§ 1.6.F37 – Regolamento 25 luglio 2000, n. 1623.
Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:25/07/2000
Numero:1623


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Disposizioni generali.
Art. 3.  Oggetto dell'aiuto
Art. 4.  Fabbricazione di altri prodotti commestibili a base di succhi di uve
Art. 5.  Requisiti tecnici applicabili ai prodotti
Art. 6.  Modalità amministrative applicabili ai trasformatori a fini di controllo
Art. 7.  Modalità amministrative applicabili agli utilizzatori a fini di controllo
Art. 8.  Domanda di aiuto
Art. 9.  Importi e modalità dell'aiuto
Art. 10.  Pagamento dell'aiuto
Art. 11.  Concessione di un anticipo
Art. 11 bis.  Sanzioni e casi di forza maggiore
Art. 12.  Oggetto dell'aiuto.
Art. 13.  Importo dell'aiuto.
Art. 14.  Domanda di aiuto.
Art. 14 bis.  Controlli
Art. 15.  Condizioni per la concessione dell'aiuto.
Art. 16.  Pagamento dell'aiuto
Art. 17.  Concessione di un anticipo.
Art. 18.  Natura e importo degli aiuti.
Art. 19.  Domanda di aiuto.
Art. 20.  Condizioni per la concessione degli aiuti.
Art. 21.  Pagamento dell'aiuto.
Art. 22.  Concessione di un anticipo.
Art. 23.  Oggetto.
Art. 24.  Definizioni.
Art. 25.  Importo dell'aiuto.
Art. 26.  Regole concernenti i beneficiari.
Art. 27.  Caratteristiche dei prodotti per i quali è concesso l'aiuto.
Art. 28.  Quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto.
Art. 29.  Conclusione dei contratti.
Art. 30.  Deroga all'articolo 2 del presente regolamento.
Art. 31.  Inizio del periodo di magazzinaggio.
Art. 32.  Fine del periodo di magazzinaggio.
Art. 33.  Cessazione anticipata del contratto su richiesta del produttore.
Art. 34.  Modalità di esecuzione del magazzinaggio.
Art. 35.  Alterazioni del prodotto durante il magazzinaggio.
Art. 35 bis.  Controlli
Art. 36.  Condizioni per la concessione dell'aiuto.
Art. 37.  Pagamento dell'aiuto
Art. 38.  Concessione di un anticipo
Art. 39.  Relazione con i vini di qualità.
Art. 40.  Oggetto.
Art. 41.  Definizioni.
Art. 42.  Riconoscimento dei distillatori.
Art. 43.  Alcole ottenuto dalle distillazioni.
Art. 44.  Metodo di analisi dell'alcole neutro.
Art. 45.  Obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione alle distillerie.
Art. 46.  Caratteristiche dei sottoprodotti consegnati alle distillerie.
Art. 47.  Prezzo di acquisto.
Art. 48.  Aiuto da corrispondere al distillatore
Art. 49.  Deroghe all'obbligo di consegna.
Art. 50.  Ritiri.
Art. 51.  Caratteristiche dei sottoprodotti oggetto di ritiro.
Art. 52.  Definizione di quantità normalmente vinificata.
Art. 53.  Definizione della quantità di vino da distillare.
Art. 54.  Date di consegna dei vini per la distillazione.
Art. 55.  Prezzo di acquisto.
Art. 56.  Aiuto da versare al distillatore.
Art. 57.  Deroghe al divieto di circolazione dei vini.
Art. 58.  Consegne parziali.
Art. 59.  Prova della consegna.
Art. 60.  Prove che il distillatore deve fornire all'organismo d'intervento.
Art. 61.  Date delle operazioni di distillazione.
Art. 62.  Consegna dell'alcole all'organismo d'intervento.
Art. 63.  Oggetto del capo.
Art. 63 bis.  Apertura della distillazione.
Art. 64.  Importo degli aiuti e relative modalità.
Art. 65.  Contratto di consegna.
Art. 65 bis.  Caratteristiche dell'alcole ottenuto dalla distillazione di taluni vini.
Art. 66.  Anticipo.
Art. 67.  Partecipazione del FEAOG al costo delle operazioni di distillazione.
Art. 68.  Trasformazione in vino alcolizzato.
Art. 69.  Elaborazione di vino alcolizzato.
Art. 70.  Distillazione in un altro Stato membro.
Art. 71.  Norme specifiche.
Art. 72.  Casi di forza maggiore.
Art. 73.  Controllo delle operazioni di distillazione.
Art. 74.  Infrazioni al presente titolo.
Art. 75.  Sanzioni.
Art. 76.  Riduzione del prezzo d'acquisto di taluni vini arricchiti.
Art. 77.  Riduzione degli aiuti di cui all'articolo 76.
Art. 78.  Oggetto della presente sezione e definizioni.
Art. 79.  Definizione di nuovi usi industriali.
Art. 80.  Apertura della gara.
Art. 81.  Bando di gara.
Art. 82.  Disposizioni relative alle offerte.
Art. 83.  Seguito dato alle offerte.
Art. 84.  Dichiarazione di attribuzione.
Art. 85.  Ritiro dell'alcole.
Art. 86.  Apertura della gara.
Art. 87.  Bando di gara.
Art. 88.  Offerte.
Art. 89.  Seguito dato alle offerte.
Art. 90.  Dichiarazione di attribuzione.
Art. 91.  Ritiro dell'alcole.
Art. 92.  Apertura della gara.
Art. 93.  Bando di gara.
Art. 94.  Disposizioni relative alle offerte.
Art. 94  bis. Comunicazione relativa alle offerte.
Art. 94  ter. Seguito dato alle offerte.
Art. 94  quater. Dichiarazione di aggiudicazione e comunicazioni alla Commissione
Art. 94  quinquies. Ritiro dell'alcole.
Art. 95.  Disposizioni relative all'alcole.
Art. 96.  Condizioni relative alle partite.
Art. 97.  Disposizioni generali relative alle offerte.
Art. 98.  Campioni.
Art. 99.  Requisiti relativi alla denaturazione.
Art. 100.  Requisiti relativi alle cauzioni.
Art. 101.  Misure di controllo.
Art. 102.  Ricorso ad una società di sorveglianza.
Art. 102 bis.  Deroga ai termini di pagamento
Art. 102 ter.  Informazioni sulle autorità competenti.
Art. 103.  Comunicazioni alla Commissione
Art. 104.  Termini e date.
Art. 105.  Abrogazione.
Art. 106.  Entrata in vigore.


§ 1.6.F37 – Regolamento 25 luglio 2000, n. 1623. [1]

Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.

(G.U.C.E. 31 luglio 2000, n. L 194).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare gli articoli 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36 e 80,

     considerando quanto segue:

     (1) Il titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 stabilisce le regole generali relative ai meccanismi del mercato vitivinicolo e rimanda per il resto a modalità d'applicazione da adottarsi da parte della Commissione.

     (2) Dette modalità d'applicazione si trovavano finora sparse in una molteplicità di regolamenti comunitari. Nell'interesse degli operatori economici della Comunità e delle amministrazioni preposte all'applicazione della normativa comunitaria, è necessario riunire tutte queste disposizioni in un unico regolamento.

     (3) Tale regolamento deve comprendere la normativa in vigore e adeguarla ai nuovi requisiti del regolamento (CE) n. 1493/1999. È opportuno tuttavia apportarvi talune modifiche per renderla più semplice e coerente e colmare alcune lacune in modo da disporre di una normativa comunitaria completa nel settore. Occorre inoltre precisare determinate regole per garantire una maggiore sicurezza giuridica nella loro applicazione.

     (4) L'articolo 35, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha istituito un regime di aiuto per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati ottenuti da uve prodotte nella Comunità per la fabbricazione di succhi di uve o di altri prodotti commestibili a base di tali succhi di uve.

     (5) È opportuno specificare i suddetti prodotti commestibili.

     (6) Sotto il profilo economico, il regime di aiuto è inteso ad incoraggiare l'utilizzazione di materie prime ottenute da uve di origine comunitaria anziché di materie prime importate per la fabbricazione dei succhi di uve o di prodotti commestibili a base di tali succhi. È pertanto opportuno concedere l'aiuto agli utilizzatori delle materie prime, ossia ai trasformatori.

     (7) È opportuno precisare che l'aiuto è concesso soltanto per le materie prime che presentano le caratteristiche qualitative richieste per la trasformazione in succo di uve. Occorre pertanto prescrivere, in particolare, che le uve e i mosti di uve oggetto di una dichiarazione devono avere una massa volumica, ad una temperatura di 20 °C, compresa tra 1,055 e 1,100 grammi per centimetro cubo.

     (8) Per l'applicazione del regime di aiuto in esame occorre istituire un sistema amministrativo che consenta di controllare sia l'origine che la destinazione dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto.

     (9) Ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuto e di controllo, è opportuno disporre che i trasformatori interessati presentino una dichiarazione scritta recante le indicazioni necessarie per consentire il controllo delle operazioni.

     (10) Tuttavia, per evitare un eccessivo dispendio amministrativo sia per i trasformatori che per l'amministrazione, non appare opportuno imporre l'obbligo della dichiarazione scritta preventiva ai trasformatori che utilizzano quantitativi limitati di uve o di mosti di uve per campagna. È necessario fissare tali quantitativi. Detti trasformatori sono tuttavia tenuti a comunicare alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri, all'inizio della campagna, che intendono trasformare un determinato quantitativo di uve o di mosto di uve.

     (11) Nel caso in cui il trasformatore non coincida con l'utilizzatore del prodotto, può risultare difficile per le autorità preposte al controllo, soprattutto se stabilite in uno Stato membro diverso da quello del trasformatore, sapere se si tratta di un mosto di uve che non ha ancora beneficiato dell'aiuto previsto dal presente regolamento o di un succo di uve per il quale è già stata inoltrata una domanda di aiuto. Occorre pertanto prevedere che nel documento che scorta il trasporto del prodotto figuri un'indicazione relativa all'esistenza di una domanda di aiuto.

     (12) Affinché il regime di aiuto possa avere un impatto quantitativo apprezzabile sull'utilizzazione delle materie prime comunitarie, è opportuno fissare, per ciascun prodotto, il quantitativo minimo sul quale può vertere una dichiarazione.

     (13) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, una parte dell'aiuto è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo di uve. In considerazione della necessità di finanziare dette campagne, è opportuno fissare l'aliquota dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per attuare un'efficace campagna di promozione del prodotto.

     (14) Poiché la trasformazione viene effettuata sia da trasformatori occasionali sia da imprese che operano in modo continuo, è necessario che le modalità di applicazione del regime di aiuto tengano conto di tale differenza strutturale.

     (15) Per consentire agli organi competenti degli Stati membri di effettuare i necessari controlli, è opportuno precisare gli obblighi del trasformatore per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino.

     (16) Per evitare spese ingiustificate, nonché a fini di controllo, è opportuno prescrivere un rapporto massimo tra le materie prime impiegate e il succo di uve ottenuto, basato sulle normali tecniche di trasformazione.

     (17) Per motivi commerciali, alcuni operatori conservano per lunghi periodi in magazzino il succo di uve prima del condizionamento. Per questo motivo è opportuno istituire un regime di anticipi inteso ad accelerare il versamento degli aiuti agli operatori, abbinato al deposito di una cauzione di importo adeguato allo scopo di garantire le istanze competenti dal rischio di pagamenti indebiti. È pertanto opportuno precisare i termini di pagamento dell'anticipo nonché le modalità per lo svincolo della cauzione.

     (18) Per poter beneficiare degli aiuti, gli interessati devono presentare una domanda corredata di un certo numero di documenti giustificativi. Per motivi di uniformità di funzionamento del regime negli Stati membri, è opportuno stabilire i termini per la presentazione della domanda e per il versamento dell'aiuto dovuto al trasformatore.

     (19) L'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 vieta la vinificazione del succo di uve e l'aggiunta di succo di uve al vino; per garantire l'osservanza di tale disposizione, è opportuno precisare gli obblighi e i controlli particolari ai quali sono soggetti i trasformatori e gli imbottigliatori di succo di uve.

     (20) L'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1493/1999 istituisce un regime di aiuto a favore dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati prodotti nella Comunità e utilizzati per aumentare la gradazione alcolometrica dei vini.

     (21) A norma dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre adottare modalità d'applicazione in particolare per quanto riguarda le condizioni di concessione di tale aiuto. Su tale base, è opportuno stabilire modalità specifiche applicabili ai piccoli produttori. È inoltre utile disporre che possano beneficiare dell'aiuto soltanto i produttori che hanno soddisfatto gli obblighi loro imposti dalla normativa comunitaria per un periodo determinato.

     (22) Le operazioni di arricchimento mediante aggiunta di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati, nonché i quantitativi di questi prodotti che sono detenuti, devono essere oggetto di una dichiarazione alle competenti autorità. I quantitativi di detti prodotti che sono o sono stati utilizzati per l'arricchimento devono essere iscritti nei registri previsti dall'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/l999. Non occorre quindi prevedere la presentazione di alcuna documentazione supplementare per poter beneficiare dell'aiuto.

     (23) Per garantire un'applicazione uniforme del regime d'aiuto in questione, è opportuno armonizzare a livello comunitario la determinazione del titolo alcolometrico potenziale dei mosti.

     (24) I mosti di uve utilizzati nell'elaborazione dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati hanno un prezzo di costo che è funzione della loro gradazione potenziale naturale; per tener conto di questo fatto, nonché della necessità di non perturbare le correnti di scambio, occorre differenziare l'importo dell'aiuto fissando un importo più elevato per i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati originari dei vigneti più meridionali della Comunità, che tradizionalmente producono i mosti di uve con la più alta gradazione alcolometrica naturale.

     (25) L'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha istituito un regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati, prodotti nelle zone viticole CIIIa) e CIIIb), per la fabbricazione, nel Regno Unito e in Irlanda, di taluni prodotti del codice NC 2206 00, nonché di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità, per la fabbricazione di taluni prodotti commercializzati nel Regno Unito e in Irlanda, con istruzioni affinché se ne possa ottenere una bevanda che imita il vino.

     (26) I prodotti del codice NC 2206 00, di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono attualmente ottenuti utilizzando esclusivamente mosti di uve concentrati; appare pertanto opportuno, per il momento, istituire solamente un aiuto per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati.

     (27) Ai fini dell'applicazione del regime di aiuti, è necessario instaurare una prassi amministrativa che consenta il controllo sia dell'origine, sia della destinazione dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto.

     (28) Per garantire un funzionamento efficace del regime di aiuti e dei controlli, è necessario prevedere che i trasformatori interessati presentino una dichiarazione scritta comprendente le indicazioni necessarie per l'identificazione del prodotto o per rendere possibile il controllo delle operazioni.

     (29) Affinché il regime di aiuti possa avere un impatto quantitativo apprezzabile sull'utilizzazione dei prodotti comunitari, è opportuno fissare un quantitativo minimo per ciascun prodotto che può formare oggetto di una domanda.

     (30) Occorre altresì precisare che l'aiuto è concesso solamente per i prodotti che presentino le caratteristiche qualitative minime richieste per l'utilizzazione ai fini previsti dall'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     (31) Per consentire agli organi competenti degli Stati membri di effettuare i necessari controlli, è opportuno precisare gli obblighi degli operatori per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino.

     (32) È opportuno prevedere che il diritto all'aiuto è acquisito nel momento in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione; per tener conto delle perdite tecniche, è necessario ammettere, per il quantitativo effettivamente sottoposto a trasformazione, una tolleranza del 10% in meno rispetto al quantitativo che figura nella domanda.

     (33) Per motivi tecnici, gli operatori tendono a conservare a lungo i mosti in magazzino prima della fabbricazione dei prodotti destinati alla commercializzazione. Per questo motivo è opportuno istituire un regime di anticipi inteso ad accelerare il versamento degli aiuti agli operatori, abbinato al deposito di una cauzione di importo adeguato allo scopo di garantire le istanze competenti dal rischio di pagamenti indebiti. È pertanto opportuno precisare i termini di pagamento dell'anticipo nonché le modalità per lo svincolo della cauzione.

     (34) Il capo I del titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la concessione di aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, dei mosti di uve, dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2 dello stesso regolamento, la concessione degli aiuti è subordinata alla conclusione di contratti di magazzinaggio. Occorre adottare modalità di applicazione relative alla conclusione, al contenuto, al periodo di validità e agli effetti di tali contratti.

     (35) Occorre definire che cosa si intenda per produttore e, tenuto conto degli obblighi impostigli, esigere che sia proprietario del prodotto oggetto del magazzinaggio contrattuale.

     (36) È necessario istituire un controllo efficace dei prodotti oggetto di contratti di magazzinaggio. A tal fine, e in particolare necessario prevedere che l'organismo d'intervento di uno Stato membro possa concludere contratti soltanto per quantitativi immagazzinati nel territorio dello stesso Stato membro e che sia informato di ogni eventuale cambiamento relativo al prodotto o al luogo in cui è immagazzinato.

     (37) Onde uniformare le modalità di conclusione dei contratti, essi devono essere stipulati sulla base di un modello identico per tutta la Comunità e sufficientemente preciso da consentire l'identificazione del prodotto di cui trattasi.

     (38) L'esperienza acquisita nell'attuazione dei diversi regimi di magazzinaggio privato dei prodotti agricoli dimostra che è opportuno precisare in che misura il regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71 del Consiglio si applichi per la determinazione dei periodi di tempo, delle date e dei termini previsti da tali regimi e definire esattamente le date di inizio e di fine del magazzinaggio contrattuale.

     (39) L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71 dispone che, se l'ultimo giorno del periodo di tempo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo stesso termina con lo scadere dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo. L'applicazione di tale disposizione ai contratti di magazzinaggio può contrastare con l'interesse degli operatori e persino creare tra di essi disparità di trattamento in caso di rinvio delle date di scadenza del magazzinaggio. È pertanto necessario derogare a tale disposizione per la determinazione dell'ultimo giorno del magazzinaggio contrattuale.

     (40) Affinché la conclusione dei contratti influisca sull'evoluzione dei prezzi di mercato, occorre prescrivere che i contratti possano essere conclusi soltanto per un quantitativo apprezzabile.

     (41) È necessario limitare l'aiuto al magazzinaggio ai prodotti che influiscono sull'andamento dei prezzi di mercato. È pertanto opportuno concedere l'aiuto soltanto per i prodotti sfusi e per gli stessi motivi i contratti devono riguardare esclusivamente prodotti aventi un sufficiente livello qualitativo. Occorre inoltre limitare la conclusione dei contratti relativi ai vini da tavola a vini in avanzata fase di elaborazione, senza peraltro impedire, nel periodo di validità del contratto, i trattamenti o processi enologici necessari alla buona conservazione del prodotto.

     (42) Per favorire il miglioramento qualitativo della produzione, occorre fissare il titolo alcolometrico minimo del vino e del mosto che possono formare oggetto di misure di magazzinaggio. Nello stesso intento, occorre inoltre prevedere, per il vino da tavola che forma oggetto di contratti di magazzinaggio, la possibilità di fissare condizioni più restrittive in funzione della qualità del raccolto.

     (43) Per evitare abusi, è necessario precisare che a un vino da tavola che è stato oggetto di un contratto di magazzinaggio non può essere attribuita la qualifica di v. q. p. r. d.

     (44) Onde evitare che i prodotti che formano oggetto di contratto influiscano sulla situazione del mercato, occorre vietare la loro commercializzazione e talune attività ad essa preliminari durante il periodo per il quale è concluso il contratto.

     (45) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i mosti di uve oggetto di un contratto a lungo termine possono essere trasformati in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati durante il periodo di validità del contratto. Poiché detta trasformazione costituisce un'operazione normale, è opportuno autorizzarla in via permanente.

     (46) È necessario che l'organismo d'intervento sia informato di qualsiasi trasformazione di mosti di uve vincolati a contratti di magazzinaggio, affinché si possa procedere ai necessari controlli.

     (47) La trasformazione di mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati implica una diminuzione di volume del prodotto immagazzinato e conseguenti spese di magazzinaggio. D'altra parte, poiché il prodotto ottenuto presenta una plusvalenza, la diminuzione delle spese di magazzinaggio è compensata dall'aumento degli interessi. In caso di trasformazione del prodotto, risulta pertanto giustificato mantenere, per tutto il periodo di validità del contratto, l'importo dell'aiuto al livello calcolato sulla base dei quantitativi di mosti sotto contratto prima della trasformazione. I prodotti ottenuti devono peraltro possedere i requisiti imposti dalla regolamentazione comunitaria.

