§ 4.1.83 - Regolamento 30 gennaio 2006, n. 247.
Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:30/01/2006
Numero:247


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Bilancio previsionale di approvvigionamento
Art. 3.  Funzionamento del regime
Art. 4.  Esportazione verso i paesi terzi e spedizione verso il resto della Comunità
Art. 5.  Zucchero
Art. 6.  Preparazioni a base di latte
Art. 7.  Importazione di riso nella Riunione
Art. 8.  Modalità di applicazione del regime
Art. 9.  Programmi di sostegno
Art. 10.  Misure
Art. 11.  Compatibilità e coerenza
Art. 12.  Contenuto dei programmi comunitari di sostegno
Art. 13.  Sorveglianza
Art. 14.  Simbolo grafico
Art. 15.  Sviluppo rurale
Art. 16.  Aiuti di Stato
Art. 17.  Programmi fitosanitari
Art. 18.  Vino
Art. 19.  Settore lattiero-caseario
Art. 20.  Allevamento
Art. 21.  Aiuto di Stato a favore della produzione di tabacco
Art. 22.  Esenzione dai dazi doganali per il tabacco
Art. 23.  Dotazione finanziaria
Art. 24.     
Art. 25.  Modalità di applicazione
Art. 26.  Comitato di gestione
Art. 27.  Misure nazionali
Art. 28.  Comunicazioni e relazioni
Art. 29.  Abrogazioni
Art. 30.  Misure transitorie
Art. 31.  Modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003
Art. 32.  Modifica del regolamento (CE) n. 1785/2003
Art. 33.  Entrata in vigore


§ 4.1.83 - Regolamento 30 gennaio 2006, n. 247. [1]

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

(G.U.U.E. 14 febbraio 2006, n. L 42).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e l’articolo 299, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

      (1) La particolare situazione geografica delle regioni ultraperiferiche, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all’insularità e all’ultraperifericità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali regioni vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. In taluni casi, operatori e produttori sono soggetti ad una doppia insularità. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l’approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche e per ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

      (2) A tal fine, in deroga all’articolo 23 del trattato, è opportuno esentare dai dazi le importazioni di taluni prodotti agricoli provenienti da paesi terzi. Per tener conto della loro origine e del trattamento doganale loro applicabile ai sensi delle disposizioni comunitarie, occorrerebbe equiparare ai prodotti importati direttamente, ai fini della concessione del regime specifico di approvvigionamento, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità.

      (3) Per realizzare efficacemente l’obiettivo di ridurre i prezzi nelle regioni ultraperiferiche e di ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità, salvaguardando nel contempo la competitività dei prodotti comunitari, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari nelle regioni ultraperiferiche. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all’esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi dovuti all’insularità e all’ultraperifericità.

      (4) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorrerebbe pertanto vietare la spedizione o l’esportazione di questi prodotti dalle regioni ultraperiferiche. La spedizione o l’esportazione di tali prodotti andrebbero tuttavia autorizzate quando il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato o, nel caso dei prodotti trasformati, allo scopo di favorire il commercio su scala regionale o tra le due regioni ultraperiferiche portoghesi. È opportuno altresì prendere in considerazione i flussi di scambio tradizionali tra l'insieme delle regioni ultraperiferiche e i paesi terzi e quindi autorizzare l’esportazione di prodotti trasformati da queste regioni in misura corrispondente alle esportazioni tradizionali. Questa limitazione non dovrebbe applicarsi neppure alle spedizioni tradizionali di prodotti trasformati. Per motivi di chiarezza, occorrerebbe precisare il periodo di riferimento per la definizione dei quantitativi di tali prodotti tradizionalmente spediti o esportati.

      (5) Occorrerebbe tuttavia adottare misure appropriate per consentire la necessaria ristrutturazione del settore di trasformazione dello zucchero nelle Azzorre. Queste misure dovrebbero tener conto del fatto che, per mantenere vitale il settore dello zucchero nelle Azzorre, è necessario garantire un determinato livello di produzione. Inoltre, a norma del presente regolamento, il Portogallo disporrà dei mezzi per sostenere la produzione locale di barbabietola da zucchero. In questo contesto le spedizioni di zucchero dalle Azzorre nel resto della Comunità dovrebbero essere autorizzate a titolo eccezionale a superare i flussi tradizionali per un periodo limitato di quattro anni entro limiti annui progressivamente ridotti. Poiché i quantitativi che potranno essere rispediti saranno proporzionali e limitati all'entità strettamente necessaria a garantire la vitalità della produzione e della trasformazione locali dello zucchero, la spedizione temporanea di zucchero dalle Azzorre non inciderà negativamente sul mercato interno comunitario.

      (6) Per quanto riguarda lo zucchero C per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera e delle Isole Canarie, occorrerebbe continuare ad applicare il regime di esenzione dai dazi all'importazione previsti nel regolamento (CEE) n. 2177/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico per le Azzorre, Madera e le Isole Canarie, nel periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

      (7) Le Isole Canarie sono state finora approvvigionate, a titolo del regime specifico di approvvigionamento, di preparazioni a base di latte di cui ai codici NC 1901 90 99 e NC 2106 90 92, destinate alla trasformazione industriale. In attesa della ristrutturazione dell'industria locale, occorrerebbe consentire la prosecuzione dell'approvvigionamento di tali prodotti per un periodo transitorio.

      (8) Per realizzare gli obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, i vantaggi economici del regime devono ripercuotersi sui costi di produzione e ridurre i prezzi fino allo stadio dell’utilizzatore finale. Essi dovrebbero essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.

