§ 1.2.51 - Regolamento 11 dicembre 2001, n. 2419.
Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:11/12/2001
Numero:2419


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Identificazione degli imprenditori che presentano una domanda di aiuto nel quadro del sistema integrato.
Art. 4.  Identificazione e dimensione minima delle parcelle agricole.
Art. 5.  Principi generali applicabili alle parcelle agricole.
Art. 6.  Requisiti relativi alle domande di aiuto per superficie.
Art. 7.  Dichiarazioni relative ad usi particolari.
Art. 8.  Modifiche di domande di aiuto per superficie.
Art. 9.  Dispensa dalla presentazione di domande di aiuto per superficie.
Art. 10.  Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale.
Art. 11.  Trasmissione elettronica.
Art. 12.  Adeguamento in caso di errore palese.
Art. 13.  Presentazione tardiva delle domande.
Art. 14.  Revoca delle domande di aiuto.
Art. 15.  Principi generali.
Art. 16.  Verifiche incrociate.
Art. 17.  Principi generali.
Art. 18.  Percentuale di controlli.
Art. 19.  Selezione delle domande da sottoporre a controlli in loco.
Art. 20.  Relazione di controllo.
Art. 21.  Elementi dei controlli in loco.
Art. 22.  Determinazione delle superfici.
Art. 23.  Telerilevamento.
Art. 24.  Tempi di esecuzione dei controlli in loco.
Art. 25.  Elementi dei controlli in loco.
Art. 26.  Esecuzione dei controlli in loco nei macelli.
Art. 27.  Controlli relativi ai premi concessi dopo l'esportazione.
Art. 28.  Disposizioni particolari concernenti i pagamenti supplementari.
Art. 29.  Disposizioni particolari concernenti la relazione di controllo.
Art. 30.  Principi generali.
Art. 31.  Base di calcolo.
Art. 32.  Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva.
Art. 33.  Inadempienze intenzionali.
Art. 34.  Calcolo delle superfici foraggiere per i premi di cui si fa riferimento all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999.
Art. 35.  Calcolo delle superfici foraggiere in relazione al pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999.
Art. 36.  Base di calcolo.
Art. 37.  Sostituzioni.
Art. 38.  Riduzioni ed esclusioni con riguardo ai bovini oggetto di una domanda di aiuto.
Art. 39.  Mancato rispetto delle disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione dei bovini non oggetto di domanda di aiuto.
Art. 40. 
Art. 41.  Circostanze naturali.
Art. 42.  Dichiarazioni o certificati falsi rilasciati dai macelli.
Art. 43.  Accertamenti relativi ai pagamenti supplementari.
Art. 44.  Esclusa applicazione delle riduzioni e delle esclusioni.
Art. 45.  Modifiche e integrazioni della banca di dati elettronica.
Art. 46.  Pagamenti minimi.
Art. 47.  Cumulo di sanzioni; sanzioni nazionali.
Art. 48.  Forza maggiore e circostanze eccezionali.
Art. 49.  Ripetizione dell'indebito.
Art. 50.  Cessione di aziende.
Art. 51.  Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri.
Art. 52.  Notificazioni.
Art. 52 bis.  Prescrizione riguardante le domande d'aiuto relative alle campagne di commercializzazione e ai periodi di premio che hanno avuto inizio anteriormente al 1° gennaio 2002.
Art. 53.  Abrogazione e rimandi.
Art. 54.  Entrata in vigore.


§ 1.2.51 - Regolamento 11 dicembre 2001, n. 2419. [1]

Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio.

(G.U.C.E. 12 dicembre 2001, n. L 327).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001, in particolare l'articolo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) Il sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (in prosieguo "il sistema integrato") si è rivelato un metodo efficace ed efficiente per l'applicazione dei regimi di pagamento diretto introdotti a seguito della riforma della politica agricola comune del 1992 e sviluppati successivamente nell'ambito delle misure dell'Agenda 2000. Il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000, è stato più volte modificato dopo la sua entrata in vigore. Inoltre, l'esperienza acquisita e soprattutto l'introduzione di strumenti informatici per la gestione dei regimi di aiuto hanno mostrato che è necessario rivedere varie disposizioni di detto regolamento. In occasione di ulteriori modifiche e per motivi di chiarezza e razionalità, il regolamento (CEE) n. 3887/92 dev'essere sostituito dal presente regolamento.

     (2) Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato. Occorre tuttavia concedere loro un periodo transitorio per l'introduzione di tale sistema.

     (3) Data la diversità dei dispositivi d'identificazione esistenti nella Comunità, è opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire sistemi d'identificazione delle superfici sulla base di unità diverse dalla parcella agricola. Questa possibilità deve essere associata a determinati obblighi, in modo da garantire l'attendibilità dell'identificazione. Inoltre, ai fini di una sorveglianza efficace, ciascuno Stato membro deve determinare la dimensione minima della parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto per superficie.

     (4) Occorre chiarire le nozioni di parcella agricola e di superficie foraggiera, per una corretta dichiarazione e identificazione delle parcelle.

     (5) Devono essere dettate disposizioni per quanto riguarda il contenuto delle domande di aiuto per superficie. Ai fini di un controllo efficace qualunque tipo di utilizzo della superficie deve essere dichiarato nelle domande. Tuttavia, qualora gli Stati membri abbiano introdotto sistemi di gestione e di controllo applicabili ad altri regimi comunitari di aiuti per superficie che siano compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 3508/92, gli Stati membri in questione devono avere la possibilità di derogare a tale requisito.

     (6) Occorre dettare disposizioni specifiche in ordine alla particolare situazione delle associazioni di produttori nel settore delle carni ovine e caprine, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2825/2000.

     (7) Una domanda di aiuto per superficie presentata per dichiarare solo pascoli permanenti non deve essere necessariamente trasmessa alle autorità competenti entro gli stessi termini previsti per le domande di aiuto per superficie in generale, dato che la gestione del programma di controllo dei pascoli permanenti non deve essere effettuata secondo le stesse scadenze fissate per il controllo delle aree a seminativi. Gli Stati membri devono pertanto avere la possibilità di presentare tali domande a una data successiva a quella fissata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3508/92. La data fissata dallo Stato membro non deve essere comunque successiva al 1° luglio.

     (8) Gli imprenditori devono essere autorizzati a modificare le proprie domande di aiuto per superficie fino al termine ultimo previsto per la semina, conformemente al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti specifici prescritti dalla normativa di settore e che l'autorità competente non abbia ancora informato l'imprenditore in merito ad errori contenuti nella domanda di aiuto né abbia notificato un'ispezione in loco che rilevi errori relativi alla parte oggetto di modifica.

     (9) Gli imprenditori che chiedono di beneficiare unicamente di un aiuto non legato alla superficie devono essere dispensati dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto per superficie.

     (10) Al fine di rendere più agevole l'amministrazione dei vari regimi di aiuto per animale devono essere dettate disposizioni comuni, per quanto riguarda i dati da includere nelle relative domande di aiuto.

     (11) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97, impone agli allevatori di bovini di trasmettere i dati relativi a tali animali ad una banca di dati informatizzata. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001, stabilisce che possono beneficiare degli aiuti solo gli animali adeguatamente identificati e registrati in base al regolamento (CE) n. 1760/2000. La banca di dati elettronica ha acquisito una considerevole importanza per quanto concerne la gestione dei regimi di aiuto. Gli imprenditori che presentano domande in virtù dei regimi di aiuto considerati devono pertanto poter accedere in tempo utile alle informazioni pertinenti.

     (12) Gli Stati membri devono essere autorizzati a far uso delle informazioni contenute nella banca di dati elettronica per semplificare le procedure di presentazione delle domande, a condizione che tale banca sia affidabile. Si deve pertanto disporre che le informazioni contenute in detta banca di dati possano essere incluse nella domanda di aiuto.

     (13) In linea con l'evolversi di nuove forme di comunicazione, agli Stati membri devono poter adottare disposizioni nazionali che consentano agli imprenditori di trasmettere comunicazioni nel quadro del sistema integrato per via elettronica.

     (14) Le domande di aiuto che contengono errori palesi devono poter essere corrette in qualsiasi momento.

     (15) È indispensabile rispettare le scadenze e i termini per la presentazione delle domande di aiuto e per la modifica delle domande di aiuto per superficie, affinché le amministrazioni nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all'esattezza delle domande di aiuto. Occorre pertanto prevedere disposizioni sui termini entro i quali le domande presentate in ritardo possono essere accettate. È inoltre opportuno applicare una riduzione dell'aiuto allo scopo di incoraggiare gli imprenditori a rispettare le scadenze e i termini fissati. Se un imprenditore deve dichiarare unicamente pascoli permanenti e deve pertanto presentare una domanda di aiuto per superficie, i controlli possono essere programmati in altro modo. Per questi casi si possono prevedere riduzioni minori e un termine di tempo più lungo. Nel caso in cui gli Stati membri si avvalgano della possibilità di stabilire un termine più lungo per la presentazione di una domanda di aiuto per superficie riguardante unicamente pascoli permanenti, le domande presentate dopo tale termine non devono più essere ammesse.

     (16) Gli imprenditori devono essere autorizzati a ritirare in qualsiasi momento le proprie domande di aiuto o parti di esse, a condizione che l'autorità competente non li abbia ancora informati di eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto né abbia notificato un'ispezione in loco che riveli errori in relazione alla parte oggetto del ritiro.

