§ 1.2.59 - Regolamento 17 maggio 1999, n. 1258.
Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:17/05/1999
Numero:1258


Sommario
Art. 1.      1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito denominato "Fondo") , è una parte del bilancio generale delle Comunità europee.
Art. 2.      1. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi concesse secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione [...]
Art. 3.      1. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) le misure di sviluppo rurale non comprese nell'obiettivo 1 eseguite secondo le norme comunitarie.
Art. 4.      1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:
Art. 5.      1. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri i mezzi finanziari destinati a coprire le spese di cui agli articoli 2 e 3 mediante anticipi sul computo degli esborsi effettuati in un [...]
Art. 6.      1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni, riguardanti gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento ed inerenti alle [...]
Art. 7.      1. La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo, adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
Art. 8.      1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:
Art. 9.      1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del Fondo e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la [...]
Art. 10.      Ogni anno, anteriormente al 1° luglio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finanziaria sull'amministrazione del Fondo durante l'esercizio trascorso, e in [...]
Art. 11.      Il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito denominato "comitato del Fondo") assiste la Commissione nell'amministrazione del Fondo secondo il disposto degli [...]
Art. 12.      Il comitato del Fondo si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel comitato del Fondo da cinque funzionari al massimo.
Art. 13.      1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato del Fondo è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia su [...]
Art. 14.      1. Il comitato del Fondo è consultato:
Art. 15.      Il presidente convoca le riunioni del comitato del Fondo.
Art. 16.      1. Il regolamento (CEE) n. 729/70 è abrogato.
Art. 17.      L'articolo 15, terzo comma, e l'articolo 40 della decisione 90/424/CEE sono soppressi.
Art. 18.      Le misure necessarie per agevolare la transizione dal regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 729/70 a quello stabilito dal presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui [...]
Art. 19.      Conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, la Commissione può sopprimere la prima frase dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, qualora le risorse finanziarie assegnate alla [...]
Art. 20.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.2.59 - Regolamento 17 maggio 1999, n. 1258. [1]

Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune.

(G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160).

 

Art. 1.

     1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito denominato "Fondo") , è una parte del bilancio generale delle Comunità europee.

     Esso comprende due sezioni:

     - la sezione garanzia;

     - la sezione orientamento.

     2. La sezione garanzia finanzia:

     a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi;

     b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;

     c) le misure di sviluppo rurale non comprese nei programmi dell'obiettivo 1, ad eccezione dell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale;

     d) il contributo finanziario della Comunità destinato a misure veterinarie specifiche, misure ispettive nel settore veterinario e programmi per l'eradicazione e il monitoraggio delle malattie animali (misure veterinarie), nonché quello destinato a misure fitosanitarie;

     e) azioni intese a fornire informazioni sulla politica agricola comune e talune azioni di valutazione delle misure finanziate dalla sezione garanzia del Fondo.

     3. La sezione orientamento finanzia le misure di sviluppo rurale che non rientrano nel paragrafo 2, lettera c) .

     4. Le spese relative agli oneri amministrativi ed al personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del concorso del Fondo non sono prese a carico da quest'ultimo.

 

     Art. 2.

     1. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi concesse secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

     2. Sono finanziati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli effettuati secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

     3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, ove occorra, le modalità di finanziamento delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 3.

     1. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) le misure di sviluppo rurale non comprese nell'obiettivo 1 eseguite secondo le norme comunitarie.

     2. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie.

     3. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) le azioni d'informazione e di valutazione eseguite secondo le norme comunitarie.

     4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

 

     Art. 4.

     1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

     a) i servizi e gli organismi riconosciuti ai fini del pagamento delle spese di cui agli articoli 2 e 3 (di seguito denominati "organismi pagatori");

     b) qualora sia riconosciuto più di un organismo pagatore, il servizio o l'organismo incaricato, da un lato, di centralizzare e mettere a disposizione della Commissione le informazioni ad essa destinate e, dall'altro, di promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie (di seguito denominato "organismo di coordinamento").

     2. Svolgono funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che offrono, per quanto riguarda i pagamenti di loro competenza, adeguate garanzie circa:

     a) il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità alle norme comunitarie, prima dell'ordinazione del pagamento;

     b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti, e

     c) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie.

     3. Gli organismi pagatori conservano i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti, nonché i documenti relativi all'esecuzione dei controlli amministrativi e materiali prescritti. Se i documenti sono conservati presso gli organismi incaricati dell'autorizzazione delle spese, questi trasmettono all'organismo pagatore relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

     4. Solo le spese eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti possono ottenere un finanziamento comunitario.

     5. Tenuto conto delle proprie norme costituzionali e della propria struttura istituzionale, ciascuno Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al minimo necessario per garantire che le spese di cui agli articoli 2 e 3 siano eseguite secondo modalità amministrative e contabili soddisfacenti.

