§ 20.6.384 – Regolamento 28 maggio 1999, n. 1128.
Regolamento n. 1128/99 della Commissione recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:28/05/1999
Numero:1128


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  
Art. 5.  
Art. 5 bis. 
Art. 6.  
Art. 7. 
Art. 8.  
Art. 9.  


§ 20.6.384 – Regolamento 28 maggio 1999, n. 1128. [1]

Regolamento n. 1128/99 della Commissione recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi.

(G.U.C.E. 29 maggio 1999, n. L 135).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, modificato dal regolamento (CE) n. 2435/98, in particolare l'articolo 8,

     visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in particolare l'articolo 5,

     vista la decisione 98/677/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente, in particolare l'articolo 2,

     vista la decisione 1999/86/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore, in particolare l'articolo 2,

     (1) considerando che i regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1926/96 nonché le decisioni 98/667/CE e 1999/86/CE hanno previsto l'apertura di un contingente tariffario per un volume annuo di 178000 animali vivi della specie bovina, di peso non superiore a 80 kg, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, e per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80%; che è necessario adottare a titolo pluriennale per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1° luglio, in prosieguo denominati "anni d'importazione", le modalità d'applicazione; che è opportuno a tale scopo attenersi alle disposizioni annuali previste in passato per lo stesso contingente;

     (2) considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande d'importazione a fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori "tradizionali" di bovini; che talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo regionale competente rischiano di limitare l'accesso degli operatori a questa parte del contingente; che occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi;

     (3) considerando che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali nel settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 100 capi sia stato esportato e/o importato dagli operatori interessati nei dodici mesi precedenti l'anno d'importazione in causa; che una partita di 100 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile;

     (4) considerando che per controllare l'osservanza dei suddetti criteri è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro presso il quale l'operatore è iscritto nel registro dell'IVA;

     (5) considerando che, per evitare operazioni speculative, occorre vietare l'accesso al contingente agli operatori tradizionali che al 1° giugno precedente l'anno d'importazione in causa non svolgevano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

     (6) considerando che è opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

     (7) considerando che per garantire la regolarità delle importazioni è opportuno ripartire il rilascio dei titoli su diversi periodi dell'anno d'importazione;

     (8) considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine é necessario prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso completando talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 168/1999, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98;

     (9) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Indipendentemente dalle importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione di 169000 bovini giovani maschi destinati all'ingrasso e di 153000 animali vivi della specie bovina di peso compreso tra 80 e 300 kg, le importazioni nella Comunità di animali vivi della specie bovina di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 e 0102 90 49 indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, originari dei paesi elencati nell'allegato I, sono soggette alle misure di gestione fissate nel presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. A titolo pluriennale, per periodi compresi tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, in prosieguo denominati "anni d'importazione", possono essere rilasciati titoli d'importazione a norma del presente regolamento per anno d'importazione soltanto per 178000 animali di cui al codice NC 0102 90 05, originari dei paesi elencati nell'allegato I.

     Tale contingente reca il numero d'ordine 09.4598.

     2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l’aliquota del dazio doganale è ridotta del 90 % per gli animali originari della Bulgaria e della Romania [2].

     3. Il quantitativo annuo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due quote:

     a) la prima quota, pari al 70%, ossia a 124 600 capi, è ripartita tra gli importatori che possono dimostrare di aver importato animali compresi nel contingente con il numero d'ordine 09.4598 nel corso dei 36 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi.

     Tuttavia, gli Stati membri possono accettare come quantitativo di riferimento diritti d'importazione a titolo dell'anno d'importazione precedente che non sono stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente;

     b) la seconda quota, pari al 30%, ossia a 53400 capi, è ripartita tra gli operatori che possono dimostrare di aver importato e/o esportato, nei dodici mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, almeno 100 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 90, diversi da quelli contemplati alla lettera a).

     Gli operatori devono essere iscritti in un registro IVA nazionale.

     Tuttavia, per l'anno d'importazione che va dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, il periodo di riferimento di cui alla lettera a), primo comma, va dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000 e quello di cui alla lettera b) va dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2000. [3]

     4. La ripartizione della quota di 124600 capi è effettuata, sulla base delle domande di titoli d'importazione, tra gli importatori aventi diritto proporzionalmente alle importazioni di animali, ai sensi del paragrafo 3, lettera a), primo comma, effettuate nel periodo di cui alla stessa lettera a) e comprovate conformemente al disposto del paragrafo 6.

