§ 3.8.50 – L.R. 28 febbraio 1990, n. 10.
Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:28/02/1990
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Obbligo di esecuzione dei manti di copertura dei tetti in lose di pietra).
Art. 3.  (Eccezioni).
Art. 4.  (Ambiti e costruzioni non sottoposti all'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra).
Art. 5.  (Caratteristiche delle lose).
Art. 6.  (Benefici economici).
Art. 7.  (Domanda di contributo).
Art. 8.  (Istruttoria della domanda).
Art. 9.  (Cumulabilità).
Art. 10.  (Ripetibilità del contributo).
Art. 11.  (Abrogazione delle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 71, e 12 agosto 1987, n. 75).
Art. 12.  (Norme transitorie: domande proposte ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni).
Art. 13.  (Finanziamento).
Art. 14.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 3.8.50 – L.R. 28 febbraio 1990, n. 10. [1]

Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni.

(B.U. 6 marzo 1990, n. 10).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Valle d'Aosta, in relazione alla propria competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, disciplina con la presente legge gli interventi regionali diretti ad assicurare il mantenimento delle caratteristiche ambientali della regione con particolare riferimento ai tetti delle costruzioni con manto di copertura in lose di pietra.

     2. In relazione alle finalità di cui al primo comma, le disposizioni della presente legge definiscono:

     a) le costruzioni il cui manto di copertura del tetto deve essere realizzato in lose di pietra:

     b) le caratteristiche cui tali manti di copertura devono rispondere;

     c) i benefici economici e le relative modalità di erogazione.

 

     Art. 2. (Obbligo di esecuzione dei manti di copertura dei tetti in lose di pietra).

     1. Il manto di copertura dei tetti delle costruzioni deve essere realizzato in lose di pietra, salvo quanto previsto dagli artt. 3 e 4.

     2. Le disposizioni di cui al comma precedente prevalgono su quelle dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi delle Comunità montane e dei Comuni concernenti il manto di copertura dei tetti delle costruzioni.

 

     Art. 3. (Eccezioni).

     1. E' consentito l'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra per le costruzioni aventi tipologia o destinazione ricadenti nella seguente casistica:

     a) costruzioni direttamente funzionali agli impianti di risalita quando, per modalità ed esigenze costruttive e d'uso, non siano realizzate con tecniche e materiali tradizionali;

     b) costruzioni esistenti con tipologia che esclude, dal punto di vista estetico, statico o strutturale, l'impiego del manto di copertura in lose di pietra, (in particolare le costruzioni con tetto in legno o in materiale diverso dalle lose ma formalmente coerente allo stile architettonico dell'edificio stesso), individuate in cartografia del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) così come previsto al primo comma dell'articolo 4;

     c) costruzioni destinate ad attività non residenziali con superficie coperta superiore a 500 metri quadrati o che, in conformità alla normativa urbanistico - edilizia applicabile nei rispettivi comuni con P.R.G.C. approvato, siano dotate o previste con copertura piana o con falde con pendenza inidonea per l'impiego delle lose di pietra;

     d) immobili assoggettati alla disciplina di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, per cui il tipo di materiale di copertura del tetto da adottare è stabilito, caso per caso, in sede di autorizzazione dei relativi lavori, dalla Sovrintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali.

     e) costruzioni funzionali al ricovero del bestiame;

     f) costruzioni o impianti pubblici o militari che, per esigenze architettoniche o tecniche, richiedano materiali di copertura diversi dalle lose di pietra.

     g) bivacchi e rifugi alpini.

     2. Per le costruzioni di cui alle lettere a), b), c), del primo comma il Sindaco autorizza o concede l'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra, previo favorevole parere della Commissione Edilizia Comunale.

     3. Per le costruzioni di cui alle lettere e), f), g), del primo comma il Sindaco autorizza o concede l'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra, previa favorevole deliberazione del Consiglio Comunale e previo nulla osta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali ed ambientali emanato su parere della Sovrintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali.

 

     Art. 4. (Ambiti e costruzioni non sottoposti all'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra).

