Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 16/06/2004 |
Numero: | 1118 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
§ 20.5.109 – Regolamento 16 giugno 2004, n. 1118.
Regolamento (CE) n. 1118/2004 della Commissione recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato delle carni bovine a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea.
(G.U.U.E. 17 giugno 2004, n. L 217).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A seguito dell’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in appresso denominati «i nuovi Stati membri», è necessario apportare alcune modifiche di ordine tecnico a diversi regolamenti relativi al settore delle carni bovine per quanto riguarda alcune diciture nelle varie lingue della Comunità.
(2) L’articolo 10, paragrafo 5, l’articolo 12, paragrafo 5, e l’articolo 12 bis, paragrafo 5, del
(3) L’articolo 4, lettera d), del
(4) L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del
(5) L’articolo 8, lettera c), del
(6) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del
(7) L’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del
(8) L’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del
(9) L’articolo 2, lettera d), del
(10) L’articolo 3, paragrafo 2, del
(11) L’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 12, paragrafo 5, lettera a), del
(12) L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del
(13) L’articolo 3, paragrafo 2, del
(14) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l’allegato del
(15) Occorre pertanto adattare conseguentemente i regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 936/97, (CE) n. 996/ 97, (CE) n. 1143/98, (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/ 1999, (CE) n. 1247/1999, (CE) n. 2424/1999, (CE) n. 297/2003, (CE) n. 780/2003, (CE) n. 1146/2003, (CE) n. 2234/2003 e (CE) n. 2247/2003,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:
1) All’articolo 10, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. In deroga al paragrafo 1, le domande di titoli riguardanti un quantitativo inferiore o pari a 22 tonnellate di prodotti corrispondenti ai numeri di codice NC 0201 e 0202 non sono soggette al periodo di cinque giorni. In tal caso e in deroga all’articolo 8, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.
Qualora necessario, la Commissione può sospendere l’applicabilità del presente paragrafo.».
2) All’articolo 12, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nella casella 22 del titolo è riportata una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA.
Valido soltanto in … (Stato membro emittente).
La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).».
3) All’articolo 12 bis, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nella casella 22 del titolo è riportata una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada.
Valido soltanto in … (Stato membro emittente).
La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).».
Art. 2.
All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 936/97, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
«d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano inoltre, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 936/97]».
Art. 3.
All’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 996/97, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
«b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 996/97]».
Art. 4.
Il regolamento (CE) n. 1143/98 è modificato come segue:
1) All’articolo 1, paragrafo 1, è soppressa la nota in calce 2 della tabella.
2) All’articolo 8, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
«c) nella casella 20 una delle diciture seguenti:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Razze di montagna [regolamento (CE) n. 1143/98], anno d'importazione: …».
3) L’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento.
Art. 5.
Il regolamento (CE) n. 1279/98 è modificato come segue:
1) Il titolo è sostituito dal seguente:
«
2) All’articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I del presente regolamento, effettuate nel quadro dei contingenti aperti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/ CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania, sono subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione.».
3) L’articolo 3, paragrafo 1, è modificato come segue:
a) alla lettera c), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per gruppo di prodotti ai sensi della lettera c) si intende:
— prodotti dei codici NC 0201 e 0202 originari di uno dei paesi indicati all’allegato I, oppure
— i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 e 0210 99 51 originari della Romania, oppure
— i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Romania»;
b) il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:
«e) la domanda di titoli e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Regolamento (CE) n. 1279/98».
4) All’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, sono soppressi i codici NC 0210 99 59 e 0210 99 90.
5) L’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.
Art. 6.
Il
1) All’articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l’aliquota del dazio doganale è ridotta del 90 % per gli animali originari della Bulgaria e della Romania.»
2) All’articolo 6, paragrafo 4, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
«c) nella casella 20 il numero d’ordine 09.4598 e almeno una delle diciture seguenti:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
—
3) Il testo dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Gli animali importati beneficiano dei dazi di cui all’articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, oppure su presentazione di una dichiarazione dell’esportatore conformemente alle disposizioni di detti protocolli.»
4) L’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato III del presente regolamento.
Art. 7.
Il
1) All’articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l’aliquota del dazio doganale è ridotta del 90 % per gli animali originari della Bulgaria e della Romania.»
2) All’articolo 5, paragrafo 3, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
«c) nella casella 20, il numero d’ordine 09.4537 e almeno una delle diciture seguenti:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
—
3) Il testo dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Gli animali importati beneficiano dei dazi di cui all’articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, oppure su presentazione di una dichiarazione dell’esportatore conformemente alle disposizioni di detti protocolli.».
4) L’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato IV del presente regolamento.
Art. 8.
All’articolo 2 del
«d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Carni bovine disossate ed essiccate —
Art. 9.
All’articolo 3 del
«2. La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 20, il numero d’ordine 09.4181 e una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
—
Art. 10.
Il
1) All’articolo 7, paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Carni bovine congelate [
2) All’articolo 12, paragrafo 5, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Carni bovine congelate [
Art. 11.
All’articolo 8, paragrafo 1, del
«c) nella casella 20, almeno una delle seguenti indicazioni:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Titolo valido in … (Stato membro di rilascio)/Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione)/
Art. 12.
All’articolo 3, paragrafo 2, del
«La domanda di titolo e il titolo recano, nella sezione 20, una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera] — «Baby beef» [
Art. 13.
Il
1) All’articolo 4, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) alla voce “note” e nella casella 20, rispettivamente, una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 2247/2003.».
2) L’allegato è sostituito dal testo dell’allegato V del presente regolamento.
Art. 14.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004. Esso non pregiudica tuttavia la validità delle domande di titoli presentate e dei titoli rilasciati tra il 1° maggio 2004 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi
— Romania
— Bulgaria.»
ALLEGATO II
(Omissis)
ALLEGATO III
«ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi
— Romania
— Bulgaria.»
ALLEGATO IV
(Omissis)
ALLEGATO V
(Omissis)