     (17) Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell'ambito del sistema integrato deve essere controllato in modo efficace. A tal fine, e per ottenere un livello di controllo armonizzato in tutti gli Stati membri, occorre determinare dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco concernenti sia gli aiuti per superficie che gli aiuti per animale. Se del caso, gli Stati membri devono cercare di combinare i vari controlli contemplati dal presente regolamento con quelli previsti da altre disposizioni comunitarie.

     (18) Occorre determinare il numero minimo di imprenditori da sottoporre a ispezione in loco nell'ambito dei vari regimi di aiuto. Con riguardo agli imprenditori che presentano domanda di aiuto secondo i diversi regimi previsti per i bovini deve essere previsto un metodo integrato basato sull'azienda.

     (19) Il campione minimo da sottoporre a ispezione in loco deve essere selezionato in parte sulla base di un'analisi dei rischi e in parte a caso. I fattori principali da prendere in considerazione per l'analisi dei rischi devono essere specificati.

     (20) L'accertamento di irregolarità significative deve imporre un livello più elevato dei controlli durante l'anno in corso e in quello successivo al fine di raggiungere un livello accettabile di sicurezza quanto all'esattezza delle domande di aiuto in questione.

     (21) In alcuni casi i controlli in loco degli imprenditori che presentano domande di aiuto non devono necessariamente essere eseguiti su ogni singolo animale o su ogni singola parcella agricola, ma possono essere sufficienti controlli a campione. Quando è autorizzato questo tipo di controllo, è indispensabile precisare che il campione deve essere ampliato in modo tale da offrire un livello di garanzia affidabile e rappresentativo. Talvolta il campione dovrà essere esteso fino ad un controllo completo. Gli Stati membri devono stabilire i criteri di selezione del campione da sottoporre a controllo.

     (22) Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta degli imprenditori da controllare. Gli Stati membri devono tenere un registro contenente queste informazioni.

     (23) Per consentire alle autorità nazionali nonché alle autorità competenti della Comunità di dare un seguito ai controlli in loco effettuati i dati pertinenti devono essere registrati in una relazione di controllo. L'imprenditore o un suo rappresentante devono avere la possibilità di firmare la relazione. Nel caso di controlli eseguiti mediante telerilevamento è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere tale possibilità soltanto se i controlli evidenziano delle irregolarità. Inoltre, a prescindere dal genere di controlli in loco effettuati, l'imprenditore o il suo rappresentante dovrebbero ricevere una copia della relazione, qualora siano riscontrate irregolarità.

     (24) Come regola generale, i controlli in loco delle superfici devono comprendere due parti: la prima parte riguarda la verifica e la misurazione delle parcelle agricole dichiarate sulla base di materiale grafico, fotografie aeree, ecc.; la seconda parte consiste in un'ispezione fisica delle parcelle agricole volta a verificare le coltivazioni dichiarate e la loro qualità, nonché la dimensione reale delle parcelle stesse. Ove necessario, si deve procedere alle opportune misurazioni. Le ispezioni fisiche in loco possono essere effettuate sulla base di un campione.

     (25) È opportuno dettare disposizioni dettagliate per la determinazione delle superfici e per i metodi di misurazione. Come dimostrato dall'esperienza, nel determinare la superficie delle parcelle agricole ammissibili ai pagamenti per superficie occorre definire la larghezza accettabile di alcuni elementi dei campi, in particolare le siepi, i fossi e i muri. Tenuto conto delle specifiche esigenze ambientali, è opportuno prevedere una certa flessibilità entro i limiti applicati in sede di fissazione delle rese regionali, a norma del regolamento (CE) n. 1251/1999.

     (26) Occorre stabilire le condizioni per l'esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo comunque che si debba ricorrere al controllo materiale qualora la fotointerpretazione non fornisca risultati abbastanza chiari.

     (27) Al fine di garantire un livello di controllo armonizzato in tutti gli Stati membri, occorre stabilire il calendario e il contenuto minimo dei controlli in loco presso gli imprenditori che chiedono di beneficiare di un aiuto per animale. Al fine di verificare efficacemente l'esattezza delle dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto e nelle notifiche alla banca di dati informatizzata, è fondamentale che la maggior parte dei controlli in loco sia effettuata nel periodo in cui gli animali devono essere presenti nell'azienda in adempimento dell'obbligo di detenzione.

     (28) L'esatta identificazione e la registrazione dei bovini costituiscono una condizione di ammissibilità a norma del l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999. È pertanto opportuno accertarsi che l'aiuto comunitario sia concesso soltanto per bovini identificati e registrati a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000. Tali controlli devono essere effettuati anche per i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto ma che potrebbero esserlo in futuro. A causa dei diversi regimi di aiuto istituiti per i bovini, le domande di aiuto per questi animali sono presentate, in molti casi, solamente quando essi hanno già lasciato l'azienda.

     (29) Occorre stabilire disposizioni speciali per i controlli da effettuare nei macelli al fine di verificare che gli animali oggetto di una domanda di aiuto siano ammissibili e che le informazioni contenute nella banca di dati elettronica siano corrette. Gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare due diversi criteri per la selezione dei macelli da controllare.

     (30) Per quanto riguarda il premio alla macellazione concesso dopo l'esportazione di bovini, sono necessarie disposizioni speciali oltre a misure comunitarie di controllo per le esportazioni in generale, tenuto conto dei diversi obiettivi dei controlli.

     (31) Le disposizioni sui controlli relative agli aiuti per animale devono applicarsi, se del caso, anche ai pagamenti supplementari di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     (32) Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della Comunità è necessario adottare misure appropriate contro le irregolarità e le frodi. Tenuto conto della loro diversa natura, occorre prevedere disposizioni distinte per i regimi di aiuto per superficie e i regimi di aiuto per animale.

     (33) È opportuno applicare le riduzioni e le esclusioni tenendo conto, nel contempo, del principio della proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali e naturali. Le riduzioni e le esclusioni devono essere differenziate secondo la gravità dell'irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi per un periodo determinato.

     (34) Nel fissare le riduzioni ed esclusioni occorre tener conto delle specificità dei vari regimi di aiuto soggetti al sistema integrato. In relazione alle domande di aiuto per superficie, le irregolarità riguardano in genere una parte delle superfici e le dichiarazioni eccessive con riguardo a determinate parcelle possono essere compensate mediante le dichiarazioni insufficienti relative ad altre parcelle dello stesso gruppo di colture. Nel caso delle domande di aiuto per animale, le irregolarità comportano l'inammissibilità dell'animale interessato. Con riguardo alle domande di aiuto per superficie, si deve prevedere, nei limiti di un margine di tolleranza determinato, che, in caso di accertate irregolarità, le domande di aiuto siano corrette e le riduzioni applicate soltanto ove detto margine sia superato. Con riguardo alle domande di aiuto per animale, le riduzioni devono applicarsi a partire dal primo animale rispetto al quale siano riscontrate irregolarità. Tuttavia, indipendentemente dal livello di riduzione, devono essere applicate sanzioni meno severe nel caso in cui siano riscontrate irregolarità per un numero di animali pari o inferiore a tre. In tutti gli altri casi, la gravità della sanzione deve dipendere dalla percentuale di animali rispetto ai quali siano state riscontrate irregolarità.

     (35) Sono necessarie disposizioni speciali per tener conto del caso particolare degli imprenditori che chiedono aiuti per animale e dichiarano a tale scopo le superfici a foraggio. Qualora da una dichiarazione in eccesso di tali superfici non risulti il pagamento di un importo più elevato per gli animali non deve essere prevista alcuna sanzione.

     (36) Gli imprenditori devono essere autorizzati a sostituire vacche nutrici, giovenche e vacche da latte entro i limiti autorizzati nell'ambito delle norme settoriali pertinenti.

     (37) Per quanto concerne i regimi di aiuto per i bovini e il rispetto del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000, è opportuno prevedere disposizioni per i bovini per i quali è già stata presentata domanda di aiuto nonché per i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto ma che potrebbero esserlo in futuro. Questi ultimi possono infatti costituire un rischio per il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). Tenuto conto della struttura dei regimi di aiuto, una volta presentata la domanda di aiuto per tali animali, spesso non è più possibile constatare il mancato rispetto del sistema suddetto. Inoltre, il rispetto del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è essenziale ai fini della semplificazione delle procedure di domanda fondate sulla banca di dati informatizzata. Per un'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità è pertanto indispensabile che il sistema sia applicato prima dell'effettiva presentazione della domanda di aiuto. Il principio secondo cui è possibile correggere in qualsiasi momento gli errori palesi deve tuttavia essere applicato anche alle notifiche errate trasmesse al sistema o alle registrazioni errate inserite nei suoi elementi.

     (38) Non devono essere applicate riduzioni o esclusioni qualora un imprenditore non sia in grado, per circostanze naturali, di adempiere l'obbligo di detenzione previsto da normative settoriali.

     (39) Considerata l'importanza dei macelli per il corretto funzionamento di alcuni regimi di aiuto per i bovini, occorre prevedere disposizioni nel caso in cui un macello rilasci dichiarazioni o certificati falsi per negligenza grave o intenzionalmente.