     1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni, con deliberazione consiliare, individuano in cartografia di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) le costruzioni di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3, nonché gli ambiti di insediamento recente o di futura urbanizzazione, aventi caratteri di paesaggio urbano o fortemente connotati da strutture produttive, che intendono escludere dall'obbligo di esecuzione del tetto in lose.

     2. I Comuni propongono l'individuazione delle costruzioni e la delimitazione degli ambiti di cui al precedente comma all'approvazione della Giunta Regionale. La Giunta Regionale, previo parere favorevole della Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali le approva con propria deliberazione.

     3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo comma è pubblicata nel Bollettino Ufficiale parte seconda; la sua efficacia decorre dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

     4. Per i Comuni dotati di P.R.G.C., l'approvazione della delimitazione di cui al secondo comma costituisce variante al piano; per i Comuni con piano regolatore generale non ancora approvato, la delimitazione degli ambiti viene approvata dalla Giunta esclusivamente all'interno della perimetrazione dei centri abitati di cui all'articolo 41 - quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, deferendo le ulteriori delimitazioni in sede di approvazione del piano stesso.

     5. In caso di inadempienza da parte del Comune, la Giunta Regionale ha facoltà di sostituirsi al Comune nell'individuazione degli edifici e degli ambiti di cui al presente articolo.

 

     Art. 5. (Caratteristiche delle lose).

     1. Le lose da impiegare nei manti di copertura, ai sensi della presente legge, devono presentare caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche atte a garantire nel tempo la durata del materiale. Le caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche sono indicate nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente legge. L'allegato A) considera le seguenti caratteristiche:

     a) assorbimento naturale di acqua;

     b) impermeabilità;

     c) comportamento al gelo;

     d) comportamento alle atmosfere aggressive;

     e) resistenza meccanica;

     f) assenza di pirite;

     g) uniformità del materiale.

     2. Nell'allegato A) sono indicate le modalità di prelievo di campioni del materiale utilizzato e le modalità di esecuzione delle prove fisico - chimiche e meccaniche da eseguire sugli stessi.

     3. Le variazioni o gli aggiornamenti da apportare all'allegato A) sono adottati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 6. (Benefici economici).

     1. Sono concessi contributi per la costruzione e la ricostruzione dei manti di copertura in lose di pietra dei tetti delle costruzioni di cui all'articolo 2. La misura unitaria del contributo è commisurata alla differenza di costo in opera tra un tetto con manto di copertura in lose e un tetto con manto di copertura in tegole della migliore qualità, strutturati per assicurare uguali prestazioni protettive e previsti in località site a quota di metri 1300 sul livello del mare.

     2. La misura unitaria del contributo è approvata, entro il 31 marzo di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di tutela del paesaggio. A tal fine l'Assessorato regionale ai LL.PP. determina ogni anno, su richiesta dell'Assessore anzidetto, i costi analitici unitari presunti dei due tipi di tetto indicati nel primo comma.

     3. La misura unitaria del contributo è determinata in base al tipo di opere eseguite, secondo le seguenti categorie:

     a) costruzione e ricostruzione totale: la misura unitaria del contributo è pari a quella determinata con la deliberazione di cui al comma secondo;

     b) ricostruzione parziale (con mantenimento anche parziale della grande orditura o recupero di almeno il 50 percento delle lose): la misura unitaria del contributo è pari al 70 percento di quella determinata con la deliberazione di cui al comma secondo.

     4. Per la determinazione del contributo si applica il parametro unitario di cui al comma secondo relativo all'anno solare di presentazione della domanda di contributo.

 

     Art. 7. (Domanda di contributo).

     1. Le domande di contributo, redatte in carta libera, sono presentate all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali entro 15 giorni dall'inizio dei relativi lavori con allegata la seguente documentazione:

     a) copia conforme della concessione o autorizzazione edilizia e relativi disegni di progetto ovvero dichiarazione qualora si tratti di opere di manutenzione ordinaria;

     b) planimetria, in base catastale, di almeno centimetri 10 di lato, con l'indicazione in colore rosso della costruzione interessata;

     c) disegno quotato in scala 1:100 o 1:50 illustrante la superficie effettiva del tetto e computo metrico della superficie medesima;

     d) dichiarazione del fornitore delle lose attestante la conformità del materiale alle caratteristiche fisico - chimiche e meccaniche di cui all'allegato A);

     e) dichiarazione del Sindaco concernente la data di inizio dei lavori.

