§ 14.2.75 - Regolamento 7 maggio 2003, n. 780.
Regolamento (CE) n. 780/2003 della Commissione relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.2 regolamentazione doganale generale
Data:07/05/2003
Numero:780


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.     
Art. 15.     


§ 14.2.75 - Regolamento 7 maggio 2003, n. 780.

Regolamento (CE) n. 780/2003 della Commissione relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004).

(G.U.U.E. 8 maggio 2003, n. L 114).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) In virtù dell'elenco CXL dell'OMC, la Comunità deve aprire un contingente annuo per l'importazione di 53 000 t di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91. Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 2003/2004 che inizia il 1° luglio 2003.

     (2) Il contingente 2002/2003 è stato gestito secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 954/2002 della Commissione relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003). Tali disposizioni hanno previsto, tra l'altro, criteri più severi di partecipazione per evitare la registrazione di operatori fittizi. Inoltre, norme più rigorose sull'utilizzazione dei titoli d'importazione hanno creato un ostacolo al commercio di titoli a fini speculativi.

     (3) L'esperienza acquisita con l'applicazione di queste norme è stata positiva e disposizioni analoghe dovrebbero pertanto essere fissate per l'anno contingentale 2003/2004, compresa una ripartizione del contingente in un sottocontingente I, riservato agli importatori tradizionali, e in un sottocontingente II da assegnare su richiesta degli operatori riconosciuti dagli Stati membri mediante un'apposita procedura.

     (4) Allo scopo di garantire al tempo stesso la stabilità degli scambi di carni bovine congelate e un progressivo incremento della percentuale del contingente aperta a tutti i veri operatori commerciali di carni bovine, è opportuno aumentare la quantità da assegnare nell'ambito del sottocontingente II.

     (5) Il sottocontingente I dovrebbe essere assegnato inizialmente sotto forma di diritti d'importazione per gli importatori attivi in base ai relativi documenti doganali comprovanti che hanno importato carni bovine nell'ambito dello stesso tipo di contingente negli ultimi tre anni contingentali. Errori amministrativi da parte dell'organismo nazionale competente rischiano talvolta di limitare l'accesso degli operatori a questa parte del contingente. Occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi.

     (6) Gi operatori che possono dimostrare di essere realmente impegnati nell'importazione e nell'esportazione di carni bovine da o verso paesi terzi dovrebbero poter presentare domanda di riconoscimento nell'ambito del sottocontingente II. L'impegno suddetto va dimostrato mediante la presentazione di prove di importazioni recenti di una certa entità.

     (7) Qualora ci siano ragioni concrete per sospettare che operatori fittizi abbiano presentato domanda di registrazione, gli Stati membri dovrebbero procedere ad un esame più approfondito delle domande.

     (8) Occorre stabilire ammende qualora operatori fittizi abbiano presentato domanda di registrazione o il riconoscimento sia stato concesso in base a documentazione falsificata o fraudolenta.

     (9) Il controllo dei criteri di partecipazione all'assegnazione del contingente implica che la domanda sia presentata nello Stato membro nel quale l'operatore è iscritto nel registro dell'IVA.

     (10) Al fine di offrire un accesso permanente al contingente, il sottocontingente II dovrebbe essere gestito su base semestrale, con un esame simultaneo delle domande di titoli presentate dagli importatori riconosciuti.

     (11) Per evitare speculazioni occorre escludere dall'accesso al contingente gli importatori che non esercitano più alcuna attività nel settore delle carni bovine e fissare una cauzione relativa ai diritti d'importazione per ciascun richiedente nell'ambito del sottocontingente I. È opportuno fissare ad un livello relativamente elevato la cauzione concernente il titolo ed escludere la possibilità di trasferire titoli d'importazione.

     (12) Per garantire a tutti gli operatori riconosciuti la parità di accesso al sottocontingente II, è necessario che ciascun richiedente possa presentare domanda per un quantitativo massimo da precisare.

     (13) Al fine di obbligare gli operatori a chiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione attribuiti, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999.