     (48) L'importo dell'aiuto al magazzinaggio privato deve essere stabilito tenendo conto delle spese tecniche di magazzinaggio e degli interessi; tali spese non variano in funzione del tipo di prodotto, mentre gli interessi sono proporzionali al valore del medesimo. Per tener conto di tale situazione e semplificare la gestione dei contratti conclusi, occorre fissare l'importo dell'aiuto per giorno e per ettolitro, nonché per gruppi di vini da tavola e di mosti. In applicazione dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'importo dell'aiuto per i mosti concentrati deve essere fissato moltiplicando l'importo dell'aiuto per i mosti per il coefficiente 1,5. Gli importi fissati dal presente regolamento potranno tuttavia subire modificazioni in caso di variazioni sensibili del prezzo di mercato dei prodotti o dei tassi di interesse.

     (49) Occorre inoltre prevedere la possibilità di abbreviare il periodo di magazzinaggio nel caso in cui i prodotti usciti dall'ammasso siano destinati all'esportazione. La prova dell'avvenuta esportazione dei prodotti deve essere fornita, come nel caso delle restituzioni, secondo il disposto del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

     (50) Per garantire l'efficacia della misura, tenendo conto anche delle esigenze amministrative degli organismi d'intervento, occorre prevedere i termini per il versamento degli aiuti. Tuttavia, per sopperire al fabbisogno di liquidità dei produttori che stipulano contratti a lungo termine, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di istituire un regime di anticipi, abbinati alla costituzione di una cauzione appropriata.

     (53) Qualora alla scadenza di un contratto di magazzinaggio di vino da tavola sussistano le condizioni per la conclusione di un nuovo contratto per lo stesso prodotto, e su richiesta del produttore, le formalità relative alla conclusione possono essere semplificate.

     (52) Il mercato dei mosti e dei mosti concentrati destinati alla fabbricazione di succhi di uve si sta sviluppando e quindi, per favorire l'utilizzazione di prodotti viticoli per usi diversi dalla vinificazione, è opportuno permettere la commercializzazione di mosti e di mosti concentrati oggetto di contratto di magazzinaggio e destinati alla fabbricazione di succhi di uve, a partire dal quinto mese di validità del contratto, su semplice dichiarazione del produttore all'organismo di intervento; la stessa possibilità dev'essere concessa per favorire l'esportazione di tali prodotti.

     (53) Occorre definire i prodotti che possono essere ottenuti con le distillazioni, in particolare definire le caratteristiche qualitative minime per l'alcole neutro; nel fissare tali caratteristiche, occorre tener conto dello sviluppo tecnologico attuale e, d'altra parte, della necessità di assicurare la produzione di un alcole che possa essere venduto normalmente sui mercati per usi diversi.

     (54) È opportuno rafforzare il controllo sui prodotti destinati alla distillazione.

     (55) Per quanto riguarda le distillazioni facoltative di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere che i produttori stipulino con i distillatori contratti di consegna sottoposti all'approvazione dell'organismo d'intervento, per consentire il controllo sullo svolgimento delle operazioni e sull'osservanza degli obblighi che spettano alle due parti. Questo sistema consente inoltre di seguire meglio gli effetti quantitativi delle distillazioni sul mercato. Tuttavia è indispensabile un adeguamento del sistema dei contratti per tener conto del fatto che, da una parte, esistono produttori che intendono far distillare da terzi e, dall'altra, produttori che dispongono di impianti di distillazione.

     (56) In particolare, conviene prevedere norme specifiche per garantire che il vino consegnato per una distillazione facoltativa provenga dalla produzione propria del produttore. A tal fine conviene prevedere che questo produttore debba fornire la prova di avere effettivamente prodotto e di detenere il vino destinato alla consegna. Occorre inoltre stabilire norme per un controllo sufficiente degli elementi essenziali dei contratti di distillazione.

     (57) In base all'esperienza acquisita, è opportuno ammettere una certa tolleranza per il quantitativo e il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino, che figurano nel contratto di consegna.

     (58) È opportuno prevedere termini per il versamento degli aiuti ai distillatori da parte degli organismi d'intervento. È inoltre opportuno prevedere che il versamento dell'aiuto al distillatore possa essere anticipato. Per garantire che l'organismo d'intervento non sia esposto a rischi ingiustificati, è necessario prevedere un regime di cauzioni.

     (59) L'esperienza ha dimostrato che, per quanto riguarda le distillazioni obbligatorie, non è sempre facile per i produttori calcolare esattamente i quantitativi di prodotti che sono tenuti a consegnare per adempiere il loro obbligo. È opportuno evitare che il superamento del termine di consegna implichi conseguenze sproporzionate all'infrazione commessa, in particolare per i produttori che hanno consegnato quasi tutti i quantitativi richiesti e ai quali restano da consegnare solo piccoli quantitativi complementari. E quindi opportuno considerare che i produttori hanno soddisfatto il loro obbligo principale entro i termini, purché essi consegnino successivamente i quantitativi che devono ancora essere forniti.

     (60) Le distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 svolgono un ruolo essenziale per la realizzazione dell'equilibrio del mercato del vino da tavola e, indirettamente, per l'adeguamento strutturale del potenziale viticolo al fabbisogno. E pertanto indispensabile che tali distillazioni siano applicate in modo estremamente rigoroso e che tutti i produttori che vi sono tenuti consegnino effettivamente i quantitativi corrispondenti al loro obbligo di distillazione. Come si è constatato, l'esclusione dal beneficio delle misure d'intervento non è sufficiente, in alcuni casi, ad ottenere che l'obbligo della distillazione sia rispettato dai produttori che vi sono tenuti. È quindi necessario prevedere la possibilità di adottare misure comunitarie supplementari per i produttori che non adempiono ai loro obblighi nel termine loro fissato, adempiendovi invece prima di un'altra data da stabilirsi.

     (61) Con le diverse distillazioni esistenti nel settore vitivinicolo è possibile ottenere alcole neutro definito nell'allegato del presente regolamento sulla base di criteri relativi alla composizione; per poter verificare il rispetto di tali criteri, è necessario adottare metodi di analisi comunitari.

     (62) Tali metodi devono pertanto essere obbligatori per ogni operazione commerciale ed ogni operazione di controllo. Date le possibilità limitate del commercio, è opportuno ammettere un numero limitato di procedimenti usuali che consentano una determinazione rapida e sufficientemente sicura degli elementi ricercati.

     (63) È opportuno scegliere come metodi di riferimento comunitari per le analisi i metodi generalmente riconosciuti e garantirne un'applicazione uniforme.

     (64) Per garantire la comparabilità dei risultati ottenuti con i metodi di analisi previsti dal regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre definire i termini di ripetibilità e riproducibilità dei risultati ottenuti mediante questi metodi.

     (65) È opportuno che il prezzo di acquisto delle prestazioni viniche si applichi franco impianti del distillatore; in taluni casi il trasporto è assicurato dal distillatore per motivi pratici; per non ostacolare questa prassi spesso necessaria, occorre precisare che, in questi casi, il prezzo di acquisto è diminuito delle spese di trasporto.

     (66) L'obbligo di distillare rappresenta un onere cospicuo per i produttori isolati, che ottengono soltanto un esiguo quantitativo di vino. Tale obbligo li indurrebbe a sostenere, per il trasporto delle vinacce di uva e delle fecce di vino, spese sproporzionate alle entrate che potrebbero ricavare dall'alcole ottenuto; è quindi opportuno consentire a tali produttori di non procedere alla consegna dei suddetti prodotti.

     (67) Occorre precisare che, per la parte del vino di produzione propria effettivamente consegnata a titolo di una delle distillazioni di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i produttori sono tenuti a consegnare soltanto i sottoprodotti della vinificazione nel quadro della distillazione di cui all'articolo 27 del medesimo regolamento.

     (68) In certe zone di produzione la distillazione dei sottoprodotti rappresenta un onere sproporzionato per taluni produttori di piccoli quantitativi che vi sarebbero tenuti. Conviene pertanto concedere loro, su richiesta dello Stato membro di cui sono cittadini, la facoltà di liberarsi del loro obbligo mediante il ritiro sotto controllo.

     (69) I produttori che consegnano vinacce di uva per la fabbricazione di enocianina forniscono generalmente vinacce non fermentate; i trattamenti cui esse sono sottoposte per l'estrazione dell'enocianina le rendono inadatte alla fermentazione e alla distillazione; è quindi opportuno esonerare tali produttori in proporzione alle loro consegne di vinacce di uva destinate alla suddetta trasformazione.

     (70) L'utilizzazione dei vini, che dovrebbero essere consegnati a titolo delle prestazioni viniche, per l'elaborazione dell'aceto di vino può ridurre il volume dell'alcole consegnato agli organismi d'intervento; È quindi opportuno consentire ai produttori di liberarsi dall'obbligo di distillare il vino eventualmente necessario per completare le prestazioni viniche consegnando questo vino all'industria dell'aceto.

     (71) Nel caso di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione, conformemente all'articolo 27, paragrafi 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999, è necessario garantire l'eliminazione totale dei sottoprodotti di qualsiasi trasformazione di uve prima della fine della campagna durante la quale sono stati ottenuti. Per conseguire questo obiettivo è opportuno prevedere un sistema di controllo appropriato senza che ciò comporti tuttavia oneri amministrativi sproporzionati, in particolare negli Stati membri con produzione vinicola molto scarsa.

     (72) È opportuno comprovare la consegna delle vinacce, delle fecce e dei vini al distillatore, precisando se quest'ultimo è situato nello stesso Stato membro o in uno Stato membro diverso da quello del produttore.

     (73) In conformità dell'articolo 27, paragrafo 11 e dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per i prodotti da distillare, ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; l'importo dell'aiuto deve essere fissato tenendo conto del prezzo di mercato dei vari prodotti che possono essere ottenuti mediante la distillazione.

     (74) Per poter beneficiare degli aiuti, gli interessati devono presentare una domanda corredata di un certo numero di documenti giustificativi. Il tipo e il numero di documenti prescritti devono tener conto delle differenze esistenti fra i vini e le fecce di vino, da un lato, e le vinacce di uva, dall'altro. Ai fini di un funzionamento uniforme del sistema negli Stati membri, è opportuno prevedere che la presentazione della domanda nonché il versamento dell'aiuto ai distillatori avvengano entro termini da determinare. È inoltre opportuno prevedere una misura di proporzionalità nel caso in cui il distillatore, pur avendo rispettato i suoi principali obblighi, ne fornisca la prova in ritardo.

     (75) Il prezzo che gli organismi d'intervento devono pagare per i prodotti loro consegnati deve essere fissato tenendo conto delle spese medie di trasporto e di distillazione del prodotto in questione.

     (76) Per i prodotti consegnati agli organismi d'intervento a titolo della distillazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno fissare un prezzo forfettario unico che si applichi ai prodotti indipendentemente dalla materia prima.

     (77) In talune regioni della Comunità il rapporto fra i quantitativi di vinacce e i quantitativi di vino e di fecce è tale che le spese medie di distillazione sono diverse da quelle considerate per la fissazione del prezzo forfettario. Tale situazione determina o rischia di determinare, in alcune di queste regioni, l'impossibilità economica di raggiungere lo scopo finale della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione. È quindi necessario fissare, unitamente al prezzo forfettario, prezzi differenziati secondo la materia prima del prodotto ottenuto dalla distillazione, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere l'applicazione di questi ultimi nelle regioni in cui l'applicazione del prezzo forfettario crea le suddette difficoltà.

     (78) Il ricorso a detta facoltà non deve provocare un aumento delle spese dell'organismo d'intervento e quindi del FEAOG. E necessario stabilire una corrispondenza fra il livello dei prezzi differenziati in funzione dell'origine dell'alcole e il prezzo forfettario. Tale corrispondenza deve far sì che la media ponderata dei prezzi differenziati secondo l'origine dell'alcole non sia superiore al prezzo fissato forfettariamente.

     (79) Mancando un mercato organizzato dell'alcole etilico a livello della Comunità, gli organismi d'intervento incaricati della commercializzazione degli alcoli, che sono tenuti a prendere in consegna a titolo delle distillazioni di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono obbligati a rivenderli ad un prezzo inferiore al prezzo d'acquisto. È necessario prevedere che la differenza fra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di tale alcole sia imputata, nei limiti di un importo forfettario, al FEAOG, sezione garanzia.

     (80) A norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 la distillazione è destinata a sostenere il mercato vitivinicolo e, di conseguenza, a favorire la continuità delle forniture dei prodotti della distillazione del vino al comparto dell'alcole per usi commestibili. Per poter tener conto delle eccedenze di fine campagna è opportuno avviare le distillazioni a partire dal 1° settembre di ogni campagna.

     (81) La responsabilità della Comunità in materia di smercio di taluni alcoli di vino richiede una migliore conoscenza delle operazioni commerciali sul mercato dell'alcole. Pertanto, le informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione circa gli alcoli provenienti dalle distillazioni obbligatorie devono essere estese agli alcoli provenienti dalle distillazioni volontarie e detenuti dagli organismi d'intervento.

     (82) È opportuno precisare meglio le caratteristiche che devono avere i prodotti che possono essere distillati.

     (83) Conviene prevedere che il controllo materiale dei prodotti che entrano in distilleria sia effettuato secondo modalità che assicurino un'adeguata rappresentatività.

     (84) Occorre determinare le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi da parte del produttore. È tuttavia opportuno che la Commissione adotti regole da applicare per quanto riguarda il diritto all'aiuto dei distillatori che non abbiano rispettato taluni termini amministrativi, in particolare per tener conto del principio delle proporzionalità.

     (85) È opportuno prevedere disposizioni che consentano di tener conto dei motivi di forza maggiore che possono impedire la distillazione prevista.

     (86) Per poter controllare adeguatamente le operazioni dì distillazione, è opportuno sottoporre i distillatori a un regime di riconoscimento.

     (87) Per tener conto della realtà del mercato dei vini destinati alla distillazione, è opportuno permettere che questi vini siano trasformati in vini alcolizzati ad opera sia dei distillatori che degli elaboratori e prevedere i necessari adattamenti del regime generale.

     (88) È opportuno che gli Stati membri possano limitare i luoghi in cui può essere effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato, per garantire modalità di controllo più appropriate.

     (89) Occorre precisare le condizioni del pagamento del prezzo d'acquisto del vino, dell'erogazione dell'aiuto all'elaboratore del vino alcolizzato, dell'anticipo di detto aiuto, nonché della costituzione e dello svincolo di una cauzione.

     (90) L'aggiunta di un rivelatore al vino destinato alla distillazione costituisce un efficace elemento di controllo; occorre precisare che la presenza di un simile rivelatore non deve impedire la circolazione del vino e dei prodotti da esso derivati.

     (91) Per tener conto dì talune prassi esistenti in alcuni Stati membri per il trasporto dei prodotti alla distilleria, in particolare quando sì tratta di piccole quantità, conviene autorizzare gli Stati membri a permettere che il trasporto sia effettuato in comune.

     (92) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere, per talune distillazioni, una riduzione del prezzo dì acquisto del vino da corrispondere al produttore che ha aumentato il titolo alcolometrico mediante aggiunta di saccarosio o di mosto di uve concentrato per il quale è stata presentata domanda di aiuto a norma dell'articolo 34 dello stesso regolamento o che ha beneficiato di detto aiuto.

     (93) È assai difficile stabilire un rapporto tra l'aumento del titolo alcolometrico praticato dai singoli produttori e il vino consegnato alla distillazione; di conseguenza, la determinazione precisa del vantaggio economico ottenuto da ogni produttore richiede una mole di lavoro amministrativo eccessiva, che rischia di ritardare il versamento degli aiuti e di rimettere in questione tutto il sistema delle misure d'intervento; occorre applicare una riduzione del prezzo d'acquisto del vino, fondata sull'aumento medio del titolo alcolometrico naturale in ciascuna zona viticola; onde evitare gli oneri amministrativi particolarmente gravosi che deriverebbero da un controllo sistematico dell'aumento del titolo alcolometrico presso tutti i produttori, occorre prevedere una riduzione forfettaria, all'interno dì ogni zona o parte di zona, del prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione.

     (94) È equo e ragionevole disporre che i produttori i quali non hanno proceduto, per nessuna parte della loro produzione di vino da tavola, all'aumento del titolo alcolometrico del vino mediante aggiunta di saccarosio o di mosto d'uva concentrato che abbia beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 1493/1999, possano ricevere il prezzo integrale. I produttori i quali siano ricorsi a tale procedimento soltanto per una parte della loro produzione inferiore a quella da essi consegnata alla distillazione dovrebbero ricevere il prezzo integrale per un quantitativo corrispondente alla differenza tra il volume consegnato e il volume arricchito.

     (95) Gli aiuti per i prodotti ottenuti dalla distillazione e i prezzi dei prodotti presi in consegna dagli organismi d'intervento nel quadro delle distillazioni di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 devono essere adattati per tener conto della riduzione del prezzo di acquisto del vino.

     (96) La situazione del mercato dell'alcole nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza dì giacenze, formatesi a seguito di interventi effettuati in virtù degli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     (97) Ai fini di un pari trattamento degli acquirenti, è opportuno determinare modalità specifiche per le gare.

     (98) È opportuno stabilire che lo smaltimento di tali scorte d'alcole possa avvenire tramite diversi sistemi di gara, in funzione tanto dei quantitativi di alcole a 100% vol. che sono oggetto delle gare stesse, quanto dell'utilizzazione e della destinazione dell'alcole.

     (99) Poiché la gara ha l'obiettivo di ottenere il prezzo più favorevole, l'aggiudicatario deve essere il concorrente che offre il prezzo più alto se la Commissione decide di dar seguito alle offerte. Occorre inoltre prevedere delle disposizioni per l'eventualità che diverse offerte concernenti la stessa partita abbiano lo stesso prezzo.

     (100) Per permettere la realizzazione di esperimenti in aziende di medie dimensioni circa i nuovi impieghi che alcuni operatori hanno concepito per l'alcole e poter così sviluppare, a lungo termine, la possibilità di smerciare quantitativi ragguardevoli di alcole comunitario senza creare perturbazioni sul mercato delle bevande alcoliche, deve essere prevista la facoltà, subordinata a determinate condizioni, di proporre offerte per quantitativi non superiori a 5.000 hl.

     (101) È necessario stabilire quali delle trasformazioni in merci esportate, realizzate in regime di perfezionamento attivo, siano assimilabili a impieghi industriali veri e propri.

     (102) Per avere la garanzia che gli alcoli venduti siano effettivamente utilizzati a fini che non creano perturbazioni sul mercato dell'alcole, è necessario che le offerte presentate nell'ambito delle suddette gare contengano l'indicazione precisa dell'impiego previsto.

     (103) È opportuno disporre che un offerente possa presentare un'offerta per tipo di alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara. Occorre inoltre definire le conseguenze giuridiche che la presentazione di più di un'offerta comporta per l'offerente.

     (104) Per non influenzare la concorrenza con i prodotti cui l'alcole potrebbe sostituirsi, occorre consentire alla Commissione di non dar seguito alle offerte ricevute.

     (105) Per poter riservare un seguito favorevole al maggior numero possibile di offerte presentate, nelle quali i prezzi proposti siano ritenuti soddisfacenti e le utilizzazioni finali previste per l'alcole siano idonee a sviluppare nuovi sbocchi industriali di tale prodotto, occorre prevedere, entro certi limiti, la possibilità di aggiudicare una partita dì sostituzione ai concorrenti che abbiano presentato offerte rispondenti alle suddette caratteristiche. Questa procedura permette di aumentare le vendite di alcole comunitario contribuendo alle riduzione delle giacenze la cui gestione comporta elevati costi di bilancio.

     (106) Nonostante il margine di tolleranza relativo al quantitativo globale di alcole posto in vendita, il prezzo da versare prima della consegna di un buono di ritiro dev'essere calcolato in base ad un volume di alcole a 100% vol. stabilito in numero di ettolitri.

     (107) È opportuno procedere regolarmente a vendite mediante gara ai paesi della zona dei Caraibi prevedendo come destinazione finale dell'alcole aggiudicato esclusivamente il suo impiego nel settore dei carburanti, al fine di garantire a questi paesi una maggiore continuità degli approvvigionamenti. Sulla base dell'esperienza acquisita, si è constatato che questo sbocco può molto difficilmente perturbare i mercati e costituisce un'importante possibilità di smercio.

     (108) Occorre mettere in rapporto l'entità delle partite che sono oggetto delle vendite mediante gara a destinazione dei paesi della zona dei Caraibi con le capacità di trasporto marittimo generalmente utilizzate riducendo in tal modo le spese di costituzione delle cauzioni di buona esecuzione a carico degli operatori interessati. È necessario adattare conseguentemente i termini previsti per il ritiro dell'alcole aggiudicato.

     (109) Occorre stabilire alcune condizioni relative alle vendite all'asta ai fini dell'utilizzazione dell'alcole di origine vinica nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, per garantire in una certa misura l'approvvigionamento delle imprese e tener conto dei costi d'investimento in impianti di trasformazione, senza tuttavia impedire qualsiasi movimento materiale della quantità di alcole messo in vendita.