      (9) La politica della Comunità a favore delle produzioni locali delle regioni ultraperiferiche ha interessato una molteplicità di prodotti e di misure che ne hanno favorito la produzione, la commercializzazione o la trasformazione. Tali misure si sono dimostrate efficaci e hanno consentito il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole. La Comunità dovrebbe continuare a sostenere queste produzioni, che rappresentano un fattore essenziale per l’equilibrio ambientale, sociale ed economico delle regioni ultraperiferiche. L’esperienza ha dimostrato che, al pari della politica di sviluppo rurale, un più stretto partenariato con le autorità locali può consentire di cogliere in modo più mirato le problematiche specifiche delle regioni interessate. È quindi opportuno continuare a sostenere le produzioni locali attraverso programmi generali, elaborati al livello territoriale pertinente e trasmessi dallo Stato membro interessato alla Commissione.

      (10) Per meglio realizzare gli obiettivi di sviluppo delle produzioni agricole locali e di approvvigionamento di prodotti agricoli, occorrerebbe coinvolgere maggiormente le regioni interessate nella programmazione dell’approvvigionamento e sistematizzare il partenariato tra la Commissione e gli Stati membri. È pertanto opportuno che il programma di approvvigionamento sia elaborato dalle autorità designate dallo Stato membro e presentato da quest'ultimo alla Commissione per approvazione.

      (11) I produttori agricoli delle regioni ultraperiferiche andrebbero incoraggiati a fornire prodotti di qualità e a favorirne la commercializzazione. A tal fine può essere utile l’uso del simbolo grafico istituito dalla Commissione.

      (12) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), definisce le misure di sviluppo rurale che possono essere sovvenzionate dalla Comunità e le condizioni per poter beneficiare di questo sostegno. Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle regioni ultraperiferiche presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. È opportuno pertanto poter derogare, per alcuni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

      (13) Quanto al sostegno al settore forestale, l’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 ne limita la concessione alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Una parte delle foreste e delle superfici boschive situate sul territorio delle regioni ultraperiferiche appartiene ad autorità pubbliche diverse dai comuni. Occorrerebbe pertanto rendere più flessibili le condizioni previste nel suddetto articolo.

      (14) L’articolo 24, paragrafo 2, e l’allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999 stabiliscono gli importi annui massimi ammissibili a titolo del sostegno agroambientale comunitario. Per tenere conto della situazione ambientale specifica di talune zone di pascolo molto sensibili nelle Azzorre e della salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, in particolare i terrazzamenti di Madera, è opportuno prevedere la possibilità, per determinate misure, di aumentare tali importi fino a raddoppiarli.

      (15) Può essere accordata una deroga alla politica costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola delle regioni ultraperiferiche, dovute alla lontananza, all’insularità, all’ultraperifericità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti.

      (16) La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole delle regioni ultraperiferiche incontra particolari difficoltà dovute alle condizioni climatiche e all’insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati. Occorrerebbe pertanto introdurre programmi di lotta, anche mediante metodi biologici, contro gli organismi nocivi e precisare la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di detti programmi.

      (17) Il mantenimento dei vigneti, la coltura più diffusa a Madera e nelle Isole Canarie e di grande importanza nelle Azzorre, è un imperativo economico e ambientale. Al fine di sostenere la produzione vitivinicola, in queste regioni non si dovrebbero applicare né i premi all’abbandono, né i meccanismi di mercato, ad eccezione della distillazione di crisi nelle Canarie, che dovrebbe essere attivata in caso di eccezionale turbativa del mercato dovuta a problemi di qualità. Parimenti, difficoltà di carattere tecnico e socioeconomico hanno impedito di effettuare entro i termini previsti la totale riconversione, a Madera e nelle Azzorre, delle superfici coltivate a varietà di viti ibride vietate dall’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Il vino prodotto da tali vigneti è destinato al consumo locale tradizionale. Una proroga dei termini permetterà di riconvertire tali vigneti salvaguardando nel contempo il tessuto economico della regione, fortemente legato alla viticoltura. Il Portogallo dovrebbe informare ogni anno la Commissione sull’andamento dei lavori di riconversione delle superfici in questione.

      (18) Nelle Azzorre la ristrutturazione del settore lattiero-caseario non è ancora ultimata. In considerazione della forte dipendenza delle Azzorre dalla produzione di latte, a cui si aggiungono altri svantaggi dovuti all’ultraperifericità dell’arcipelago e alla mancanza di produzioni alternative redditizie, è opportuno confermare la deroga ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, introdotta dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (Poseima), e prorogata dal regolamento (CE) n. 55/2004 del Consiglio, per quanto riguarda l’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nelle Azzorre.

      (19) A Madera il sostegno alla produzione di latte di vacca non è risultato sufficiente a mantenere l’equilibrio tra l’approvvigionamento interno e quello esterno, soprattutto a causa delle gravi difficoltà strutturali di cui soffre tale settore e della sua scarsa capacità di reagire positivamente ai nuovi contesti economici. È quindi opportuno continuare ad autorizzare la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere di origine comunitaria, al fine di sopperire più ampiamente al fabbisogno locale.

      (20) L’esigenza di incentivare la produzione locale giustifica il fatto che non si applichi il regolamento (CE) n. 1788/2003 nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera. A Madera tale esenzione dovrebbe essere stabilita limitatamente a 4 000 tonnellate, corrispondenti alle 2 000 tonnellate della produzione attuale e ad una possibilità di sviluppo ragionevole della produzione, stimata attualmente ad un massimo di 2 000 tonnellate.

      (21) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali. Per sopperire al fabbisogno locale dei dipartimenti francesi d'oltremare e di Madera, occorrerebbe autorizzare l’importazione dai paesi terzi, in esenzione da dazi doganali, di bovini maschi destinati all’ingrasso, a determinate condizioni e nei limiti di un massimale annuo. È opportuno prorogare la possibilità esistente in Portogallo nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, di trasferire i diritti al premio per vacca nutrice dal Portogallo continentale alle Azzorre e adeguare questo strumento al nuovo contesto del sostegno a favore delle regioni ultraperiferiche.