     2. Nel caso di lavori di costruzione o ricostruzione del tetto iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge, le relative domande di contributo devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

     Art. 8. (Istruttoria della domanda).

     1. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo l'Assessore regionale del turismo urbanistica e beni culturali, conferma al richiedente se la domanda è ammissibile al contributo.

     2. Durante l'esecuzione del cantiere, il personale a ciò incaricato dalla Sovrintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali può procedere al prelievo di campioni di lose secondo quanto stabilito nell'allegato A).

     3. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori il richiedente deve darne comunicazione all'Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali affinché gli Uffici competenti possano predisporre il relativo collaudo, allegando una dichiarazione del Sindaco concernente:

     a) la data di ultimazione dei lavori di costruzione o ricostruzione del manto di copertura;

     b) la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni della concessione o autorizzazione edilizia. Per le opere di ordinaria manutenzione la dichiarazione riguarda la conformità delle opere stesse alla normativa urbanistico edilizia applicabile nei rispettivi comuni.

     L'esecuzione di opere difformi dal progetto o l'uso di materiale non corrispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 5 della presente legge comporta il decadimento del diritto al contributo.

     4. Le domande di contributo, previa istruttoria ed eseguiti gli opportuni accertamenti a cura dei competenti uffici dell'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, sono accolte o respinte, con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali; con tale deliberazione è stabilita, per le domande accolte, l'entità del contributo ed è approvata e liquidata la relativa spesa.

 

     Art. 9. (Cumulabilità).

     1. I contributi disciplinati dalla presente legge sono cumulabili con altre provvidenze previste da norme statali o regionali; in tal caso tuttavia il costo del tetto, che viene inserito nel preventivo generale dell'opera, quale riferimento per la determinazione delle altre provvidenze, deve essere calcolato assumendo come costo unitario quello presunto dal manto di copertura in tegole di colore scuro di cui al primo e secondo comma dell'articolo 6.

 

     Art. 10. (Ripetibilità del contributo).

     1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche per la ricostruzione del manto di copertura in lose di pietra del tetto di un fabbricato che già abbia fruito del medesimo beneficio, a condizione che siano trascorsi almeno 30 anni dalla data di erogazione del precedente contributo, fatti salvi i casi di calamità naturali.

 

     Art. 11. (Abrogazione delle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 71, e 12 agosto 1987, n. 75).

     1. La legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 "Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici" e la legge regionale 12 agosto 1987, n. 75, "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71, concernente l'individuazione degli ambiti territoriali in cui il manto di copertura dei tetti deve essere realizzato in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici", sono abrogate.

 

     Art. 12. (Norme transitorie: domande proposte ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni).

     1. Le domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni, vengono ritenute valide in base ai requisiti previsti da detta legge. Qualora il contributo sia già stato liquidato, si provvederà ad una liquidazione integrativa nella seguente misura:

     a) per le domande presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni: integrazione fino a raggiungere la misura unitaria di lire 25.000 al metro quadrato;

     b) per le domande relative ad edifici sottoposti ad obbligo per effetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni e per i quali sia stato presentato il certificato di garanzia delle lose impiegate: integrazione calcolata in base ai parametri stabiliti dalla presente legge per i casi di costruzione totale o parziale, applicati al costo del tetto approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma secondo dell'articolo 6 relativo all'anno di presentazione della domanda.

 

     Art. 13. (Finanziamento).

     1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4.500 milioni per l'anno 1990, così come determinato dall'articolo 7 della L.R. 15 gennaio 1990, n. 8, graverà sul capitolo 25300 del bilancio di previsione della Regione che presenta la necessaria disponibilità.

     2. Per gli anni successivi gli oneri saranno determinati con legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

 

     Art. 14. (Dichiarazione di urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato - (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 15 della L.R. 1 giugno 2007, n. 13.