     (110) Occorre prevedere che un'asta pubblica di questo tipo possa riguardare diverse partite di alcole, se sono riservati a questo tipo di vendita quantitativi ingenti, e disporre che l'alcole che si trova nelle cisterne in questione non possa più subire alcuno spostamento fino al rilascio di un apposito buono di ritiro.

     (111) Nel caso di una gara un'asta pubblica che prevede l'utilizzazione dell'alcole nel settore dei carburanti con operazioni di ritiro materiale e di trasformazione distribuite su diversi anni, è opportuno rivedere ogni tre mesi il prezzo per ettolitro di alcole a 100% vol. offerto dall'aggiudicatario, applicando un coefficiente descritto nel rispettivo bando di gara, per fare in modo che per il pagamento dell'alcole aggiudicato siano fissati prezzi più strettamente connessi alle fluttuazioni dei prezzi dei carburanti sui mercati internazionali.

     (112) Date le dimensioni di talune cisterne nelle quali è conservata una parte dell'alcole proveniente dalle distillazioni obbligatorie e la durata considerevole dell'ammasso di detti alcoli, è impossibile, all'atto pratico, conoscere con esattezza il quantitativo di alcole commercializzabile contenuto in determinate cisterne.

     (113) Occorre pertanto prevedere che debba ritenersi eseguita ogni gara che riguardi, alla fine, un volume di alcole commercializzato compreso tra il 99 e il 101% del volume inizialmente posto in vendita.

     (114) È opportuno precisare che la dichiarazione dell'offerente di rinunciare a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche dell'alcole eventualmente aggiudicato non si riferisce agli eventuali difetti occulti che, per la loro natura, sfuggono a qualsiasi possibilità di controllo preventivo da parte dell'aggiudicatario e rendono il prodotto inidoneo all'utilizzazione prevista.

     (115) È necessario prevedere, se del caso, la denaturazione dell'alcole per alcune vendite mediante gara al fine di evitare che esso sia utilizzato ad altri fini; la denaturazione dovrebbe essere effettuata aggiungendo benzina al quantitativo di alcole aggiudicato.

     (116) È opportuno instaurare un sistema di cauzioni, per garantire un efficace svolgimento delle procedure di gara e l'effettiva utilizzazione dell'alcole ai fini previsti dalla relativa gara; per le cauzioni si devono fissare importi tali da evitare, a seguito di utilizzazioni contrarie agli obiettivi perseguiti dalle gare, perturbazioni del mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotte nella Comunità, conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1493/1999. È opportuno far riferimento alle norme del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, compreso il vino; si devono pertanto determinare i requisiti principali degli obblighi garantiti.

     (117) Si possono verificare perdite di alcole nel corso dei trasporti terrestri e marittimi, come pure durante le operazioni di trasformazione dell'alcole precedenti l'utilizzazione finale. Occorre attenersi ai parametri tecnici in materia per valutare le variazioni di volume dell'alcole riscontrate in occasione delle operazioni di carico e scarico e fissare un limite di tolleranza specifico per ognuna di tali perdite.

     (118) È opportuno fissare un limite di tolleranza globale per le perdite di alcole dovute ai numerosi trasporti terrestri e marittimi effettuati nell'ambito di una gara semplice per l'esportazione di alcoli destinati ad essere trasformati in uno dei paesi terzi di cui al presente regolamento. Bisogna inoltre fissare un limite di tolleranza superiore per le perdite di alcole dovute alle operazioni di trasformazione che hanno luogo in un paese terzo in confronto alle stesse operazioni effettuate nella Comunità, in considerazione delle condizioni operative, climatiche ed altre, nonché del fatto che certi materiali hanno un rendimento più scarso in taluni paesi terzi.

     (119) È opportuno sanzionare le perdite di alcole che superano i limiti di tolleranza fissati, prelevando sulla cauzione di buona esecuzione un importo forfettario corrispondente al prezzo di costo dell'alcole consegnato all'organismo d'intervento nell'ambito delle distillazioni previste agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. È consigliato svincolare una parte della cauzione dì buona esecuzione soltanto dopo che l'aggiudicatario abbia esibito prove a giustificazione della totalità delle perdite verificatesi nel quadro della gara considerata, in modo da disporre di un importo sufficiente per sanzionare le perdite di alcole non regolamentari.

     (120) Talune utilizzazioni finali previste per l'alcole nell'ambito di una gara per nuovi usi industriali richiedono la trasformazione dell'intero quantitativo di alcole aggiudicato o parte di esso in alcole rettificato. Talune utilizzazioni previste per l'alcole venduto richiedono un'operazione preliminare di rettifica o di disidratazione; tali operazioni hanno per effetto anche la produzione di alcole dal gusto sgradevole e inadatto all'utilizzazione ai fini inizialmente previsti per le suddette gare. Occorre quindi adattare le condizioni per lo svincolo delle cauzioni di buona esecuzione.

     (121) È necessario stabilire che il controllo dello smaltimento dell'alcole ai fini previsti dalle gare comprenda almeno verifiche equivalenti a quelle applicate alla sorveglianza degli alcoli nazionali. Per il controllo di determinate utilizzazioni o destinazioni può essere opportuno il ricorso ai servizi di una società di sorveglianza internazionale per la verifica della buona esecuzione della gara. Nel contesto del rafforzamento e dello sviluppo del mercato interno è auspicabile che i controlli materiali siano effettuati nel luogo di partenza o dì destinazione dei trasporti di alcole.

     (122) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto.

     I meccanismi del mercato vitivinicolo sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 e da quelle previste dal presente regolamento.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda, in particolare, gli aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati (titolo I), gli aiuti al magazzinaggio privato (titolo II) e gli aiuti alla distillazione (titolo III).

 

     Art. 2. Disposizioni generali.

     1. Gli Stati membri possono disporre che gli operatori che intraprendono la loro attività per la prima volta nel corso di una determinata campagna siano ammessi a beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento soltanto per i prodotti provenienti dalla trasformazione di uve di propria produzione.

     2. Fatto salvo l'articolo 30 del presente regolamento, gli operatori che nel corso della campagna precedente erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono beneficiare delle misure previste dal presente regolamento solo se forniscono la prova di aver ottemperato ai loro obblighi in materia di consegna o di ritiro controllato nel corso della stessa campagna.

     Per la campagna 2000/01, gli obblighi di cui al primo comma sono quelli previsti agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 [2].

 

TITOLO I

Aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve, mosti di uve

concentrati o mosti di uve concentrati rettificati

 

CAPO I [3]

FABBRICAZIONE DI SUCCHI DI UVE

 

          Art. 3. Oggetto dell'aiuto [4]

     L'aiuto di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è concesso ai trasformatori:

     a) che, essendo essi stessi produttori o produttori associati, trasformano o fanno trasformare in succhi di uve le uve che producono, nonché i mosti di uve e i mosti di uve concentrati, ottenuti esclusivamente dalle uve di propria produzione; oppure

     b) che acquistano direttamente o indirettamente presso i produttori o i produttori associati uve prodotte nella Comunità, nonché mosti di uve e mosti di uve concentrati, ai fini della loro trasformazione in succhi di uve.

     Il mosto di uve e il mosto di uve concentrato utilizzati devono provenire da uve prodotte nella Comunità.

 

          Art. 4. Fabbricazione di altri prodotti commestibili a base di succhi di uve [5]

     I succhi di uve o i succhi di uve concentrati ottenuti possono essere trasformati in qualsiasi altro prodotto commestibile diverso dai prodotti ottenuti dalla vinificazione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/ 1999 o dai prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del suddetto regolamento.

 

          Art. 5. Requisiti tecnici applicabili ai prodotti [6]

     1. Le materie prime per l'elaborazione di succhi di uve di cui all'articolo 3 devono essere di qualità sana, leale e mercantile e idonee alla trasformazione in succo di uve.

     2. I mosti di uve elaborati e i mosti ottenuti dalle uve elaborate devono avere una massa volumica, ad una temperatura di 20 °C, compresa tra 1,055 e 1,100 grammi per centimetro cubo.

     3. Al momento della loro utilizzazione per la fabbricazione di prodotti commestibili, i succhi di uve devono essere conformi alla direttiva n. 2001/112/CE del Consiglio.

 

          Art. 6. Modalità amministrative applicabili ai trasformatori a fini di controllo [7]

     1. Il trasformatore che procede ad operazioni di elaborazione di succhi di uve per tutta la durata della campagna presenta all'autorità competente dello Stato membro, prima dell'inizio della campagna, un programma di trasformazione in succhi di uve. Se il trasformatore intraprende per la prima volta l'attività di elaborazione di succhi di uve dopo l'inizio della campagna, il programma deve essere fissato prima dell'inizio di tale attività.

     Il programma di trasformazione comprende le seguenti voci:

     a) la natura delle materie prime destinate alla trasformazione (uve, mosto di uve o mosto di uve concentrato);

     b) il luogo di magazzinaggio dei mosti di uve e dei mosti di uve concentrati destinati alla trasformazione;

     c) il luogo in cui sarà effettuata la trasformazione.

     2. Il trasformatore che esegue operazioni di elaborazione di succhi di uve unicamente a date definite presenta una dichiarazione di trasformazione all'autorità competente dello Stato membro almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio di tali operazioni.

     La dichiarazione di trasformazione comprende le seguenti voci:

     a) le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma;

     b) la quantità di uve, mosti di uve o mosti di uve concentrati prevista per la trasformazione;

     c) la massa volumica dei mosti di uve e dei mosti di uve concentrati;

     d) la data di inizio delle operazioni di trasformazione e la durata prevedibile delle stesse.

     La dichiarazione verte su un quantitativo minimo di:

     a) 1,3 tonnellate per le uve;

     b) 10 ettolitri per i mosti;

     c) 3 ettolitri per i mosti concentrati.

     3. Oltre alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono chiedere ai trasformatori informazioni supplementari.

     4. L'autorità competente dello Stato membro vista i programmi o le dichiarazioni previste ai paragrafi 1 e 2 e ne trasmette copia al trasformatore.

     5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, per i trasformatori che utilizzano per ogni campagna un quantitativo non superiore a 5 tonnellate di uve o a 40 ettolitri di mosto di uve o a 12 ettolitri di mosto di uve concentrato, gli Stati membri possono istituire procedure semplificate.

     6. Il trasformatore tiene una contabilità di magazzino. Essa contiene i seguenti elementi, desunti dai documenti di accompagnamento o dai registri di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999:

     a) la quantità e la massa volumica delle materie prime entrate ogni giorno nei suoi impianti e, se del caso, il nome e l'indirizzo del venditore;

     b) la quantità e la massa volumica delle materie prime utilizzate giornalmente;

     c) la quantità di succhi di uve prodotta giornalmente;

     d) la quantità di succhi di uve uscita giornalmente dai suoi impianti, nonché il nome e l'indirizzo del destinatario, o la quantità di succhi di uve utilizzata giornalmente dal trasformatore stesso.

     I documenti giustificativi della contabilità di magazzino sono messi a disposizione degli organi di controllo in occasione di ciascuna verifica.

 

          Art. 7. Modalità amministrative applicabili agli utilizzatori a fini di controllo [8]

     1. Ai fini del presente capo, per “utilizzatore” si intende qualsiasi operatore che esegua una delle seguenti operazioni: l'imbottigliamento, il confezionamento o il condizionamento del succo di uve o del succo di uve concentrato, la conservazione per la vendita ad una o più imprese che effettuano le operazioni che precedono o che seguono, o la preparazione di prodotti commestibili a base di tale succo.

     Tali operazioni possono essere eseguite anche dal trasformatore di cui all'articolo 3.

     2. L'utilizzatore presenta all'autorità competente del luogo di scarico una dichiarazione scritta in cui si impegna a non trasformare il succo di uve nei prodotti ottenuti dalla vinificazione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 o nei prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del suddetto regolamento.

     Gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative alla presentazione di tale dichiarazione. Tuttavia tale formalità deve essere espletata prima dell'utilizzo del succo di uve o del succo di uve concentrato e al più tardi quattro mesi dopo la presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

     L'esportazione è considerata compatibile con tale impegno.

     3. Se il succo di uve viene spedito nella Comunità da un trasformatore ad un utilizzatore:

     a) il trasformatore indica nel documento d'accompagnamento di cui all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 se ha presentato o intende presentare una domanda d'aiuto per la fabbricazione del succo di uve e la data effettiva o prevista della presentazione di tale domanda;

     b) entro 15 giorni dalla ricezione del prodotto, l'utilizzatore trasmette all'autorità competente del luogo di scarico il documento d'accompagnamento;

     c) se rispedisce il succo ricevuto ad un altro operatore all'interno della Comunità, l'utilizzatore provvede affinché l'impegno che aveva sottoscritto sia firmato da detto operatore e lo presenta all'autorità competente entro i termini previsti al paragrafo 2, secondo comma;

     d) ricevuto tale impegno scritto, l'autorità competente vista il documento d'accompagnamento e trasmette una copia di tale documento vistato al trasformatore di succo di uve interessato entro 30 giorni dalla ricezione dell'impegno.

     4. In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione, durante la campagna l'autorità competente effettua controlli per sondaggio, sulla base di un'analisi dei rischi, per accertare che sia stato rispettato l'impegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo. I controlli vertono almeno sul 10 % dei quantitativi oggetto di domande di visto dei documenti d'accompagnamento di cui al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo, pervenute nel corso della campagna precedente.

 

          Art. 8. Domanda di aiuto [9]

     1. Entro sei mesi dal termine della campagna, il trasformatore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, presenta la domanda di aiuto all'autorità competente dello Stato membro. Tale domanda è corredata dei seguenti documenti:

     a) una copia del programma di trasformazione vistato;

     b) una copia o un riepilogo della documentazione contabile di cui all'articolo 6, paragrafo 6; gli Stati membri possono richiedere che la copia o il riepilogo siano vistati da un organismo di controllo.

     Gli Stati membri possono esigere documenti supplementari.

     2. Entro sei mesi dal termine delle operazioni di trasformazione, il trasformatore di cui all'articolo 6, paragrafo 2, presenta la domanda di aiuto all'autorità competente dello Stato membro. Tale domanda è corredata dei seguenti documenti:

     a) una copia della dichiarazione di trasformazione vistata;

     b) una copia o un riepilogo della documentazione contabile di cui all'articolo 6, paragrafo 6; gli Stati membri possono richiedere che la copia o il riepilogo siano vistati da un organismo di controllo.

     Nella domanda di aiuto sono indicati il quantitativo di materie prime effettivamente trasformato e il giorno in cui le operazioni di trasformazione sono terminate.

     3. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda di aiuto, il trasformatore trasmette all'autorità competente dello Stato membro i seguenti documenti:

     a) la copia del documento di accompagnamento vistato dall'autorità competente, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d);

     b) la copia del documento di accompagnamento recante il timbro dell'ufficio doganale che certifica l'esportazione.

     4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i trasformatori che utilizzano per ogni campagna un quantitativo non superiore a 5 tonnellate di uve o a 40 ettolitri di mosto di uve o a 12 ettolitri di mosto di uve concentrato, gli Stati membri possono istituire procedure semplificate. Tali procedure devono essere concluse entro sei mesi dal termine della campagna.

 

          Art. 9. Importi e modalità dell'aiuto [10]

     1. Le aliquote di aiuto per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati sono fissate come segue per quantitativo di materia prima effettivamente utilizzata:

     a) per le uve: 4,952 EUR per 100 chilogrammi;

     b) per i mosti di uve: 6,193 EUR per ettolitro;

     c) per i mosti di uve concentrati: 21,655 EUR per ettolitro.

     2. Salvo forza maggiore, non è dovuto alcun aiuto per i quantitativi di materie prime che superano il seguente rapporto tra materia prima e succo di uve ottenuto:

     a) 1,3 per quanto riguarda le uve, in 100 chilogrammi per ettolitro;

     b) 1,05 per quanto riguarda i mosti, in ettolitro per ettolitro;

     c) 0,30 per quanto riguarda i mosti concentrati, in ettolitro per ettolitro.

     In caso di fabbricazione di succo di uve concentrato, i suddetti coefficienti sono moltiplicati per 5.

 

          Art. 10. Pagamento dell'aiuto [11]

     L'autorità competente versa l'aiuto nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta di cui all'articolo 8.

 

          Art. 11. Concessione di un anticipo [12]

     1. Il trasformatore può chiedere che gli sia anticipato un importo pari all'importo dell'aiuto di cui all'articolo 9, calcolato per le materie prime per le quali fornisce la prova dell'entrata nei suoi impianti previa costituzione di una cauzione a favore dell'autorità competente. La cauzione è pari al 120 % del suddetto importo.

     2. L'autorità competente versa l'anticipo entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova della costituzione della cauzione. Tuttavia, l'anticipo non viene versato anteriormente al 1° gennaio della campagna considerata.

     3. Dopo che l'autorità competente ha verificato la documentazione richiesta di cui all'articolo 8 del presente regolamento, la cauzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è svincolata in tutto o in parte secondo la procedura prevista all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

 

          Art. 11 bis. Sanzioni e casi di forza maggiore [13]

     1. Se il trasformatore presenta la documentazione di cui all'articolo 8 con un ritardo non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine di cui al suddetto articolo, l'aiuto è ridotto del 30 %.

     Se il ritardo è superiore a sei mesi, non viene corrisposto alcun aiuto.

     2. Ove un controllo dimostri il mancato rispetto da parte del trasformatore degli impegni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, l'aiuto viene recuperato presso quest'ultimo. Se l'utilizzatore risiede in uno Stato membro diverso da quello del trasformatore, lo Stato membro interessato comunica tempestivamente tale inadempienza allo Stato membro in cui risiede il trasformatore.

     3. Salvo forza maggiore, ove risulti l'inadempimento, da parte del trasformatore, degli obblighi che gli incombono in virtù del presente capo, diversi dall'obbligo di trasformare in succo di uve le materie prime oggetto della domanda di aiuto, l'aiuto viene ridotto. Lo Stato membro interessato stabilisce l'entità della riduzione.

     4. Se il quantitativo della materia prima effettivamente elaborata è compreso tra il 95 % e il 99,9 % del quantitativo per il quale è stato versato l'anticipo, la cauzione di cui all'articolo 11 è incamerata proporzionalmente al quantitativo che non è stato trasformato nel corso della campagna.

     Salvo forza maggiore, la cauzione viene totalmente incamerata se il quantitativo della materia prima effettivamente elaborata è inferiore al 95 % del quantitativo per il quale è stato versato l'anticipo.

     5. In caso di forza maggiore, l'autorità competente dello Stato membro stabilisce le misure che ritiene necessarie in funzione dei motivi addotti. Essa ne informa la Commissione.

 

Capo II

Aiuti all'utilizzazione di mosti per l'aumento

del titolo alcolometrico dei prodotti viticoli

 

     Art. 12. Oggetto dell'aiuto.

     1. L'aiuto di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è concesso ai produttori di vini da tavola o di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) che utilizzano mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità per aumentare la gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti di cui all'allegato V, lettera C del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     2. In deroga al (paragrafo 1) (primo comma), gli Stati membri possono decidere che, per quantitativi non superiori a 10 hl di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato utilizzati per campagna, l'aiuto può essere versato all'elaboratore di mosto di uve concentrato e di mosto di uve concentrato rettificato se l'acquirente è un produttore di vino che utilizza tale prodotto unicamente per l'arricchimento della propria produzione.

     Gli Stati membri fissano le modalità d'applicazione di tale deroga e le comunicano alla Commissione.

 

     Art. 13. Importo dell'aiuto.

     1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 34, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 è fissato come segue, per titolo alcolometrico volumico (% vol.) potenziale e per ettolitro, per le seguenti categorie di prodotti:

     a) mosti di uve concentrati ottenuti da uve raccolte:

     - nelle zone viticole CIIIa) e CIIIb) 1,699 euro % vol./hl

     - altrove 1,446 euro % vol./hl

     b) mosti di uve concentrati rettificati ottenuti da uve raccolte:

     - nelle zone viticole CIIIa) e CIIIb) 2,206 euro % vol./hl

     - altrove 1,955 euro % vol./hl.

     Tuttavia, nel corso delle campagne viticole dal 2003/2004 al 2006/2007, per i mosti concentrati rettificati ottenuti raccolte fuori delle zone viticole CIIIa) e CIIIb), elaborati in impianti che hanno iniziato a produrre mosti concentrati rettificati in Spagna anteriormente al 1° gennaio 1986 o altrove anteriormente al 30 giugno 1982, l'importo dell'aiuto corrisponde a quello previsto per i prodotti delle zone CIII [14].

     2. Il titolo alcolometrico potenziale dei prodotti specificati nel paragrafo 1 viene determinato applicando i dati della tabella di corrispondenza che figura nell'allegato I del presente regolamento agli indici forniti alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo previsto dall'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 della Commissione.