      (22) La coltivazione del tabacco ha sempre avuto una grande importanza nell’arcipelago delle Canarie. Sul piano economico, la lavorazione del tabacco continua a costituire una delle principali attività industriali della regione. Sul piano sociale, si tratta di un’attività caratteristica dei piccoli agricoltori che richiede un impiego assai intensivo di manodopera. Tuttavia, la tabacchicoltura non è sufficientemente remunerativa e corre pertanto il rischio di scomparire. Di fatto, la produzione di tabacco è attualmente circoscritta a una piccola superficie dell’isola di La Palma ed è destinata alla lavorazione artigianale dei sigari. La Spagna dovrebbe essere pertanto autorizzata a proseguire la concessione di un aiuto complementare all’aiuto comunitario, per consentire il mantenimento di questa coltura tradizionale e dell’attività artigianale ad essa legata. Inoltre, per salvaguardare la fabbricazione locale di prodotti del tabacco, occorrerebbe mantenere il regime di esenzione dai dazi doganali all’importazione nell’arcipelago per i tabacchi greggi e semilavorati, nei limiti di un massimale annuo di 20 000 tonnellate di equivalente tabacco greggio scostolato.

      (23) L’attuazione del presente regolamento non deve pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le regioni ultraperiferiche. Per questo motivo, per l’esecuzione delle misure necessarie, gli Stati membri dovrebbero disporre di fondi equivalenti agli aiuti già concessi dalla Comunità ai sensi del regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d’oltremare per taluni prodotti agricoli (Poseidom), del regolamento (CE) n. 1453/2001 e del regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Isole Canarie per taluni prodotti agricoli (Poseican), nonché agli aiuti concessi agli allevatori stabiliti in queste regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e alle sovvenzioni concesse per le forniture di riso al dipartimento francese d'oltremare della Riunione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso. Il nuovo sistema di sostegno delle produzioni agricole nelle regioni ultraperiferiche, introdotto dal presente regolamento, dovrebbe essere coordinato con il sostegno a favore di queste stesse produzioni in vigore nel resto della Comunità.

      (24) Occorrerebbe abrogare i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001. Occorrerebbe altresì modificare i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1785/2003, al fine di coordinare i rispettivi regimi.

      (25) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

      (26) È opportuno che i programmi previsti nel presente regolamento si applichino a decorrere dalla notifica della loro approvazione da parte della Commissione. Tuttavia, affinché detti programmi possano prendere l'avvio in tempo, è opportuno consentire agli Stati membri e alla Commissione di adottare tutte le misure preparatorie tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data dell'applicazione dei programmi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO 1

OGGETTO

 

     Art. 1. Oggetto

     Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore agricolo intese ad ovviare alla lontananza, all’insularità, all’ultraperifericità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima rude ed alla dipendenza da un numero limitato di prodotti delle regioni dell’Unione menzionate all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato (di seguito «regioni ultraperiferiche»).

 

TITOLO II

REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

 

          Art. 2. Bilancio previsionale di approvvigionamento

     1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, essenziali al consumo umano o alla fabbricazione di altri prodotti, o in quanto fattori di produzione agricoli, nelle regioni ultraperiferiche.

     2. Un bilancio previsionale di approvvigionamento quantifica il fabbisogno annuo relativo ai prodotti di cui al paragrafo 1. La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento o di trasformazione dei prodotti destinati al mercato locale, tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità o esportati verso paesi terzi a titolo di commercio regionale o di commercio tradizionale, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

 

          Art. 3. Funzionamento del regime

     1. Limitatamente ai quantitativi stabiliti dal bilancio previsionale di approvvigionamento, non si applica alcun dazio all’importazione nelle regioni ultraperiferiche dei prodotti interessati dal regime specifico di approvvigionamento, provenienti direttamente dai paesi terzi.

     Ai fini del presente titolo, i prodotti importati che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità si considerano provenienti direttamente dai paesi terzi.

     2. Per soddisfare, in termini di qualità e di prezzi, i fabbisogni accertati a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, preservando nel contempo la parte degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità, è concesso un aiuto per l’approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche con prodotti in ammasso a seguito di misure comunitarie d’intervento o disponibili sul mercato comunitario.

     L’importo dell’aiuto è fissato, per ciascun tipo di prodotto, tenendo conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all’esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei costi aggiuntivi dovuti all’insularità e all’ultraperifericità.

     3. Il regime specifico di approvvigionamento si applica in modo da tenere conto, in particolare:

     a) dei fabbisogni specifici delle regioni ultraperiferiche e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei rispettivi requisiti qualitativi;

     b) dei flussi di scambio con il resto della Comunità;

     c) dell'aspetto economico degli aiuti previsti.

     4. Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla ripercussione effettiva, fino allo stadio dell’utilizzatore finale, del vantaggio economico risultante dall’esenzione dal dazio all’importazione o dall’aiuto comunitario.

 

          Art. 4. Esportazione verso i paesi terzi e spedizione verso il resto della Comunità

     1. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

     Tali condizioni comprendono, in particolare, il pagamento dei dazi all’importazione per i prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o il rimborso degli aiuti percepiti nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento per i prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

     Queste condizioni non si applicano ai flussi di scambio tra i dipartimenti francesi d’oltremare.

     2. La limitazione di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti trasformati nelle regioni ultraperiferiche a partire da prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, i quali:

     a) sono esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità, limitatamente ai quantitativi corrispondenti alle esportazioni tradizionali e alle spedizioni tradizionali. I suddetti quantitativi sono definiti dalla Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, in base alla media delle spedizioni o delle esportazioni effettuate negli anni 1989, 1990 e 1991;

     b) sono esportati verso i paesi terzi a titolo di commercio regionale, nel rispetto delle destinazioni e delle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2;

     c) sono spediti dalle Azzorre verso Madera e viceversa.

     d) sono spediti da Madera verso le Isole Canarie e viceversa.

     Non è concessa alcuna restituzione all’esportazione di tali prodotti.

