Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 23/12/2003 |
Numero: | 2234 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 14.4.656 – Regolamento 23 dicembre 2003, n. 2234.
Regolamento (CE) n. 2234/2003 della Commissione che stabilisce, per il 2004, le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari relativi ai prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Serbia e Montenegro.
(G.U.U.E. 24 dicembre 2003, n. L 339).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 4, paragrafo 2, del
(2) Gli Accordi interinali con la Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia adottati con
(3) L'articolo 2 del
(4) A fini di controllo il
(5) Il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, è soggetto ad un'amministrazione civile internazionale della missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK) che ha fra l'altro istituito un servizio doganale separato. Dovrà pertanto essere istituito anche un certificato di autenticità specifico per le merci originarie della Serbia Montenegro/Kosovo.
(6) I contingenti in questione andranno gestiti mediante il ricorso a titoli di importazione. A tal fine il
(7) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola è opportuno prevedere che il rilascio dei titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:
a) 9 400 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia;
b) 1 500 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia-Erzegovina;
c) 1 650 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
d) 9 975 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo.
I quattro contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505 e 09.4506.
Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.
2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.
3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC seguenti, che figurano nell'allegato II del
— ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79,
— ex 0201 10 00 ed ex 0201 20 20,
— ex 0201 20 30,
— ex 0201 20 50.
Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, i regolamenti (CE) n. 1291//2000 e (CE) n. 1445/95 si applicano alle operazioni di importazione nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 1.
1. L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione.
2. La domanda di titolo e il titolo recano, nella sezione 8, il paese o il territorio doganale d'origine. Il titolo obbliga ad importare dal paese o dal territorio doganale indicato.
La domanda di titolo e il titolo recano, nella sezione 20, una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera] — «Baby beef» [
3. L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo. L'autorità competente conserva l'originale del certificato di autenticità.
Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato; in tal caso l'autorità competente indica nel certificato di autenticità il quantitativo imputato.
4. L'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.
1. Tutte le domande di titoli di importazione nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità del paese o territorio doganale esportatore figurante nell'elenco dell'allegato VI in cui si attesta che le merci sono originarie di tale paese o territorio doganale e corrispondono alla definizione fornita, a seconda dei casi, o nell'allegato II al regolamento (CE) n. 2007/ 2000, o nell'allegato III agli accordi interinali di cui all'articolo 1, paragrafo 3.
2. I certificati di autenticità si compongono di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, conformemente al modello presentato negli allegati I, II, III, IV e V per i paesi e il territorio doganale esportatori interessati. Essi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese o territorio doganale esportatore.
Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo di importazione possono chiederne una traduzione.
3. L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.
Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2. Deve essere di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.
4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese o territorio doganale emittente.
Le copie devono recare lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale.
5. Per essere valido il certificato di autenticità deve essere correttamente compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato VI.
6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
1. Ciascuno degli organismi emittenti elencati nell'allegato VI:
a) viene riconosciuto in quanto tale dal paese o territorio doganale esportatore interessato;
b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
c) si impegna a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.
2. L'elenco di cui all'allegato VI viene riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non risponda più ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora l'organismo emittente non adempia ad uno o più dei suoi obblighi o quando viene designato un nuovo organismo emittente.
I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia la loro validità scade il 31 dicembre 2004.
I paesi e il territorio doganale esportatori interessati trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal 1° gennaio 2004.
ALLEGATI
(Omissis)
[1] Comma così sostituito dall’art. 12 del