     All'atto dei controlli compiuti dalle autorità competenti è ammessa una tolleranza dello 0,2. [15]

 

     Art. 14. Domanda di aiuto. [16]

     I produttori che intendano beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 presentano all'organismo d'intervento competente una domanda per l'insieme delle operazioni di aumento della gradazione alcolometrica di cui al suddetto articolo 34. La domanda deve pervenire all'organismo d'intervento entro due mesi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ultima operazione.

     La domanda è corredata della documentazione relativa alle operazioni per le quali è richiesto l'aiuto.

     Tuttavia gli Stati membri possono prevedere la possibilità di presentare diverse domande di aiuto per una parte delle operazioni di aumento del titolo alcolometrico.

 

          Art. 14 bis. Controlli [17]

     1. Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a consentire i controlli necessari per verificare l'identità e il volume del prodotto utilizzato per l'operazione di aumento del titolo alcolometrico nonché l'osservanza delle disposizioni dell'allegato V, punti C e D, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     2. I produttori sono tenuti a consentire in qualsiasi momento il controllo di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 15. Condizioni per la concessione dell'aiuto.

     1. Salvo forza maggiore, se il produttore non compie l'operazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 in conformità con l'allegato V, lettera C, dello stesso regolamento, l'aiuto non è versato.

     2. Salvo forza maggiore, se il produttore non ottempera a uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, diverso dall'obbligo di cui al paragrafo 1, l'aiuto da versare è ridotto di un importo fissato dall'autorità competente proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza.

     3. In caso di forza maggiore l'autorità competente stabilisce le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

 

     Art. 16. Pagamento dell'aiuto [18]

     L'autorità competente versa l'aiuto entro il 31 agosto successivo al termine della campagna in corso.

 

     Art. 17. Concessione di un anticipo.

     1. A decorrere dal 1° gennaio della campagna considerata, il produttore può chiedere che gli venga anticipato un importo pari all'aiuto, calcolato per i prodotti utilizzati per aumentare il titolo alcolometrico, previa costituzione di una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. La cauzione è pari al 120% dell'aiuto oggetto della domanda.

     Alla domanda occorre allegare la parte disponibile della documentazione di cui all'articolo 14, secondo comma. La restante documentazione deve essere presentata entro la fine della campagna.

     2. L'organismo d'intervento versa l'anticipo entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova relativa alla costituzione della cauzione.

     3. Dopo che l'autorità competente o il servizio abilitato abbiano verificato la documentazione presentata e tenuto conto dell'importo da versare, la cauzione è svincolata in tutto o, se del caso, in parte, secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

 

Capo III

Aiuti per la fabbricazione di taluni prodotti nel Regno Unito e in Irlanda

 

     Art. 18. Natura e importo degli aiuti.

     1. Gli aiuti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono concessi:

     a) agli elaboratori che utilizzano mosti di uve concentrati, ottenuti unicamente da uve raccolte nelle zone viticole CIIIa) e CIIIb), per la fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui al codice NC 2206 00, per i quali è ammesso da detti Stati membri, in virtù dell'allegato VII, lettera C, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'uso di una denominazione composta contenente il termine "vino", denominati in appresso "elaboratori": tale aiuto ammonta 0,2379 euro/kg:

     b) agli operatori che utilizzano mosti di uve concentrati ottenuti unicamente da uve raccolte nella Comunità, in quanto elemento principale di un complesso d'ingredienti che gli stessi operatori mettono in commercio nel Regno Unito e in Irlanda con istruzioni ben visibili destinate ai consumatori, affinché questi possano ottenere una bevanda che imiti il vino, in appresso denominati operatori: tale aiuto ammonta 0,3103 euro/kg.

     2. Il mosto di uve concentrato per il quale è chiesto l'aiuto deve essere di qualità sana, leale, mercantile e idoneo all'utilizzazione per gli scopi definiti all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) o c) del regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

     Art. 19. Domanda di aiuto.

     1. L'elaboratore o l'operatore che intende ottenere gli aiuti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 1493/1999 presenta tra il 1° agosto e il 31 luglio della campagna considerata una domanda scritta all'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo l'utilizzazione dei mosti di uve concentrati.

     La domanda è inoltrata sette giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di fabbricazione.

     Tuttavia, il termine di sette giorni può essere ridotto previa autorizzazione scritta dell'autorità competente.

     2. La domanda di aiuto verte su un quantitativo di almeno 50 kg di mosti di uve concentrati.

     3. La domanda di aiuto deve recare:

     a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'elaboratore o dell'operatore,

     b) indicazione della zona viticola da cui proviene il mosto di uve concentrato, quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1493/1999,

     c) i seguenti elementi tecnici:

     i) luogo di magazzinaggio,

     ii) quantità (in kg o, se il mosto di uve concentrato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1493/1999 è condizionato in recipienti di contenuto non superiore a 5 kg, numero dei recipienti),

     iii) massa volumica,

     iv) prezzi pagati,

     v) luogo in cui sono eseguite le operazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari per l'identificazione del mosto di uve concentrato.

     4. Alla domanda di aiuto è allegata copia del documento o dei documenti d'accompagnamento, predisposti dall'autorità competente dello Stato membro interessato, per il trasporto del mosto concentrato agli impianti dell'elaboratore o dell'operatore.

     La zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate è indicata nella colonna [...] del documento.

 

     Art. 20. Condizioni per la concessione degli aiuti.

     1. L'elaboratore o l'operatore è tenuto a utilizzare, per gli scopi definiti all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'intero quantitativo di mosto di uve concentrato per il quale ha chiesto un aiuto. È ammessa una tolleranza del 10% in meno rispetto alla quantità di mosto di uve concentrato indicata nella domanda.

     2. L'elaboratore o l'operatore tengono una contabilità di magazzino dalla quale risultano in particolare:

     a) giorno per giorno, le partite di mosto di uve concentrato acquistate ed entrate nei suoi impianti, indicando i dati di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c) del presente regolamento, nonché il nome e l'indirizzo del venditore;

     b) giorno per giorno, i quantitativi di mosto di uve concentrato utilizzati ai fini previsti all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999:

     c) giorno per giorno, le partite di prodotti finiti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999, ottenute e uscite dai suoi impianti, specificando il nome e l'indirizzo del destinatario.

     3. Entro il termine di un mese, l'elaboratore o l'operatore comunicano per iscritto all'autorità competente la data alla quale tutto il mosto di uve concentrato oggetto di domanda di aiuto è stato utilizzato per gli scopi definiti all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999, tenendo conto della tolleranza precisata al paragrafo 1.

     4. Salvo forza maggiore, se l'elaboratore o l'operatore non adempiono gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'aiuto non viene versato.

     5. Salvo forza maggiore, se il produttore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, diverso dall'obbligo di cui al paragrafo 1, l'aiuto da versare è ridotto di un importo fissato dall'autorità competente proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza.

     6. In caso di forza maggiore l'autorità competente stabilisce le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

 

     Art. 21. Pagamento dell'aiuto.

     L'autorità competente versa l'importo dell'aiuto, calcolato per il quantitativo di mosto di uve concentrato effettivamente utilizzato, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

 

     Art. 22. Concessione di un anticipo.

     1. L'elaboratore e l'operatore di cui all'articolo 18 del presente regolamento possono chiedere il versamento, a titolo di anticipo, di un importo pari all'aiuto, previa costituzione di una cauzione pari al 120% del predetto importo, a favore dell'autorità competente.

     2. L'anticipo di cui al paragrafo 1 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova relativa alla costituzione della cauzione, sempre che venga fornita la prova dell'avvenuto pagamento del mosto di uve concentrato.

     3. Dopo che l'autorità competente ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3 del presente regolamento e tenuto conto dell'importo dell'aiuto da versare, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata in tutto o, se del caso, in parte secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

 

TITOLO II

Aiuti al magazzinaggio privato

 

     Art. 23. Oggetto.

     Il presente titolo stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti al magazzinaggio previsto al capo I del titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

     Art. 24. Definizioni.

     Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono considerati "prodotti", a prescindere dalla campagna di produzione, i mosti di uve, i mosti di uve concentrati, i mosti di uve concentrati rettificati e i vini da tavola.

 

     Art. 25. Importo dell'aiuto.

     L'importo dell'aiuto al magazzinaggio, valido per tutta la Comunità, è fissato forfettariamente per giorno e per ettolitro come segue:

     a) per i mosti di uve: 0,01837 euro

     b) per i mosti di uve concentrati: 0,06152 euro

     c) per i mosti di uve concentrati rettificati: 0,06152 euro

     d) per i vini da tavola: 0,01544 euro.

 

     Art. 26. Regole concernenti i beneficiari.

     1. Gli organismi d'intervento concludono contratti di magazzinaggio privato soltanto con produttori.

     Ai sensi del presente regolamento, per produttore si intende ogni persona fisica o giuridica ovvero ogni associazione di tali persone che trasformi o faccia trasformare:

     a) uve fresche in mosto di uve,

     b) mosto di uve in mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato,

     c) uve fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in vino da tavola.

     Sono assimilate ai produttori le associazioni di produttori ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativamente ai quantitativi ottenuti dai produttori associati. Gli obblighi di cui all'articolo 2 del presente regolamento rimangono a carico dei soci che hanno consegnato i vini oggetto del contratto.

     2. Un produttore può concludere un contratto soltanto per un prodotto ottenuto:

     - a sua cura

     - sotto la sua responsabilità e di cui sia proprietario

     - oppure, nel caso di un'associazione di produttori ai sensi del paragrafo 1, terzo comma, sotto la responsabilità dei membri dell'associazione.

     3. L'organismo d'intervento di uno Stato membro può concludere contratti soltanto per i prodotti immagazzinati nel territorio di detto Stato membro.

     4. Gli stessi prodotti non possono essere nello stesso tempo oggetto di un contratto di magazzinaggio privato e sottoposti al regime di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio.

 

     Art. 27. Caratteristiche dei prodotti per i quali è concesso l'aiuto.

     All'atto della conclusione di un contratto:

     a) i mosti di uve devono provenire esclusivamente dalle varietà di viti classificate come varietà di uve da vino conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e non possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al titolo alcolometrico naturale minimo previsto per la zona viticola dalla quale provengono.

     b) i vini da tavola:

     i) devono rispondere ai requisiti qualitativi minimi stabiliti nell'allegato Il del presente regolamento per la categoria per la quale è concluso il contratto;

     ii) devono presentare un tenore di zuccheri riduttori non superiore a 2 grammi per litro, salvo per i vini da tavola del Portogallo, che possono presentare un tenore di zuccheri riduttori non superiore a 4 grammi per litro:

     iii) devono presentare una buona stabilità all'aria per 24 ore:

     iv) devono essere esenti da cattivo sapore:

     c) i prodotti di cui all'articolo 24 non possono superare i livelli massimi di radioattività ammessi dalla normativa comunitaria. Tuttavia, il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario.

 

     Art. 28. Quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto.

     1. Il quantitativo globale di prodotti per il quale un produttore conclude contratti di magazzinaggio non può eccedere il quantitativo indicato, per la campagna considerata, nella dichiarazione di produzione presentata in conformità con l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, maggiorato dei quantitativi che il produttore stesso ha ottenuto posteriormente alla data di presentazione della suddetta dichiarazione e risultanti dai registri di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     2. I contratti riguardano un quantitativo minimo di 50 ettolitri per i vini da tavola, di 30 ettolitri per i mosti di uve e di 10 ettolitri per i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati.

 

     Art. 29. Conclusione dei contratti.

     1. La conclusione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte del produttore, per ogni recipiente in cui il prodotto considerato è immagazzinato:

     a) di indicazioni che ne consentano l'identificazione,

     b) dei seguenti dati analitici:

     i) colore,

     ii) il tenore in anidride solforosa,

     iii) assenza di ibridi accertata, per quanto riguarda i prodotti rossi, mediante la ricerca di diglucoside di malvidolo.

     Per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati o i mosti di uve concentrati rettificati, nel contratto deve inoltre essere indicato:

     c) l'indice fornito, alla temperatura di 20 °C, dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93. È ammessa una tolleranza. Essa è pari a 0,5 per i mosti di uve e ad 1 per i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati [19].

     Per i vini da tavola, vengono altresì forniti i seguenti dati analitici:

     d) il titolo alcolometrico volumico totale,

     e) il titolo alcolometrico volumico effettivo,

     f) il tenore di acidità totale espresso in grammi di acido tartarico per litro o in milliequivalenti/1: per i vini bianchi, tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di non esigere tale indicazione:

     g) il tenore di acidità volatile espresso in grammi di acido acetico per litro o in milliequivalenti/1, per i vini bianchi, tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di non esigere tale indicazione:

     h) il tenore di zuccheri riduttori:

     i) la stabilità all'aria per un periodo di 24 ore:

     j) l'assenza di cattivo sapore.

     I suddetti dati analitici sono determinati da un laboratorio ufficiale, ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1493/99, nei trenta giorni che precedono la conclusione del contratto.

     2. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere per ciascuna campagna.

     3. Un contratto relativo ad un vino da tavola non può essere concluso anteriormente alla data del primo travaso del vino in questione.

     4. I produttori che desiderano concludere contratti di magazzinaggio per un vino da tavola comunicano all'organismo d'intervento, all'atto della presentazione della domanda di conclusione di contratti, il quantitativo totale di vino da tavola da essi prodotto nella campagna in corso.

     A tale scopo, i produttori presentano una copia della dichiarazione o delle dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, nonché, ove del caso, dei registri di cui all'articolo 28 del presente regolamento. Qualora la dichiarazione non sia ancora disponibile può essere presentata un'attestazione provvisoria.

     5. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, nel contratto devono essere indicati almeno:

     a) il nome e l'indirizzo dei produttori interessati;

     b) il nome e l'indirizzo dell'organismo d'intervento;

     c) la natura del prodotto secondo le categorie previste all'articolo 25;

     d) il quantitativo:

     e) il luogo di magazzinaggio:

     f) il primo giorno del periodo di magazzinaggio:

     g) l'importo dell'aiuto espresso in euro.

     Per i vini da tavola, nel contratto figurano altresì:

     h) la dichiarazione che è stato effettuato il primo travaso;

     i) una clausola secondo cui il volume può essere ridotto di una percentuale da determinarsi da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, qualora il volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura rilevante la media dei volumi delle ultime tre campagne: tale riduzione non può portare i quantitativi immagazzinati al di sotto dei livelli minimi fissati all'articolo 28, paragrafo 2. In caso di applicazione di detta riduzione, l'aiuto è versato integralmente per il periodo precedente a quest'ultima.

     6. Gli Stati membri possono richiedere informazioni supplementari per l'identificazione del prodotto in causa.

 

     Art. 30. Deroga all'articolo 2 del presente regolamento.

     Gli Stati membri possono autorizzare la conclusione di contratti prima che il produttore abbia fornito la prova prevista all'articolo 2, purché tali contratti comprendano una dichiarazione con la quale il produttore certifichi di aver adempiuto gli obblighi di cui al suddetto articolo 2 o di soddisfare la condizione prevista all'articolo 58 del titolo III e si impegni a consegnare i quantitativi restanti necessari per conformarsi pienamente ai propri obblighi entro i termini fissati dall'autorità nazionale competente.

     La prova di cui al primo comma è fornita anteriormente al 31 agosto della campagna successiva.

 

     Art. 31. Inizio del periodo di magazzinaggio.

     1. Il primo giorno del periodo di magazzinaggio è il giorno successivo a quello della stipulazione del contratto.

     2. Tuttavia, se un contratto è concluso per un periodo di magazzinaggio che abbia inizio dopo il giorno successivo a quello della stipulazione, il primo giorno del periodo di magazzinaggio non può essere posteriore al 16 febbraio.

 

     Art. 32. Fine del periodo di magazzinaggio.

     1. I contratti di magazzinaggio per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati scadono tra il 1° agosto e il 30 novembre successivi alla loro conclusione.

     2. I contratti di magazzinaggio per i vini da tavola scadono tra il 1° settembre e il 30 novembre successivi alla loro conclusione.

     3. Ai fini della determinazione della data di scadenza, il produttore trasmette all'organismo d'intervento una dichiarazione in cui precisa l'ultimo giorno di validità del contratto. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la presentazione di detta dichiarazione.

     In caso di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, la data di scadenza del contratto è fissata al 30 novembre.

     4. I produttori che non abbiano presentato una domanda di anticipo in applicazione dell'articolo 38 del presente regolamento possono commercializzare i mosti di uve e i mosti di uve concentrati destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione di succo d'uva, a partire dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio.

     In tal caso, i produttori informano l'organismo d'intervento a norma del paragrafo 3.

     L'organismo di intervento accerta che al prodotto sia riservata l'utilizzazione finale per gli scopi dichiarati.

 

     Art. 33. Cessazione anticipata del contratto su richiesta del produttore.

     1. Previa autorizzazione della Commissione in considerazione dell'andamento del mercato, delle informazioni relative alla situazione delle scorte e delle previsioni in materia di raccolto, i produttori che non abbiano chiesto l'anticipo di cui all'articolo 38 possono porre fine ai contratti di magazzinaggio a decorrere dal 1° giugno.

     2. Inoltre, se la Commissione decide di ridurre i volumi in virtù dell'articolo 29, paragrafo 5, lettera j), i produttori possono rescindere unilateralmente il contratto, in tutto o in parte, entro il mese successivo a quello in cui viene pubblicata la decisione in parola.

 

     Art. 34. Modalità di esecuzione del magazzinaggio.

     1. Durante il periodo di magazzinaggio e fino all'ultimo giorno di validità di un contratto, i prodotti immagazzinati devono:

     a) rispondere alle corrispondenti definizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999,

     b) presentare il titolo alcolometrico minimo richiesto al momento della conclusione del contratto per la categoria di vino da tavola considerata,

     c) non essere condizionati in recipienti di contenuto inferiore a 50 litri,

     d) rimanere sfusi, nonché

     e) per quanto riguarda i vini, risultare idonei ad essere offerti o avviati al consumo umano diretto alla fine del periodo di magazzinaggio.

     2. Fermo restando il disposto del paragrafo 6, i prodotti che formano oggetto del contratto possono essere sottoposti soltanto ai trattamenti o ai processi enologici necessari per la loro conservazione. È ammessa una variazione del volume indicato nel contratto. Essa è pari al 2 % per i vini e al 3 % per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati. Se i prodotti sono stati travasati in altri recipienti, la variazione ammessa è portata rispettivamente a 3 % e 4 % [20].

     3. Fatti salvi l'articolo 33 e i paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, durante il periodo di validità del contratto di magazzinaggio il produttore non può commercializzare il prodotto che forma oggetto del contratto, né consegnarlo a terzi.

     In deroga al primo comma, il produttore può, durante la durata di validità del contratto di magazzinaggio, concludere un contratto di vendita relativo al prodotto immagazzinato con efficacia a partire dalla scadenza del contratto di magazzinaggio. Il produttore può inoltre impegnarsi a consegnare il vino, dalla scadenza del contratto di magazzinaggio, in vista di una delle distillazioni di cui al titolo III. [21]

     4. Il produttore informa preventivamente, nel termine fissato dallo Stato membro, l'organismo d'intervento di ogni cambiamento che sopravvenga nel periodo di validità del contratto per quanto riguarda:

     a) il luogo di magazzinaggio oppure

     b) il condizionamento del prodotto. In tal caso, il produttore indica i recipienti nei quali il prodotto sarà definitivamente immagazzinato.

     5. Qualora il produttore intenda trasportare il prodotto oggetto del contratto in un luogo di magazzinaggio situato in un'altra località o in un impianto di cui non sia proprietario, il trasporto può essere effettuato soltanto su autorizzazione dell'organismo d'intervento, che deve essere informato in conformità del paragrafo 4.

     6. I produttori che hanno concluso un contratto di magazzinaggio privato per mosti di uve possono trasformare, in tutto o in parte, tali mosti in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati durante il periodo di validità del contratto.

     I produttori che hanno concluso un contratto di magazzinaggio privato per mosti di uve concentrati possono trasformare, in tutto o in parte, tali prodotti in mosti di uve concentrati rettificati durante il periodo di validità del contratto.

     I produttori possono far effettuare a terzi le operazioni di trasformazione di cui al primo e al secondo comma, a condizione di rimanere proprietari dei prodotti e di aver presentato una dichiarazione preliminare. Lo Stato membro interessato procede al controllo di tali operazioni.

     7. I produttori interessati comunicano per iscritto all'organismo d'intervento la data d'inizio delle operazioni di trasformazione previste dal paragrafo 6, il luogo di magazzinaggio e il tipo di condizionamento.

     La comunicazione deve pervenire all'organismo d'intervento almeno quindici giorni prima della data d'inizio delle operazioni di trasformazione.

     Nel mese successivo alla fine delle operazioni di trasformazione, i produttori trasmettono all'organismo d'intervento un bollettino d'analisi del prodotto ottenuto, menzionando almeno i dati richiesti per tale prodotto all'articolo 29.