     (14) Ai fini di una corretta gestione del contingente d'importazione, il titolare del titolo deve essere un vero importatore. Egli deve essere pertanto attivamente impegnato nell'acquisto, nel trasporto e nell'importazione delle carni bovine in questione.La presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire un'esigenza principale ai fini della cauzione concernente il titolo.

     (15) I costi relativi all'acquisto e al trasporto di piccole partite da un paese terzo fornitore potrebbero essere troppo elevati e scoraggiare l'uso del titolo. È pertanto opportuno autorizzare l'importazione di un quantitativo modesto da magazzini doganali e stabilire le deroghe necessarie relative allo svincolo della cauzione.

     (16) Ai titoli d'importazione rilasciati a norma del presente regolamento si applicano il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003, e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003.

     (17) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

PARTE I

CONTINGENTE

 

     Art. 1.

     1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004, un contingente tariffario di 53 000 tonnellate, in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91.

     Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4003.

     2. Ai fini dell'imputazione al contingente suddetto, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

     3. Ai fini del presente regolamento, si intende per «carne congelata» la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a - 12 °C.

     4. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valorem.

     5. Il contingente di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due sottocontingenti:

     - sottocontingente I, pari a 18 550 tonnellate

     - sottocontingente II, pari a 34 450 tonnellate.

 

PARTE II

SOTTOCONTINGENTE I

 

          Art. 2.

     Gli operatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione per un quantitativo di 18.550 tonnellate in base ai quantitativi da essi importati a norma dei regolamenti (CE) n. 995/1999, (CE) n. 980/2000 e (CE) n. 1080/2001 della Commissione.

     Tuttavia, gli Stati membri possono accettare come quantitativo di riferimento i diritti di importazione a titolo del contingente recante il numero d'ordine 09.4003 dell'anno contingentale precedente che non sono stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente, ma ai quali l'importatore avrebbe avuto diritto.

 

          Art. 3.

     1. Sono valide unicamente le domande di diritti d'importazione presentate dagli operatori iscritti nel registro dell'IVA.

     2. Gli operatori che al 1° gennaio 2003 hanno cessato ogni attività nel settore delle carni bovine non sono ammessi ad alcuna assegnazione a norma dell'articolo 2.

     3. Una società nata dalla fusione di altre imprese, ciascuna avente importazioni di riferimento di cui all'articolo 2, può utilizzare tali importazioni di riferimento come base per una domanda ai sensi di detto articolo.

     4. La prova di importazione è fornita esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica debitamente vistati dalle autorità doganali.

     Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall'autorità competente.

 

          Art. 4.

     1. Le domande di diritti d'importazione corredate delle prove documentali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, devono pervenire all'autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente è iscritto nel registro dell'IVA prima delle ore 13 (ora di Bruxelles) del 23 maggio 2003.

     Tutti i quantitativi presentati come quantitativo di riferimento, in applicazione dell'articolo 2, costituiscono i diritti d'importazione richiesti, se del caso, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2.

     2. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 6 giugno 2003, un elenco dei richiedenti nell'ambito di tale sottocontingente, recante il nome e l'indirizzo degli stessi, nonché il quantitativo di carni ammissibili importate nel periodo di riferimento considerato.

     3. Le comunicazioni delle informazioni di cui al paragrafo 2, comprese quelle negative, devono essere effettuate via fax, utilizzando il modulo che figura nell'allegato I.

 

          Art. 5.

     La Commissione decide quanto prima in quale misura possono essere concessi diritti d'importazione nell'ambito di tale sottocontingente. Se i diritti d'importazione per i quali sono state presentate le domande superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 2, la Commissione fissa una percentuale di riduzione corrispondente.

 

          Art. 6.

     1. Per essere valida la domanda di titoli d'importazione deve essere accompagnata da una cauzione pari a 6 EUR/100 kg di peso netto.

     2. Se dall'applicazione della percentuale di riduzione di cui all'articolo 5 risultano minori diritti d'importazione da assegnare rispetto a quelli richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

     3. Una domanda per uno o più titoli d'importazione che equivale al totale dei diritti d'importazione assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

 

          Art. 7.

     1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

     2. Il richiedente può presentare la domanda di titolo soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito del sottocontingente I.

     Ciascun titolo d'importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti.

