§ 14.2.5 – Regolamento 26 giugno 1995, n. 1445.
Regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.2 regolamentazione doganale generale
Data:26/06/1995
Numero:1445


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.
Art. 2.      1. L'importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto a), del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché di prodotti di cui ai numeri di codice NC da 1602 50 31 a 1602 [...]
Art. 3.      Il periodo di validità del titolo d'importazione è di 90 giorni, a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88.
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 6 bis. 
Art. 6 ter. 
Art. 6 quater. 
Art. 6 quinquies. 
Art. 7. 
Art. 7 bis. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      1. I titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo a quello di presentazione [...]
Art. 11. 
Art. 12.      1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle esportazioni effettuate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79.
Art. 12 bis. 
Art. 13.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
Art. 14.      Il regolamento (CEE) n. 2377/80 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile per i titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995 a norma dello stesso.
Art. 15.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.


§ 14.2.5 – Regolamento 26 giugno 1995, n. 1445.

Regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80.

(G.U.C.E. 27 giugno 1995, n. L 143).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95, in particolare gli articoli 9, 13 e 25,

     considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, l'importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione; che dall'esperienza acquisita è emersa la necessità di seguire attentamente l'evoluzione prevedibile degli scambi di tutti i prodotti del settore delle carni bovine di particolare importanza per l'equilibrio di questo mercato estremamente sensibile; che, allo scopo di una migliore gestione del mercato, occorre pertanto prevedere anche la presentazione di titoli di importazione per i prodotti di cui ai numeri di codice NC da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69;

     considerando che è necessario seguire le importazioni nella Comunità di giovani bovini e, in particolare, di vitelli; che occorre subordinare il rilascio dei titoli d'importazione all'indicazione dei Paesi di provenienza di detti animali;

     considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68, a decorrere dal 1° luglio 1995 l'esportazione di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione; che occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle carni bovine e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle stesse e sui titoli, completando in tal modo il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95;

     considerando che l'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede che il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume delle esportazioni sia garantito dai titoli di esportazione; che occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli;

     considerando che è inoltre opportuno disporre che le decisioni in merito alle domande di titoli di esportazione siano comunicate solo dopo un periodo di riflessione; che questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili alle domande pendenti; che è opportuno stabilire, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

     considerando che è opportuno consentire, per le domande riguardanti quantitativi pari o inferiori a 22 tonnellate e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli di esportazione; che, al fine di evitare che tale facoltà conduca all'elusione del meccanismo succitato, occorre limitare la durata della validità di detti titoli;

     considerando che ai fini di una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno prevedere una deroga alle norme relative alla tolleranza di cui al regolamento (CEE) n. 3719/88;

     considerando che è necessario che il presente regolamento preveda disposizioni relative al regime speciale di assistenza all'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87;

     considerando che, per poter gestire il regime, la Commissione deve poter disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'utilizzazione di quelli rilasciati; che, ai fini di una maggiore efficacia amministrativa, è opportuno utilizzare un unico modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

     considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

Materia disciplinata

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

 

TITOLO II

Titoli d'importazione

 

     Art. 2.

     1. L'importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto a), del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché di prodotti di cui ai numeri di codice NC da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

     2. Per l'importazione dei prodotti di cui ai codici NC da 0102 90 05 a 0102 90 49, ad eccezione dei contingenti d'importazione degli animali vivi della specie bovina disciplinati dai rispettivi regolamenti recanti modalità di applicazione, la domanda di titolo d'importazione e il titolo recano:

     a) nella casella 7, l'indicazione del paese di provenienza;

     b) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine, che corrisponde al paese d'esportazione ai sensi dell'allegato III "certificato sanitario" della decisione 98/372/CE e ai sensi dell'allegato "certificato sanitario" delle analoghe decisioni applicabili agli animali vivi della specie bovina provenienti da taluni paesi terzi, basate sulla direttiva 72/462/CEE. Il titolo obbliga a importare da tale paese;

     c) nella casella 20, le diciture seguenti: "Il paese d'origine che figura nella casella 8 corrisponde al paese d'esportazione menzionato nell'originale o nella copia del certificato sanitario".

     L'immissione in libera pratica degli animali di cui sopra è subordinata alla presentazione dell'originale o della copia del certificato sanitario - copia certificata conforme dall'ufficio d'ispezione frontaliero comunitario - ed alla condizione che il paese emittente corrisponda a quello indicato nella casella 8 del titolo d'importazione [1].

 

     Art. 3.