     (40) Per quanto concerne irregolarità relative ai pagamenti supplementari ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, gli Stati membri devono prevedere sanzioni equivalenti a quelle previste nei regimi di aiuto per superficie e per animale, a meno che ciò risulti inopportuno. In quest'ultimo caso gli Stati membri devono prevedere sanzioni idonee equivalenti.

     (41) In linea generale non devono essere applicate riduzioni o esclusioni se l'imprenditore ha presentato un'informazione effettivamente corretta o se può dimostrare che è esente da colpa.

     (42) Gli imprenditori che informano in qualunque momento le autorità competenti nazionali in merito alle domande di aiuto inesatte non devono essere sottoposti a riduzioni o esclusioni, indipendentemente dalla causa dell'inesattezza, sempreché l'imprenditore non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco e che l'autorità non abbia già informato l'imprenditore circa l'esistenza di eventuali irregolarità nella sua domanda. La stessa disposizione deve essere applicata all'introduzione di dati inesatti nella banca di dati informatizzata.

     (43) Quando siano applicate varie riduzioni allo stesso imprenditore, esse devono essere applicate individualmente e separatamente l'una dall'altra. Inoltre le riduzioni e le esclusioni a norma del presente regolamento devono applicarsi fatte salve le eventuali sanzioni supplementari previste da altre disposizioni comunitarie o dalla legislazione nazionale.

     (44) La gestione di importi di ridotta entità è per sua natura un compito gravoso per le autorità competenti degli Stati membri. È pertanto opportuno dispensare gli Stati membri dal pagamento di aiuti di importo inferiore a un certo limite minimo ed autorizzarli a non richiedere il rimborso degli importi indebitamente versati quando questi ultimi siano di ridotta entità.

     (45) L'imprenditore che non sia in grado, per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, di adempiere gli obblighi previsti dalle normative settoriali, deve mantenere il diritto acquisito al pagamento dell'aiuto. È necessario specificare quali circostanze possono essere riconosciute dalle autorità competenti come circostanze eccezionali.

     (46) Per garantire l'applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta la Comunità, quando si recuperano importi versati indebitamente, le condizioni in cui si può far valere tale principio devono essere stabilite fermo restando il trattamento delle spese in questione nel contesto della liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

     (47) Occorre istituire regole che consentano di designare il beneficiario dell'aiuto in alcuni casi di trasferimento di un'azienda.

     (48) Come regola generale, gli Stati membri devono adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare l'adeguata applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri devono reciprocamente prestarsi assistenza, ove ciò sia necessario.

     (49) La Commissione deve essere informata, se del caso, in merito alle misure adottate dagli Stati membri per apportare modifiche alla rispettiva realizzazione del sistema integrato. Al fine di consentire alla Commissione una efficace controllo del sistema integrato, gli Stati membri devono inviarle determinate statistiche annuali di controllo.

     (50) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

     ha adottato il presente regolamento:

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative al sistema integrato di gestione e di controllo (in prosieguo "il sistema integrato") previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92, fatte salve le disposizioni particolari stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli regimi di aiuto settoriali.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) "sistema di identificazione e di registrazione dei bovini": il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000;

     b) "marchio auricolare": il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali ai sensi dell'articolo 3, lettera a), e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

     c) "banca di dati informatizzata": la banca di dati elettronica creata in conformità dell'articolo 3, lettera b), e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

     d) "passaporto per gli animali": il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

     e) "registro": il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, o all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

     f) "elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini": gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

     g) "codice di identificazione": il codice di identificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000;

     h) "irregolarità": qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;

     i) "domanda di aiuto per superficie": una domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto iii), del regolamento (CEE) n. 3508/92, comprendente la dichiarazione di ogni altro uso della superficie, in particolare la dichiarazione di superficie foraggiera ai fini delle domande di aiuto per animale;

     j) "domanda di aiuto per animale": una domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (CEE) n. 3508/92;

     k) "uso": l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o la mancanza di coltura;

     l) "regimi di aiuto per i bovini": i regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 3508/92;

     m) "regime di aiuto per gli ovini e i caprini": il regime di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 3508/92;

     n) "bovini oggetto di una domanda": i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini;

     o) "bovini che non sono oggetto di domanda": i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili a un aiuto nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini;

     p) "periodo di detenzione": periodo nel corso del quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in virtù delle seguenti disposizioni:

     - articolo 5 e articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, in relazione al premio speciale per i bovini maschi,

     - articolo 16 del regolamento (CE) n. 2342/1999 in relazione al premio per le vacche nutrici,

     - articolo 37 del regolamento (CE) n. 2342/1999 in relazione al premio alla macellazione,

     - articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2700/93 della Commissione, in relazione agli aiuti versati per gli ovini e i caprini;

     q) "detentore": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;

     r) "superficie determinata": la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;

     s) "animale accertato": l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;

     t) "periodo di erogazione del premio": periodo a cui si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione.

 

     Art. 3. Identificazione degli imprenditori che presentano una domanda di aiuto nel quadro del sistema integrato.

     Gli Stati membri introducono un sistema unico per registrare l'identità degli imprenditori che presentino una domanda di aiuto nel quadro del sistema integrato.

 

     Art. 4. Identificazione e dimensione minima delle parcelle agricole.

     1. Il sistema d'identificazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 è stabilito a livello delle parcelle agricole. Gli Stati membri possono prevedere l'utilizzazione di un'unità diversa dalla parcella agricola, come la parcella catastale o l'appezzamento. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le domande di aiuto per superficie siano corredate dagli elementi o dai documenti definiti dalle competenti autorità, al fine di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola.

     2. Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ha.

 

     Art. 5. Principi generali applicabili alle parcelle agricole.

     1. Ai fini del presente regolamento:

     a) una parcella costituita da colture arboree e da una delle colture previste all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 si considera come una parcella agricola, purché la suddetta coltura si possa effettuare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arboree della stessa regione;

     b) in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggiere, le competenti autorità procedono alla ripartizione virtuale delle medesime fra gli imprenditori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione di tali superfici o al loro diritto di utilizzazione;

     c) ciascuna superficie foraggiera deve essere disponibile per l'allevamento degli animali per un periodo minimo di sette mesi a decorrere da una data determinata dallo Stato membro, compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo.

     2. Se una superficie foraggiera è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'imprenditore che la utilizza, detta superficie viene considerata, su richiesta dell'imprenditore, come parte integrante dell'azienda di quest'ultimo, a condizione che:

     a) sia situata nelle immediate vicinanze dell'azienda; e

     b) gran parte delle superfici agricole utilizzate dall'imprenditore in questione sia situata nello Stato membro in cui questi ha sede.

 

TITOLO II

Domande di aiuto

 

Capo I

Domande di aiuto per superficie

 

     Art. 6. Requisiti relativi alle domande di aiuto per superficie.

     1. Le domande di aiuto per superficie devono contenere tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità dell'aiuto e in particolare:

     a) l'identità dell'imprenditore;

     b) gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione, l'uso, l'indicazione se si tratta o meno di una parcella irrigua, nonché il regime di aiuto in questione;

     c) una dichiarazione dell'imprenditore di aver preso atto delle condizioni applicabili al regime di aiuto in questione.

     2. La domanda di aiuto per superficie presentata da un imprenditore aderente a un'associazione di produttori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3493/90 che, a titolo dello stesso anno civile, chiede, oltre al premio nel quadro del regime per gli ovini e i caprini, il beneficio di un altro regime comunitario, indica, in particolare, tutte le parcelle agricole utilizzate dall'associazione di produttori. In tal caso, la superficie foraggiera viene virtualmente ripartita fra gli imprenditori interessati proporzionalmente al loro limite individuale, determinato ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, valido al 1° gennaio dell'anno considerato.

     3. Se la domanda di aiuto per superficie riguarda unicamente pascoli permanenti, lo Stato membro interessato può consentire che essa venga presentata entro una data successiva a quella fissata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3508/92 e comunque non oltre il 1° luglio.

     Il terzo comma dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3508/92 si applica per analogia.

 

     Art. 7. Dichiarazioni relative ad usi particolari.

     1. Gli usi delle superfici agricole di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3508/92 devono essere dichiarati separatamente.

     2. Gli usi delle superfici agricole non menzionati all'articolo 1, paragrafo 1 o nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3508/92 sono dichiarati in una o più rubriche "altri usi".

     3. Gli Stati membri possono disporre che i paragrafi 1 e 2 non si applichino quando le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato, ai sensi dell'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 3508/92.

 

     Art. 8. Modifiche di domande di aiuto per superficie.

     1. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di aiuto per superficie è possibile aggiungere parcelle agricole non ancora dichiarate nella domanda di aiuto ed effettuare modifiche relative all'uso o al regime di aiuto, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti prescritti dalla normativa settoriale per la concessione dell'aiuto in questione.

     2. L'aggiunta di parcelle agricole e le modifiche di cui al paragrafo 1 devono essere notificate per iscritto all'autorità competente entro la data prevista per la semina o fissata in conformità con il regolamento (CE) n. 1251/1999.

     Si applica per analogia l'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3508/92.

     3. Qualora l'autorità competente abbia già informato l'imprenditore circa le irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se a tale controllo emergono irregolarità, le notifiche e le modifiche supplementari effettuate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano irregolarità.