     3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), possono essere spediti dalle Azzorre nel resto della Comunità i seguenti quantitativi massimi di zucchero (codice NC 1701) per i seguenti anni:

     — nel 2006: 3 000 tonnellate,

     — nel 2007: 2 285 tonnellate,

     — nel 2008: 1 570 tonnellate,

     — nel 2009: 855 tonnellate.

 

          Art. 5. Zucchero

     1. Nel periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, lo zucchero C di cui all'articolo 13 di detto regolamento, esportato a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, e introdotto per il consumo a Madera e nelle Isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 e per la raffinazione e il consumo nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 1701 12 10, beneficia, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, del regime di esenzione dai dazi d'importazione nei limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

     2. Per l’approvvigionamento delle Azzorre in zucchero greggio, il fabbisogno viene valutato prendendo in considerazione l’andamento della produzione locale di barbabietole da zucchero. I quantitativi che fruiscono del regime di approvvigionamento vengono calcolati in modo che il volume totale annuo di zucchero raffinato nelle Azzorre non sia superiore a 10 000 tonnellate.

 

          Art. 6. Preparazioni a base di latte

     In deroga all'articolo 2, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2009, le Isole Canarie possono continuare ad approvvigionarsi di preparazioni a base di latte di cui ai codici NC 1901 90 99 e NC 2106 90 92 destinate alla trasformazione industriale entro il limite, rispettivamente, di 800 tonnellate e 45 tonnellate all'anno. L'aiuto versato per l'approvvigionamento in provenienza dalla Comunità per questi due prodotti non può superare rispettivamente 210 EUR a tonnellata e 59 EUR a tonnellata ed è compreso nel limite di cui all'articolo 23.

 

          Art. 7. Importazione di riso nella Riunione

     Non è riscosso alcun dazio all’importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione dei prodotti di cui ai codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 40 00 destinati al consumo locale.

 

          Art. 8. Modalità di applicazione del regime

     Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Esse stabiliscono, in particolare, a quali condizioni gli Stati membri possono modificare i quantitativi di prodotti e la destinazione delle risorse assegnate annualmente ai vari prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento e, se necessario, dispongono l’istituzione di un sistema di titoli d’importazione o di consegna.

 

TITOLO III

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI

 

          Art. 9. Programmi di sostegno

     1. Sono istituiti programmi comunitari di sostegno alle regioni ultraperiferiche, comprendenti misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo II, del trattato.

     2. I programmi comunitari di sostegno sono definiti al livello territoriale giudicato più pertinente dallo Stato membro interessato. Essi sono elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro e da questo presentati alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale pertinente.

     3. Può essere presentato un solo programma comunitario di sostegno per ciascuna regione ultraperiferica.

 

          Art. 10. Misure

     I programmi comunitari di sostegno contengono le misure necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali in ciascuna delle regioni ultraperiferiche.

 

          Art. 11. Compatibilità e coerenza

     1. Le misure adottate nell’ambito dei programmi di sostegno devono essere conformi al diritto comunitario e coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure che ne fanno parte.

     2. Le misure adottate nell’ambito dei programmi di sostegno devono essere coerenti con le misure poste in essere nel quadro delle altre componenti della politica agricola comune, in particolare le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e la protezione dell’ambiente.

     Più precisamente, nessuna misura ai sensi del presente regolamento può essere finanziata:

     a) a titolo di sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nel quadro di un’organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi;

     b) a titolo di sostegno a progetti di ricerca, a misure dirette a sostenere progetti di ricerca o a misure ammissibili a finanziamento comunitario a norma della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario;

     c) a titolo di sostegno alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

 

          Art. 12. Contenuto dei programmi comunitari di sostegno

     Ciascun programma comunitario di sostegno contiene:

     a) una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie mobilitate e i risultati salienti delle azioni intraprese a norma dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001;

     b) una descrizione della strategia proposta, con indicazione delle priorità selezionate e degli obiettivi quantificati, nonché una valutazione dell’impatto previsto sotto il profilo economico, ambientale e sociale, tra l’altro in termini di occupazione;

     c) una descrizione delle misure progettate, in particolare i regimi di aiuto con i quali si intende attuare il programma, nonché eventuali indicazioni del fabbisogno in materia di studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e di assistenza tecnica nelle fasi di preparazione, attuazione o adeguamento delle misure in questione;

     d) un calendario di attuazione delle misure previste e un prospetto finanziario generale indicativo, riassumente l’insieme delle risorse richieste;

     e) una giustificazione della compatibilità e della coerenza tra le varie misure dei programmi, nonché la definizione dei criteri e degli indicatori quantitativi per la sorveglianza e la valutazione;

     f) le disposizioni adottate a garanzia dell’attuazione efficace e corretta dei programmi, tra l’altro in materia di pubblicità, controllo e valutazione, nonché la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione e le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni;

     g) la designazione delle autorità e degli organismi competenti per l’attuazione del programma, nonché la designazione, ai livelli pertinenti, delle autorità o degli enti associati e dei partner socioeconomici e gli esiti delle consultazioni effettuate.

 

          Art. 13. Sorveglianza

     Le procedure e gli indicatori materiali e finanziari atti a consentire un’efficace sorveglianza dell’attuazione dei programmi comunitari di sostegno sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

 

TITOLO IV

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

 

          Art. 14. Simbolo grafico

     1. È istituito un simbolo grafico allo scopo di favorire la conoscenza e il consumo dei prodotti agricoli di qualità, come tali o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche.

     2. Le condizioni di utilizzazione del simbolo grafico di cui al paragrafo 1 sono proposte dalle organizzazioni professionali interessate. Le autorità nazionali sottopongono queste proposte, corredate del loro parere, all’approvazione della Commissione.

     L’uso del simbolo è controllato da un’autorità pubblica o da un organismo riconosciuto dalle autorità nazionali competenti.