     Il periodo di validità del titolo d'importazione è di 90 giorni, a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

 

     Art. 4. [2]

     La cauzione relativa ai titoli di importazione è di:

     - 5 ECU per capo, per gli animali vivi,

     - 12 ECU per 100 chilogrammi in peso netto, per gli altri prodotti.

 

     Art. 5. [3]

     1. Fatte salve altre disposizioni specifiche, i titoli d'importazione sono richiesti per i prodotti corrispondenti a:

     - una delle sottovoci della nomenclatura combinata oppure

     - uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata corrispondenti ad uno stesso trattino dell'elenco di cui all'allegato I.

     Le indicazioni che compaiono nella domanda sono riportate nel titolo d'importazione.

     2. L'organismo che rilascia il titolo d'importazione indica nella casella 20 del titolo d'importazione o dei suoi estratti il numero d'ordine del contingente che compare nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC).

 

     Art. 6. [4]

     Prima del decimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telecopiatrice, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione il mese precedente.

     Tutte le comunicazioni, ivi incluse le comunicazioni "nulla", sono effettuate conformemente all'allegato II A, utilizzando i codici indicati e, per i regimi preferenziali, i numeri d'ordine dei contingenti che compaiono nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC).

 

     Art. 6 bis. [5]

     Prima della prima decade di novembre di ogni anno le competenti autorità nazionali comunicano alla Commissione, via telex o telecopiatrice, i quantitativi di prodotti che sono stati realmente importati dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.

     Tutte le comunicazioni, ivi incluse le comunicazioni "nulla", sono effettuate conformemente all'allegato II B, e contiene i quantitativi importati:

     - per quanto riguarda i regimi preferenziali, per l'insieme dei numeri d'ordine di ogni regolamento, ripartiti per mese d'importazione e per paese d'origine nonché per i contingenti di animali vivi, per codice di prodotto,

     - per quanto concerne le importazioni non preferenziali, per ogni codice di prodotto, ripartiti per mese di importazione e per paese d'origine.

 

     Art. 6 ter. [6]

     Per i contingenti tariffari aperti per più paesi terzi e per le importazioni non preferenziali, all'imputazione del titolo o dei suoi estratti devono figurarvi, oltre alle informazioni già previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88 nella colonna 31 del titolo d'importazione o del suo estratto, il paese d'origine, se trattasi di contingenti preferenziali se trattasi di importazioni non preferenziali.

     L'obbligo di cui al presente articolo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

 

     Art. 6 quater. [7]

     1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, l'importo totale per il quale non è richiesta una cauzione per un titolo d'importazione è inferiore o uguale a 5 EUR.

     2. L'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85 non sono d'applicazione.

     3. In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000, lo Stato membro svincola integralmente la cauzione che dovrebbe essere incamerata per un determinato titolo se essa è inferiore o uguale a 5 EUR.

 

     Art. 6 quinquies. [8]

     In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, lettera b) punto ii), del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine massimo per fornire la prova d'importazione con perdita parziale della cauzione è di quattro mesi a decorrere dalla data di scadenza del titolo e la percentuale di perdita parziale è fissata al 50%.

 

TITOLO III

Titoli d'esportazione

 

     Art. 7. [9]

     L'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché di prodotti di cui ai codici NC 0102 10, da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69 è subordinata al rilascio di un titolo d'esportazione.

     Tuttavia, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino, non è necessaria la presentazione di un titolo di esportazione per quantitativi inferiori o pari a 9 capi, nel caso dei prodotti del codice NC 0102, e a 2 tonnellate, nel caso degli altri prodotti.

 

          Art. 7 bis. [10]

     1. Su richiesta dell'interessato, gli Stati membri rilasciano senza indugio titoli di esportazione per i prodotti di animali della specie bovina dei codici NC 0206 10 91, 0206 10 99, 0206 21 00, 0206 22 00, 0206 29 99, 0210 99 59 e ex 1502 00 90 destinati ad essere esportati verso i paesi associati dell'Europa centrale e orientale.

     2. Il titoli sono validi 60 giorni e recano nella casella 20 la dicitura: “Senza restituzione”.

     3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, questi titoli recano nella casella 16 l'indicazione del codice NC di otto cifre.

     4. Le disposizioni degli articoli 9 e 13 non si applicano ai titoli rilasciati nell'ambito del presente articolo.

     5. L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli di cui al paragrafo 1

 

     Art. 8. [11]

     1. Per le esportazioni di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, subordinate al rilascio di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, il periodo di validità dei titoli è fissato a:

     - cinque mesi, più la frazione del mese in corso, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10 e a settantacinque giorni per i prodotti di cui ai codici NC 0102 90 e 1602,

     - sessanta giorni per gli altri prodotti,

     a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     Tuttavia, per i titoli d'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine rilasciati conformemente alla procedura di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità scade al termine del

     - quinto mese, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10,

     - quarto mese, per gli altri prodotti,

     successivo al mese del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

     In deroga all'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine di ventun giorni è sostituito con novanta giorni, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10 [12].