 

     Art. 9. Dispensa dalla presentazione di domande di aiuto per superficie.

     Sono esentati dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto per superficie gli imprenditori che chiedono di beneficiare di uno dei seguenti aiuti per animale:

     a) il premio di destagionalizzazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

     b) il premio alla macellazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

     c) il premio speciale per i bovini maschi e/o il premio per le vacche nutrici, ove l'imprenditore non sia soggetto al fattore di densità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, né chieda di beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione;

     d) l'aiuto previsto nel quadro del regime di aiuti per gli ovini e i caprini.

 

Capo II

Domande di aiuto per animale

 

     Art. 10. Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale.

     1. Le domande di aiuto per animale devono contenere tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità dell'aiuto e in particolare:

     a) l'identità dell'imprenditore;

     b) un riferimento alla domanda di aiuto per superficie se questa è già stata presentata;

     c) il numero e la specie degli animali per i quali viene chiesto un aiuto e, per i bovini, il codice d'identificazione degli animali;

     d) eventualmente, l'impegno dell'imprenditore a detenere gli animali di cui alla lettera c) nella propria azienda durante il periodo di detenzione, nonché il luogo e i periodi della medesima;

     e) eventualmente, il limite o il massimale individuale per gli animali in questione;

     f) eventualmente, la quantità di riferimento individuale di latte di cui dispone l'imprenditore al 31 marzo ovvero, se lo Stato membro decide di avvalersi della deroga prevista all'articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 2342/1999, al 1° aprile dell'anno civile considerato; qualora detta quantità non sia nota al momento della presentazione della domanda, essa verrà comunicata all'autorità competente non appena possibile;

     g) una dichiarazione dell'imprenditore di aver preso atto delle condizioni di concessione dell'aiuto in questione.

     Se il luogo in cui è detenuto l'animale cambia nel corso del periodo di detenzione, l'imprenditore ne informa anticipatamente per iscritto l'autorità competente.

     2. Gli Stati membri garantiscono a ciascun detentore di animali il diritto di ottenere dall'autorità competente, senza oneri particolari, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l'accesso ai dati concernenti lui stesso e i suoi animali, contenuti nella banca di dati informatizzata. Unitamente alla propria domanda di aiuto, l'imprenditore dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati errati o completa quelli mancanti.

     3. Gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 non debbano figurare nella domanda di aiuto, se esse sono già state comunicate separatamente all'autorità competente.

     In particolare, gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca di dati elettronica come riferimento per la domanda di aiuto, purché la banca di dati elettronica offra garanzie di certezza e buon funzionamento sufficienti per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione.

     4. Gli Stati membri possono disporre che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 possano o debbano essere trasmesse attraverso uno o più organismi da essi riconosciuti. L'imprenditore rimane tuttavia responsabile dei dati trasmessi.

 

Capo III

Disposizioni particolari

 

     Art. 11. Trasmissione elettronica.

     1. Gli Stati membri possono consentire che le comunicazioni dell'imprenditore alle autorità competenti previste dal presente regolamento vengano trasmesse per via elettronica. In tal caso si dovranno adottare misure atte a garantire che:

     a) l'imprenditore sia identificato in modo inequivocabile e ottemperi a tutti i requisiti;

     b) tutti i documenti di accompagnamento necessari pervengano all'autorità competente entro gli stessi termini previsti per le domande inoltrate per via non elettronica;

     c) non sia operata alcuna discriminazione tra gli imprenditori che utilizzano i canali non elettronici e quelli che optano per la trasmissione elettronica.

     2. Le notifiche alla banca di dati elettronica hanno l'effetto di una trasmissione per via elettronica ai sensi del paragrafo 1, a condizione che la banca di dati elettronica offra garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione.

 

     Art. 12. Adeguamento in caso di errore palese.

     Fatti salvi gli articoli da 6 a 11, una domanda di aiuto può essere adattata in qualsiasi momento dopo la sua presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

 

     Art. 13. Presentazione tardiva delle domande.

     1. Salvo in caso di forza maggiore e in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 48, alle domande di aiuto per superfici o per animale viene trasmesse oltre i termini previsti dalla normativa settoriale applicabile, si applica una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

     In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda non è più ammessa.

     L'inoltro tardivo di una domanda di aiuto per superficie riguardante un terreno adibito unicamente a pascolo permanente comporta una riduzione dello 0,5% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto nell'ambito del regime di aiuto in questione. In caso di inoltro successivo al 1° luglio, tali domande non sono più ammesse.

     Tuttavia, qualora uno Stato membro si avvalga della possibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, nessuna riduzione si applica in relazione alle domande di aiuto trasmesse entro la data fissata dallo Stato membro. Le domande di aiuto presentate dopo tale data non sono più ammesse.

     2. L'inoltro di una modifica a una domanda di aiuto per superficie oltre il termine ultimo previsto per la semina di cui all'articolo 8, paragrafo 2, comporta, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una riduzione dell'1% dell'importo collegato all'uso effettivo delle parcelle agricole in questione.

     Le modifiche di una domanda di aiuto per superficie sono ammesse unicamente fino al termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1. Tuttavia, quando detto termine è anteriore o coincide con il termine ultimo previsto per la semina di cui all'articolo 8, paragrafo 2, le modifiche ad una domanda di aiuto per superficie non sono più ammesse dopo il termine previsto per la semina.

     3. La presentazione tardiva di una domanda di aiuto per superficie non comporta riduzioni o esclusioni dagli aiuti per animale di cui all'articolo 9.

     4. Per quanto riguarda le superfici foraggiere, la riduzione derivante dalla presentazione tardiva della domanda di aiuto per superficie, è cumulata a qualunque altra riduzione applicabile in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuti di cui gli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

 

     Art. 14. Revoca delle domande di aiuto.

     1. La domanda di aiuto può essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento.

     Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato l'imprenditore circa le irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se a tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

     2. Le revoche di cui al paragrafo 1 comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda stessa o di parte della medesima.

 

TITOLO III

Controlli

 

     Art. 15. Principi generali.

     I controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti.

 

Capo I

Controlli amministrativi

 

     Art. 16. Verifiche incrociate. [2]

     1. I controlli amministrativi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 consentono la rilevazione automatizzata delle anomalie mediante il ricorso alle banche dati informatizzate e comprendono in particolare:

     a) verifiche incrociate relative alle parcelle agricole e agli animali dichiarati, onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso indebitamente più di una volta per lo stesso anno civile o per la stessa campagna di commercializzazione o sia indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel quadro dei regimi comunitari che comportano dichiarazioni di superfici menzionati all'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 3508/92;

     b) verifiche incrociate per mezzo della banca dati informatizzata o, nel caso delle domande d'aiuto per superficie, mediante qualsiasi altro sistema computerizzato, allo scopo di accertare l'ammissibilità delle domande di aiuto.

     2. La segnalazione delle irregolarità conseguente alle verifiche incrociate dà luogo ad un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa considerata opportuna ed all'occorrenza mediante un'ispezione fisica in loco.

 

Capo II

Controlli in loco

 

Sezione I

Disposizioni comuni

 

     Art. 17. Principi generali.

     1. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Tale preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore.

     2. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento, nonché altri eventuali controlli contemplati dalla normativa comunitaria, sono effettuati contemporaneamente.

     3. La domanda o le domande in questione sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'imprenditore o al suo rappresentante.

 

     Art. 18. Percentuale di controlli.

     1. Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente, riguardano almeno:

     a) il 5% di tutti gli imprenditori che presentano domande di aiuto per superficie;

     b) il 5% di tutti gli imprenditori che presentano domande di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini, a meno che la banca di dati elettronica non garantisca il livello di certezza e buon funzionamento necessari per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione, nel qual caso la percentuale è elevata al 10%. I controlli in loco interessano inoltre, per ciascun regime di aiuto, almeno il 5% di tutti gli animali per i quali vengono chiesti aiuti;

     c) il 10% di tutti gli imprenditori che presentano domande di aiuto per animale nel quadro del regime di aiuti per gli ovini e i caprini.

     2. Qualora dai controlli in loco emergano significative irregolarità nell'ambito di un particolare regime di aiuto oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente procede ad ulteriori controlli in loco durante l'anno in corso e aumenta la percentuale degli imprenditori da controllare nell'anno successivo.

     3. Se è previsto che taluni elementi del controllo in loco possono essere effettuati mediante campionamento, quest'ultimo deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Gli Stati membri stabiliscono ed applicano i criteri per la selezione del campione. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

 

     Art. 19. Selezione delle domande da sottoporre a controlli in loco. [3]

     1. L'autorità competente seleziona gli imprenditori che saranno oggetto di controlli in loco sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L'efficacia dei parametri utilizzati per l'analisi del rischio negli anni precedenti è valutata su base annua.

     Per ottenere il fattore di rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di imprenditori da sottoporre a controlli in loco indicato all'articolo 18, paragrafo 1.

     2. L'analisi dei rischi tiene conto:

     a) dell'importo dell'aiuto;

     b) del numero di parcelle agricole, della superficie o del numero di animali per i quali l'aiuto è richiesto;

     c) dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;

     d) dei risultati dei controlli degli anni precedenti;

     e) dei casi di infrazione al regolamento (CE) n. 1760/ 2000;

     f) di quegli imprenditori che si trovano leggermente al di sopra o al di sotto dei massimali o dei limiti previsti per la concessione degli aiuti;

     g) degli animali sostituiti ai sensi dell'articolo 37;

     h) di altri parametri definiti dagli Stati membri.