     3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente I) [1].

     b) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:

     - 0202 10 00, 0202 20,

     - 0202 30, 0206 29 91.

 

PARTE III

SOTTOCONTINGENTE II

 

          Art. 8.

     Le domande di titoli d'importazione relative al sottocontingente II per un totale di 34 450 tonnellate possono essere presentate soltanto dagli operatori che sono stati preventivamente riconosciuti a tal fine dall'autorità competente nello Stato membro nel quale sono iscritti sul registro dell'IVA. Detta autorità può assegnare un numero di riconoscimento ad ogni operatore che riconosce.

 

          Art. 9.

     1. Il riconoscimento può essere concesso all'operatore che presenta una domanda all'autorità competente prima delle ore 13 (ora di Bruxelles) del 23 maggio 2003, corredata della documentazione comprovante che:

     a) ha svolto in proprio un'attività commerciale di importazione nella Comunità, o di esportazione dalla Comunità, di carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202 o 0206 29 91 negli esercizi 2001 e 2002;

     b) nell'ambito di tale attività:

     - ha importato nel corso dei due anni in causa un quantitativo minimo di 100 tonnellate delle carni bovine suddette, espresse in peso del prodotto, o

     - ha esportato nel corso dei due anni in causa un quantitativo minimo di 220 tonnellate delle carni bovine suddette, espresse in peso del prodotto,

     nel corso di almeno due operazioni l'anno.

     Gli operatori che al 1° gennaio 2003 hanno cessato ogni attività nel settore delle carni bovine non sono riconosciuti ai fini del presente sottocontingente.

     2. Per provare l'attività commerciale in proprio di cui al paragrafo 1, lettera a), l'operatore deve presentare prove documentali sotto forma di fatture commerciali e contabilità ufficiale nonché qualsiasi altro documento ritenuto soddisfacente dallo Stato membro interessato per attestare che l'attività commerciale richiesta riguarda esclusivamente il richiedente di cui trattasi.

     3. La prova di importazione o di esportazione è fornita esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica o documenti di esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

     Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall'autorità competente.

     Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), le carni bovine fatte valere come quantitativo di riferimento nell'ambito del sottocontingente I possono essere dichiarate come quantitativo di riferimento nell'ambito del sottocontingente II.

     4. Gli Stati membri esaminano e verificano la validità della documentazione presentata.

     5. Gli Stati membri verificano che i richiedenti non siano legati tra loro ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, quando:

     - nella prova delle importazioni o delle esportazioni di cui al paragrafo 3, due o più richiedenti sono indicati con lo stesso indirizzo postale, oppure

     - al momento della presentazione della domanda due o più richiedenti figurano ai fini dell'IVA allo stesso indirizzo postale, oppure

     - gli Stati membri hanno motivi per sospettare che i richiedenti siano legati tra loro sul piano della gestione, del personale o dell'attività.

     Qualora si identifichino richiedenti legati tra loro, tutte le domande rispettive sono respinte, a meno che i richiedenti suddetti possano fornire prove complementari, ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, secondo cui essi sono indipendenti l'uno dall'altro sul piano della gestione, del personale e di tutte le operazioni connesse alla loro attività commerciale o tecnica.

     6. In applicazione del paragrafo 5, qualora uno Stato membro abbia motivi per sospettare che un richiedente sia legato ad un richiedente di un altro Stato membro sul piano della gestione, del personale o dell'attività, i due Stati membri verificano reciprocamente se esista un legame ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     A tale scopo gli Stati membri redigono un elenco dei richiedenti, recante il loro nome e indirizzo, che deve essere trasmesso via fax alla Commissione anteriormente al 31 maggio 2003. La Commissione trasmette successivamente a tutti gli Stati membri gli elenchi ricevuti.

     7. Le società nate dalla fusione di altre imprese, ciascuna avente diritti di presentare domande a norma dei paragrafi da 1 a 3, che presentano domanda di riconoscimento, godono degli stessi diritti delle società originarie.

 

          Art. 10.

     1. L'autorità competente informa i richiedenti dell'esito della procedura di riconoscimento anteriormente al 21 giugno 2003 e contestualmente trasmette alla Commissione un elenco recante il nome e l'indirizzo di ciascun operatore riconosciuto.