     5. La ripartizione della quota di 53 400 capi tra gli operatori aventi diritto viene effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti ai sensi del paragrafo 3, lettera b), e comprovati conformemente al disposto del paragrafo 6.

     6. Le prove d'importazione e di esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

     Gli Stati membri possono accettare una copia del documento suddetto, debitamente certificata dall'autorità emittente, se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere i documenti originali.

 

          Art. 3.

     1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), primo comma, non sono presi in considerazione gli operatori che, alla data del 1° giugno precedente l'anno d'importazione in causa, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

     2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna diritti a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

 

          Art. 4.

     1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto in un registro nazionale IVA.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), primo comma, la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono presentate dagli operatori alle autorità competenti entro il 21 giugno precedente fanno d'importazione in causa.

     Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo dopo il termine del periodo di presentazione delle domande, l'elenco degli operatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando il loro nome e indirizzo ed i quantitativi di animali importati durante il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), primo comma. [4]

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono presentate dagli operatori sino al 21 giugno precedente l'anno d'importazione in causa. Ogni interessato può presentare una sola domanda.

     Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili. Ogni domanda di diritti d'importazione non può superare il 10 % del numero di capi disponibili. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo dopo il termine del periodo di presentazione delle domande, l'elenco dei richiedenti e i quantitativi richiesti. [5]

     4. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo fax, utilizzando i moduli che figurano negli allegati II e III del presente regolamento.

 

          Art. 5.

     1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

     2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 3, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

     Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 100 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 100 capi, tale quantitativo costituisce una sola partita.

 

          Art. 5 bis. [6]

     1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.

     2. Devono essere chiesti titoli d'importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     3. Se la decisione della Commissione di cui all'articolo 5 comporta la fissazione di una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati.

 

          Art. 6.

     1. L'importazione dei quantitativi assegnati conformemente all'articolo 5 è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

     2. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto:

     - nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione e

     - - da operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione.

     Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati. [7]

     3. I titoli possono essere rilasciati fino al 31 dicembre dell'anno d'importazione, fino ad un massimo del 50 % dei diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per i rimanenti diritti d'importazione possono essere rilasciati a partire dal 1° gennaio dell'anno d'importazione [8] .

     4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:

     a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato I; il titolo obbliga ad importare da uno o più paesi indicati;

     b) nella casella 16, la sottovoce NC 0102 90 05;

     c) nella casella 20 il numero d’ordine 09.4598 e almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 1128/1999 [9].

     5. I titoli d'importazione emessi conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia, i titoli possono essere rilasciati soltanto a decorrere dal 1° luglio dell'anno d'importazione e cessano di essere validi dopo il 30 giugno.

     6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

     7. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

     8. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano [10] .

 

          Art. 7. [11]

     Gli animali importati beneficiano dei dazi di cui all’articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, oppure su presentazione di una dichiarazione dell’esportatore conformemente alle disposizioni di detti protocolli.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

 

          Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I [12]

 

Elenco dei paesi terzi

 

— Romania

— Bulgaria.

 

 

     Allegato II

     Telefax: (32 2) 296 60 27/(32 2) 295 36 13

     Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1128/1999

     Numero d'ordine 09.4598

     (Omissis)

 

     Allegato III

     Telefax: (32 2) 296 60 27 / (32 2) 295 36 13

     Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1128/1999

     Numero d'ordine 09.4598

     (Omissis)


[1] Regolamento abrogato dall’art. 9 del regolamento (CE) n. 1201/2004.

[2] Paragrafo da ultimo così sostituito dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 1118/2004.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1096/2001.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1096/2001.

[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1096/2001.

[6] Articolo inserito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1096/2001.

[7] Paragrafo così sostituito dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 1174/2000.

[8] Paragrafo così sostituito dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 1174/2000.

[9] Lettera così sostituita dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 1118/2004.

[10] Paragrafo aggiunto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1096/2001.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 1118/2004.

[12] Allegato così sostituito dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 1118/2004.