     6. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni relative agli organismi pagatori:

     a) la denominazione e lo statuto;

     b) le modalità amministrative, contabili e di controllo interno secondo cui sono stati effettuati i pagamenti relativi all'esecuzione delle norme comunitarie nell'ambito della politica agricola comune;

     c) l'atto di riconoscimento.

La Commissione è immediatamente informata di qualsiasi modificazione intervenuta.

     7. Qualora uno o più presupposti del riconoscimento di un organismo pagatore riconosciuto cessino di sussistere, il riconoscimento è revocato, a meno che l'organismo pagatore di cui trattasi non abbia proceduto, entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema, ad introdurre i necessari adeguamenti. Lo Stato membro interessato ne informa la Commissione.

     8. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

 

     Art. 5.

     1. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri i mezzi finanziari destinati a coprire le spese di cui agli articoli 2 e 3 mediante anticipi sul computo degli esborsi effettuati in un periodo di riferimento.

Gli anticipi per l'attuazione di programmi nel quadro delle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 possono essere concessi dalla Commissione al momento dell'approvazione dei programmi in causa e le relative spese si considerano effettuate il primo giorno del mese successivo alla decisione di concessione.

     2. Finché gli anticipi sul computo degli esborsi non siano versati, gli Stati membri mobilitano i mezzi necessari per effettuare le spese suddette in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti.

     3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

 

     Art. 6.

     1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni, riguardanti gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento ed inerenti alle operazioni finanziate dalla sezione garanzia del Fondo:

     a) dichiarazioni di spesa e stati di previsione del fabbisogno finanziario;

     b) conti annui, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione, e certificazione della completezza, dell'esattezza e della veridicità dei conti trasmessi.

     2. Le modalità d'applicazione del presente articolo e, in particolare, quelle relative alla certificazione dei conti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

 

     Art. 7.

     1. La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo, adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

     2. La Commissione decide gli anticipi mensili sul computo degli esborsi effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti.

Le spese di ottobre sono imputate al mese di ottobre, se eseguite dal 1° al 15, ed al mese di novembre, se eseguite dal 16 al 31. Gli anticipi sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell'esecuzione delle spese.

Possono essere versati anticipi complementari e il comitato del Fondo ne è informato in occasione della successiva consultazione.

     3. La Commissione procede, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori.

La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Essa non pregiudica l'adozione di decisioni successive secondo le disposizioni del paragrafo 4.

     4. La Commissione decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie.

Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti cercano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.

In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di una decisione di rifiuto del finanziamento.

La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario causato alla Comunità.

Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

     a) le spese di cui all'articolo 2 eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

     b) le spese per misure o azioni di cui all'articolo 3 il cui pagamento definitivo sia stato effettuato anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la Comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato dei risultati delle verifiche.

La norma di cui al quinto comma non si applica, tuttavia, alle conseguenze finanziarie derivanti:

     a) dai casi di irregolarità di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

     b) da aiuti nazionali o infrazioni per i quali sono state avviate le procedure di cui agli articoli 88 e 226 del trattato.

     5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13. Tali modalità riguardano in particolare il trattamento degli anticipi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, a norma di quanto disposto dai paragrafi 2, 3 e 4, del presente articolo nonché le procedure relative alle decisioni di cui ai detti paragrafi 2, 3 e 4.

 

     Art. 8.

     1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:

     a) accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,

     b) prevenire e perseguire le irregolarità,

     c) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

     2. In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.

Le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo. Gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo sono versati al Fondo.

     3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

 

     Art. 9.

     1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del Fondo e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento comunitario, comprese le verifiche in loco.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative da essi adottate per l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, in quanto questi atti comportino un'incidenza finanziaria per il Fondo.

     2. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, nonché le disposizioni dell'articolo 248 del trattato e qualsiasi controllo eseguito in base all'articolo 279, lettera c), del trattato, gli agenti incaricati dalla Commissione di compiere le verifiche in loco hanno accesso ai libri contabili e a tutti gli altri documenti, compresi i dati elaborati o conservati su supporto informatico, inerenti alle spese finanziate dal Fondo.

In particolare essi possono verificare:

     a) la conformità delle pratiche amministrative alle norme comunitarie;

     b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal Fondo;

     c) le modalità secondo le quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal Fondo.

La Commissione avvisa in tempo utile, prima della verifica, lo Stato membro interessato o sul territorio del quale la verifica avrà luogo. A tali verifiche possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro interessato, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a verifiche o indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento. Ad esse possono partecipare agenti della Commissione.

Al fine di migliorare le possibilità di verifica, la Commissione, con l'accordo degli Stati membri interessati, può associare le amministrazioni di detti Stati membri a talune verifiche o indagini.

     3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, ove occorra, le norme generali di applicazione del presente articolo.

