§ 1.6.Q94 – Regolamento 2 giugno 1998, n. 1143.
Regolamento n. 1143/98 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:02/06/1998
Numero:1143


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  
Art. 5.  
Art. 5 bis. 
Art. 6.  
Art. 7.  
Art. 8.  
Art. 9.  
Art. 10.  
Art. 11.  


§ 1.6.Q94 – Regolamento 2 giugno 1998, n. 1143. [1]

Regolamento n. 1143/98 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98.

(G.U.C.E. 3 giugno 1998, n. L 159).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97, in particolare l'articolo 8,

     visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in particolare l'articolo 5,

     considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 ha previsto l'apertura di un contingente tariffario di un volume annuo di 7.000 vacche e giovenche di alcune razze di montagna originarie dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, con applicazione di un'aliquota dei dazi doganali ad valorem del 6%; che è necessario aprire tale contingente a titolo pluriennale per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1° luglio, di seguito denominati anni d'importazione, e adottare le relative modalità di applicazione;

     considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione a fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori "tradizionali" di vacche e giovenche di alcune razze di montagna; che talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo nazionale competente rischiano di limitare l'accesso degli importatori a questa parte del contingente; che occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi;

     considerando che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali del settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 15 capi sia stato importato dagli operatori interessati nel corso dei dodici mesi precedenti l'anno d'importazione in causa; che una partita di 15 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile;

     considerando che il controllo di tali criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto al registro dell'IVA;

     considerando che, per evitare operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che alla data del 1° luglio dell'anno d'importazione in causa non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

     considerando che è opportuno stabilire che la gestione di tale regime preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è opportuno prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

     considerando che per controllare la destinazione occorre prevedere l'identificazione degli animali importati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

     considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97, prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che occorre sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un certo periodo; che per garantire che gli animali non vengano abbattuti è opportuno esigere la costituzione di una cauzione che copra la differenza tra i dazi doganali della tariffa doganale comune (TDC) e i dazi applicabili alla data dell'immissione in libera pratica degli animali in causa;

     considerando che il regolamento (CE) n. 1012/98 della Commissione del 14 maggio 1998, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, prevede all'articolo 7, paragrafo 2, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento per un determinato periodo degli animali importati, la costituzione di una cauzione pari all'importo specifico dei dazi doganali della TDC; che tale importo non copre l'intera obbligazione doganale in caso di mancato rispetto degli obblighi connessi a tale contingente; che occorre pertanto adattare l'importo della cauzione alla differenza fra i dazi della TDC e i dazi ridotti;

     considerando che talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo nazionale competente rischiano di limitare l'accesso degli importatori tradizionali alla parte del contingente oggetto del regolamento suindicato; che occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi;

     considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. È aperto a titolo pluriennale, per periodi comprese tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, di seguito denominati anni d'importazione, il seguente contingente tariffario per animali originari dei paesi terzi elencati nell'allegato I:

     (Omissis) [2]

     2. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengano macellati entro quatto mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

     Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati.

 

          Art. 2.

     1. Il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è suddiviso in due parti, rispettivamente del 70 %, pari a 4900 capi, e del 30 %, pari a 2100 capi.

     a) La prima parte (70 %) è ripartita tra gli importatori della Comunità che possono comprovare di avere importato, nel corso dei 36 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, animali compresi nel contingente con numero d'ordine 09.4563.

     Tuttavia, gli Stati membri possono accettare, come quantitativo di riferimento, eventuali diritti di importazione relativi all'anno di importazione precedente che non siano stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente [3].

     b) La seconda parte (30 %) è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, nel corso dei 12 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, almeno 75 animali vivi della specie bovina di cui ai codice NC 0102. .

     Tuttavia, per l'anno d'importazione che va dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, il periodo di riferimento di cui alla lettera a), primo comma, va dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000 e quello di cui alla lettera b) va dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000. [4]

     2. In base alle domande di diritti d'importazione, la ripartizione della prima parte fra i diversi importatori è effettuata proporzionalmente alle importazioni degli animali ai sensi del paragrafo 1, lettera a), nel periodo ivi stabilito.

     3. In base alle domande di diritti d'importazione, la ripartizione della seconda parte è invece effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli importatori di cui al paragrafo 1, lettera b).

     La domanda di diritti d'importazione:

     - deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 15 capi,

     - non può riferirsi ad un quantitativo superiore a 50 capi.

     Qualora superi i 50 capi, la domanda viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo.

     4. La prova di importazione è fornita esclusivamente tramite il documento doganale di immissione in libera pratica debitamente vistato dalle autorità doganali.