 

          Art. 15. Sviluppo rurale

     1. In deroga all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, per le regioni ultraperiferiche il valore totale dell’aiuto per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l’orientamento verso l’agricoltura sostenibile nelle aziende agricole di dimensioni economiche ridotte, da definire nei complementi di programmazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, è limitato al 75 % del volume di investimenti ammissibile.

     2. In deroga all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, per le regioni ultraperiferiche il valore totale dell’aiuto per gli investimenti in imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nell'ambito dei complementi di programmazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 è limitato al 65 % del volume di investimenti ammissibile. Per le piccole e medie imprese, il valore totale dell’aiuto suddetto è limitato, alle stesse condizioni, al 75 %.

     3. La limitazione di cui all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste tropicali o subtropicali o alle superfici boschive situate nel territorio dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera. 4. In deroga all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli importi annui massimi ammissibili a titolo di aiuto comunitario, previsti nell’allegato del medesimo regolamento, possono essere aumentati fino al doppio per la misura di protezione dei laghi nelle Azzorre e per la misura di salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, in particolare la conservazione dei muretti di pietra di sostegno delle terrazze a Madera.

     5. Le misure previste dal presente articolo sono descritte eventualmente nei programmi di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1260/1999, relativi alle regioni in questione.

 

          Art. 16. Aiuti di Stato

     1. Per i prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato stesso, la Commissione può autorizzare, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche, connesse alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità.

     2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l’attuazione dei programmi comunitari di sostegno di cui al titolo III del presente regolamento. In tal caso, l’aiuto di Stato deve essere notificato dagli Stati membri e approvato dalla Commissione a norma del presente regolamento, in quanto parte integrante dei programmi stessi. L’aiuto così notificato è considerato notificato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, prima frase, del trattato.

     3. La Francia può accordare un aiuto nazionale per il settore dello zucchero nelle regioni ultraperiferiche francesi fino ad un massimo di 60 milioni di EUR per la campagna di commercializzazione 2005/2006 e di 90 milioni di EUR dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 in poi.

     Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano all’aiuto di cui al presente paragrafo.

     Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione, la Francia informa la Commissione dell’importo dell’aiuto effettivamente concesso. [2]

 

          Art. 17. Programmi fitosanitari

     1. La Francia e il Portogallo presentano alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, rispettivamente nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle Azzorre e a Madera. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata ed il loro costo. I programmi presentati a norma del presente articolo non riguardano la protezione delle banane.

     2. La Comunità contribuisce al finanziamento dei programmi di cui al paragrafo 1 sulla base di un’analisi tecnica della situazione regionale.

     3. La partecipazione finanziaria della Comunità di cui al paragrafo 2 e l’importo dell’aiuto sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 3. Secondo la stessa procedura vengono definite le misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario.

     Detta partecipazione può raggiungere il 60 % delle spese ammissibili nei dipartimenti francesi d'oltremare e il 75 % delle spese ammissibili nelle Azzorre e a Madera. Il pagamento è effettuato in base alla documentazione fornita dalle autorità della Francia e del Portogallo. Se necessario, la Commissione può organizzare indagini e farle svolgere per proprio conto dagli esperti di cui all’articolo 21 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

 

          Art. 18. Vino

     1. Il titolo II, capo II, e il titolo III, capi I e II, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del settore vitivinicolo, e il capo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, non si applicano alle Azzorre e a Madera.

     2. In deroga all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le uve provenienti dalle varietà di viti «ibridi produttori diretti» di cui è vietata la coltura (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont), raccolte nelle Azzorre e a Madera, possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato ad essere commercializzato esclusivamente in tali regioni.

     Entro il 31 dicembre 2013 il Portogallo procede all’eliminazione progressiva degli appezzamenti coltivati a varietà di viti «ibridi produttori diretti» di cui è vietata la coltura, avvalendosi, se del caso, del sostegno di cui al titolo II, capo III, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     Il Portogallo informa ogni anno la Commissione sull’andamento dei lavori di riconversione e ristrutturazione delle superfici coltivate a varietà di viti «ibridi produttori diretti» di cui è vietata la coltura.

     3. Il titolo II, capo II, e il titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 e il capo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 non si applicano alle Isole Canarie, fatta eccezione per la distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta a problemi di qualità.

 

          Art. 19. Settore lattiero-caseario

     1. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1999/2000, ai fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1788/2003, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti all’articolo 5, lettera c), del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento maggiorato della percentuale di cui al terzo comma del presente paragrafo.

     Il prelievo supplementare è dovuto per i quantitativi che superano il quantitativo di riferimento così maggiorato, previa ridistribuzione dei quantitativi rimasti inutilizzati all’interno del margine di tale maggiorazione tra tutti i produttori di cui all’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, in proporzione al quantitativo di riferimento di cui ciascuno di essi dispone.

     La percentuale di cui al primo comma è pari al rapporto tra i quantitativi, rispettivamente di 73 000 tonnellate per le campagne dal 1999/2000 al 2004/2005 e di 23 000 tonnellate a partire dalla campagna 2005/2006, e la somma dei quantitativi di riferimento disponibili in ciascuna azienda al 31 marzo 2000. Essa si applica esclusivamente ai quantitativi di riferimento disponibili nell’azienda al 31 marzo 2000.

     2. I quantitativi di latte o equivalente latte commercializzati che superano i quantitativi di riferimento, ma senza superare la percentuale di cui al paragrafo 1, dopo la ridistribuzione ivi prevista, non vengono presi in considerazione per constatare un eventuale superamento da parte del Portogallo, calcolato a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1788/2003.

     3. Il regime del prelievo supplementare a carico dei produttori di latte di vacca previsto dal regolamento (CE) n. 1788/2003 non si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare né, limitatamente ad una produzione locale di 4 000 tonnellate di latte, a Madera.

     4. In deroga agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguada il latte alimentare, e limitatamente al fabbisogno locale, è autorizzata a Madera la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere di origine comunitaria, a condizione che siano assicurati la raccolta e lo smercio della produzione locale di latte. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.

     Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Tali modalità determinano, in particolare, la quantità di latte fresco di produzione locale che deve essere incorporata nel latte UHT ricostituito di cui al primo comma.

 

          Art. 20. Allevamento

     1. Finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carne nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera, è ammessa l’importazione, in esenzione dai dazi doganali di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1254/1999, a fini d’ingrasso sul posto, di bovini originari dei paesi terzi e destinati al consumo nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera.

     L’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 1, si applicano agli animali che beneficiano dell’esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo.

     2. Le quantità di animali che possono beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1 è determinata, quando la necessità dell’importazione è giustificata, in funzione dell’evoluzione della produzione locale. Dette quantità, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, comprendenti in particolare la durata minima del periodo d’ingrasso, sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Gli animali in questione sono destinati in via prioritaria ai produttori che detengono almeno il 50 % di animali da ingrasso di origine locale.

     3. Qualora si applichino l'articolo 67 e l’articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1782/2003, il Portogallo può ridurre il massimale nazionale per i diritti ai pagamenti per le carni ovine e caprine e al premio per vacca nutrice. In tal caso, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, l’importo corrispondente viene trasferito dai massimali fissati a norma delle disposizioni summenzionate alla dotazione finanziaria di cui all’articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino.

 

          Art. 21. Aiuto di Stato a favore della produzione di tabacco

     La Spagna è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di tabacco nelle Isole Canarie ad integrazione del premio istituito dal titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio. La concessione di tale aiuto non deve comportare discriminazioni tra i produttori dell’arcipelago.

     L’importo dell’aiuto non può essere superiore a 2 980,62 EUR per tonnellata. L’aiuto integrativo è concesso nel limite di 10 tonnellate l’anno.

 

          Art. 22. Esenzione dai dazi doganali per il tabacco

     1. Non vengono applicati dazi doganali all’importazione diretta nelle Isole Canarie di tabacchi greggi e semilavorati di cui:

     a) al codice NC 2401; e

     b) alle sottovoci seguenti:

     — 2401 10 tabacco greggio non scostolato,

     — 2401 20 tabacco greggio scostolato,

     — ex 2401 20 fasce di sigari, presentate su sostegni in bobine, destinate alla fabbricazione di tabacchi,

     — 2401 30 cascami di tabacco,

     — ex 2402 10 sigari non finiti sprovvisti di copertura,

     — ex 2403 10 tabacco spuntato (miscela definitiva di tabacco utilizzata per la fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari),

     — ex 2403 91 tabacco «omogeneizzato» o «ricostituito», anche sotto forma di fogli o strisce,

     — ex 2403 99 tabacco espanso.

     L’esenzione di cui al primo comma si applica a prodotti destinati alla fabbricazione locale di prodotti del tabacco, limitatamente ad un quantitativo annuo d’importazione di 20 000 tonnellate in equivalente tabacco greggio scostolato.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 23. Dotazione finanziaria

     1. Le misure previste dal presente regolamento, eccettuate quelle di cui all’articolo 15, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, per il periodo fino al 31 dicembre 2006. Con effetto dal 1° gennaio 2007 le stesse misure costituiranno un intervento per regolare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

     2. La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento per un importo annuo pari a: [3]

 

 

 

 

 

(milioni di EUR)

 

Esercizio finanziario 2007

Esercizio finanziario 2008

Esercizio finanziario 2009

Esercizio finanziario 2010 e successivi

Dipartimenti francesi d’oltremare

126,6

133,5

140,3

143,9

Azzorre e Madeira

77,9

78,0

78,1

78,2

isole Canarie

127,3

127,3

127,3

127,3

 

     3. Le dotazioni assegnate annualmente ai programmi di cui al titolo II non possono essere superiori ai seguenti importi:

     — per i dipartimenti francesi d'oltremare: 20,7 milioni di EUR,

     — per le Azzorre e Madera: 17,7 milioni di EUR,

     — per le Isole Canarie: 72,7 milioni di EUR.

     4. Per il 2006 gli importi annui di cui ai paragrafi 2 e 3 sono decurtati dell'importo di tutte le spese sostenute in seguito alle misure attuate a norma dei regolamenti di cui all'articolo 29.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

          Art. 24.

     1. Gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma globale nel quadro della dotazione finanziaria di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, entro il 14 aprile 2006.

     Il progetto di programma comprende il progetto di bilancio previsionale di approvvigionamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, con l'elenco dei prodotti, i relativi quantitativi e gli importi dell'aiuto per l’approvvigionamento in provenienza dalla Comunità, nonché il progetto di programma di sostegno a favore delle produzioni locali di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

     2. La Commissione valuta i programmi globali proposti e ne decide l'approvazione entro quattro mesi al massimo dalla loro presentazione, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

     3. Ciascun programma globale si applica a decorrere dalla data della notifica, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, della sua approvazione.

 

          Art. 25. Modalità di applicazione

     Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Esse comprendono, in particolare:

     — le condizioni alle quali gli Stati membri possono modificare i quantitativi e gli importi dell'aiuto per l'approvvigionamento nonché le misure di sostegno o la destinazione delle risorse assegnate a sostegno delle produzioni locali,

     — le disposizioni relative alle caratteristiche minime dei controlli e delle sanzioni che gli Stati membri devono applicare,

     — la fissazione di misure e di importi ammissibili, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, per gli studi, i progetti dimostrativi, le azioni di formazione e di assistenza tecnica, di cui all'articolo 12, lettera c), e la percentuale massima del finanziamento di tali misure, calcolata in base all'importo totale di ciascun programma.

 

          Art. 26. Comitato di gestione

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei pagamenti diretti istituito dall’articolo 144 del regolamento (CE) n. 1782/2003, tranne per l’attuazione dell’articolo 15 del presente regolamento, per il quale la Commissione è assistita dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituito dall’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e per l'attuazione dell'articolo 17 del presente regolamento, per il quale la Commissione è assistita dal comitato fitosanitario permanente istituito dalle decisione n. 76/894/CEE.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

          Art. 27. Misure nazionali

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informano la Commissione.

