Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 22/12/2004 |
Numero: | 2217 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.2.120 – Regolamento 22 dicembre 2004, n. 2217.
Regolamento (CE) n 2217/2004 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1788/2003 che stabilisce un prelievo nel ettore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
(G.U.U.E. 23 dicembre 2004, n. L 375).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Data l’ubicazione geografica della località Kleinwalsertal (comune di Mittelberg) e del comune di Jungholz, in territorio austriaco ma accessibili unicamente per strada dalla Germania, il latte ivi prodotto è stato consegnato ad acquirenti tedeschi.
(2) Da quando il
(3) Il
(4) L’articolo 47, paragrafo 2, del
(5) Ai fini di una gestione corretta e agevole del premio per i prodotti lattiero-caseari e per consentirne l’inserimento nel regime di pagamento unico, occorre modificare il
(6) Tuttavia, per i pagamenti da erogarsi nel 2004, essendo già scaduto il termine per l’inoltro delle domande, è opportuno introdurre una deroga all’articolo 2, lettera b), del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Il
1) All’articolo 95, paragrafo 4, è aggiunto il seguente secondo comma:
«Tuttavia, per la Germania e l’Austria, il massimale fissato sulla base dei quantitativi di riferimento per il periodo di dodici mesi 1999/2000 è rispettivamente di 27 863 827,288 e di 2 750 389,712 tonnellate.»
2) All’articolo 96, il paragrafo 2 è modificato come segue:
a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente: «Germania 101,99 204,52 306,78»;
b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente: «Austria 10,06 20,19 30,28».
Art. 2.
L’allegato I del
Art. 3.
In deroga all’articolo 2, lettera b), del
Art. 4.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica secondo le modalità seguenti:
a) l’articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005;
b) l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° aprile 2004;
c) l’articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.
ALLEGATO
L’allegato I del
1) Il testo della lettera a) è modificato come segue:
a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:
«Germania 27 863 827,288»;
b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:
«Austria 2 750 389,712».
2) Il testo della lettera b) è modificato come segue:
a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:
«Germania 27 863 827,288»;
b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:
«Austria 2 750 389,712».
3) Il testo della lettera c) è modificato come segue:
a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:
«Germania 28 003 146,424»;
b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:
«Austria 2 764 141,661».
4) Il testo della lettera d) è modificato come segue:
a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:
«Germania 28 142 465,561»;
b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:
«Austria 2 777 893,609».
5) Il testo della lettera e) è modificato come segue:
a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:
«Germania 28 281 784,697»;
b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:
«Austria 2 791 645,558».