Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.12 giovani |
Data: | 01/06/1984 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 8. La Giunta è autorizzata a disporre, con singoli provvedimenti deliberativi, interventi assistenziali a carattere annuale o "una tantum" a favore di famiglie di minori che si trovano in [...] |
Art. 9. Sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, criteri e modalità per l'erogazione di concorsi finanziari per l'ammissione di minori in collegi e convitti |
Art. 10. Sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, criteri e modalità per l'erogazione di contributi da assegnare alle famiglie di minori ovvero direttamente agli [...] |
Art. 11. Sono periodicamente aggiornati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi per affidamenti di minori effettuati ai sensi della legge [...] |
Art. 12. Per l'applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 1.790.000.000 |
Art. 13. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni |
Art. 14. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...] |
§ 4.12.1 – L.R. 1 giugno 1984, n. 17. [1]
Interventi assistenziali ai minori.
(B.U. 15 giugno 1984, n. 6).
Artt. 1. - 7.
(Omissis) [2].
La Giunta è autorizzata a disporre, con singoli provvedimenti deliberativi, interventi assistenziali a carattere annuale o "una tantum" a favore di famiglie di minori che si trovano in contingente stato di bisogno.
1 bis. Nel caso in cui gli interventi assistenziali di cui al comma primo consistano nel pagamento di rette, gli stessi possono essere, altresì, diretti in favore di gestanti o madri con figli minori che necessitino di tutela e protezione, temporaneamente inserite in strutture anche collocate al di fuori del territorio regionale, per disposizione dell’autorità giudiziaria o sulla base di progetti predisposti dagli operatori socio-sanitari territoriali [3].
Sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, criteri e modalità per l'erogazione di concorsi finanziari per l'ammissione di minori in collegi e convitti.
Sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, criteri e modalità per l'erogazione di contributi da assegnare alle famiglie di minori ovvero direttamente agli enti gestori, per soggiorni climatici e marini, montani e lacustri e centri di vacanza estivi.
Sono periodicamente aggiornati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi per affidamenti di minori effettuati ai sensi della
Per l'applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 1.790.000.000.
L'onere di cui al precedente comma graverà:
- quanto a L. 340.000.000 al capitolo 41700, quanto a L. 1.200.000.000 al capitolo 41900 e quanto a L. 250.000.000 al capitolo 41950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Alla copertura della spesa per l'anno 1984 si provvede:
- quanto a L. 340.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 (Allegato n. 8 - settore 3° - sicurezza sociale);
- quanto a L. 1.200.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 41900 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984;
- quanto a L. 250.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 41950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984;
per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al programma 2.2.3.03 Assistenza Sociale e Beneficienza Pubblica del bilancio pluriennale della Regione 1984/1986.
Gli aumenti di spesa derivanti dall'adeguamento automatico alle pensioni sociali dell'INPS, di cui all'articolo 2 della presente legge, saranno determinati con legge di approvazione del bilancio.
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 340.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 41700 Spese per interventi assistenziali a favore di minori con un solo genitore ed in stato di bisogno L. 340.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 26 della
[2] Articoli abrogati dall'art. 8 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 15 della