§ 14.5.242 - Regolamento 17 febbraio 2003, n. 297.
Regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione per il contingente tariffario di carni bovine [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:17/02/2003
Numero:297


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     


§ 14.5.242 - Regolamento 17 febbraio 2003, n. 297. [1]

Regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile.

(G.U.U.E. 18 febbraio 2003, n. L 43).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, prevede che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione, alcune disposizioni di quest'ultimo si applicano in via provvisoria. Tra queste disposizioni si annovera l'articolo 71, paragrafo 5, dell'accordo, in virtù del quale un contingente tariffario di 1 000 tonnellate di carni bovine è aperto a decorrere dal 1° febbraio 2003, con un incremento annuo di tale contingente di 100 t.

     (2) È necessario che il contingente in questione sia gestito per mezzo di titoli d'importazione. A tal fine, fatte salve talune deroghe, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2492/2001.

     (3) Il Cile si è impegnato a rilasciare, per i prodotti in causa, dei certificati di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del Cile. È necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità d'impiego.

     (4) Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1524/2002, prevede, per vari contingenti di carni bovine, dei certificati di autenticità validi per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1° luglio. Ai fini di una gestione uniforme, occorre stabilire modalità di applicazione analoghe per il contingente di carni bovine originarie del Cile.

     (5) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.

     (6) È opportuno rammentare che il rimborso integrale dei dazi all'importazione risultante dalla riduzione dei dazi applicabile a partire dal 1° febbraio 2003 è effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, e alle disposizioni di cui agli articoli 878 e successivi del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Nell'ambito del contingente tariffario previsto dalla decisione 2002/979/CE, i prodotti di cui all'allegato I originari del Cile possono essere importati in esenzione dalle aliquote dei dazi doganali fissate nella tariffa doganale comune, per periodi compresi tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

     Per ciascun periodo d'importazione, il quantitativo dei prodotti di cui al paragrafo 1 è indicato nell'allegato I.

     2. Per l'anno 2003, il contingente è aperto per un periodo d'importazione supplementare compreso tra il 1° febbraio e il 30 giugno 2003.

 

          Art. 2.

     Ogni importazione nel quadro del contingente di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d'importazione.

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai titoli d'importazione si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

     Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità eccedenti il quantitativo indicato nel titolo di importazione è riscosso il dazio doganale a tasso pieno previsto dalla tariffa doganale comune.

 

          Art. 3.

     1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione «Cile»; il titolo obbliga ad importare da tale paese.

     2. La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 20, il numero d’ordine 09.4181 e una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 297/2003. [2]

 

          Art. 4.

     1. Un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del Cile è redatto dall'organismo emittente di cui all'articolo 8 conformemente al disposto dell'articolo 7.

     L'originale e una copia del certificato di autenticità sono presentati all'autorità competente dello Stato membro interessato (di seguito denominata «l'autorità competente») unitamente alla prima domanda di titolo d'importazione corrispondente al certificato di autenticità. Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità.

     2. Un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, l'autorità competente vista il certificato di autenticità indicando i quantitativi utilizzati.

     3. L'autorità competente rilascia il titolo di importazione immediatamente dopo aver accertato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni trasmesse dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali in merito. In caso contrario, il titolo d'importazione non può essere rilasciato.

 

          Art. 5.

     1. In deroga all'articolo 4, l'autorità competente può rilasciare un titolo d'importazione in uno dei seguenti casi:

     a) viene presentato l'originale del certificato di autenticità, ma non sono ancora pervenute le relative informazioni della Commissione;

     b) non viene presentato l'originale del certificato di autenticità e non sono ancora pervenute le relative informazioni della Commissione;

     c) viene presentato l'originale del certificato di autenticità e sono pervenute le relative informazioni della Commissione, ma alcuni dati non corrispondono.

     2. Nei casi enunciati al paragrafo 1, in deroga all'articolo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95, l'importo della cauzione da costituire per il titolo d'importazione è pari all'importo corrispondente, per i prodotti in causa, all'aliquota intera del dazio della tariffa doganale comune applicabile il giorno della richiesta del titolo d'importazione.

     Dopo aver ricevuto, secondo i casi, l'originale del certificato di autenticità e le informazioni della Commissione relative al certificato in questione e dopo aver verificato la conformità dei dati, gli Stati membri svincolano la cauzione di cui al primo comma, a condizione che sia stata costituita per lo stesso titolo d'importazione la cauzione di cui all'articolo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95.

     La presentazione all'autorità competente dell'originale del certificato di autenticità conforme prima della scadenza del periodo di validità del titolo d'importazione in causa costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione per la cauzione di cui al primo comma.

     Gli importi non svincolati della cauzione di cui al primo comma sono incamerati e trattenuti a titolo di dazi doganali.

 

          Art. 6.

     I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a decorrere dalla data del rispettivo rilascio.

     Tuttavia, la loro validità non può oltrepassare il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

 

          Art. 7.

     1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 4 è redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato II, composto di un originale e di almeno una copia.

     Il formulario deve avere un formato di circa 210 mm x 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2.

     2. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; esso può inoltre essere stampato e compilato nella lingua ufficiale del Cile.

     3. Ogni certificato di autenticità è individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 8. Le copie recano lo stesso numero di rilascio dell'originale.

     4. L'originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

     5. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato dall'organismo emittente di cui all'articolo 8.

     Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

     Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un sigillo stampato.

 

          Art. 8.

     1. L'organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità (di seguito denominato «l'organismo emittente»), il cui nome figura nell'allegato III, deve:

     a) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

     b) impegnarsi a comunicare alla Commissione, almeno una volta la settimana, qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

     2. L'allegato III può essere riveduto dalla Commissione qualora l'organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.

 

          Art. 9.

     La Commissione trasmette alle autorità competenti degli Stati membri le impronte del timbro utilizzato dall'organismo emittente nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità, comunicati dall'autorità del Cile.

 

          Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2003.

 

 

ALLEGATO I

 

     Prodotti che formano oggetto della concessione tariffaria di cui all'articolo 1:

 

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso di riduzione dei dazi doganali %

Quantitativo nel periodo 1.2.2003-30.6.2003 (Peso netto in tonnellate)

Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (Peso netto in tonnellate)

Incremento annuo a decorrere dall'1.7.2004 (Peso netto in tonnellate)

09.4181

0201 20

0201 30 00

0202 20

0202 30

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate (1)

100

416,667

1050

100

 

(1) Si intende per «carne congelata» la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, presenta una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.

 

 

ALLEGATO II

MODELLO DI FORMULARIO PER IL CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     Organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità:

     Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

     Avenida Bulnes 140

     Santiago

     Chile

 


[1] Abrogato dall'art. 11 del Regolamento (CE) n. 610/2009.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 9 del regolamento (CE) n. 1118/2004.