 

          Art. 28. Comunicazioni e relazioni

     1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli stanziamenti di cui dispongono e che intendono impegnare per l’esecuzione dei programmi previsti dal presente regolamento nel corso dell’anno successivo.

     2. Entro il 31 luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal presente regolamento l'anno precedente.

     3. Entro il 31 dicembre 2009 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l’impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.

 

          Art. 29. Abrogazioni

     I regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 sono abrogati.

     I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato I.

 

          Art. 30. Misure transitorie

     La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, le misure transitorie necessarie per garantire un’agevole transizione dal regime in vigore nel 2005 a quello risultante dalle misure introdotte dal presente regolamento.

 

          Art. 31. Modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003

     Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

     1) l’articolo 70 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

     «b) tutti gli altri pagamenti diretti elencati nell’allegato VI, corrisposti agli agricoltori dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre e di Madera, delle Isole Canarie e nelle isole del Mar Egeo durante il periodo di riferimento, nonché i pagamenti diretti corrisposti nel periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93.»;

     b) il paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente:

     «2. Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2019/93, gli Stati membri concedono i pagamenti diretti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nei limiti dei massimali fissati a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, del presente regolamento, alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13 del presente regolamento e nell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93.»;

     2) l’articolo 71, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente:

     «2. Fatto salvo l’articolo 70, paragrafo 2, del presente regolamento, nel periodo transitorio lo Stato membro in questione effettua i pagamenti diretti di cui all’allegato VI alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13 del presente regolamento e nell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93, nei limiti dei massimali di bilancio corrispondenti alla componente di questi pagamenti diretti nell’ambito del massimale nazionale di cui all’articolo 41 del presente regolamento, fissato secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

     3) gli allegati I e VI sono modificati secondo quanto stabilito nell’allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 32. Modifica del regolamento (CE) n. 1785/2003

     Il regolamento (CE) n. 1785/2003 è modificato come segue:

     1) l’articolo 5 è abrogato;

     2) l’articolo 11, paragrafo 3, è abrogato.

 

          Art. 33. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Tuttavia, esso si applica per ciascuno Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui la Commissione notifica l'approvazione del programma globale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, tranne per quanto concerne gli articoli 24, 25, 26, 27 e 30, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore, nonché l'articolo 4, paragrafo 3, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO I

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CE) n. 1452/2001

Regolamento (CE) n. 1453/2001

Regolamento (CE) n. 1454/2001

Regolamento (CE) n. 1785/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

 

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2

 

Articolo 2

Articolo 3, paragrafi da 1 a 4

Articolo 3, paragrafi da 1 a 4

Articolo 3, paragrafi da 1 a 4

 

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 5

 

Articolo 4

 

Articolo 3, paragrafo 6, terzo comma

 

 

Articolo 5

 

 

 

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 3, paragrafo 6, primo e secondo comma

Articolo 3, paragrafo 6, primo e secondo comma

Articolo 3, paragrafo 6, primo e secondo comma

 

Articolo 8

Articolo 5

 

 

 

Articolo 6

 

 

 

Articolo 8

 

 

 

Articolo 9

 

 

 

Articolo 11

 

 

 

Articolo 12

 

 

 

Articolo 13

 

 

 

Articolo 14

 

 

 

Articolo 15

 

 

 

Articolo 16

 

 

 

Articolo 17

 

 

 

Articolo 18

 

 

 

 

Articolo 5

 

 

 

Articolo 6

 

 

 

Articolo 7

 

 

 

Articolo 9

 

 

Articolo 19

Articolo 11

Articolo 18

 

Articolo 14

 

Articolo 13

 

 

 

Articolo 14

 

 

 

Articolo 15

 

 

 

Articolo 16

 

 

 

Articolo 17

 

 

 

Articolo 18

 

 

 

Articolo 19

 

 

 

Articolo 20

 

 

 

Articolo 22, paragrafi 1 e 2, paragrafo 3, primo e secondo comma, paragrafi 4 e 5

 

 

 

Articolo 24

 

 

 

Articolo 25

 

 

 

Articolo 26

 

 

 

Articolo 27

 

 

 

Articolo 28

 

 

 

Articolo 30

 

 

 

 

Articolo 4

 

 

 

Articolo 5

 

 

 

Articolo 7

 

 

 

Articolo 8

 

 

 

Articolo 9

 

 

 

Articolo 10

 

 

 

Articolo 11

 

 

 

Articolo 13

 

 

 

Articolo 14

 

 

 

Articolo 17

 

 

Articolo 31

 

 

Articolo 21, paragrafi 1 e 2

Articolo 33, paragrafi 1 e 2

Articolo 19, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 3

 

 

Articolo 15, paragrafo 3

 

Articolo 33, paragrafo 5

 

 

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 33, paragrafo 6

Articolo 19, paragrafo 4

 

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 24

Articolo 36

Articolo 22

 

Articolo 16, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 20

Articolo 32

 

 

Articolo 17

 

Articolo 8

 

 

Articolo 18, paragrafo 1

 

Articolo 10

 

 

Articolo 18, paragrafo 2

 

 

Articolo 12

 

Articolo 18, paragrafo 3

 

Articolo 23

 

 

Articolo 19, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

 

 

Articolo 19, paragrafo 3

 

Articolo 15, paragrafo 4

 

 

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 12

 

 

Articolo 20, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 22, paragrafo 3, terzo comma

 

 

Articolo 20, paragrafo 3

 

 

Articolo 15

 

Articolo 21

 

 

Articolo 16

 

Articolo 22

Articolo 25

Articolo 37

Articolo 23

 

Articolo 23, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 22

Articolo 34

Articolo 20

 

Articolo 25

Articolo 23

Articolo 35

Articolo 21

 

Articolo 26

Articolo 26

Articolo 38

Articolo 24

 