     3. L'autorità competente assicura la conservazione dei criteri di selezione di ciascun imprenditore da sottoporre a controllo in loco. L'ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell'inizio del controllo stesso.

 

     Art. 20. Relazione di controllo.

     1. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo, che consenta ulteriormente di esaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente quanto segue:

     a) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;

     b) le persone presenti;

     c) il numero di parcelle agricole visitate e di quelle misurate, i risultati delle misurazioni per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate;

     d) il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca di dati elettronica, gli eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a determinati animali e/o al loro codice di identificazione;

     e) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;

     f) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.

     2. L'imprenditore o chi ne fa le veci è invitato a firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, all'imprenditore è consegnata una copia della relazione di controllo.

     Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento ai sensi dell'articolo 23, lo Stato membro può decidere di non invitare l'imprenditore o chi ne fa le veci a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento stesso non risultano irregolarità.

 

Sezione II

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per superficie

 

     Art. 21. Elementi dei controlli in loco.

     I controlli in loco vertono sull'insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nel quadro dei regimi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92. Tuttavia, l'effettiva ispezione sul posto nel quadro dei controlli in loco può essere limitata ad un campione corrispondente almeno alla metà delle parcelle agricole oggetto di domanda.

 

     Art. 22. Determinazione delle superfici.

     1. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato, definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. La tolleranza di misurazione può essere definita dall'autorità competente come una tolleranza che non può superare il 5 % della superficie della parcella agricola o una fascia di 1,5 m rispetto al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può comunque essere superiore a 1,0 ha [4].

     2. La superficie totale di una parcella agricola può essere presa in considerazione, purché sia interamente utilizzata secondo le norme usuali dello Stato membro o della regione interessata. Negli altri casi, viene considerata la superficie realmente utilizzata.

     Per le regioni in cui taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, gli Stati membri possono stabilire che la superficie corrispondente sia considerata parte di una superficie interamente utilizzata, a condizione che non superi una larghezza totale che gli Stati membri devono determinare. Tale larghezza deve corrispondere alla larghezza tradizionale nelle regioni interessate e non deve superare i due metri.

     Previa notificazione alla Commissione, uno Stato membro può autorizzare una larghezza superiore a due metri se tali superfici sono state prese in considerazione in sede di fissazione delle rese delle regioni di cui trattasi.

     3. Lo Stato membro verifica l'ammissibilità delle parcelle agricole con qualsiasi mezzo appropriato. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.

 

     Art. 23. Telerilevamento. [5]

     1. In relazione al campione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) gli Stati membri possono ricorrere al telerilevamento, anziché ai controlli in loco tradizionali, alle condizioni fissate dal presente articolo. Se del caso si applicano le disposizioni contenute negli articoli 17, 18, 19 e 20, nella prima frase dell'articolo 21 e nell'articolo 22.

     2. Le zone da controllare mediante telerilevamento sono scelte sulla base di un'analisi dei rischi oppure a caso. In caso di selezione sulla base di un'analisi dei rischi gli Stati membri tengono conto di pertinenti fattori di rischio, in particolare:

     a) della loro importanza finanziaria in termini di aiuti comunitari;

     b) dell'importo dell'aiuto;

     c) della struttura dei sistemi di parcelle agricole e della complessità del paesaggio agricolo;

     d) della mancanza di copertura degli anni precedenti;

     e) dei vincoli tecnici connessi ad un uso efficace del telerilevamento, per quanto riguarda la definizione delle zone;

     f) dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti.

     3. Le verifiche in loco mediante telerilevamento coprono:

     — o tutte le domande di aiuto in cui almeno l'80 % della superficie per la quale è stata presentata domanda di aiuto nel quadro dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 si trova all'interno della zona rispettiva,

     — oppure le domande d'aiuto che saranno scelte dall'autorità competente sulla base dell'articolo 19, paragrafo 2. Le domande d'aiuto scelte a caso in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, possono essere controllate mediante telerilevamento.

     4. Allorché un imprenditore sia stato scelto per un controllo in loco in conformità del paragrafo 3, almeno l'80 % delle parcelle agricole per le quali ha presentato una domanda di aiuto nel quadro dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 è sottoposto a controllo mediante telerilevamento.

     5. Nei casi in cui si avvale della possibilità di effettuare verifiche in loco mediante telerilevamento, lo Stato membro ricorre:

     a) alla fotointerpretazione di immagini satellitari o fotografie aeree di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda da controllare a norma del paragrafo 4, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare la superficie;

     b) a ispezioni fisiche in campo in relazione a tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l'esattezza della dichiarazione in maniera considerata accettabile dall'autorità competente.

     6. Qualora per l'anno in corso non sia più possibile procedere mediante telerilevamento, i controlli supplementari di cui all'articolo 18, paragrafo 2 sono effettuati sotto forma di controlli in loco tradizionali.

 

Sezione III

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale

 

     Art. 24. Tempi di esecuzione dei controlli in loco.

     1. Per i regimi d'aiuto diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, almeno il 60 % del tasso minimo di verifiche in loco previsto dall'ultima frase dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) viene effettuato per tutto il periodo di detenzione del regime d'aiuto in questione. La restante percentuale di verifiche in loco viene effettuata per tutto il periodo di detenzione di uno di tali regimi d'aiuto [6].

     2. Almeno il 50% del numero minimo di controlli in loco previsto all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), è effettuato durante l'intero periodo di detenzione. Tuttavia, il numero minimo di controlli in loco è interamente effettuato durante il periodo di detenzione, negli Stati membri in cui non è pienamente funzionante e applicato il sistema previsto dalla direttiva 92/102/CEE per gli ovini e i caprini, in particolare per quanto riguarda l'identificazione degli animali e la corretta tenuta dei registri.

 

     Art. 25. Elementi dei controlli in loco.

     1. I controlli in loco vertono sull'insieme degli animali per i quali è stato chiesto un aiuto nel quadro dei regimi di aiuto da controllare e, nel caso dei controlli relativi ai regimi di aiuto per i bovini, anche sugli animali della specie bovina per i quali non è stato chiesto l'aiuto.

     2. I controlli in loco comprendono in particolare:

     a) la verifica che il numero di animali presenti nell'azienda per i quali è stato chiesto un aiuto o, nel caso dei bovini, per i quali non è stato chiesto un aiuto, corrisponde al numero di animali iscritti nei registri e, nel caso dei bovini, al numero di animali notificati alla banca di dati elettronica;

     b) nel caso dei regimi di aiuto per i bovini, controlli

     - dell'esattezza dei dati contenuti nel registro e nella banca di dati, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, ove del caso, passaporti relativi agli animali per i quali sono state presentate domande di aiuti nei dodici mesi precedenti il controllo in loco,

     - della corrispondenza tra i dati che figurano nella banca di dati elettronica e quelli riportati nel registro, su un campione di animali per i quali sono state presentate domande di aiuti nei dodici mesi precedenti il controllo in loco,

     - dell'ammissibilità all'aiuto richiesto di tutti gli animali presenti nell'azienda e tuttora soggetti all'obbligo di detenzione,

     - dell'identificazione di tutti i bovini presenti nell'azienda mediante marchi auricolari e, ove del caso, passaporti degli animali, della loro iscrizione nel registro e della loro notifica alla banca di dati elettronica. Dette verifiche sono condotte individualmente per tutti i bovini maschi tuttora soggetti all'obbligo di detenzione, per i quali è stata presentata una domanda di premio speciale, ad eccezione delle domande presentate conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1254/1999; in tutti gli altri casi, la verifica della corretta registrazione nei passaporti degli animali, dell'iscrizione in registro e dell'avvenuta notifica alla banca di dati può essere effettuata su un campione;

     c) relativamente ai regimi di aiuti per gli ovini e i caprini, la verifica, in base al registro, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuti nei dodici mesi precedenti il controllo in loco sono stati detenuti nell'azienda nel corso dell'intero periodo di detenzione, nonché la verifica dell'esattezza dei dati contenuti nel registro sulla base di un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione e certificati veterinari.

 

     Art. 26. Esecuzione dei controlli in loco nei macelli.

     1. Per quanto riguarda il premio speciale per i bovini maschi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1254/1999 e il premio alla macellazione di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento, i controlli in loco sono effettuati nei macelli. Gli Stati membri eseguono tali controlli:

     a) in almeno il 30% di tutti i macelli, selezionati sulla base di un'analisi dei rischi. I controlli vertono in tal caso su un campione del 5% dei bovini complessivamente macellati nel macello in questione nei dodici mesi precedenti il controllo in loco; oppure

     b) in almeno il 20% dei macelli, previamente riconosciuti in base a specifici criteri di affidabilità da determinarsi da parte degli Stati membri e selezionati sulla base di un'analisi dei rischi. I controlli vertono in tal caso su un campione del 2% dei bovini complessivamente macellati nel macello in questione nei dodici mesi precedenti il controllo in loco.

     I controlli in loco nei macelli comprendono una verifica a posteriori dei documenti, un raffronto con i dati che figurano nella banca di dati elettronica e un esame dei riepiloghi degli attestati di macellazione (o delle informazioni equivalenti), inviati agli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione.