     Gli Stati membri possono accettare copia del documento suddetto debitamente certificata dall'autorità che l'ha rilasciata se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere il documento originale.

 

          Art. 3.

     1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che, alla data del 1° luglio dell'anno d'importazione in causa, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

     2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

 

          Art. 4.

     1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata unicamente nello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

     2. Uno stesso interessato può presentare una sola domanda, che deve riguardare soltanto una delle due parti del contingente.

     Se un richiedente inoltra più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4, deve essere sottoposta dagli operatori alle autorità competenti entro il 10 luglio di ogni anno d'importazione.

     Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il settimo giorno lavorativo alla fine del periodo di presentazione delle domande, l'elenco degli operatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando il loro nome e indirizzo ed i quantitativi di animali importati durante il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

     4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4, sono presentate dagli operatori entro il 10 luglio di ogni anno d'importazione.

     Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il settimo giorno lavorativo dalla fine del periodo di presentazione delle domande, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

     5. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax; ove vengano presentate domande d'importazione, vanno compilati i moduli riprodotti negli allegati III e IV del presente regolamento.

 

          Art. 5.

     1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

     2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 4, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

     Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 15 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 15 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 15 capi, tale quantitativo costituisce una sola partita.

 

          Art. 5 bis. [5]

     1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.

     2. Devono essere chiesti titoli d'importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     3. Se la decisione della Commissione di cui all'articolo 5 comporta la fissazione di una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati.

 

          Art. 6.

     1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

     2. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto:

     - nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione e

     - da operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione.

     Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati. [6]

     3. [7]

     4. La durata di validità dei titoli d'importazione è fissata a novanta giorni a decorrere dal rilascio effettivo. Tuttavia, la validità dei titoli scade al più tardi il 30 giugno successivo alla data del loro rilascio.

     5. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

     6. Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

     Tuttavia, l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica.

     7. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano [8].

 

          Art. 7.

     1. Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica viene effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     2. [9]

     3. [10]

     4. Per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento di cui al paragrafo 1 nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di mancato rispetto di tale obbligo, è richiesto il deposito di una cauzione presso le autorità doganali competenti. L'importo della cauzione è pari alla differenza tra i dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune e i dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, applicabili alla data di immissione in libera pratica degli animali di cui trattasi.

     La cauzione è immediatamente svincolata se viene fornita la prova alle autorità doganali competenti che gli animali:

     a) non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica,

     b) sono stati abbattuti prima dello scadere di tale periodo per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

 

          Art. 8.

     La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi menzionati nell'allegato I; il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati;

     b) nella casella 16, i codici NC di cui all'allegato II;

     c) nella casella 20 una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Razze di montagna [regolamento (CE) n. 1143/98], anno d'importazione: … [11]

 

          Art. 9.

     Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi europei e del protocollo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente alle disposizioni previste dai citati protocolli.

 

          Art. 10.

     Il regolamento (CE) n. 1012/98 è modificato come segue:

     1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il comma seguente:

     "Fatto salvo il disposto del primo comma, gli Stati membri possono accettare come quantitativo di riferimento diritti d'importazione a titolo dell'anno d'importazione precedente che non sono stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente."

     2) L'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     "Per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento di cui al paragrafo 1 nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di mancato rispetto di tale obbligo, è richiesto il deposito di una cauzione presso le autorità doganali competenti. L'importo della cauzione è pari alla differenza tra i dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune e i dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, applicabili alla data di immissione in libera pratica degli animali di cui trattasi."

 

          Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

 

 

ALLEGATO I [12]

 

Elenco dei paesi terzi

 

     — Romania

     — Bulgaria.

 

 

     Allegato II

     (Omissis)

 

     Allegato III

     Telefax: (32-2) 2966027/2953613

     Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1143/98

     (Omissis)

 

     Allegato IV

     Telefax: (32-2) 2966027/2953613

     Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1143/98

     (Omissis)


[1] Regolamento abrogato dall’art. 10 del regolamento (CE) n. 1241/2005.

[2] Tabella sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 673/2003 e modificata dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 1118/2004.

[3] Comma così sostituito dall’art. 11 del regolamento n. 1081/99.

[4] Paragrafo modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 1081/99 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1096/2001.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1096/2001.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 1174/2000.

[7] Paragrafo così sostituito dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 1174/2000.

[8] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1096/2001.

[9] Paragrafo abrogato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 1081/99.

[10] Paragrafo abrogato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 1081/99.

[11] Lettera già sostituita dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 1081/99 e così ulteriormente sostituita dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 1118/2004.

[12] Allegato così sostituito dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 1118/2004.