Articolo 27

Articolo 27

Articolo 39

Articolo 25

 

Articolo 28

 

 

 

 

Articolo 29

 

 

 

 

Articolo 31

 

 

 

 

Articolo 32

Articolo 29

Articolo 41

Articolo 27

 

Articolo 33

 

 

ALLEGATO II

 

     Gli allegati I e VI del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono modificati come segue:

 

     1) l’allegato I è sostituito dal seguente:

 

«ALLEGATO I

Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all’articolo 1

 

Settore

Base giuridica

Note

Pagamento unico

Titolo III del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato (cfr. allegato VI) (*)

Pagamento unico per superficie

Titolo IV bis, articolo 143 ter, del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato che sostituisce tutti i pagamenti diretti di cui al presente allegato

Frumento duro

Titolo IV, capitolo 1, del presente regolamento

Aiuto alla superficie (premio alla qualità)

Colture proteiche

Titolo IV, capitolo 2, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Riso

Titolo IV, capitolo 3, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Frutta a guscio

Titolo IV, capitolo 4, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Colture energetiche

Titolo IV, capitolo 5, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Patate da fecola

Titolo IV, capitolo 6, del presente regolamento

Aiuto alla produzione

Latte e prodotti lattiero-caseari

Titolo IV, capitolo 7, del presente regolamento

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamento supplementare

Seminativi in Finlandia e in talune regioni della Svezia

Titolo IV, capitolo 8, del presente regolamento (**) (*****)

Aiuto specifico regionale per i seminativi

Sementi

Titolo IV, capitolo 9, del presente regolamento (**) (*****)

Aiuto alla produzione

Seminativi

Titolo IV, capitolo 10, del presente regolamento (***) (*****)

Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli importi supplementari (**) nonché il supplemento e l’aiuto specifico per il frumento duro

Ovini e caprini

Titolo IV, capitolo 11, del presente regolamento (***) (*****)

Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari

Carni bovine

Titolo IV, capitolo 12, del presente regolamento (*****)

Premio speciale (***), premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (anche quando è versato per le giovenche e compreso il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato) (***), premio all’abbattimento (***), pagamento per l’estensivizzazione e pagamenti supplementari

Legumi da granella

Titolo IV, capitolo 13, del presente regolamento (*****)

Aiuto alla superficie

Particolari tipi di colture e produzione di qualità

Articolo 69 del presente regolamento (****)

 

Foraggi essiccati

Articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento (*****)

 

Regime dei piccoli agricoltori

Articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999

Aiuto transitorio alla superficie per gli agricoltori che ricevono meno di 1 250 EUR

Olio di oliva

Titolo IV, capitolo 10 ter, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Bachi da seta

Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 845/72

Aiuto destinato a favorire la bachicoltura

Banane

Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93

Aiuto alla produzione

Uve secche

Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96

Aiuto alla superficie

Tabacco

Titolo IV, capitolo 10 quater, del presente regolamento

Aiuto alla produzione

Luppolo

Titolo IV, capitolo 10 quinquies, del presente regolamento (***) (*****)

Aiuto alla superficie

Posei

Titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (******)

Pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, versati nel quadro delle misure contenute nei programmi

Isole del mare Egeo

Articoli 6 (**) (*****), 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2019/93

Settori: carni bovine, patate, olive, miele

Cotone

Titolo IV, capitolo 10 bis, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

 

(*) A decorrere dal 1° gennaio 2005 o successivamente in caso di applicazione dell’articolo 71. Per il 2004 o successivamente in caso di applicazione dell’articolo 71, i pagamenti diretti elencati nell’allegato VI sono inclusi nell’allegato I, ad eccezione dei foraggi essiccati.

(**) In caso di applicazione dell’articolo 70.

(***) In caso di applicazione degli articoli 66, 67 e 68 o 68 bis.

(****) In caso di applicazione dell’articolo 69.

(*****) In caso di applicazione dell’articolo 71.

(******) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1»

 

     2) l’allegato VI è sostituito dal seguente:

 

«ALLEGATO VI

Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all’articolo 33

 

Settore

Base giuridica

Note

Seminativi

Articoli 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999

Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli importi supplementari (*) nonché il supplemento e l’aiuto specifico per il frumento duro

Patate da fecola

Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Indennità per gli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola

Legumi da granella

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1577/96

Aiuto alla superficie

Riso

Articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95

Aiuto alla superficie

Sementi (*)

Articolo 3 del regolamento (CEE) cn. 2358/71

Aiuto alla produzione

Carni bovine

Articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999

Premio speciale, premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (anche quando è versato per le giovenche e compreso il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato), premio all’abbattimento, pagamento per l’estensivizzazione e pagamenti supplementari

Latte e prodotti lattiero-caseari

Titolo IV, capitolo 7, del presente regolamento

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari (**)

Carni ovine e caprine

Articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98

Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1323/90

Articoli 4 e 5, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2529/2001

Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari

Isole del mare Egeo (*)

Articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2019/93

Settore: carni bovine

Foraggi essiccati

Articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95

Premio per i prodotti trasformati (applicato conformemente all’allegato VII, lettera D, del presente regolamento)

Cotone

Paragrafo 3 del protocollo n. 4 sul cotone allegato all’atto di adesione della Grecia

Sostegno grazie al pagamento per il cotone non sgranato

Olio di oliva

Articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE

Aiuto alla produzione

Tabacco

Articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92

Aiuto alla produzione

Luppolo

Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71

Aiuto alla superficie

 

Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1098/98

Aiuto per la messa a riposo temporanea

 

(*) Salvo in caso di applicazione dell’articolo 70.

(**) A partire dal 2007 salvo in caso di applicazione dell’articolo 62.»

 


[1] Abrogato dall'art. 36 del Regolamento (UE) n. 228/2013.

[2] Paragrafo aggiunto dall’art. 41 del regolamento (CE) n. 318/2006.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 41 del regolamento (CE) n. 318/2006.