     2. I controlli in loco nei macelli comprendono ispezioni materiali, effettuati a campione, dei procedimenti di macellazione che si svolgono il giorno stesso del controllo in loco. Se necessario, viene verificata l'ammissibilità all'aiuto delle carcasse presentate alla pesata.

 

     Art. 27. Controlli relativi ai premi concessi dopo l'esportazione.

     1. Per quanto riguarda i premi alla macellazione concessi per i bovini esportati verso paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, tutte le operazioni di carico formano oggetto di controllo in loco, con le modalità seguenti:

     a) al momento del carico, viene verificato che tutti i bovini siano identificati per mezzo di marchi auricolari. Inoltre, almeno il 10% di questi bovini sono sottoposti a controllo individuale per verificarne identità.

     b) al momento dell'uscita dal territorio della Comunità:

     - se il mezzo di trasporto è munito di sigillo doganale ufficiale, viene verificato che il sigillo sia intatto. Se il sigillo è intatto; si procede ad un controllo a campione soltanto se sussistono dubbi quanto alla regolarità del carico,

     - se il mezzo di trasporto non è munito di sigillo doganale, o se il sigillo doganale è danneggiato, viene ricontrollato almeno il 50% dei bovini già esaminati individualmente al momento del carico.

     2. I passaporti degli animali sono rinviati all'autorità competente conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

     3. L'organismo pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999, responsabile del versamento del premio, esamina le domande di pagamento alla luce dei documenti giustificativi e di altre informazioni disponibili, tenendo conto in particolare dei documenti di esportazione e delle osservazioni delle autorità di controllo competenti, e verifica che i passaporti degli animali siano stati rinviati ai sensi del paragrafo 2.

 

     Art. 28. Disposizioni particolari concernenti i pagamenti supplementari.

     Per quanto riguarda i pagamenti supplementari di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1254/1999, gli Stati membri applicano, se necessario, le disposizioni di cui al presente titolo. Nel caso in cui la struttura del regime di pagamenti supplementari renda inopportuna l'applicazione di dette disposizioni gli Stati membri prevedono modalità atte a garantire un livello di controllo equivalente quello di cui al presente regolamento.

 

     Art. 29. Disposizioni particolari concernenti la relazione di controllo.

     1. Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco ai sensi al presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione, la relazione di cui all'articolo 20 viene integrata dalle relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento.

     2. Per quanto riguarda i controlli nei macelli di cui all'articolo 26, paragrafo 1, la relazione di cui all'articolo 20 può consistere in un'indicazione, nel sistema contabile del macello, degli animali sottoposti a controllo.

     Per quanto riguarda i controlli a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, la relazione menziona, tra l'altro, i numeri d'identificazione, il peso delle carcasse, nonché la data della macellazione di tutti i bovini macellati e controllati il giorno del controllo in loco.

     3. Per quanto riguarda il controllo di cui all'articolo 27, la relazione di controllo può semplicemente consistere nell'indicazione è degli animali così controllati.

     4. Qualora i controlli in loco realizzati ai sensi del presente regolamento evidenzino infrazioni delle disposizioni di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000, copie della relazione di controllo di cui all'articolo 20 sono immediatamente inviate alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2630/97.

 

TITOLO IV

Base per il calcolo degli aiuti, delle riduzioni e delle esclusioni

 

Capo I

Accertamenti relativi alle domande di aiuto per superficie

 

     Art. 30. Principi generali.

     Ai fini del presente capo sono definiti i seguenti gruppi di colture:

     a) superfici foraggiere dichiarate ai fini dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

     b) superfici foraggiere dichiarate ai fini dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999, diverse dal pascolo e dalle superfici adibite alla coltura di seminativi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) di detto, regolamento;

     c) superfici a pascolo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 1254/1999, dichiarate ai fini dell'articolo 13 di detto regolamento;

     d) superfici a pascolo permanente dichiarate ai fini dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio;

     e) seminativi soggetti ad un diverso tasso di aiuto;

     f) superfici messe a riposo e, ove del caso, superfici messe a riposo soggette ad un diverso tasso di aiuto.

 

     Art. 31. Base di calcolo.

     1. Qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto per superficie, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

     2. Fatte salve le riduzioni e le esclusioni di cui agli articoli 32 e 35, se la superficie dichiarata nella domanda di aiuto per superficie è superiore a quella determinata, per lo stesso gruppo di colture, nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie determinata per quel gruppo di colture.

     3. Il calcolo della superficie massima ammissibile ai pagamenti per superficie per i coltivatori di seminativi si effettua in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle diverse colture. Tuttavia, i pagamenti ai produttori di seminativi, relativamente alla superficie oggetto di ritiro determinata sono ridotti soltanto fino al livello necessario per la produzione di 92 tonnellate di cereali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

     4. Se l'imprenditore non ha potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 48, il diritto all'aiuto sussiste per la superficie che risultava ammissibile nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

 

     Art. 32. Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva.

     1. Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

     Se l'eccedenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie relativamente al gruppo di colture di cui trattasi.

     2. Quando l'eccedenza della superficie dichiarata rispetto alla superficie determinata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2 è superiore al 30%, relativamente alla superficie globale determinata, oggetto di una domanda di aiuto nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3508/92, l'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, non è concesso per l'anno civile considerato nel quadro dei detti regimi di aiuto.

     Se la differenza è superiore al 50 %, l'imprenditore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2. Tale importo è portato in detrazione dei pagamenti dell'aiuto nell'ambito di un regime tra quelli citati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 cui l'imprenditore ha diritto nel quadro delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile della risultanza. Se l'importo non può essere portato integralmente in detrazione di tali pagamenti, il saldo restante viene annullato [7].

 

     Art. 33. Inadempienze intenzionali.

     Se le differenze fra la superficie dichiarata e la superficie determinata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, non è concesso per l'anno civile considerato nel quadro dei regimi di aiuto in questione.

     Inoltre, quando la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, l'imprenditore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2. Tale importo è portato in detrazione dei pagamenti dell'aiuto nell'ambito di un regime tra quelli citati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 cui l'imprenditore ha diritto nel quadro delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile della risultanza. Se l'importo non può essere portato integralmente in detrazione di tali pagamenti, il saldo restante viene annullato [8].

 

     Art. 34. Calcolo delle superfici foraggiere per i premi di cui si fa riferimento all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     1. L'articolo 31, l'articolo 32, paragrafo 1 e l'articolo 33 si applicano al calcolo della superficie foraggiera ai fini della concessione dei premi di cui l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     2. Qualora venga riscontrata una differenza superiore al 50 % fra la superficie dichiarata e quella determinata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, l'imprenditore è escluso ancora una volta a concorrenza di una superficie foraggera pari alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se la superficie da escludere non può essere portata integralmente in detrazione entro tale periodo, il saldo restante viene annullato [9].

     3. Le riduzioni e le esclusioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto se la superficie dichiarata ha dato luogo o avrebbe dato luogo alla concessione di un aiuto di importo superiore.

 

     Art. 35. Calcolo delle superfici foraggiere in relazione al pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     1. I pagamenti per l'estensivizzazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999 non possono essere concessi per un numero di animali superiore a quello per il quale possono essere corrisposti i premi di cui all'articolo 12 di detto regolamento, dopo l'applicazione dell'articolo 34 del presente regolamento.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, la superficie foraggiera corrispondente è determinata in conformità dell'articolo 31.

     Se non è superato il coefficiente di densità massimo in rapporto alla superficie così determinata, l'importo del pagamento per l'estensivizzazione viene calcolato in base alla superficie determinata.

     Se il coefficiente di densità massimo è superato, l'importo totale dell'aiuto cui l'imprenditore avrebbe diritto a titolo dei regimi di aiuti di cui si fa riferimento all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999, in seguito alle domande da lui presentate nel corso dell'anno civile considerato, viene ridotto del 50% dell'importo che l'imprenditore ha ricevuto o avrebbe altrimenti ricevuto a titolo di premio all'estensivizzazione.

     3. Tuttavia, ove la differenza fra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulti da irregolarità commesse intenzionalmente e sia stato superato il coefficiente di densità massimo relativo alla superficie determinata, non è concessa la totalità dell'importo di cui al paragrafo 2. In tal caso si applica, per analogia, l'articolo 33, secondo comma.

 

Capo II

Accertamenti relativi alle domande di aiuto per animale

 

     Art. 36. Base di calcolo.

     1. Qualora sia applicabile un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di aiuto è limitato al massimale fissato per l'imprenditore in questione.

     2. In nessun caso viene concesso un aiuto per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto.

     3. Fatti salvi gli articoli 38 e 39, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati.

     Tuttavia, se l'imprenditore non ha potuto adempiere all'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 48, il diritto all'aiuto sussiste per il numero di animali che risultavano ammissibili nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

     4. Qualora vengano riscontrati casi di non conformità al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

     a) un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale chiaramente e individualmente da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

     b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati sin dalla prima constatazione di irregolarità.

     Il disposto dell'articolo 12 si applica in relazione alle iscrizioni e notificazioni richieste nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

 

     Art. 37. Sostituzioni.