     2. Per le esportazioni per le quali non è richiesta una restituzione all'esportazione, la durata di validità dei titoli è fissata a:

     - 45 giorni per le esportazioni di carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento,

     - 60 giorni per gli altri prodotti,

     a decorrere dalla data del rilascio del titolo di esportazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

     Nella domanda di rilascio del titolo e nel titolo stesso è riportata, nella casella 20, la dicitura:

     - "PRODOTTI D'INTERVENTO SENZA RESTITUZIONE Regolamento CE n." per i titoli di cui al primo trattino [13],

     - "SENZA RESTITUZIONE" per i titoli di cui al secondo trattino.

     3. Nelle domande di rilascio dei titoli e nei titoli stessi sono indicati, nella casella 15, la designazione del prodotto, nella casella 16, il numero di codice a dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione e, nella casella 7, il paese di destinazione.

     4. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13 bis, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3719/88 sono indicate nell'allegato III.

 

     Art. 9. [14]

     1. La cauzione relativa ai titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è di:

     a) 44 ECU per capo per gli animali vivi;

     b) 29 ECU/100 kg per i prodotti di cui al codice 0201 30 00 9100 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

     c) 16 ECU/100 kg, peso netto, per gli altri prodotti.

     2. La cauzione relativa ai titoli diversi da quelli di cui al paragrafo 1 è di:

     a) 7 ECU per capo per gli animali vivi;

     b) 3 ECU/100 kg, peso netto, per gli altri prodotti.

 

     Art. 10.

     1. I titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché durante tale intervallo di tempo la Commissione non abbia preso nessuna delle misure particolari di cui al paragrafo 2. Tuttavia, le esportazioni effettuate ai sensi dell'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono soggette al periodo di tempo suindicato. [15]

     2. Qualora il rilascio dei titoli d'esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1254/1999, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:

     a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

     b) respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;

     c) sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     Nel caso di cui al primo comma, lettera c), le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

     Le misure di cui al primo comma possono essere adottate o differenziate secondo le categorie di prodotti e secondo la destinazione o il gruppo di destinazioni. [16]

     2 bis. Le misure di cui al paragrafo 2, possono anche essere adottate qualora le domande di titoli d'esportazione riguardino quantitativi che superano o potrebbero superare i quantitativi smaltiti normalmente per una destinazione o un gruppo di destinazioni e il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di perturbazioni degli scambi in questione o del mercato comunitario [17].

     3. Qualora le domande siano state respinte o i rispettivi quantitativi siano stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente al quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

     4. In deroga al paragrafo 1, se viene fissata una percentuale unica di accettazione inferiore al 90%, il titolo è rilasciato entro l'undicesimo giorno lavorativo successivo a quello della pubblicazione di detta percentuale nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Entro i dieci giorni lavorativi successivi a tale giorno di pubblicazione, l'operatore può

     - ritirare la sua domanda di rilascio di titolo; in tal caso la cauzione viene immediatamente svincolata; oppure

     - chiedere il rilascio immediato del titolo; in tal caso l'organismo competente rilascia senza indugio il titolo richiesto, ma comunque non prima del quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della relativa domanda.

     5. In deroga al paragrafo 1, le domande di titoli riguardanti un quantitativo inferiore o pari a 22 tonnellate di prodotti corrispondenti ai numeri di codice NC 0201 e 0202 non sono soggette al periodo di cinque giorni. In tal caso e in deroga all’articolo 8, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e nelle domande e nei relativi titoli è indicata, nella casella 20, la seguente dicitura:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

     Qualora necessario, la Commissione può sospendere l’applicabilità del presente paragrafo. [18].

 

     Art. 11. [19]

     1. Il quantitativo esportato conformemente al margine di tolleranza previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione se l'esportazione di cui trattasi è effettuata sulla base di un titolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e il titolo stesso reca, nella casella 22, la dicitura

     "Restituzione valida per ... tonnellate (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)".

     2. Il disposto dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione non è d'applicazione per quanto riguarda le restituzioni particolari all'esportazione concesse per le carni disossate prodotte conformemente al regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, qualora tali prodotti siano o siano stati assoggettati al regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio.

 

     Art. 12.

     1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle esportazioni effettuate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79.