     8. Quando si procede a una delle trasformazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, l'importo dell'aiuto al magazzinaggio per il prodotto oggetto del contratto è uguale:

     a) all'importo di cui all'articolo 25, lettera a), per la trasformazione di cui al paragrafo 6, primo comma,

     b) all'importo di cui all'articolo 25, lettera b), per la trasformazione di cui al paragrafo 6, secondo comma.

     L'aiuto è calcolato per tutta la durata del magazzinaggio, sulla base dei quantitativi di prodotto che formano oggetto del contratto prima della trasformazione.

 

     Art. 35. Alterazioni del prodotto durante il magazzinaggio.

     1. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, il prodotto oggetto del contratto o parte di tale prodotto non risponda più alle condizioni previste dall'articolo 34, paragrafo 1, il produttore ne informa immediatamente l'organismo d'intervento, allegando un bollettino d'analisi giustificativo. L'organismo d'intervento pone fine al contratto, per il quantitativo di prodotto considerato, alla data del bollettino d'analisi.

     2. Qualora in occasione di un controllo effettuato dall'organismo d'intervento o da altro organismo di controllo, si constati che un prodotto che forma oggetto di un contratto o parte di tale prodotto non risponda più, nel periodo di validità del contratto, alle condizioni previste all'articolo 35, paragrafo 1, l'organismo d'intervento pone fine al contratto, per il quantitativo in causa, alla data da esso determinata.

 

          Art. 35 bis. Controlli [22]

     1. Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a consentire i controlli necessari per verificare l'identità e il volume del prodotto oggetto del contratto, nonché l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 34.

     2. I produttori sono tenuti a consentire in qualsiasi momento il controllo di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 36. Condizioni per la concessione dell'aiuto.

     1. Salvo forza maggiore:

     a) l'aiuto non è corrisposto se il produttore non adempie gli obblighi contratti a norma dell'articolo 34, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, o se rifiuta di sottoporsi a controlli:

     b) se il produttore non adempie uno degli obblighi cui è tenuto a norma del presente regolamento o del contratto, diversi da quelli della lettera a), l'aiuto dovuto viene diminuito di un importo fissato dall'autorità competente secondo la gravità dell'infrazione commessa.

     2. Nei casi di forza maggiore riconosciuti, l'organismo d'intervento adotta le misure che ritiene necessarie tenuto conto delle circostanze.

 

     Art. 37. Pagamento dell'aiuto [23]

     1. L'autorità competente versa l'aiuto entro tre mesi a decorrere dalla scadenza del contratto di magazzinaggio.

     2. In caso di risoluzione del contratto conformemente agli articoli 33 o 35, l'aiuto è corrisposto proporzionalmente alla durata effettiva del contratto. L'autorità competente versa l'aiuto entro tre mesi a decorrere dalla data di risoluzione del contratto.

 

     Art. 38. Concessione di un anticipo [24]

     1. Il produttore può chiedere il versamento di un anticipo, che è subordinato alla costituzione di una cauzione a favore dell'autorità competente pari al 120 % dell'importo dell'anticipo. Fatto salvo l'articolo 32, l'importo dell'anticipo è calcolato in base all'importo dell'aiuto per il prodotto in causa, di cui all'articolo 25.

     2. L'autorità competente versa l'anticipo entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova della costituzione della cauzione.

     3. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata non appena l'aiuto è versato dall'autorità competente.

     Qualora, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), l'aiuto non sia corrisposto, le cauzioni restano totalmente incamerate.

     Qualora l'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), dia luogo alla determinazione dell'importo dell'aiuto ad un livello inferiore all'anticipo già versato, l'importo della cauzione viene ridotto del 120 % dell'importo versato in eccesso rispetto all'aiuto dovuto. La cauzione così diminuita viene svincolata al più tardi tre mesi dopo la data di scadenza del contratto.

     Gli Stati membri procedono agli adattamenti necessari in caso di applicazione della clausola prevista all'articolo 29, paragrafo 5, lettera i).

 

     Art. 39. Relazione con i vini di qualità.

     Un vino da tavola che è stato oggetto di un contratto di magazzinaggio non può, successivamente, essere riconosciuto come v.q.p.r.d., né essere utilizzato per l'elaborazione di un v.q.p.r.d., di un v.s.q.p.r.d., di un v.l.q.p.r.d. o di un v.f.q.p.r.d. di cui all'articolo 54, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

TITOLO III

Distillazione

Introduzione

 

     Art. 40. Oggetto.

     Il presente titolo stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni previste al capo II del titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

     Art. 41. Definizioni.

     1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

     a) produttore:

     i) ai fini dell'applicazione del capo I del presente titolo:

     qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone soggetta agli obblighi di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999:

     ii) ai fini dell'applicazione dei capi II e III del presente titolo: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve o da mosto di uve parzialmente fermentato, da essa ottenuti o acquistati:

     b) distillatore: qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che:

     i) distilli vini, vini alcolizzati, sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione di uve, e

     ii) sia riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti di distillazione;

     c) elaboratore di vino alcolizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone, escluso il distillatore, che:

     i) trasformi il vino in vino alcolizzato, e

     ii) la riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti;

     d) organismo d'intervento competente:

     i) per la ricezione e l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni di consegna alla distillazione nonché dei contratti di consegna all'elaborazione di vino alcolizzato: l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel cui territorio si trova il vino al momento della presentazione del contratto o della dichiarazione;

     ii) per il pagamento dell'aiuto previsto all'articolo 69 all'elaboratore di vino alcolizzato: l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata l'elaborazione di vino alcolizzato;

     iii) in tutti gli altri casi: l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la distillazione.

     2. Ai fini del presente titolo, è assimilata al distillatore la persona fisica o giuridica ovvero l'associazione di tali persone, escluso l'elaboratore di vino alcolizzato, che:

     a) sia riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è stabilita:

     b) acquisti da un produttore, quale definito al paragrafo 1, lettera a), vino o sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione di uve per farli distillare per proprio conto da un distillatore riconosciuto, e

     c) paghi al produttore, per il prodotto acquistato, almeno il prezzo minimo d'acquisto fissato per la distillazione di cui trattasi.

     La persona o l'associazione che è assimilata al distillatore è soggetta agli stessi obblighi e beneficia degli stessi diritti di quest'ultimo.

     3. Gli Stati membri possono disporre, secondo modalità che definiscono, che, ai fini della conclusione di contratti e della consegna del vino per la distillazione, le associazioni di cantine cooperative possano essere assimilate ai produttori, su richiesta, per i quantitativi di vino prodotti e conferiti dalle cantine cooperative aderenti. Queste ultime restano comunque titolari dei diritti e soggette agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria.

     Qualora l'associazione intenda ricorrere, d'accordo con le cantine cooperative interessate, in una campagna determinata, ad una delle distillazioni di cui al presente titolo, ne informa per iscritto l'organismo di intervento. In tal caso:

     a) le cantine cooperative aderenti non possono sottoscrivere contratti di distillazione a titolo individuale, né effettuare consegne per la distillazione considerata:

     b) i quantitativi di vino consegnati dall'associazione ai fini della distillazione sono imputati alle cantine cooperative aderenti per conto delle quali è effettuata la consegna.

     Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 2, in caso di inadempienza degli obblighi ivi sanciti da parte di una o più cantine cooperative aderenti, ferme restando le misure applicabili a dette cantine, l'associazione è esclusa dalle consegne per la distillazione di cui trattasi limitatamente ai quantitativi di vino consegnati per conto delle cantine cooperative responsabili dell'inadempienza.

     Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista al presente paragrafo ne informano la Commissione e le comunicano le disposizioni da essi adottate a tal fine. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

     Art. 42. Riconoscimento dei distillatori. [25]

     1. Gli Stati membri conferiscono il riconoscimento ai distillatori stabiliti sul loro territorio che presentino domanda in tal senso.

     2. Gli Stati membri possono revocare temporaneamente o definitivamente il riconoscimento di un distillatore se quest'ultimo non adempie gli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento.

     3. Gli Stati membri compilano un elenco dei distillatori riconosciuti e lo trasmettono per via elettronica alla Commissione. Trasmettono inoltre sollecitamente qualsiasi modifica ulteriore di tale elenco.

     La Commissione pubblica tali informazioni sul suo sito web.

 

     Art. 43. Alcole ottenuto dalle distillazioni. [26]

     Dalle distillazioni di cui al presente titolo possono essere ottenuti unicamente i seguenti prodotti:

     a) alcole neutro rispondente alla definizione di cui all'allegato III del presente regolamento, oppure

     b) acquavite divino o di vinaccia rispondente alle definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) o f), del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, oppure

     c) distillato o alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 52% vol.

     Qualora si ottenga il prodotto di cui al primo comma, lettera c), esso può essere utilizzato esclusivamente sotto controllo ufficiale per:

     i) la produzione di bevande alcoliche:

     ii) la trasformazione in uno dei prodotti di cui alle lettere a) o b), esclusa l'acquavite di vinaccia;

     iii) la produzione di alcole per uso industriale.

     Nell'ambito dell'applicazione delle distillazioni di cui al presente titolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza dell'obbligo previsto al secondo comma.

 

     Art. 44. Metodo di analisi dell'alcole neutro.

     I metodi di riferimento comunitari per l'analisi dell'alcole neutro definito all'allegato IV del presente regolamento sono descritti nell'allegato V del presente regolamento.

 

Capo I

Distillazioni obbligatorie

 

Sezione I

Prestazioni viniche

 

     Art. 45. Obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione alle distillerie.

     1. I produttori soggetti ad uno degli obblighi di distillazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 adempiono tale obbligo consegnando ad un distillatore, entro il 15 luglio della campagna in corso

     a) la totalità delle vinacce e delle fecce ad un distillatore riconosciuto; e

     b) eventualmente i vini ad un distillatore riconosciuto o ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato.

     Qualora il produttore consegni i suddetti prodotti ad un distillatore a cui sia stato revocato il riconoscimento, i quantitativi consegnati possono essere contabilizzati, ma non possono beneficiare di alcun intervento comunitario.

     Gli Stati membri possono disporre che tale consegna debba essere effettuata prima della data indicata al primo comma.

     In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 31 agosto della campagna successiva. [27]

     2. [28].

 

     Art. 46. Caratteristiche dei sottoprodotti consegnati alle distillerie.

     1. In deroga all'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999, il quantitativo di alcole contenuto nei prodotti consegnati alle distillerie è almeno pari al 5% del volume di alcole contenuto nel vino per i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina. Per i v.q.p.r.d. bianchi, tale quantitativo e pari almeno al 7%.

     2. Per la determinazione del volume di alcole da consegnare alla distillazione sotto forma dei prodotti di cui all'articolo 48, il titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in considerazione nelle diverse zone viticole è fissato a:

     a) 8,5% per la zona B;

     b) 9,0% per la zona CI:

     c) 9,5% per la zona CII;

     d) 10,0% per la zona CIII.

     3. Per mantenere le spese di distillazione entro limiti accettabili, i sottoprodotti della vinificazione al momento della loro consegna alle distillerie devono presentare almeno le seguenti caratteristiche medie:

     a) vinacce:

     i) nella zona viticola B: 2 litri di alcole puro per 100 kg,

     ii) Nella zona viticola C: 2 litri di alcole puro (effettivo o potenziale) per 100 kg quando sono ottenuti dalle varietà classificate, per l'unità amministrativa in questione, diversamente che come varietà di uve da vinificazione; 2,8 litri di alcole puro (effettivo o potenziale) per 100 kg quando sono ottenuti dalle varietà classificate, per l'unità amministrativa in questione, unicamente come varietà di uve da vinificazione [29];

     b) fecce di vino:

     i) nella zona viticola B: 3 litri di alcole puro per 100 kg, 45% di umidità;

     ii) nella zona viticola C: 4 litri di alcole puro per 100 kg, 45% di umidità.

     4. Per i produttori che consegnano vino di produzione propria all'industria dell'aceto, il quantitativo di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nei vini consegnati a questo scopo è detratto dal quantitativo di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nel vino che deve essere consegnato alla distillazione in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     Per i produttori che consegnano il loro vino o i loro sottoprodotti per attività sperimentali controllate dagli Stati membri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 46 e 47 e l'aiuto da versare alla persona autorizzata a realizzare la sperimentazione è di 0,277 EUR/% vol/hl [30].

     Per le attività di sperimentazione, lo Stato membro non può utilizzare un quantitativo superiore a 100 tonnellate di vinacce e 100 tonnellate di fecce per esperimento.

 

     Art. 47. Prezzo di acquisto.

     1. Il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 27, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1493/1999 si applica ad una merce sfusa, franco impianti del distillatore.

     2. Il prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è pagato dal distillatore al produttore, per il quantitativo consegnato, entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno della consegna di detto quantitativo alla distilleria.

     Tuttavia, tranne se il produttore vi si oppone, il distillatore può:

     a) versare al produttore, entro tre mesi dalla consegna dei prodotti, un acconto corrispondente all'80% del prezzo d'acquisto, oppure

     b) versare l'acconto di cui alla lettera a) dopo la consegna dei prodotti e comunque entro e non oltre il mese successivo alla presentazione della fattura, da emettersi per i prodotti in causa, anteriormente al 31 agosto successivo alla campagna in questione [31].

     Il saldo è versato al produttore entro e non oltre il 31 ottobre successivo.

 

     Art. 48. Aiuto da corrispondere al distillatore [32]

     1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 27, paragrafo 11, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è fissato come segue, per titolo alcolometrico volumico ( % vol) e per ettolitro di prodotti ottenuti dalla distillazione:

     a) alcole neutro:

     - ottenuto da vinacce: 0,8453 EUR,

     - ottenuto da vini e fecce: 0,4106 EUR;

     b) acquavite di vinaccia, distillato e alcole greggio ottenuti da vinacce aventi un titolo alcolometrico pari almeno a 52 % vol: 0,3985 EUR;

     c) acquavite di vino e alcole greggio ottenuto da vinacce e fecce: 0,2777 EUR.

     Se il distillatore fornisce la prova che il distillato o l'alcole greggio ottenuto dalla distillazione di vinacce è stato utilizzato altrimenti che come acquavite di vinaccia, gli viene corrisposto un importo supplementare di 0,3139 EUR per % vol di alcole e per ettolitro.

     2. Per i quantitativi di vino consegnato alla distillazione che superano di oltre il 2 % l'obbligo del produttore di cui all'articolo 45, non è dovuto alcun aiuto.

 

     Art. 49. Deroghe all'obbligo di consegna.

     1. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999:

     a) i produttori che procedono al ritiro dei sottoprodotti della vinificazione, sotto controllo, alle condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1;

     b) i produttori di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico, definiti all'allegato I, punto 15 del regolamento (CE) n. 1493/1999, che hanno elaborato tali vini con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.

     2. I produttori che, nel corso della campagna viticola in causa, non ottengono nei propri impianti individuali un quantitativo di vino o di mosto superiore a 25 ettolitri, hanno la facoltà di non procedere alla consegna [33].

     3. Per la parte del vino di produzione propria effettivamente consegnata a titolo della distillazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i produttori sono tenuti a consegnare soltanto i sottoprodotti della vinificazione nel quadro della distillazione di cui all'articolo 27, paragrafo 3 del medesimo regolamento.

     4. In applicazione dell'articolo 27, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri possono disporre, per la totalità o per una parte del loro territorio, che i produttori elencati di seguito possano assolvere l'obbligo di consegna dei sottoprodotti di cui ai paragrafi 3 e 6 del suddetto articolo ritirando tali prodotti sotto controllo:

     a) i produttori che non superano un livello di produzione di 80 ettolitri, ottenuto da loro stessi nei propri impianti individuali [34];

     b) i produttori che praticano il metodo di produzione biologico delle uve. [35]

 

     Art. 50. Ritiri.

     1. Possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 27, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999 soltanto:

     a) i produttori stabiliti nelle zone di produzione in cui la distillazione rappresenta per essi un onere sproporzionato. L'elenco di tali zone di produzione è compilato dalle competenti autorità degli Stati membri; queste lo comunicano alla Commissione;

     b) i produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o a qualsiasi altra trasformazione delle uve in impianti cooperativi e per i quali lo scarso volume della produzione o le sue particolari caratteristiche e l'ubicazione degli impianti di distillazione comportano oneri sproporzionati.

     Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di applicazione e le comunicano alla Commissione [36]

     2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, paragrafi 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i sottoprodotti devono essere ritirati prontamente e al più tardi alla fine della campagna nel corso della quale sono stati ottenuti. Il ritiro, con indicazione dei quantitativi stimati, è iscritto nei registri tenuti in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999, oppure attestato dall'autorità competente.

     Il ritiro delle fecce si considera eseguito qualora le fecce siano denaturate in modo da renderne impossibile l'impiego nella vinificazione e a condizione che la consegna delle fecce denaturate a terzi sia iscritta nei registri di cui al primo comma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il controllo di tali transazioni.

     Gli Stati membri la cui produzione di vino supera 25.000 hl/anno controllano, per sondaggio, almeno se il tenore medio minimo di alcole di cui all'articolo 51 è stato rispettato e se i sottoprodotti sono stati ritirati integralmente ed entro i termini previsti.

 

     Art. 51. Caratteristiche dei sottoprodotti oggetto di ritiro.

     Il tenore minimo medio di alcole puro dei sottoprodotti della vinificazione oggetto del ritiro sotto controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999, è fissato a:

     a) vinacce di uva:

     i) 2,1 litri per 100 kg nel caso dei v.q.p.r.d. bianchi;

     ii) 3 litri per 100 kg negli altri casi.

     b) fecce di vino:

     i) 3,5 litri per 100 kg nel caso dei v.q.p.r.d. bianchi;

     ii) 5 litri per 100 kg negli altri casi.

 

Sezione II

Distillazione dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione

 

     Art. 52. Definizione di quantità normalmente vinificata. [37]

     1. Per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate ad altro uso, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la quantità totale normalmente vinificata è definita con riferimento a ciascuna regione.

     La quantità totale normalmente vinificata comprende:

     - i prodotti vitivinicoli destinati alla produzione di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola,

     - i mosti destinati a produrre mosti concentrati e mosti concentrati rettificati per l'arricchimento,

     - i mosti destinati alla produzione di vini liquorosi a denominazione di origine,

     - i prodotti vitivinicoli destinati alla produzione di acquaviti di vino a denominazione di origine.

     Il periodo di riferimento corrisponde alla media delle campagne viticole seguenti:

     - dal 1974/1975 al 1979/1980 nella Comunità dei dieci,

     - dal 1978/1979 al 1983/1984 in Spagna e in Portogallo,

     - dal 1988/1989 al 1993/1994 in Austria.

     - dal 1997/1998 al 2002/2003 nella Repubblica ceca, a Cipro, in Ungheria, a Malta, nella Slovenia e nella Slovacchia [38].

     Tuttavia, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve che figurano nella classificazione simultaneamente sia come varietà di uve da vino sia come varietà destinate all'elaborazione di acquaviti di vino a denominazione di origine, la quantità totale normalmente vinificata regionale, calcolata per il suddetto periodo di riferimento, è ridotta dei quantitativi sottoposti a una distillazione diversa da quella destinata alla produzione di acquaviti di vino a denominazione di origine durante lo stesso periodo. Inoltre, se la quantità normalmente vinificata regionale è superiore a cinque milioni di ettolitri, la quantità normalmente vinificata regionale suddetta è ridotta, per le campagne viticole dal 2001/2002 al 2006/2007, di un volume di 1,4 milioni di ettolitri[39].

     2. Per le regioni di cui al paragrafo 1, la quantità normalmente vinificata per ettaro è fissata dagli Stati membri interessati i quali stabiliscono, per lo stesso periodo di riferimento ivi indicato, le quote dei vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate ad un'altra utilizzazione.

     A partire dalla campagna 1998/1999 e relativamente ai vini ottenuti da uve che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquaviti di vino a denominazione di origine, gli Stati membri sono autorizzati, con riguardo ai produttori che a partire dalla campagna 1997/1998 hanno beneficiato del premio per l'abbandono definitivo di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per una parte della superficie viticola della loro azienda, a mantenere nelle cinque campagne successive a quella dell'estirpazione la quantità normalmente vinificata al livello raggiunto prima dell'estirpazione.

 

     Art. 53. Definizione della quantità di vino da distillare. [40]

     1. Ogni produttore soggetto all'obbligo della distillazione previsto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 fa distillare tutta la sua produzione destinata alla vinificazione previa deduzione della quantità da lui normalmente vinificata, ai sensi della definizione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e della quantità da lui esportata fuori della Comunità nel corso della campagna considerata.

     Il produttore può inoltre dedurre 10 ettolitri al massimo dal quantitativo da distillare risultante dal calcolo di cui al primo comma.

     2. Se la quantità normalmente vinificata regionale è superiore a 5 milioni di ettolitri, lo Stato membro fissa per ogni regione interessata la quantità totale di vino da distillare a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Essa comprende la quantità totale destinata alla vinificazione, previa deduzione della quantità normalmente vinificata, quale definita all'articolo 52, e dei quantitativi esportati fuori della Comunità nella campagna considerata.