     1. Si considerano accertati come bovini presenti nell'azienda soltanto quelli identificati nella domanda di aiuto. Tuttavia, le vacche nutrici o le giovenche, oggetto di una domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 o dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999, nonché le vacche da latte, oggetto di una domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 dello stesso regolamento, possono essere sostituite nel corso del periodo di detenzione entro i limiti previsti dai suddetti articoli senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell'aiuto richiesto.

     2. Le sostituzioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate entro il termine di 20 giorni a decorrere dall'evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro al più tardi il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L'autorità competente cui era stata presentata la domanda di premio è informata entro un termine di dieci giorni lavorativi successivi alla sostituzione.

     3. Se l'imprenditore presenta domanda di aiuto sia per le pecore che per le capre, e se non vi sono differenze nel livello di aiuto versato, una pecora può essere sostituita da una capra e viceversa. Le pecore e le capre per le quali viene presentata domanda d'aiuto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2529/2001 possono essere sostituite durante il periodo di detenzione entro i limiti previsti da tale articolo senza perdita del diritto al pagamento dell'aiuto oggetto della domanda [10].

     4. Le sostituzioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate entro il termine di dieci giorni a decorrere dall'evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro al più tardi il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L'autorità competente cui era stata presentata la domanda di premio è informata entro un termine di cinque giorni lavorativi successivi alla sostituzione [11].

 

     Art. 38. Riduzioni ed esclusioni con riguardo ai bovini oggetto di una domanda di aiuto.

     1. Quando sia riscontrata una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali determinati ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini, l'importo totale dell'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se le irregolarità riguardano non più di tre animali.

     2. Se più di tre animali presentano irregolarità, l'importo totale dell'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto:

     a) della percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è inferiore o uguale al 10%, ovvero

     b) di due volte la percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%.

     Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 20%, l'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, a titolo dei regimi citati non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.

     Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, l'imprenditore è inoltre escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino ad un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità dell'articolo 36, paragrafo 3. Tale importo è portato in detrazione dei pagamenti dell'aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini cui l'imprenditore ha diritto nel quadro delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile della risultanza. Se l'importo non può essere portato integralmente in detrazione di tali pagamenti, il saldo restante viene annullato [12].

     3. Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero dei bovini oggetto di domanda, nel quadro di tutti i regimi di aiuti per i bovini nel corso del periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità, è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.

     4. Qualora le differenze fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali determinati in conformità all'articolo 36, paragrafo 3, risultino da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, nel quadro del regime o dei regimi di aiuto per i bovini in questione non è concesso per il periodo di erogazione del premio considerato.

     Inoltre, quando la differenza accertata in conformità del paragrafo 3 è superiore al 20 %, l'imprenditore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità dell'articolo 36, paragrafo 3. Tale importo è portato in detrazione dei pagamenti dell'aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini cui l'imprenditore ha diritto nel quadro della domande da lui presentate nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile della risultanza. Se l'importo non può essere portato integralmente in detrazione di tali pagamenti, il saldo restante viene annullato [13].

 

     Art. 39. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione dei bovini non oggetto di domanda di aiuto.

     1. Se a seguito di controllo in loco relativo agli animali che non formano oggetto di domanda vengono riscontrati casi di non conformità alle disposizioni del sistema per l'identificazione e la registrazione dei bovini, l'importo totale dell'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe diritto ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, a titolo dei regimi di aiuto per i bovini, per il periodo di erogazione del premio in questione, ove del caso previa applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 38, viene ridotto di un importo da determinare sulla base della formula definita al paragrafo 2, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'articolo 48. Tuttavia l'importo dell'aiuto da ridurre non è superiore al 20 % dell'importo totale cui ha diritto l'imprenditore [14].

     La stessa disposizione si applica qualora siano stati registrati o notificati nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini più animali di quelli presenti nell'azienda.

     L'articolo 36, paragrafo 4, si applica per analogia.

     2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 viene effettuato sulla base della seguente formula:

     (a/b) [(b + c)/2c] d

     Significato dei simboli utilizzati:

     a = numero di casi di non conformità al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

     b = il numero di bovini presenti nell'azienda al momento del controllo in loco; tale numero non è inferiore a 1;

     c = numero medio di bovini presenti nell'azienda nel corso dell'anno in cui è effettuato il controllo in loco, calcolato applicando per analogia il metodo utilizzato ai fini dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2342/1999;

     d = importo totale dell'aiuto al quale l'imprenditore avrebbe diritto, per il periodo di erogazione dei premi in questione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, nel quadro dei regimi di aiuti per i bovini, ove del caso previa applicazione delle riduzioni dai cui all'articolo 38. [15]

     3. Qualora diversi controlli in loco siano effettuati presso lo stesso imprenditore nel corso di un anno, le eventuali riduzioni da applicare ai sensi del paragrafo 1 sono calcolate sulla base della media aritmetica dei risultati stabiliti per ciascun controllo in loco.

     4. Qualora la non conformità di cui al paragrafo 1 sia commessa intenzionalmente, non è concesso alcun aiuto nel quadro del regime o dei regimi di aiuto in questione per il periodo di erogazione del premio considerato.

 

     Art. 40. [16]

     1. Qualora, per quanto riguarda le domande di aiuto nell'ambito del regime di aiuti carni ovine/caprine, venga riscontrata una differenza ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, è applicabile, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 38, paragrafi 2, 3 e 4, a partire dal primo animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

     2. Qualora venga constatato che un produttore ovino che commercializza latte di pecora e prodotti derivati abbia omesso di dichiarare tale attività nella sua domanda di premio, l'importo dell'aiuto cui ha diritto è ridotto a quello corrispondente al premio pagabile ai produttori ovini che commercializzano latte di pecora e prodotti derivati dopo deduzione della differenza tra tale premio e l'intero importo del premio per pecora.

     3. Qualora, per quanto riguarda le domande di premio supplementare, sia constatato che meno del 50% della superficie agricola aziendale utilizzata è situata in zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, il premio supplementare non è pagato e il premio per pecora e per capra è ridotto di una cifra equivalente al 50% del premio supplementare.

     4. Qualora sia constatato che la percentuale della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli situata in zone elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione è inferiore al 50%, il premio per capra non viene pagato.

     5. Qualora sia constatato che il produttore che pratica la transumanza e che presenti una domanda di premio supplementare non abbia fatto pascolare almeno il 90% dei suoi animali per almeno 90 giorni in una zona di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2529/2001, il premio supplementare non viene pagato e il premio per pecora o per capra è ridotto di un importo equivalente al 50% del premio supplementare [17].

     6. Qualora sia riscontrato che l'irregolarità di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 è dovuta ad inadempienza intenzionale, l'importo totale dell'aiuto di cui ai suddetti paragrafi non viene versato. In questo caso, l'allevatore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari al suddetto importo.

     Tale importo è dedotto dai pagamenti da effettuare nel quadro del regime di aiuti carni ovine/caprine al quale l'allevatore può aver diritto nell'ambito delle domande che egli presenterà nei tre anni civili successivi a quello della constatazione.

     7. Per gli agricoltori che detengono sia pecore che capre aventi diritto allo stesso livello di premio, quando la verifica in loco rivela una differenza nella composizione del gregge in termini di numero di animali per specie, gli animali sono considerati appartenenti allo stesso gruppo [18].

 

     Art. 41. Circostanze naturali.

     Le riduzioni e le esclusioni di cui agli articoli 38 e 40 non si applicano nel caso in cui, per motivi dovuti all'impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, l'imprenditore non possa assolvere l'impegno di detenere gli animali oggetto di una domanda di aiuto durante l'intero periodo di detenzione, purché l'imprenditore stesso ne abbia informato per iscritto la competente autorità, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

     Fatte salve circostanze concrete da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono riconoscere, in particolare, le seguenti circostanze naturali della vita della mandria o del gregge:

     a) decesso di un animale in seguito a malattia;

     b) decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità dell'imprenditore.

 

     Art. 42. Dichiarazioni o certificati falsi rilasciati dai macelli.

     Per quanto riguarda le dichiarazioni o di certificati rilasciati dai macelli per il pagamento del premio alla macellazione conformemente all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2342/1999, ove si accerti che un macello ha rilasciato un certificato falso o una falsa dichiarazione, per negligenza grave ovvero deliberatamente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni nazionali. Se tali irregolarità sono constatate una seconda volta, al macello in questione è vietato, per un periodo minimo di un anno, stilare dichiarazioni o rilasciare certificati ai fini del pagamento di un premio.

 

     Art. 43. Accertamenti relativi ai pagamenti supplementari.

     Per quanto riguarda i pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, gli Stati membri applicano riduzioni ed esclusioni in sostanza equivalenti a quelle previste nel presente titolo.

 

Capo III

Disposizioni comuni

 

     Art. 44. Esclusa applicazione delle riduzioni e delle esclusioni.

     1. Le riduzioni ed esclusioni di cui al presente titolo non si applicano quando l'imprenditore abbia fornito informazioni effettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare che è esente da colpa.

     2. Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente titolo non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l'imprenditore abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

     Le informazioni di cui al comma precedente e fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

 

     Art. 45. Modifiche e integrazioni della banca di dati elettronica.

     1. Per quanto riguarda i bovini che formano oggetto di domande di aiuto, l'articolo 44 si applica, dal momento di presentazione della domanda, agli errori e alle omissioni concernenti dati immessi nella banca di dati.