     2. Qualora venga successivamente stabilito che il riconoscimento è stato concesso in base a documentazione falsa o fraudolenta, esso viene revocato insieme agli eventuali benefici già concessi in virtù del riconoscimento.

 

          Art. 11.

     Soltanto gli operatori riconosciuti in applicazione dell'articolo 10 sono autorizzati a presentare domanda di titoli d'importazione nell'ambito del sottocontingente II nel periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.

 

          Art. 12.

     1. La domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro di riconoscimento e ciascun operatore riconosciuto può presentare una sola domanda di titolo per periodo. Qualora un richiedente presenti più di una domanda per periodo, tutte le sue domande sono irricevibili.

     2. Le domande di titolo possono essere presentate nei due periodi seguenti:

     - dal 1° al 4 luglio 2003, e

     - dal 5 all'8 gennaio 2004.

     Il quantitativo disponibile in ognuno dei due periodi è di 17 225 tonnellate. Se tuttavia il quantitativo totale richiesto nel primo periodo è inferiore al quantitativo disponibile, la quantità residua è aggiunta al quantitativo disponibile nel secondo periodo.

     Ciascuna domanda di titolo non deve superare il 5 % del quantitativo disponibile per il periodo in causa.

     3. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di domande presentate.

     Le notifiche, comprese quelle negative, sono effettuate via fax, utilizzando il formulario che figura nell'allegato II.

     4. La Commissione decide quanto prima in che misura dar seguito alle domande. Se le domande superano il quantitativo semestrale disponibile, la Commissione fissa una percentuale di riduzione corrispondente.

     Gli Stati membri rilasciano i titoli non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     5. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente II) [2].

     b) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:

     - 0202 10 00, 0202 20,

     - 0202 30, 0206 29 91.

 

PARTE IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 13.

     Per l'applicazione del regime previsto dal presente regolamento, l'importazione di carni congelate nel territorio doganale della Comunità è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 72/462/CEE del Consiglio.

 

          Art. 14.

     1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

     2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e indirizzi indicati come destinatari sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano.

     3. In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per tutte le quantità importate eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

     4. La validità dei titoli d'importazione è di 180 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli non sono comunque validi dopo il 30 giugno 2004.

     5. La cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 120 EUR/100 kg di peso netto. Essa è costituita dal richiedente quando viene presentata la domanda del titolo. Se in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, le domande di titoli non sono accettate per intero, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

     6. In deroga alle disposizioni di cui alla sezione 4 del titolo III del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è stato responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica del quantitativo di carne in questione.

     Tale prova deve consistere almeno dei seguenti elementi:

     a) la fattura commerciale originale rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;

     b) la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare, per il quantitativo in questione;

     c) la copia n. 8 del formulario IM 4 recante come unica indicazione nella casella 8 il nome e l'indirizzo del titolare del titolo;

     d) la prova del pagamento dei dazi doganali da parte, o per conto, del titolare.

     7. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 6, il titolare può, nel primo e nel secondo semestre dell'anno contingentale e limitatamente ad un quantitativo massimo di 10 tonnellate per semestre, effettuare lo sdoganamento per l'immissione in libera pratica ai sensi del presente regolamento di carni bovine precedentemente immagazzinate in regime comunitario di deposito doganale.

     In questo caso la fattura commerciale di cui al paragrafo 6, primo trattino, e i documenti di trasporto di cui al paragrafo 6, secondo trattino, possono essere sostituiti dalla fattura commerciale originale rilasciata a nome del titolare dal proprietario delle carni non ancora sdoganate per l'immissione in libera pratica. Inoltre, il titolare deve presentare la prova del pagamento di tale fattura.

     8. Tutte le prove richieste per lo svincolo della cauzione relativa ai titoli, comprese quelle richieste all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sono presentate alle autorità competenti entro i termini fissati all'articolo 35, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, e lettera c), dello stesso regolamento.

 

          Art. 15.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

     ALLEGATO I

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II

     (Omissis)

 


[1] Lettera così sostituita dall’art. 10 del regolamento (CE) n. 1118/2004.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 10 del regolamento (CE) n. 1118/2004.