     In tali regioni:

     - lo Stato membro ripartisce la quantità totale normalmente vinificata nella regione in causa tra i singoli produttori del vino di tale regione secondo criteri obiettivi e senza discriminazioni. Lo Stato membro ne informa la Commissione,

     - la distillazione è autorizzata soltanto se la quantità totale destinata alla vinificazione della regione interessata per la campagna in causa supera la quantità totale normalmente vinificata di tale regione,

     - è ammessa una differenza di 200.000 ettolitri tra la quantità regionale da distillare e la somma delle quantità individuali per campagna.

 

     Art. 54. Date di consegna dei vini per la distillazione. [41]

     Il vino è consegnato ad un distillatore riconosciuto entro il 15 luglio della campagna considerata.

     Nel caso di cui all'articolo 68, l'obbligo è assolto con la consegna dei vini ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato effettuata al più tardi il 15 giugno della campagna considerata.

     Per poter detrarre un quantitativo di vino dalla quantità da distillare, il vino deve essere stato esportato fuori della Comunità entro il 15 luglio della campagna considerata.

 

     Art. 55. Prezzo di acquisto. [42]

     1. Il distillatore versa al produttore il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 per la quantità consegnata entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno della consegna alla distilleria. Tale prezzo si riferisce alla mercé sfusa, franco partenza azienda del produttore.

     2. Per i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquaviti di vino, lo Stato membro può, a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ripartire il prezzo di acquisto tra quanti sono soggetti all'obbligo di distillazione in funzione della resa per ettaro. Nell'adottare tali disposizioni, lo Stato membro garantisce che il prezzo medio effettivamente versato per tutti i vini distillati sia pari a 1,34 EUR per % vol/hl.

 

     Art. 56. Aiuto da versare al distillatore. [43]

     L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è fissato come segue, per titolo alcolometrico volumico (% vol) e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione:

     a) alcole neutro: 0,7728 EUR

     b) acquavite di vino, alcole greggio e distillato di vino: 0,6401 EUR.

     Qualora ci si avvalga della facoltà di modulare il prezzo di acquisto, prevista all'articolo 55, paragrafo 2, l'importo degli aiuti di cui al primo comma è modulato nella stessa maniera.

     Per i quantitativi di alcole ottenuti dal vino conferito alla distillazione che superano di oltre il 2% l'obbligo del produttore di cui all'articolo 53 non è dovuto alcun aiuto.

 

     Art. 57. Deroghe al divieto di circolazione dei vini. [44]

     In applicazione della deroga prevista all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i vini menzionati in detto articolo possono circolare:

     a) a destinazione di un ufficio doganale, per l'espletamento delle formalità doganali di esportazione e la successiva uscita dal territorio doganale della Comunità; oppure

     b) a destinazione degli impianti di un elaboratore riconosciuto di vini alcolizzati, per essere trasformati in vini alcolizzati.

 

Sezione III

Disposizioni comuni alle sezioni I e II del presente capo

 

     Art. 58. Consegne parziali. [45]

     I produttori soggetti ad uno degli obblighi in materia di consegna di cui agli articoli 45 e 54, che abbiano consegnato, anteriormente al 15 luglio della campagna in corso, almeno il 90 % del quantitativo di prodotto corrispondente al loro obbligo, possono adempiere l'obbligo medesimo consegnando il quantitativo residuo anteriormente ad una data che sarà stabilita dall'autorità nazionale competente. Essa non può essere posteriore al 31 luglio della campagna successiva.

     In tal caso:

     a) il prezzo d'acquisto dei quantitativi residui di cui al primo comma e il prezzo dell'alcole ottenuto e consegnato all'organismo d'intervento sono diminuiti di un importo pari all'aiuto fissato, per la distillazione in causa, per l'alcole neutro in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), punto i) e dell'articolo 56, lettera a) del presente regolamento;

     b) per i prodotti della distillazione non consegnati all'organismo d'intervento non è versato alcun aiuto;

     c) l'obbligo è considerato adempiuto entro il termine fissato in conformità del paragrafo 1;

     d) i termini per la distillazione, per la presentazione della prova del pagamento del prezzo di cui alla lettera a) e di consegna dell'alcole all'organismo d'intervento sono adeguati dall'autorità competente al prolungamento del termine di consegna.

 

     Art. 59. Prova della consegna. [46]

     Il distillatore fornisce al produttore, a titolo di prova dell'avvenuta consegna, anteriormente al 31 agosto della campagna successiva, un attestato indicante almeno la natura, il quantitativo e il titolo alcolometrico volumico del prodotto consegnato, nonché la data della consegna.

     Tuttavia, se un produttore soggetto all'obbligo della distillazione consegna i prodotti ad una distilleria situata in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono stati ottenuti, il distillatore chiede all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale ha luogo la distillazione di certificare, nel documento di accompagnamento dei prodotti previsto all'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CE) 0.1493/1999, che questi ultimi sono stati presi in consegna dalla distilleria. Copia del documento di accompagnamento, completato nel modo suddetto, è trasmessa dal distillatore al produttore, entro un mese a decorrere dalla data di ricezione dei prodotti da distillare.

     In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.

 

     Art. 60. Prove che il distillatore deve fornire all'organismo d'intervento.

     1. Per beneficiare di un aiuto, il distillatore presenta all'organismo d'intervento, entro il 30 novembre successivo alla campagna in questione, una domanda di aiuto allegandovi, per i quantitativi per i quali l'aiuto è richiesto:

     a) i) per quanto riguarda i vini e le fecce, un riepilogo delle consegne effettuate da ciascun produttore, indicante come minimo:

     - la natura, la quantità, il colore ed il titolo alcolometrico volumico;

     - il numero del documento di cui all'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999, nel caso in cui detto documento sia richiesto per il trasporto sino agli impianti del distillatore, o altrimenti il riferimento al documento utilizzato in forza delle disposizioni nazionali;

     ii) per quanto riguarda le vinacce, un elenco nominativo dei produttori che hanno consegnato vinacce e i quantitativi di alcole contenuti nelle vinacce consegnate a titolo della distillazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999;

     b) una dichiarazione, vidimata dall'autorità competente designata dallo Stato membro, indicante come minimo:

     i) i quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie previste all'articolo 43;

     ii) la data di fabbricazione di detti prodotti;

     c) la prova di aver pagato al produttore il prezzo minimo d'acquisto per la distillazione in questione entro i termini previsti.

     Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere modalità semplificate di presentazione della prova di pagamento del prezzo minimo di acquisto previsto per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, previo accordo della Commissione su dette modalità.

     2. Se la distillazione è effettuata dallo stesso produttore, la documentazione di cui al paragrafo 1 è sostituita da una dichiarazione, vidimata dall'autorità competente dello Stato membro, indicante come minimo:

     a) la natura, la quantità, il colore ed il titolo alcolometrico volumico del prodotto da distillare;

     b) i quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie previste all'articolo 43;

     c) le date di fabbricazione di detti prodotti.

     3. La prova dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo può essere sostituita dalla prova della costituzione di una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. La cauzione è pari al 120% dell'aiuto oggetto della domanda.

     In tal caso, il distillatore fornisce all'organismo d'intervento, al più tardi l'ultimo giorno del mese di febbraio successivo alla campagna in questione, la prova di aver pagato integralmente il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 27, paragrafo 9 o all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     4. Nel caso contemplato all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto è sostituita dalla prova dell'avvenuto pagamento dell'anticipo.

     5. L'organismo d'intervento versa l'aiuto al distillatore, o, nei casi di cui al paragrafo 4, al produttore, entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda corredata della documentazione richiesta.

     Per la distillazione prevista all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999, ove lo Stato membro si avvalga della facoltà, sancita dall'articolo 55, paragrafo 2, di modulare il prezzo d'acquisto in funzione della resa per ettaro, il termine di cui al primo comma è fissato a sette mesi. [47]

     6. [48].

 

     Art. 61. Date delle operazioni di distillazione.

     1. Il vino eventualmente consegnato per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 può essere distillato soltanto a partire dal 1° gennaio della campagna in questione.

     2. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, al più tardi il giorno 10 di ogni mese per il mese precedente, una distinta dei quantitativi di prodotti distillati e dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 43 del presente regolamento.

     3. Le operazioni di distillazione non possono avere luogo dopo il 31 luglio della campagna in questione.

     Tuttavia, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva. [49]

 

     Art. 62. Consegna dell'alcole all'organismo d'intervento.

     1. Fatti salvi l'articolo 27, paragrafo 12 e l'articolo 28, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1493/1999, il distillatore può consegnare all'organismo d'intervento, entro il 30 novembre successivo alla campagna in questione, il prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92% vol.

     Le operazioni necessarie per ottenere il prodotto di cui al primo comma possono essere effettuate negli impianti del distillatore che consegna il prodotto all'organismo d'intervento ovvero negli impianti di un distillatore per conto terzi.

     Salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, secondo comma, l'alcole conferito dal distillatore all'organismo d'intervento non può rimanere materialmente negli impianti del distillatore, ma dev'essere immagazzinato in impianti gestiti dall'organismo d'intervento.

     In deroga al primo comma, per il Portogallo e per la campagna 2000/01, il distillatore può consegnare all'organismo di intervento, entro il 31 dicembre successivo alla campagna considerata, il prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92% vol [50].

     2. Il prezzo che l'autorità competente deve pagare al distillatore per il prodotto da questi conferito è fissato come segue per % vol di alcole e per ettolitro:

     a) per quanto riguarda la distillazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999:

     - prezzo per l'alcole greggio ottenuto da vinacce: 1,872 EUR,

     - prezzo per l'alcole greggio ottenuto da vino e fecce: 1,437 EUR;

     b) per quanto riguarda la distillazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999:

     - prezzo per l'alcole greggio ottenuto da vino: 1,799 EUR.

     Se l'alcole è immagazzinato negli impianti in cui è stato prodotto, i prezzi di cui sopra sono diminuiti di 0,5 EUR/hl di prodotto. [51]

     3. [52].

     4. Qualora il distillatore abbia beneficiato dell'aiuto previsto agli articoli 48 e 56, i prezzi di cui al paragrafo 2 sono diminuiti di un importo pari all'importo di tale aiuto.

     5. Il pagamento del prezzo al distillatore da parte dell'organismo d'intervento è effettuato entro e non oltre i tre mesi successivi al giorno di consegna dell'alcole, perché siano state presentate la documentazione e le prove di cui all'articolo 60.

 

Capo II [53]

Distillazione facoltativa

 

          Art. 63. Oggetto del capo. [54]

     Il presente capo stabilisce le modalità d'applicazione del regime di distillazione del vino in alcole per usi commestibili di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

          Art. 63 bis. Apertura della distillazione. [55]

     1. Dal 1° ottobre al 15 dicembre di ciascuna campagna è aperta la distillazione di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola, prevista dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999; tuttavia, per la campagna 2002/03 la distillazione è aperta dal 1° ottobre al 23 dicembre [56].

     2. La quantità di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola per la quale ciascun produttore può sottoscrivere contratti è limitata ad una percentuale, da stabilirsi, della sua produzione di tali vini, dichiarata nel corso di una delle ultime tre campagne, compresa, se già dichiarata, la produzione della campagna in corso. Nel corso di una data campagna, il produttore non può cambiare l'anno di produzione scelto come anno di riferimento per il calcolo di tale percentuale. Per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 tale percentuale è fissata al 25 %.

     La quantità prodotta di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola è unicamente quella che figura come vino nella colonna “vini da tavola” della dichiarazione di produzione di cui alla tabella C del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione. [57]

     3. Ciascun produttore che abbia prodotto, durante la campagna in corso, vino da tavola o vino atto a diventare vino da tavola può stipulare uno o più contratti o dichiarazioni di cui all'articolo 65 del presente regolamento. Il contratto o la dichiarazione di distillazione sono corredati della prova che è stata costituita una cauzione di importo pari a 5 EUR/hl. Tali contratti o dichiarazioni non sono trasferibili.

     4. Entro il 15 gennaio della campagna in corso gli Stati membri comunicano alla Commissione il volume complessivo delle dichiarazioni o dei contratti presentati a titolo dell'articolo 65, paragrafo 1, per la distillazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel periodo di cui allo stesso paragrafo [58].

     5. Se i quantitativi corrispondenti alle dichiarazioni o ai contratti stipulati, comunicati alla Commissione alla data fissata al paragrafo 4, sono o rischiano di essere superiori ai quantitativi compatibili con le disponibilità di bilancio o superano ampiamente le capacità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili, la Commissione stabilisce una percentuale uniforme di accettazione dei quantitativi dei vini che figurano nelle dichiarazioni o nei contratti notificati. In tal caso, per i quantitativi notificati ma non accettati viene svincolata la cauzione di cui al paragrafo 3.

     6. Gli Stati membri approvano i contratti o le dichiarazioni in causa tra il 30 gennaio e il 20 febbraio [59]:

     - per la totalità, se la Commissione non ha fissato la percentuale prevista al paragrafo 5,

     - per il volume risultante dall'applicazione della percentuale, se quest'ultima è stata fissata.

     Tuttavia, per la campagna 2002/03 tali date sono rimandate al 1° febbraio e al 20 febbraio.

     Entro il 20 marzo della campagna in corso gli Stati membri comunicano alla Commissione il volume complessivo dei contratti approvati.

     Le dichiarazioni o i contratti che sono stati presentati alle autorità competenti degli Stati membri ma non sono stati notificati alla Commissione a norma del paragrafo 4 non possono essere approvati.

     7. In deroga al paragrafo 6, gli Stati membri possono approvare i contratti o le dichiarazioni anteriormente al 30 gennaio, limitatamente ad un quantitativo non superiore al 40 % di quello indicato in tali contratti o dichiarazioni [60].

     8. I quantitativi di vini approvati per ogni contratto devono essere consegnati alle distillerie entro il 15 luglio della relativa campagna.

     Per la campagna 2002/2003 la data di cui al primo comma è differita al 31 agosto della campagna successiva. [61]

     9. La cauzione di cui al paragrafo 3 è svincolata in proporzione ai quantitativi consegnati, non appena il produttore comprovi la consegna alla distilleria. La cauzione è svincolata integralmente se viene consegnato almeno il 95 % dei volumi contrattuali.

     10. Il vino consegnato alla distilleria deve essere distillato entro il 30 settembre della campagna successiva.

     Per la campagna 2002/2003 la data di cui al primo comma è differita al 15 novembre della campagna successiva. [62]

 

          Art. 64. Importo degli aiuti e relative modalità. [63]

     1. L'aiuto primario di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999 da versare al distillatore o, nei casi di cui all'articolo 65, paragrafo 3, del presente regolamento, al produttore per il vino distillato nell'ambito della distillazione contemplata dal presente capo, è fissato per titolo alcolometrico volumico ( % vol) di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, come segue:

     - 1,751 EUR per % vol/hl per l'alcole greggio, il distillato di vino e l'acquavite di vino,

     - 1,884 EUR per % vol/hl per l'alcole neutro.

     La domanda di aiuto è presentata all'autorità competente entro il 30 novembre della campagna successiva.

     L'autorità competente versa l'aiuto entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione delle prove di cui all'articolo 65, paragrafo 8, del presente regolamento.

     2. L'aiuto secondario per il magazzinaggio dei prodotti ottenuti dalla distillazione, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è fissato a 0,00042 EUR al giorno per % vol/hl di prodotto ottenuto dalla distillazione.

     La domanda di magazzinaggio è presentata all'autorità competente al più tardi un mese prima della data di inizio del magazzinaggio. Essa può vertere unicamente sull'alcole già distillato. Essa indica almeno il volume e le caratteristiche del prodotto da immagazzinare, nonché le date previste di inizio e fine magazzinaggio.

     Salvo opposizione dell'autorità competente notificata nel suddetto termine di 30 giorni, la data prevista per l'inizio del magazzinaggio è considerata la data effettiva.

     L'aiuto secondario è versato al distillatore soltanto:

     - per un volume di prodotti ottenuti dalla distillazione non inferiore a 100 hl immagazzinato in recipienti di capacità non inferiore a 100 hl,

     - per un periodo minimo di 6 mesi e per un periodo massimo di 12 mesi. A decorrere dal settimo mese, il distillatore che non ha chiesto l'anticipo di cui all'articolo 66 del presente regolamento può porre fine anticipatamente al contratto precisando la data finale in una comunicazione destinata all'autorità competente almeno un mese prima della data prescelta.

     Il volume dei prodotti per il quale il distillatore può concludere contratti di magazzinaggio nel corso di una campagna è limitato al volume dei prodotti ottenuti dallo stesso distillatore in virtù del presente capo nel corso della stessa campagna o di una delle due campagne precedenti.

     I prodotti della distillazione che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio sono ottenuti dal distillatore stesso nel corso delle campagne di cui al comma precedente o, eventualmente, nel corso delle campagne precedenti.

     Per il volume dei prodotti ottenuti dalla distillazione immagazzinato è ammessa una tolleranza dello 0,2 % al mese, calcolata in rapporto al tenore in alcole. L'aiuto viene versato se tale percentuale non è superata; mentre se viene superata, l'aiuto non è più versato.

     La domanda di aiuto è presentata all'autorità competente entro sei mesi dopo la fine del periodo di magazzinaggio. Gli Stati membri fissano le relative modalità.

     L'autorità competente versa l'aiuto secondario entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto.

     Dopo la presentazione della domanda di magazzinaggio, e fino alla fine del periodo di magazzinaggio, ogni cambiamento di recipiente o di luogo di magazzinaggio può avvenire solo previa autorizzazione dell’autorità competente [64].

     3. I prodotti ottenuti dalla distillazione per i quali sono corrisposti gli aiuti di cui al presente articolo non possono più essere acquistati dalle autorità pubbliche. Se desidera comunque vendere il proprio alcole alle autorità pubbliche, il distillatore deve rimborsare preventivamente gli aiuti percepiti.

     In deroga al primo comma, le autorità pubbliche che abbiano elaborato un programma di vendita di alcole che non interferisce con gli usi tradizionali, ad esempio un programma di tipo agroambientale per la vendita di alcole nel settore dei carburanti, non rientrano nel divieto di cui al primo comma limitatamente ai quantitativi d'alcole venduti nel quadro di simili programmi.

 

Capo III

Disposizioni comuni ai capi I e II

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

     Art. 65. Contratto di consegna.

     1. Il produttore che intenda consegnare un vino di produzione propria per le distillazioni di cui agli articoli 29 o 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 stipula uno o più contratti di consegna, in appresso denominati "contratto", con uno o più distillatori. Il contratto è presentato per approvazione all'organismo d'intervento competente, entro una data e secondo modalità da stabilirsi dagli Stati membri.

     Insieme al contratto è presentata la prova che il produttore ha effettivamente prodotto e detiene il quantitativo di vino destinato alla consegna. Tale prova può non essere richiesta negli Stati membri la cui amministrazione ne è già in possesso per altri motivi.

     I produttori soggetti agli obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 forniscono inoltre al distillatore la prova di aver adempiuto tali obblighi durante il periodo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento.

     2. Il contratto menziona, per il vino in questione, almeno:

     a) il quantitativo, il quale non può essere inferiore a 10 ettolitri;

     b) le varie caratteristiche, in particolare il colore.

     Il produttore può consegnare il vino alla distillazione soltanto se il contratto è approvato dall'organismo d'intervento competente. L'autorità competente può limitare il numero di contratti che un singolo produttore può stipulare.

     Se la distillazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui il contratto è stato approvato, l'organismo d'intervento che ha approvato il contratto ne trasmette copia all'organismo d'intervento dell'altro Stato membro.

     3. I produttori di cui al paragrafo 1 del presente articolo che dispongono di impianti di distillazione e che intendono procedere alla distillazione di cui al presente capo presentano per approvazione all'autorità competente, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione di consegna alla distillazione, in appresso denominata “dichiarazione”.

     I produttori ubicati nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona B o nelle superfici piantate a vigna in Austria di cui al paragrafo 7 dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono fare effettuare la distillazione di cui al presente capo negli impianti di un distillatore riconosciuto che lavora per conto terzi. A tal fine presentano per approvazione all'autorità competente, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione di consegna alla distillazione, in appresso denominata “dichiarazione”.

     I produttori soggetti agli obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 forniscono inoltre all'organismo d'intervento competente la prova di aver ottemperato a detti obblighi nel periodo di riferimento fissato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento. [65]

     4. Ai fini del paragrafo 3, il contratto è sostituito:

     a) nel caso considerato al paragrafo 3, primo comma, dalla dichiarazione;

     b) nel caso considerato al paragrafo 3, secondo comma, dalla dichiarazione corredata di un contratto di consegna alla distillazione concluso tra il produttore e il distillatore. [66]

     5. Le caratteristiche del vino consegnato alla distillazione non possono essere diverse da quelle indicate nel contratto o nella dichiarazione, a norma del presente articolo.