     2. Per i bovini che non formano oggetto di domanda, le riduzioni e le esclusioni di cui all'articolo 39 non si applicano, ove l'imprenditore abbia comunicato all'autorità competente le modifiche e integrazioni da apportare alla banca di dati elettronica, ed egli non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di effettuare un controllo in loco.

 

TITOLO V

Disposizioni generali

 

     Art. 46. Pagamenti minimi.

     Gli Stati membri possono decidere di non concedere alcun aiuto in caso di domande per importi inferiori a 50 euro.

 

     Art. 47. Cumulo di sanzioni; sanzioni nazionali.

     1. Le riduzioni e le esclusioni previste dal presente regolamento si applicano individualmente e indipendentemente le une dalle altre.

     2. Fatto salvo l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio, le riduzioni e le esclusioni di cui al presente regolamento si applicano fatte salve ulteriori sanzioni in forza di altre normative comunitarie o delle legislazioni nazionali.

 

     Art. 48. Forza maggiore e circostanze eccezionali.

     1. I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono esserle comunicati per iscritto, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi.

     2. L'autorità competente può riconoscere come circostanze eccezionali ad esempio i casi seguenti:

     a) decesso dell'imprenditore;

     b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;

     c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale;

     d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

     e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.

 

     Art. 49. Ripetizione dell'indebito.

     1. In caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3.

     2. Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

     3. Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti.

     Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in base alle disposizioni di diritto nazionale, ma non può in alcun caso essere inferiore al tasso d'interesse previsto per la ripetizione dell'indebito dalla legislazione nazionale.

     4. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente medesima o di un'altra autorità e se l'errore non era normalmente rilevabile dall'imprenditore.

     Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi di fatto rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica soltanto se la decisione di recupero non è era stata notificata entro dodici mesi dalla data di pagamento.

     5. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

     Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede.

     6. Gli importi da recuperare a seguito dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'articolo 13 e del titolo IV sono soggetti ad un periodo di prescrizione di quattro anni.

     7. I paragrafi 4 e 5 non si applicano nel caso degli anticipi.

     8. Gli Stati membri possono decidere di non esigere la restituzione di importi inferiori o uguali a 100 euro, al netto degli interessi, per imprenditore e per periodo di erogazione del premio, sempreché l'ordinamento nazionale preveda una simile eventualità in casi analoghi.

 

     Art. 50. Cessione di aziende.

     1. Ai fini del presente articolo, si intende per:

     a) "cessione di un'azienda": la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;

     b) "cedente": l'imprenditore la cui azienda è ceduta ad un altro imprenditore;

     c) "cessionario": l'imprenditore al quale è ceduta l'azienda.

     2. Qualora, un'azienda venga ceduta nella sua totalità ad un altro imprenditore, dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione, nessun aiuto è erogato al cedente in relazione all'azienda trasferita.

     3. L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

     a) entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa la competente autorità dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto;

     b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;

     c) sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto per quanto riguarda l'azienda ceduta.

     4. Dopo che il cessionario ha notificato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto conformemente al paragrafo 3, lettera a):

     a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto sono conferiti al cessionario;

     b) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme comunitarie;

     c) l'azienda trasferita è considerata, ove del caso, come un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o l'aiuto o il periodo di erogazione del premio in questione.

     5. Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un imprenditore ad un altro imprenditore dopo l'avvio di tali operazioni ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l'aiuto può essere concesso al cessionario purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). In tal caso si applica il paragrafo 4, lettera b).

     6. Gli Stati membri possono decidere, ove del caso, di concedere l'aiuto al cedente. In questo caso:

     a) nessun aiuto è versato al cessionario e

     b) gli Stati membri assicurano che siano applicate per analogia le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

 

     Art. 51. Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri.

     1. Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del presente regolamento. Essi si prestano una mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento. A tale proposito, qualora il presente regolamento non preveda le riduzioni ed esclusioni adeguate, gli Stati membri possono istituire adeguate sanzioni nazionali applicabili ai produttori o ad altri operatori, quali i macelli o le associazioni che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto, al fine di garantire l'osservanza dei requisiti in materia di controllo, come il vigente registro di stalla dell'azienda o il rispetto degli obblighi di notifica.

     2. Ove ciò sia necessario o previsto dalla normativa, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire controlli efficaci e verificare l'autenticità dei documenti presentati e/o l'esattezza dei dati scambiati.

 

     Art. 52. Notificazioni.

     1. Qualora gli Stati membri introducano modifiche nel sistema integrato ne informano la Commissione.

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno per i seminativi ed entro il 31 agosto di ogni anno per i premi per animale, gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione per l'anno civile trascorso indicante in particolare:

     a) lo stato di attuazione del sistema integrato;

     b) il numero di domande, la superficie complessiva e il totale di animali ripartiti in base ai regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92;

     c) il numero di domande, la superficie complessiva e il totale degli animali che hanno formato oggetto di controlli;

     d) le risultanze dei controlli effettuati, con l'indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate conformemente al titolo IV.

     Contemporaneamente alle notifiche di cui al primo comma relative ai premi per animale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il numero totale di beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro dei regimi contemplati nel sistema integrato.

     In situazioni eccezionali gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, possono derogare ai termini di cui al primo comma.

     3. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure nazionali adottate in applicazione del presente regolamento.

     4. I dati elettronici raccolti nel quadro del sistema integrato servono da supporto alla comunicazione delle informazioni specificate nei regolamenti settoriali che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

 

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 52 bis. Prescrizione riguardante le domande d'aiuto relative alle campagne di commercializzazione e ai periodi di premio che hanno avuto inizio anteriormente al 1° gennaio 2002. [19]

     In deroga all'articolo 54, paragrafo 2, e fatte salve norme più favorevoli in materia di periodi di prescrizione applicate dagli Stati membri, l'articolo 49, paragrafo 5 si applica anche alle domande d'aiuto relative alle campagne di commercializzazione e ai periodi di premio iniziati anteriormente al 1° gennaio 2002, a meno che le autorità competenti abbiano già notificato al beneficiario, entro il 1° febbraio 2004, il carattere indebito del pagamento in questione.

 

     Art. 53. Abrogazione e rimandi.

     1. Il regolamento (CEE) n. 3887/92 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano anteriormente al 1° gennaio 2002 [20].

     2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 3887/92 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

 

     Art. 54. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Esso si applica alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1° gennaio 2002.

     L'articolo 3 e l'articolo 52, paragrafo 2, secondo comma, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

 

Allegato

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 3887/92

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

-

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 46

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, lettera k)

Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 7

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 8

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

-

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

-

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 9

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 10

Articolo 5 bis

Articolo 11

Articolo 5 ter

Articolo 12

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 15

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 3 bis

-

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 19

Articolo 6, paragrafo 5, primo comma

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 21

Articolo 6, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 5, quarto comma

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 6 bis, primo, secondo e terzo comma

Articolo 26

Articolo 6, paragrafo 6 bis, quarto comma

Articolo 27

Articolo 6, paragrafo 6 bis, quinto comma

-

Articolo 6, paragrafo 6 ter

-

Articolo 6, paragrafo 6 quater

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafi 7 e 8

Articolo 22

Articolo 6, paragrafo 9

Articolo 28

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 23

Articolo 7, paragrafo 2

-

Articolo 7 bis, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 20

Articolo 7 bis, paragrafo 2, terzo comma e paragrafi 3 e 4

Articolo 29

Articolo 7 ter

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 13

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, prima frase

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e secondo comma

Articolo 31, paragrafo 4 e articolo 32, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma

-

Articolo 9, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 30

Articolo 9, paragrafo 2, quinto comma

-

Articolo 9, paragrafo 2, sesto comma

Articolo 2, lettera r)

Articolo 9, paragrafo 2, settimo comma

-

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 33

Articolo 9, paragrafo 4, primo comma

Articolo 34

Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafi da 1 a 4

Articolo 36

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 41

Articolo 10 bis

Articolo 37

Articolo 10 ter

Articoli 38 e 40

Articolo 10 quater

Articolo 39

Articolo 10 quinquies

Articolo 36, paragrafo 4

Articolo 10 sexties, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 4 e articolo 40

Articolo 10 sexties, paragrafo 2

Articolo 42

Articolo 10 septies

-

Articolo 10 octies

Articolo 43

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1 bis

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

Articolo 48

Articolo 12

-

Articolo 13

-

Articolo 14

Articolo 49

Articolo 14 bis

Articolo 50

Articolo 15

Articolo 51

Articolo 16

-

Articolo 17, paragrafi 1 e 2

-

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 52, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 52, paragrafi 3 e 4

Articolo 19

Articolo 54

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 80 del regolamento (CE) n. 796/2004, con la limitazione temporale ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 118/2004.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 118/2004.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 118/2004.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 118/2004.

[6] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 118/2004.

[7] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 118/2004.

[8] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 118/2004.

[9] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 118/2004.

[10] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 118/2004.

[11] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 118/2004.

[12] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 118/2004.

[13] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 118/2004.

[14] Comma così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 118/2004.

[15] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 118/2004.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 22 del regolamento (CE) n. 2550/2001.

[17] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.

[18] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 118/2004.

[19] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 118/2004.

[20] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 11 gennaio 2002, n. L 7.