     2. La domanda di rilascio di titolo d'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 può essere presentata soltanto in uno Stato membro in cui siano soddisfatte le condizioni sanitarie richieste dal Paese importatore.

     3. Nella domanda di rilascio di titolo d'esportazione e nella casella 7 del titolo stesso riservata al Paese di destinazione è indicata la sigla "USA". Il titolo vincola ad esportare dallo Stato membro emittente verso tale destinazione.

     4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, i quantitativi esportati non possono essere superiori a quelli indicati nel titolo. Nella casella 19 di quest'ultimo è indicata la cifra "0".

     5. Nella casella 22 del titolo è riportata una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA.

     Valido soltanto in … (Stato membro emittente).

     La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere). [20]

     6. La domanda di rilascio di titolo può essere presentata soltanto durante la prima decade di ogni trimestre.

     7. Il terzo giorno lavorativo dopo la scadenza ultima di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi di prodotti oggetto delle domande stesse.

     8. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti [21].

     9. I titoli sono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni trimestre.

     10. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, la validità del titolo d'esportazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

     11. Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti conformemente al disposto del paragrafo 8, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente al quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

     12. Oltre al soddisfacimento delle condizioni previste all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3719/88, lo svincolo della cauzione relativa al titolo d'esportazione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto in questione è giunto a destinazione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 4, del suddetto regolamento.

 

     Art. 12 bis. [22]

     1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle esportazioni verso il Canada ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione.

     2. La domanda di rilascio di titolo di esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2051/96 può essere presentata soltanto in uno Stato membro in cui siano soddisfatte le condizioni sanitarie richieste dalle autorità canadesi.

     3. Nella domanda di rilascio di titolo d'esportazione e nella casella 7 del titolo stesso, riservata al Paese di destinazione, è indicata la sigla "Canada". Il titolo vincola ad esportare dallo Stato membro emittente verso tale destinazione.

     4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, i quantitativi esportati non possono essere superiori a quelli indicati nel titolo. Nella casella 19 di quest'ultimo è indicata la cifra "0".

     5. Nella casella 22 del titolo è riportata una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada.

     Valido soltanto in … (Stato membro emittente).

     La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere). [23]

     6. [24].

     7. Entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dopo la presentazione delle domande di rilascio di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi di prodotti oggetto delle domande stesse [25].

     8. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti [26].

     9. I titoli sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda [27].

     10. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, la validità del titolo d'esportazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

     11. Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti conformemente al disposto del paragrafo 8, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente al quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

     12. Oltre al soddisfacimento delle condizioni previste all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3719/88, lo svincolo della cauzione relativa al titolo d'esportazione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto in questione è giunto a destinazione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 4, del suddetto regolamento.

 

     Art. 13.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     - ogni lunedì e giovedì entro le ore 12.00:

     a) 1.1. le domande, o la loro assenza, di titoli con fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

     1.2. le domande, o la loro assenza, di titoli di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88;

     1.3. le domande di titoli di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino,

     presentate entro l'ultimo giorno lavorativo precedente quello della comunicazione;

     b) 1.1. i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, o la mancata emissione di titoli;

     1.2. i quantitativi per i quali sono stati richiesti e rilasciati titoli ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, indicando la data di presentazione della domanda e il paese di destinazione;

     entro l'ultimo giorno lavorativo precedente quello della comunicazione;

     c) i quantitativi per i quali sono state ritirate le domande di titoli di esportazione, nel caso di cui all'articolo 10, paragrafo 4;

     - prima del giorno 15 di ogni mese per il mese precedente:

     d) le domande di titoli di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88;

     e) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 e che non sono stati utilizzati;

     f) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino e che non sono stati interamente utilizzati;

     g) le domande di titoli di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino [28].

     2. Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere precisati:

     - il quantitativo, in peso, del prodotto per ogni categoria di cui all'articolo 8, paragrafo 5;

     - il quantitativo per ogni categoria, ripartito secondo la destinazione. Inoltre, nella comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera e), deve essere precisato l'importo della restituzione, per categoria.

     3. Tutte le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese quelle negative, vanno effettuate secondo il modello che figura all'allegato IV.

 

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 14.

     Il regolamento (CEE) n. 2377/80 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile per i titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995 a norma dello stesso.

 

     Art. 15.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

     Esso è applicabile per quanto riguarda i titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione richiesti a partire dal 1° luglio 1995.

