

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 24. (Disposizioni in materia di affidamento del servizio di stampa e distribuzione del Bollettino ufficiale della Regione. Modificazione alla legge regionale 3 marzo 1994, n. 7). [5]

     [1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7 (Norme per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta, per la pubblicazione degli atti ed istituzione dell’Albo notiziario della Regione autonoma Valle d’Aosta), le parole: «con preferenza, a parità di altre condizioni, per quelle aventi sede legale ed operanti in Valle d’Aosta da almeno cinque anni» sono soppresse.]

 

     Art. 25. (Disposizioni in materia di introito dei compensi dovuti per gli incarichi attribuiti ai dirigenti regionali).

     1. Gli eventuali compensi dovuti per gli incarichi svolti dai dirigenti regionali, in ragione del loro ufficio e conferiti dall’Amministrazione regionale o su designazione della stessa, sono accertati ed introitati al capitolo 9700 (Recuperi diversi) del bilancio di previsione della Regione. Le somme così introitate sono utilizzate per il finanziamento dei rinnovi contrattuali.

 

     Art. 26. (Disposizioni in materia di rimborso delle spese legali e processuali agli amministratori e ai dipendenti regionali).

     1. Per i procedimenti penali avviati nei confronti di consiglieri e assessori regionali, conclusi con sentenza definitiva alla data del 31 dicembre 2005, il rimborso, totale o parziale, delle spese legali e processuali di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è deliberato dalla Giunta regionale anche nel caso in cui dette spese non siano risultate a qualsiasi titolo coperte da assicurazione, a condizione che l’interessato abbia presentato, alla data del 31 dicembre 2005, denuncia di attivazione della garanzia assicurativa alla struttura regionale competente.

     2. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, la disposizione di cui al medesimo comma si applica anche ai dipendenti regionali.

 

     Art. 27. (Obblighi per i concessionari del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale).

     1. Le imprese affidatarie del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni, sono tenute a comunicare alla Regione i piani per lo sviluppo ed il potenziamento, nell’ambito del territorio regionale, delle reti e degli impianti di distribuzione.

 

     Art. 28. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 3, comma 2, 4, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 23 e 26 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2006/2008 e non alterano gli equilibri di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 31.

[2] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 23 luglio 2010, n. 23.

[4] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 23 luglio 2010, n. 23.

[5] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 23 luglio 2010, n. 25.