     Non è versato alcun aiuto:

     a) se il quantitativo di vino effettivamente consegnato alla distillazione è inferiore al 95% di quello menzionato nel contratto o nella dichiarazione;

     b) per il quantitativo di vino eccedente il 105% dei quantitativi menzionati nel contratto o nella dichiarazione;

     c) per il quantitativo di vino eccedente il quantitativo massimo da rispettare per la distillazione in questione.

     6. Il distillatore paga al produttore, per il vino consegnatogli, il prezzo fissato in conformità degli articoli 29 o 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, per % vol. di alcole e per ettolitro; detto prezzo si applica ad una merce sfusa, franco azienda del produttore.

     7. Il prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 6 è pagato dal distillatore al produttore nei tre mesi successivi alla consegna, a condizione che il produttore abbia fornito all'autorità competente, nei due mesi successivi alla consegna del vino, la prova di cui al paragrafo 1, terzo comma. Se detta prova viene fornita dopo il termine di due mesi, il distillatore paga nel termine di un mese. Gli Stati membri possono prevedere termini più brevi o date precise per la presentazione di tale prova all'autorità competente [67].

     Qualora sussistano dubbi fondati quanto all’ammissibilità del vino per la distillazione di cui trattasi, l’autorità competente dello Stato membro può prorogare il termine di pagamento di cui al primo comma per un massimo di tre mesi [68].

     8. Il distillatore comunica all'autorità competente, entro il termine stabilito dallo Stato membro:

     a) per ciascun produttore che gli abbia consegnato vino e per ogni consegna, il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino, nonché il numero del documento di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999, utilizzato per il trasporto del vino sino agli impianti del distillatore;

     b) la prova che è stato distillato nei termini previsti il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione;

     c) la prova di aver pagato al produttore il prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 6 entro i termini previsti.

     Nel caso considerato al paragrafo 9, il produttore deve fornire all'organismo d'intervento soltanto la prova di cui alla lettera b).

     I distillatori inviano all'organismo d'intervento, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, un riepilogo dei quantitativi di prodotti distillati e dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 43. [69]

     9. Se la distillazione è effettuata dal produttore stesso in quanto distillatore o da un distillatore che agisce per conto del produttore, le indicazioni di cui al paragrafo 8 sono presentate all'organismo d'intervento competente dal produttore.

     10. Gli Stati membri verificano, mediante sondaggio rappresentativo, i vini indicati nei contratti e controllano a tal fine in particolare:

     a) la produzione e la detenzione effettive, da parte del produttore, del quantitativo di vino destinato ad essere consegnato;

     b) l'appartenenza del vino indicato nel contratto alla categoria per la quale è aperta la distillazione.

     Il controllo è compiuto in qualsiasi momento tra la presentazione del contratto per approvazione e l'ingresso del vino nella distilleria. Gli Stati membri che dispongono di un sistema di controllo più efficace per la verifica del disposto del primo comma, lettera a) del presente paragrafo possono limitare il controllo alla fase dell'entrata del vino in distilleria.

     Ove nel contratto sia indicato il titolo alcolometrico volumico effettivo, è ammesso uno scarto dell'1% vol tra detto titolo e quello constatato all'atto del controllo [70].

 

     Art. 65 bis. Caratteristiche dell'alcole ottenuto dalla distillazione di taluni vini. [71]

     Con la distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà classificate, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uve da vino e quali varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore al 92% vol.

 

     Art. 66. Anticipo.

     1. Il distillatore o, nel caso contemplato all'articolo 65, paragrafo 3, il produttore, può chiedere che gli venga anticipato un importo pari all'aiuto fissato per la distillazione in causa, a condizione che abbia costituito una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. La cauzione è pari al 120% del suddetto importo.

     L'importo di cui al primo comma è calcolato per % vol. di alcole indicato per il vino iscritto nel contratto o nella dichiarazione di consegna e per ettolitro di tale vino, oppure per ettolitro di alcole puro nel quadro dell'aiuto secondario di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b). L'anticipo è versato dall'organismo d'intervento nei tre mesi successivi alla presentazione della prova relativa alla costituzione della cauzione, a condizione che il contratto sia approvato.

     2. La cauzione è svincolata dall'organismo d'intervento dopo la presentazione, entro i termini stabiliti, delle prove di cui all'articolo 65, paragrafo 8 [72].

 

     Art. 67. Partecipazione del FEAOG al costo delle operazioni di distillazione.

     1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia", partecipa alle spese a carico degli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole.

     L'importo di detta partecipazione è pari all'aiuto fissato conformemente agli articoli 48, 56 e 68, lettera a) del presente regolamento e in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     L'anticipo sul prezzo che l'organismo d'intervento deve versare al distillatore, che può essere previsto nel quadro dell'applicazione della distillazione di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, è assimilato agli aiuti di cui al secondo comma. [73]

     2. A questa partecipazione si applicano gli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

 

Sezione II

Vini alcolizzati

 

     Art. 68. Trasformazione in vino alcolizzato.

     1. Il vino destinato ad una delle operazioni di distillazione di cui al presente regolamento può essere trasformato in vino alcolizzato. In tal caso, con la distillazione del vino alcolizzato può essere ottenuta soltanto dell'acquavite di vino.

     2. L'elaborazione del vino alcolizzato è effettuata sotto controllo ufficiale.

     A tal fine:

     a) il documento o i documenti e il registro o i registri previsti in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999 indicano l'aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol. e riportano il titolo corrispondente prima e dopo l'aggiunta del distillato al vino;

     b) un campione del vino è prelevato prima della trasformazione in vino alcolizzato, sotto controllo di un organismo ufficiale, ai fini della determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo da parte di un laboratorio ufficiale o di un laboratorio operante sotto controllo ufficiale;

     c) due bollettini dell'analisi di cui alla lettera b) sono trasmessi all'elaboratore del vino alcolizzato, che ne invia uno all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale viene effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato.

     3. L'elaborazione del vino alcolizzato è effettuata nello stesso periodo stabilito per la distillazione in causa.

     4. Gli Stati membri possono limitare i luoghi in cui può essere effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato, sempreché tale limitazione si renda necessaria per garantire le più opportune forme di controllo.

 

     Art. 69. Elaborazione di vino alcolizzato.

     1. Qualora si faccia ricorso alla facoltà di cui all'articolo 68, paragrafo 1 e l'elaborazione del vino alcolizzato non venga effettuata dal distillatore o per suo conto, il produttore stipula un contratto di consegna con un elaboratore riconosciuto e lo presenta, per approvazione, all'organismo d'intervento competente.

     Tuttavia, se il produttore è riconosciuto in quanto elaboratore di vino alcolizzato ed intende procedere egli stesso all'elaborazione del vino alcolizzato, il contratto di cui al primo comma è sostituito da una dichiarazione di consegna.

     2. Ai contratti e alle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 si applicano le disposizioni adottate dagli Stati membri.

     3. L'elaboratore del vino alcolizzato paga al produttore, per il vino consegnato, almeno il prezzo minimo di acquisto del vino fissato per le distillazioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e rispettivamente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. tale prezzo si applica ad una merce sfusa:

     a) franco impianti del elaboratore nel caso della distillazione di cui all'articolo 27, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1493/1999;

     b) franco azienda del produttore negli altri casi.

     Fatte salve le necessarie modifiche, l'elaboratore del vino alcolizzato è soggetto agli stessi obblighi imposti al distillatore in virtù del presente titolo.

     L'importo dell'aiuto da versare all'elaboratore di vino alcolizzato è fissato come segue per % vol. di alcole effettivo e per ettolitro di vino:

     - distillazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999: 0,2657 euro

     - distillazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999: 0,6158 euro

     - distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999: 1,715 euro

     Ove si faccia ricorso alla facoltà di modulare il prezzo d'acquisto prevista all'articolo 55, paragrafo 2, l'ammontare dell'aiuto di cui al secondo trattino del comma precedente deve essere modulato in misura equivalente [74].

     L'aiuto è versato dall'organismo d'intervento competente all'elaboratore di vino alcolizzato a condizione che quest'ultimo costituisca una cauzione di importo pari al 120% dell'aiuto. Tuttavia, questa cauzione non è richiesta qualora ricorrano già le condizioni per l'erogazione dell'aiuto.

     Qualora proceda all'elaborazione di vino alcolizzato nell'ambito di più operazioni di distillazione disciplinate da varie disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'elaboratore può limitarsi a costituire una sola cauzione. In tale caso, la cauzione corrisponde al 120% dell'insieme degli aiuti che devono essere versati all'elaboratore per dette distillazioni.

     La cauzione è svincolata dall'organismo competente dopo la presentazione, entro i termini stabiliti:

     a) della prova dell'avvenuta distillazione, nei termini previsti, del quantitativo totale di vino alcolizzato indicato nel contratto o nella dichiarazione,

     b) della prova dell'avvenuto pagamento, nei termini previsti, del prezzo minimo di acquisto di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, il produttore deve fornire all'organismo d'intervento soltanto la prova di cui alla lettera a).

 

     Art. 70. Distillazione in un altro Stato membro.

     1. Nel caso in cui la distillazione di vino alcolizzato venga effettuata in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato approvato il contratto o la dichiarazione, e in deroga all'articolo 69, paragrafo 4, l'aiuto dovuto per le varie operazioni di distillazione può essere versato al distillatore a condizione che, entro i due mesi successivi alla data limite entro la quale deve essere effettuata la distillazione in causa, egli presenti una domanda all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio l'operazione ha avuto luogo.

     2. Alla domanda di cui al paragrafo 1 sono allegati:

     a) un documento, vistato dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo l'elaborazione del vino alcolizzato, con il quale l'elaboratore del vino alcolizzato cede al distillatore il diritto all'aiuto, con l'indicazione dei quantitativi di vino alcolizzato in questione e dell'importo dell'aiuto corrispondente;

     b) una copia del contratto o della dichiarazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, approvata dall'organismo d'intervento competente;

     c) una copia del bollettino di analisi di cui all'articolo 68;

     d) la prova dell'avvenuto pagamento al produttore del prezzo minimo d'acquisto del vino;

     e) il documento previsto in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per il trasporto del vino alcolizzato alla distilleria, da cui risulti l'aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol., con l'indicazione del titolo corrispondente prima e dopo l'aggiunta del distillato al vino;

     f) la prova dell'avvenuta distillazione del vino alcolizzato in causa.

     3. Nel caso di cui al paragrafo 1 non è richiesta la costituzione, da parte dell'elaboratore del vino alcolizzato, della cauzione di cui all'articolo 69, paragrafo 4.

     4. L'organismo d'intervento versa l'aiuto al più tardi tre mesi dopo la presentazione della domanda corredata della documentazione di cui al paragrafo 2.

 

     Art. 71. Norme specifiche.

     1. Nel caso di cui all'articolo 69, paragrafo 1, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 31 dicembre della campagna in questione. L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione del contratto o della dichiarazione.

     2. Nel caso della distillazione prevista all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999, tale elaborazione può essere effettuata soltanto a decorrere dal 1° gennaio della campagna in questione e comunque soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione.

     3. L'elaboratore invia all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi dei vini che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente.

     4. Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta all'organismo d'intervento competente, entro e non oltre il 30 novembre successivo alla campagna in questione, una domanda corredata della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'articolo 69, paragrafo 4.

     L'aiuto è versato nei tre mesi successivi alla data di presentazione della prova di costituzione della cauzione di cui al comma precedente e comunque dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione.

     5. Fatto salvo l'articolo 69, paragrafo 4 del presente regolamento, la cauzione è svincolata soltanto se la documentazione di cui all'articolo 69, paragrafo 4 viene fornita all'organismo d'intervento competente nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda.

     6. Qualora si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa a quest'ultimo, anteriormente al 1° giugno della campagna successiva a quella di consegna del vino, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

 

Sezione III

Disposizioni amministrative

 

     Art. 72. Casi di forza maggiore.

     1. Qualora, per motivi di forza maggiore, la totalità o parte del prodotto da distillare non possa essere distillata:

     a) il produttore, se la forza maggiore è sopraggiunta mentre il prodotto da distillare si trovava giuridicamente in sua disponibilità, ne informa senza indugio l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è situata la sua cantina;

     b) il distillatore, in tutti gli altri casi, ne informa senza indugio l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trovano gli impianti di distillazione.

     Nei casi di cui al primo comma, l'organismo d'intervento adotta le misure ritenute necessarie a motivo della circostanza addotta. Esso può in particolare concedere una proroga dei termini prescritti.

     2. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e qualora la cantina del produttore e gli impianti di distillazione si trovino in due Stati membri diversi, gli organismi d'intervento dei due Stati membri interessati collaborano, mediante scambio di informazioni diretto, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.

     Nel caso di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), l'organismo d'intervento può autorizzare il distillatore, subordinatamente all'accordo del produttore in caso di distillazione per conto terzi, a trasferire ad un altro distillatore i propri diritti ed obblighi per il quantitativo di prodotto non ancora distillato.

 

     Art. 73. Controllo delle operazioni di distillazione.

     1. Il controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, segnatamente del quantitativo, del colore e del titolo alcolometrico, è effettuato sulla base:

     a) del documento previsto all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sotto la cui scorta è avvenuto il trasporto,

     b) di un'analisi effettuata su campioni prelevati all'entrata del prodotto nella distilleria sotto il controllo di un organismo ufficiale dello Stato membro nel cui territorio è situata la distilleria. Il prelievo può essere effettuato mediante sondaggio rappresentativo;

     c) se del caso, dei contratti stipulati a norma del presente titolo.

     Le analisi sono effettuate da laboratori riconosciuti ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1493/1999, che ne trasmettono il risultato all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui ha luogo la distillazione.

     Se, in conformità delle vigenti disposizioni comunitarie, non viene compilato il documento di cui al primo comma, lettera a), il controllo delle caratteristiche del prodotto destinato alla distillazione viene effettuato sulla base dell'analisi di cui alla lettera b), primo comma.

     Un rappresentante di un organismo ufficiale verifica il quantitativo di prodotto distillato, la data della distillazione, nonché quantitativi e le caratteristiche dei prodotti ottenuti.

     2. [75].

     3. Gli Stati membri possono inoltre prevedere l'impiego di un rivelatore. Gli Stati membri non possono opporsi, a causa della presenza di un rivelatore, alla circolazione nel proprio territorio di un prodotto destinato alla distillazione o dei prodotti distillati ottenuti da tale prodotto.

     Gli Stati membri possono prevedere che in caso di consegna alla distillazione, da parte di più produttori, di prodotti contemplati dal presente regolamento, il trasporto venga effettuato in comune. In questo caso il controllo delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 65 è effettuato secondo le modalità adottate dagli Stati membri interessati.

     4. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista al paragrafo 3, ne informano la Commissione e le comunicano le disposizioni da essi adottate a tal fine. Nel caso di cui al primo comma dello stesso paragrafo, la Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

     Art. 74. Infrazioni al presente titolo.

     1. Qualora dalla verifica del fascicolo emerga che per la totalità o una parte dei prodotti consegnati il produttore non soddisfa alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie per la distillazione in questione, l'organismo di intervento competente ne informa il distillatore e il produttore.

     2. Per i quantitativi di prodotti di cui al paragrafo 1 il distillatore non è tenuto a rispettare il prezzo di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     3. Fatto salvo l'articolo 2 del presente regolamento, qualora il produttore o il distillatore non soddisfi, per la totalità o una parte dei prodotti consegnati alla distillazione, alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie per la distillazione in questione:

     a) l'aiuto non è versato per i quantitativi in questione;

     b) il distillatore non può consegnare all'organismo d'intervento i prodotti ottenuti dalla distillazione dei quantitativi in questione.

     Se l'aiuto è già stato versato, l'organismo d'intervento ne recupera l'importo dal distillatore.

     Se i prodotti ottenuti dalla distillazione sono già stati consegnati, l'organismo d'intervento recupera dal distillatore un importo pari all'aiuto previsto per la distillazione in questione.

     Tuttavia, qualora vengano superati i vari termini previsti dal presente regolamento, può essere decisa una riduzione dell'aiuto.

     4. L'organismo d'intervento recupera dal produttore un importo pari alla totalità o ad una parte dell'aiuto o dell'anticipo di cui è previsto il versamento al distillatore qualora il produttore non soddisfi alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie per la distillazione in questione per uno dei seguenti motivi:

     a) il produttore non ha presentato la dichiarazione di raccolto, di produzione o di scorte nei termini fissati;

     b) il produttore ha presentato una dichiarazione di raccolto, di produzione o di scorte riconosciuta incompleta o inesatta dall'autorità competente dello Stato membro e i dati mancanti o inesatti sono essenziali ai fini dell'applicazione del provvedimento in questione;

     c) il produttore non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'infrazione è stata constatata o notificata al distillatore dopo che era stato pagato il prezzo minimo sulla base di dichiarazioni precedenti.

     Nel caso di cui al primo comma, lettera a), l'importo da recuperare è stabilito conformemente alle regole di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione.

     Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'importo da recuperare è stabilito conformemente alle regole di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1282/2001.

     Nel caso di cui al primo comma, lettera c), l'importo da recuperare corrisponde alla totalità dell'aiuto o dell'anticipo versato al distillatore [76].

     5. Qualora si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore entro il termine previsto all'articolo 65, paragrafo 7, maggiorato di un mese, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1° giugno successivo alla campagna considerata, un importo pari all'aiuto o all'anticipo, se del caso tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore. In tal caso nessun aiuto o anticipo è corrisposto al distillatore [77].

 

     Art. 75. Sanzioni.

     1. Salvo in caso di forza maggiore,

     a) se il distillatore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente titolo o rifiuta di sottoporsi a controlli, l'aiuto non viene versato;

     b) se il distillatore non adempie uno degli obblighi che gli incombono, diversi da quelli contemplati alla lettera a), l'aiuto è ridotto di un importo fissato dall'autorità competente secondo la gravità dell'infrazione commessa.

     2. Nei casi di forza maggiore riconosciuti, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie date le circostanze.

     3. Qualora il distillatore non adempia i propri obblighi nei termini prescritti, l'aiuto è ridotto nel modo seguente:

     a) se l'inadempienza riguarda il pagamento del prezzo di acquisto al produttore, previsto all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 55 e all'articolo 65, paragrafo 7, l'aiuto è ridotto dell'1% per giorno di ritardo durante un mese. Se il ritardo è superiore ad un mese, l'aiuto non è più versato;

     b) se l'inadempienza riguarda

     i) la presentazione della prova di pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 65, paragrafo 8,

     ii) la presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 60, paragrafo 1 e all'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma,

     iii) la consegna dell'alcole di cui all'articolo 62, paragrafo 1,

     iv) l'invio di una distinta dei quantitativi di prodotti distillati e dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2,

     v) l'invio di una distinta dei quantitativi consegnati ai fini dell'elaborazione di vino alcolizzato ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3,

     l'aiuto è ridotto dello 0,5% per giorno di ritardo durante due mesi.

     Se il ritardo è superiore a due mesi, l'aiuto non è più versato.

     Se l'aiuto è stato versato anticipatamente, la relativa cauzione è svincolata proporzionalmente all'aiuto effettivamente versato. Se l'aiuto non è versato, la cauzione viene incamerata.

     4. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 1, nonché del seguito riservato alle domande di applicazione della clausola di forza maggiore.

 

Sezione IV

Riduzione del prezzo d'acquisto dei vini a norma

dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1493/1999

 

     Art. 76. Riduzione del prezzo d'acquisto di taluni vini arricchiti.

     1. Il prezzo d'acquisto del vino consegnato per una delle operazioni di distillazione contemplate dagli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 è ridotto di un importo pari a:

     - zona A: 0,3626 euro

     - zona B: 0,3019 euro

     - zona C: 0,1811 euro.

     La riduzione di cui al primo comma non si applica:

     a) al vino consegnato da produttori di regioni in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato soltanto mediante aggiunta di mosto d'uva, i quali rinuncino per la campagna in causa a qualsiasi aiuto fissato a norma dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1493/1999. In tal caso, il produttore presenta al distillatore una copia, debitamente vidimata dall'autorità competente designata dallo Stato membro, della dichiarazione di rinuncia agli aiuti in questione;

     b) al vino entrato in distilleria dopo le date indicate per le varie zone viticole all'allegato V, paragrafo G, punto 7 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e consegnato da un produttore il quale fornisce alle autorità competenti la prova di non avere, nel corso della campagna, ne aumentato il titolo alcolometrico della sua produzione di vino da tavola mediante aggiunta di saccarosio, né presentato per tale produzione domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 34 dello stesso regolamento;

     c) ai vini e alle categorie di vini di cui gli Stati membri non autorizzino o non abbiano autorizzato l'aumento del titolo alcolometrico per la campagna considerata.