 

 

Allegato I [29]

Elenco di cui all'articolo 5

 

     - 0102 90 05

     - 0102 90 21, 0102 90 29

     - 0102 90 41 a 0102 90 49

     - 0102 90 51 a 0102 90 79

     - 0201 10 00, 0201 20 20

     - 0201 20 30

     - 0201 20 50

     - 0201 20 90

     - 0201 30 00, 0206 10 95

     - 0202 10 00, 0202 20 10

     - 0202 20 30

     - 0202 20 50

     - 0202 20 90

     - 0202 30 10

     - 0202 30 50

     - 0202 30 90

     - 0206 29 91

     - 0210 20 10

     - 0210 20 90, 0210 90 41, 0210 90 90

     - 1602 50 10, 1602 90 61

     - 1602 50 31

     - 1602 50 39

     - 1602 50 80

     - 1602 90 69

 

 

Allegato II A [30]

Comunicazione relativa ai titoli d'importazione

 

      (Utilizzare il numero di codice, se indicato)

 

     Stato membro: __________

     Applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1445/95

     Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione:

dal: __________ al: __________

 

     (Omissis)

 

Codice

Codice NC

110

0102 90 05

120

0102 90 21 e 0102 90 29

130

0102 90 41 e 0102 90 49

140

da 0102 90 51 a 0102 90 79

 

 

210

0201 10 00 e 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 e 0206 10 95

 

 

310

0202 10 e 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

 

 

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 90 41 e 0210 90 90

 

 

510

1602 50 10 e 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 39

540

1602 50 80

550

1602 90 69

 

 

Allegato II B [31]

Comunicazione relativa alle importazioni effettive

 

     (Utilizzare il numero di codice, se indicato)

 

     Stato membro: __________

     Applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 1445/95

     Quantitativi di prodotti (in kg o in capi) effettivamente importati, ripartiti per:

 

     1. Regimi preferenziali [1]

     Numero(i) d'ordine per regolamento

 

Paese d'origine

Paese A

Paese B

Paese ...

Paese Z

Mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mese 1

 

 

 

 

Mese 2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Mese 11

 

 

 

 

Mese 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 12 mesi

 

 

 

 

 

 

     2. Importazioni non preferenziali

     Codice prodotto indicato all'allegato II A.

 

Paese d'origine

Paese A

Paese B

Paese ...

Paese Z

Mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mese 1

 

 

 

 

Mese 2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Mese 11

 

 

 

 

Mese 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 12 mesi

 

 

 

 

 

[1] Per i contingenti di animali vivi nn. 09.4005 e 09.4537 occorre ripartire i quantitativi importati anche per codice di prodotto indicato nell'allegato II A.

 

 

Allegato III [32]

Elenco delle categorie di prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 4

 

Categoria

Codice dei prodotti

011

0102 10 10 9140 e 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 e 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 e 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 e 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 e 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 e 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 e 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 e 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 e 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 e 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

280

1602 50 10 9170

320

1602 50 31 9125 e 1602 50 39 9125

350

1602 50 31 9325 e 1602 50 39 9325

380

1602 50 39 9425 e 1602 50 39 9525

490

1602 50 80 9535

 

 

Allegato IV [33]

Applicazione del regolamento (CE) n. 1445/95

 

     (Omissis)

 


[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2648/98.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 260/98.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 260/98.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 260/98.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 260/98.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 260/98.

[7] Articolo aggiunto dall'art. del regolamento (CE) n. 260/98 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 24/2001.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 260/98.

[9] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2616/97, già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 759/98 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1659/2000.

[10] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 852/2003.

[11] Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2616/97.

[12] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1659/2000 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2492/2001.

[13] Trattino così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 21 febbraio 1998, n. 52.

[14] Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2616/97.

[15] Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2616/97. Per una deroga al presente paragrafo, vedi l’art. 1 del regolamento (CE) n. 447/2005 e l’art. 1 del regolamento (CE) n. 471/2006.

[16] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 360/2004.

[17] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 360/2004.

[18] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1572/97 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2492/2001, ora così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1118/2004.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2616/97.

[20] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1118/2004.

[21] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 360/2004.

[22] Articolo inserito dal regolamento (CE) n. 2051/96.

[23] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1118/2004.

[24] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2365/98.

[25] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2365/98.

[26] Paragrafo modificato dal regolamento (CE) n. 2333/96 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2365/98.

[27] Paragrafo modificato dal regolamento (CE) n. 2333/96 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2365/98.

[28] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2616/97.

[29] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 260/98.

[30] L’originario allegato II è sostituito dagli attuali allegati II A e II B per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 260/98. Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 2 aprile 1998, n. L 102.

[31] L’originario allegato II è sostituito dagli attuali allegati II A e II B per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 260/98.

[32] Allegato già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n.1495/97 e dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2469/97 e così ulteriormente sostituito dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 118/2003.

[33] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2616/97.