 

     Art. 10.

     Ogni anno, anteriormente al 1° luglio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finanziaria sull'amministrazione del Fondo durante l'esercizio trascorso, e in particolare sull'evoluzione dell'importo e sulla natura delle spese del Fondo, nonché sulle condizioni di realizzazione del finanziamento comunitario.

 

     Art. 11.

     Il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito denominato "comitato del Fondo") assiste la Commissione nell'amministrazione del Fondo secondo il disposto degli articoli da 12 a 15.

 

     Art. 12.

     Il comitato del Fondo si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel comitato del Fondo da cinque funzionari al massimo.

Il comitato del Fondo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

 

     Art. 13.

     1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato del Fondo è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dalla questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

     3. (a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

      (b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato del Fondo, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

     - la Commissione può differire di un mese al massimo a decorrere dalla data di tale comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise;

     - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al precedente trattino.

 

     Art. 14.

     1. Il comitato del Fondo è consultato:

     a) nei casi in cui la sua consultazione è prevista;

     b) per la valutazione degli stanziamenti del Fondo da iscrivere nello stato di previsione della Commissione per il successivo esercizio e, eventualmente, negli stati di previsione suppletivi;

     c) sui progetti di relazioni concernenti il Fondo da trasmettere al Consiglio.

     2. Il comitato del Fondo può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Esso viene regolarmente informato dell'attività del Fondo.

 

     Art. 15.

     Il presidente convoca le riunioni del comitato del Fondo.

I compiti di segretariato del comitato del Fondo sono svolti dai servizi della Commissione.

Il comitato del Fondo stabilisce il proprio regolamento interno.

 

     Art. 16.

     1. Il regolamento (CEE) n. 729/70 è abrogato.

     2. I riferimenti al suddetto regolamento s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

 

     Art. 17.

     L'articolo 15, terzo comma, e l'articolo 40 della decisione 90/424/CEE sono soppressi.

 

     Art. 18.

     Le misure necessarie per agevolare la transizione dal regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 729/70 a quello stabilito dal presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

 

     Art. 19.

     Conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, la Commissione può sopprimere la prima frase dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, qualora le risorse finanziarie assegnate alla sezione garanzia del Fondo che sono disponibili verso la fine di un dato esercizio finanziario consentano al Fondo stesso di finanziare le spese supplementari derivanti dalla suddetta soppressione per l'esercizio finanziario considerato. Ove si avvalga di tale facoltà, la Commissione può, in conformità della medesima procedura, differire al 1° novembre la decorrenza dei periodi di pagamento della azioni compresa tra il 16 e il 31 ottobre incluso.

 

     Art. 20.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica alle spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

Allegato

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 729/70  

Presente regolamento 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1  

Articolo 1, paragrafo 1 

Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)  

Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)  

Articolo 1, paragrafo 4  

Articolo 1, paragrafo 4 

Articolo 2, paragrafo 1  

Articolo 2, paragrafo 1 

Articolo 2, paragrafo 2  

Articolo 2, paragrafo 3 

Articolo 3, paragrafo 1  

Articolo 2, paragrafo 3 

Articolo 3, paragrafo 2  

Articolo 2, paragrafo 3 

Articolo 3, paragrafo 3  

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo comma  

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)  

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo comma 

Articolo 4, paragrafo 2 

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo comma  

Articolo 4, paragrafo 3 

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), primo comma  

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)  

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo comma 

Articolo 4, paragrafo 4 

Articolo 4, paragrafo 2  

Articolo 4, paragrafo 5 

Articolo 4, paragrafo 3  

Articolo 4, paragrafo 6 

Articolo 4, paragrafo 4  

Articolo 4, paragrafo 7 

Articolo 4, paragrafo 5, prima frase  

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma 

Articolo 4, paragrafo 5, seconda frase  

Articolo 5, paragrafo 2 

Articolo 4, paragrafo 6  

Articolo 4, paragrafo 8 e articolo 5, paragrafo 3 

Articolo 5, paragrafo 1  

Articolo 6, paragrafo 1 

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)  

Articolo 7, paragrafo 2 

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)  

Articolo 7, paragrafo 3 

Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)  

Articolo 7, paragrafo 4 

Articolo 5 bis  

Articolo 6  

Articolo 6 bis  

Articolo 6 ter  

Articolo 6 quater  

Articolo 7  

Articolo 8  

Articolo 8 

Articolo 9  

Articolo 9 

Articolo 10  

Articolo 10 

Articolo 11  

Articolo 11 

Articolo 12, paragrafo 1  

Articolo 12 

Articolo 12, paragrafo 2  

Articolo 13  

Articolo 13 

Articolo 14  

Articolo 14 

Articolo 15  

Articolo 15 

Articolo 16  

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 47 del regolamento 21 giugno 2005, n. 1290, con la decorrenza ivi indicata.