Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 27/08/2004 |
Numero: | 1540 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.S64 – Regolamento 27 agosto 2004, n. 1540.
Regolamento (CE) n. 1540/2004 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda la data d’inizio del periodo previsto per l’effettuazione di determinati pagamenti.
(G.U.U.E. 28 agosto 2004, n. L 279).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Conformemente agli articoli 95 e 96 del
(2) Di recente si è registrata sul mercato lattiero-caseario una drastica diminuzione del prezzo del latte che ha fragilizzato la posizione dei produttori ed ha comportato un rischio di deterioramento della loro situazione finanziaria. Considerate le circostanze, numerosi Stati membri hanno chiesto alla Commissione di adottare misure urgenti per far fronte a tali difficoltà. Una misura atta allo scopo è anticipare la data d’inizio del periodo previsto per effettuare il versamento dei suddetti premi e pagamenti. Per ragioni di bilancio, tuttavia, tale data non può essere anteriore al 16 ottobre 2004.
(3) Per il 2004 occorre quindi derogare alla data d’inizio del periodo previsto per effettuare i pagamenti, indicata all’articolo 28, paragrafo 2, del
(4) Onde consentire ai produttori di latte di gestire più efficacemente la propria situazione finanziaria, tenendo conto, segnatamente, dei pagamenti che saranno effettuati a partire dalla data indicata, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per l’anno 2004, in deroga all’articolo 28, paragrafo 2, del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.