     2. Per il quantitativo di vino consegnato ad una delle distillazioni di cui al paragrafo 1 viene versato un importo pari alla riduzione prevista al paragrafo 1 al produttore che anteriormente al 1° agosto provveda direttamente o tramite un distillatore a farne richiesta all'autorità competente e che, nel corso della campagna, non abbia né aumentato il titolo alcolometrico della sua produzione di vino da tavola mediante aggiunta di saccarosio, né presentato per tale produzione domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     Per il produttore che inoltri la sua richiesta anteriormente al 1° agosto e che, nel corso della campagna, abbia aumentato il titolo alcolometrico mediante aggiunta di saccarosio o presentato domanda di aiuto soltanto per una parte della sua produzione di vino da tavola, inferiore al volume consegnato complessivamente alle varie distillazioni durante la campagna, l'importo di cui al primo comma viene versato per la quantità corrispondente alla differenza tra il quantitativo di vino da tavola che tale produttore ha consegnato alla distillazione ed il quantitativo di vino da tavola di cui egli ha aumentato il titolo alcolometrico.

     Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere da tali produttori ogni elemento informativo che consenta di verificare la fondatezza della sua richiesta.

 

     Art. 77. Riduzione degli aiuti di cui all'articolo 76.

     Per quanto riguarda i vini consegnati ad una delle distillazioni di cui all'articolo 76 e ai quali è stata applicata la riduzione, sono ridotti di un importo pari alla riduzione di cui alla medesima disposizione:

     a) l'aiuto da versare ai distillatori,

     b) il prezzo da versare ai distillatori per il conferimento a un organismo d'intervento a norma dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999,

     c) la partecipazione del FEAOG (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia) alle spese a carico degli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole a norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

Capo IV

Smaltimento degli alcoli ottenuti dalle distillazioni

di cui al capo I del presente titolo ed eventualmente

all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999

 

     Art. 78. Oggetto della presente sezione e definizioni.

     1. La presente sezione stabilisce le modalità di applicazione relative allo smaltimento degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, di seguito denominati "alcoli".

     Lo smaltimento può essere finalizzato a nuovi usi industriali (sottosezione I) oppure ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi (sottosezione II), o ancora all'impiego di bioetanolo nella Comunità (sottosezione III).

     2. Ai sensi della presente sezione, per gara si intende la procedura con la quale gli interessati vengono messi in competizione tramite invito a presentare offerte o altro procedimento affine e viene dichiarato aggiudicatario il soggetto che ha presentato l'offerta più conveniente e conforme al presente regolamento.

 

Sottosezione I

Smaltimento per nuovi usi industriali

 

     Art. 79. Definizione di nuovi usi industriali.

     Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione può indire gare per l'attuazione nella Comunità di progetti di dimensione limitata intesi, tra l'altro, a promuovere nuovi usi industriali quali:

     a) riscaldamento di serre,

     b) essiccazione di mangimi,

     c) alimentazione di caldaie, in particolare di cementifici,

     nonché le trasformazioni in merci esportate a fini industriali da parte di operatori che, almeno una volta negli ultimi due anni, abbiano usufruito del regime di perfezionamento attivo, escluse le trasformazioni che consistono soltanto in operazioni di ridistillazione, rettificazione, disidratazione, depurazione o denaturazione dell'alcole.

     Se l'uso previsto per l'alcole consiste nell'esportazione verso paesi terzi sotto forma di merci, deve essere fornita la prova che, durante i due anni precedenti, è stata concessa l'autorizzazione ad utilizzare alcole di paesi terzi per la fabbricazione, in regime di perfezionamento attivo, delle stesse merci esportate.

 

     Art. 80. Apertura della gara.

     Conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione bandisce una gara per lo smaltimento per nuovi usi industriali dell'alcole ottenuto dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 dello stesso regolamento. I quantitativi di alcole aggiudicati nell'ambito di tale gara non superano annualmente i 400.000 ettolitri di alcole a 100% vol.

 

     Art. 81. Bando di gara.

     Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Nel bando sono indicati:

     a) le modalità specifiche della gara nonché i nominativi e gli indirizzi degli organismi d'intervento interessati;

     b) il quantitativo di alcole, espresso in ettolitri di alcole a 100% vol., oggetto della gara;

     c) una o più cisterne che costituiscono una partita per Stato membro;

     d) il prezzo minimo che può essere offerto, eventualmente differenziato secondo l'uso finale;

     e) l'importo della cauzione di partecipazione di cui all'articolo 82, paragrafo 5 e della cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 84, paragrafo 3, lettera b).

 

     Art. 82. Disposizioni relative alle offerte.

     1. Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 97, l'offerta precisa:

     a) il quantitativo di alcole oggetto dell'offerta ripartito per cisterna, espresso in ettolitri di alcole a 100% vol.;

     b) il numero della o delle cisterne in cui è contenuto l'alcole oggetto dell'offerta; tutte le cisterne devono essere ubicate in uno stesso Stato membro;

     c) il preciso uso industriale dell'alcole;

     d) la natura della merce destinata all'esportazione qualora l'utilizzazione prevista per l'alcole consista nell'esportazione verso paesi terzi sotto forma di merci.

     2. Nell'offerta può essere specificato che essa si ritiene presentata soltanto se l'aggiudicazione concerne l'intero quantitativo menzionato dall'offerente nell'offerta.

     3. Il concorrente può presentare una sola offerta per tipo d'alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara. Qualora egli presenti più offerte per tipo di alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara, nessuna di queste offerte è ammissibile.

     4. L'offerta deve pervenire all'organismo d'intervento dello Stato membro interessato entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno fissato nel bando di gara come termine per la presentazione delle offerte. Tale giorno deve essere compreso tra il quindicesimo ed il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara.

     5. L'offerta è valida soltanto se, prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che è stata costituita presso l'organismo d'intervento interessato una cauzione di partecipazione.

     6. Entro i due giorni lavorativi successivi al termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento interessato comunica alla Commissione l'elenco nominativo dei concorrenti le cui offerte sono ammissibili a norma dell'articolo 97, i prezzi proposti, i quantitativi richiesti, l'ubicazione e i tipi di alcoli nonché l'utilizzazione prevista.

 

     Art. 83. Seguito dato alle offerte.

     1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione può decidere, in base alle offerte presentate ed eventualmente per tipo di utilizzazione finale prevista per l'alcole, di dare o non dare seguito alle offerte.

     2. La Commissione compila l'elenco delle offerte accolte, selezionando successivamente le offerte in ordine decrescente, a cominciare dalle più elevate, fino a raggiungere il quantitativo di alcole indicato nel bando di gara.

     3. Qualora più offerte valide riguardino in tutto o in parte le stesse cisterne, la Commissione aggiudica il quantitativo di alcole al concorrente che ha presentato l'offerta più elevata in valore assoluto.

     Nella decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere di proporre, ai concorrenti le cui offerte non possono essere soddisfatte ai sensi del primo comma, di sostituire il quantitativo di alcole di cui trattasi con un quantitativo di alcole dello stesso tipo. In tal caso le offerte corrispondenti si considerano accolte a meno che i concorrenti interessati non comunichino per iscritto all'organismo d'intervento, nel termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica della decisione della Commissione di cui al paragrafo 5, lettera a), che non sono d'accordo con tale sostituzione.

     A tal fine, nella decisione della Commissione è precisata la cisterna nella quale è immagazzinato il quantitativo di alcole di sostituzione, di concerto con l'organismo d'intervento interessato.

     4. In caso di offerte di pari livello, che comportino il superamento del quantitativo di alcole oggetto della gara, l'organismo d'intervento attribuisce il quantitativo:

     a) proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte, oppure

     b) ripartendo detto quantitativo tra i concorrenti interessati, con il loro accordo, oppure

     c) per estrazione a sorte.

     5. La Commissione,

     a) notifica le decisioni adottate a norma del presente articolo esclusivamente agli Stati membri e agli organismi d'intervento detentori dell'alcole oggetto delle offerte accolte;

     b) pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i risultati della gara parziale in forma semplificata.

 

     Art. 84. Dichiarazione di attribuzione.

     1. L'organismo d'intervento informa immediatamente i concorrenti, per iscritto e con ricevuta di ritorno, dell'esito dell'offerta.

     2. L'organismo d'intervento tiene a disposizione di ciascun aggiudicatario una dichiarazione di attribuzione attestante che l'offerta è stata accettata.

     Qualora la Commissione decida, in applicazione dell'articolo 83, paragrafo 3 di proporre una sostituzione e tale proposta non sia seguita dal disaccordo del concorrente, la dichiarazione di attribuzione di cui al primo comma viene redatta dall'organismo d'intervento interessato il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine previsto all'articolo 83, paragrafo 3, secondo comma, ultima frase.

     3. Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 e, in caso di applicazione del paragrafo 2, secondo comma, entro due settimane dal giorno del redazione della dichiarazione di attribuzione, l'aggiudicatario:

     a) si fa rilasciare la dichiarazione di attribuzione di cui al paragrafo 2 dall'organismo d'intervento;

     b) fornisce la prova di aver costituito, presso l'organismo d'intervento interessato, una cauzione di buona esecuzione, destinata a garantire l'utilizzazione dell'alcole ai fini previsti nella sua offerta.

 

     Art. 85. Ritiro dell'alcole.

     1. L'alcole viene ritirato dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento, previo pagamento del corrispondente quantitativo. Tale quantitativo è stabilito in numero di ettolitri di alcole a 100% vol.

     2. La proprietà dell'alcole oggetto di un buono di ritiro è trasferita alla data indicata nel buono stesso, la quale non può oltrepassare di 5 giorni la data di rilascio del buono, e i quantitativi corrispondenti si considerano usciti dal magazzino a questa data. Da tale momento l'acquirente si assume i rischi di furto, perdita o distruzione e si accolla le spese di magazzinaggio per gli alcoli non ritirati.

     3. Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro materiale dell'alcole dai depositi dell'organismo d'intervento interessato.

     4. Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro quattro mesi dalla data di ricevimento della notifica.

     5. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere terminata entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro.

 

Sottosezione II

Smaltimento dell'alcole ad uso esclusivo

del settore dei carburanti nei paesi terzi

 

     Art. 86. Apertura della gara. [78]

     Conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione può bandire ogni trimestre una o più gare per l'esportazione di alcole in determinati paesi terzi per esclusivo uso finale nel settore dei carburanti. L'alcole deve essere importato e disidratato in un paese terzo ed essere utilizzato unicamente nel settore dei carburanti in un paese terzo.

 

     Art. 87. Bando di gara.

     1. Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Nel bando sono indicati:

     a) le modalità di presentazione dell'offerta;

     b) l'utilizzazione e/o la destinazione finale prevista dell'alcole;

     c) il prezzo minimo che può essere offerto;

     d) il servizio della Commissione cui vanno inoltrate le offerte;

     e) il termine di ritiro di cui all'articolo 91, paragrafo 10;

     f) le modalità per ottenere i campioni;

     g) le condizioni di pagamento;

     h) l'eventuale denaturazione dell'alcole.

     2. Ogni bando di gara concerne una sola partita di alcole, che può essere tuttavia immagazzinata in più Stati membri.

     3. Il bando di gara può escludere alcune delle destinazioni di cui all'articolo 86, punto 1.

 

     Art. 88. Offerte.

     1. Il concorrente non può presentare più di un'offerta per gara ai sensi della presente sottosezione; qualora egli presenti più offerte, nessuna di queste è ammissibile.

     2. Per poter essere ammessa, l'offerta deve recare l'indicazione del luogo di utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente a rispettare questa destinazione.

     3. L'offerta reca altresì la prova, posteriore al bando di gara, che il concorrente ha contratto impegni vincolanti con un operatore del settore dei carburanti in uno dei paesi terzi citati all'articolo 86, il quale s'impegna a disidratare gli alcoli aggiudicati in uno di tali paesi e ad esportarli per uso esclusivo nel settore dei carburanti.

     4. Le offerte devono pervenire al servizio competente della Commissione entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno fissato nel bando di gara come termine per la presentazione delle offerte.

     5. L'offerta è valida soltanto se, prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che è stata costituita la cauzione di partecipazione presso ogni organismo d'intervento interessato.

     La cauzione di partecipazione, dell'importo di 4 euro per ettolitro di alcole a 100% vol., dev'essere costituita per l'intero quantitativo posto in vendita.

     6. Agli effetti del paragrafo 5, gli organismi d'intervento interessati:

     a) rilasciano immediatamente ai concorrenti un attestato di avvenuto deposito della cauzione di partecipazione per i quantitativi relativi a ciascun organismo d'intervento;

     b) nei due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, comunicano alla Commissione l'elenco delle cauzioni di partecipazione verificate e accettate.

     7. Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione a garanzia dell'esportazione e/o della cauzione di buona esecuzione costituiscono le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di partecipazione.

 

     Art. 89. Seguito dato alle offerte.

     1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione decide, in base alle offerte presentate e nel più breve tempo possibile, di dare o non dare seguito alle offerte.

     2. Quando dà seguito alle offerte, la Commissione accetta l'offerta più conveniente e, in caso di parità di livello tra varie offerte, attribuisce il quantitativo di cui trattasi mediante sorteggio.

     3. La Commissione

     a) informa per iscritto e con ricevuta di ritorno i concorrenti le cui offerte sono state respinte;

     b) notifica la propria decisione agli Stati membri detentori dell'alcole e all'aggiudicatario;

     c) pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, i risultati della gara in forma semplificata.

     4. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 88, paragrafo è svincolata quando l'offerta non è stata accettata o quando l'aggiudicatario ha costituito interamente la cauzione a garanzia dell'esportazione e la cauzione di buona esecuzione per la gara in questione.

 

     Art. 90. Dichiarazione di attribuzione.

     L'organismo d'intervento tiene a disposizione dell'aggiudicatario una dichiarazione di attribuzione attestante che la sua offerta è stata accettata.

     Detta dichiarazione è rilasciata entro venti giorni dalla data di ricezione della notifica di cui all'articolo 89, paragrafo 3.

 

     Art. 91. Ritiro dell'alcole.

     1. L'organismo d'intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario concordano un calendario previsionale per lo scaglionamento dei ritiri.

     2. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, l'aggiudicatario costituisce presso l'organismo d'intervento una cauzione a garanzia dell'esportazione entro i termini prescritti ed una cauzione a garanzia della buona esecuzione dei propri impegni.

     3. La cauzione di buona esecuzione ammonta a 30 euro per ettolitro di alcole a 100% vol.

     4. La cauzione a garanzia dell'esportazione entro i termini prescritti, dell'importo di 3 euro per ettolitro di alcole a 100% vol., dev'essere costituita per ciascuno dei quantitativi di alcole che formano l'oggetto di un buono di ritiro.

     5. Prima del ritiro dell'alcole aggiudicato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono ad un campionamento in contraddittorio e all'analisi del campione prelevato, per verificare il titolo alcolometrico espresso in % vol. dell'alcole in questione.

     Se dall'analisi di detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico volumico minimo indicato nel bando di gara, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) l'organismo d'intervento ne informa, in giornata, i servizi della Commissione, il magazzino e l'aggiudicatario;

     b) l'aggiudicatario può:

     i) acconsentire a prendere in consegna la partita avente le caratteristiche rilevate, subordinatamente all'accordo della Commissione, oppure

     ii) rifiutare di prendere in consegna la partita in questione.

     In entrambi i casi, l'aggiudicatario ne informa in giornata l'organismo d'intervento e la Commissione, conformemente all'allegato V del presente regolamento.

     Dopo aver espletato tali formalità, l'aggiudicatario, se rifiuta di prendere in consegna la partita, è immediatamente liberato da qualsiasi obbligo riguardante la stessa.

     6. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario a norma del paragrafo 5, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di otto giorni e senza spese supplementari, un altro quantitativo di alcole della qualità prestabilita.

     7. L'alcole viene ritirato dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento che lo detiene, previo pagamento dell'importo corrispondente al quantitativo da ritirare. Il quantitativo è stabilito in numero di ettolitri di alcole a 100% vol.

     Il buono di ritiro è rilasciato per un quantitativo minimo di 2.500 hl, ad eccezione dell'ultimo ritiro in ogni Stato membro.

     Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro materiale dell'alcole dai depositi dell'organismo d'intervento interessato. Il termine per il ritiro non può superare 8 giorni a decorrere dalla data di consegna del buono di ritiro. Tuttavia, se il buono riguarda un quantitativo superiore a 25 000 ettolitri, il termine può essere superiore a 8 giorni ma non superiore a 15 giorni. [79]

     8. La proprietà dell'alcole oggetto del buono di ritiro è trasferita alla data indicata nel buono stesso, la quale non può essere successiva a cinque giorni, e i quantitativi corrispondenti si considerano usciti dal magazzino a questa data. Da tale momento l'acquirente si assume i rischi di furto, perdita o distruzione e si accolla le spese di magazzinaggio per gli alcoli non ritirati.

     9. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro materiale dell'alcole è posticipato di oltre cinque giorni lavorativi rispetto alla data in cui l'aggiudicatario ha accettato di ritirare la partita, il risarcimento è a carico dello Stato membro.

     10. Il ritiro materiale dell'alcole dai magazzini di ciascun organismo d'intervento interessato deve essere effettuato entro un termine da stabilire in conformità della procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999 all'apertura di una gara [80].

     11. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere terminata entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro.

     12. La cauzione a garanzia dell'esportazione dell'alcole è svincolata dall'organismo d'intervento che lo detiene relativamente a ciascun quantitativo di alcole per il quale viene fornita la prova dell'avvenuta esportazione entro il termine prestabilito. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85 e salvo caso di forza maggiore, se il termine per l'esportazione è superato, la cauzione di 3 EUR per ettolitro di alcole a 100% vol, intesa a garantire l'esportazione, è incamerata in ragione del:

     a) 15% in ogni caso;

     b) 0,33% dell'importo rimanente dopo detrazione del 15% per giorno di ritardo. [81]

     13. La cauzione di buona esecuzione è svincolata conformemente al disposto dell'articolo 100, paragrafo 3, lettera b).

 

Sottosezione III

Smaltimento per l'utilizzo di bioetanolo nella Comunità

 

          Art. 92. Apertura della gara. [82]

     1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione può bandire ogni trimestre una o più gare per l'utilizzo esclusivo dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità.

     I quantitativi di alcole aggiudicati nell'ambito di tali gare non superano i 700 000 ettolitri di alcole a 100 % vol per gara.

     2. L'alcole è aggiudicato a imprese stabilite nella Comunità e deve essere utilizzato nel settore dei carburanti.

     A tal fine, gli Stati membri conferiscono il riconoscimento a imprese che ritengono ammissibili e che hanno presentato una domanda corredata della seguente documentazione:

     a) una dichiarazione dell'impresa che è in grado di utilizzare almeno 50 000 hl di alcole all'anno;

     b) la sede amministrativa dell'impresa;

     c) l’ubicazione e una copia della planimetria degli impianti in cui l’alcole è trasformato in alcole puro, con indicazione della loro capacità di trasformazione annua; [83]

     d) una copia dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato all'esercizio degli impianti suddetti;

     e) l’impegno dell’impresa a garantire che l’acquirente finale dell’alcole utilizzi quest’ultimo esclusivamente come bioetanolo, per la produzione di carburante nella Comunità. [84]

     3. Il riconoscimento conferito da uno Stato membro è valido per tutta la Comunità.

     4. Sono considerate riconosciute ai fini del presente regolamento le imprese riconosciute dalla Commissione al 1° marzo 2005.

     5. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualsiasi nuovo riconoscimento o revoca del riconoscimento, indicando la data esatta della decisione. [85]

     6. La Commissione pubblica con cadenza periodica l'elenco delle imprese riconosciute dagli Stati membri.

 

          Art. 93. Bando di gara. [86]

     Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Nel bando sono indicati:

     a) le modalità specifiche della gara nonché i nominativi e gli indirizzi degli organismi d'intervento interessati;

     b) il quantitativo di alcole, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol, oggetto della gara;

     c) le partite;

     d) le condizioni di pagamento;

     e) le modalità per ottenere i campioni;

     f) l’entità della cauzione di partecipazione di cui all’articolo 94, paragrafo 4, e della cauzione di buona esecuzione di cui all’articolo 94 quater, paragrafo 3.

 

          Art. 94. Disposizioni relative alle offerte. [87]

     1. L’offerta deve essere presentata da un’impresa che sia riconosciuta alla data di pubblicazione del bando di gara. [88]

     2. L’offerente non può presentare più di un’offerta per ciascuna partita. Qualora egli presenti più offerte per partita, nessuna di queste è ammissibile. [89]

     3. L'offerta deve pervenire all'organismo d'intervento dello Stato membro interessato entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno fissato nel bando di gara come termine per la presentazione delle offerte.

     4. L'offerta è valida soltanto se, prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, è fornita la prova che l'offerente ha costituito presso l'organismo d'intervento interessato una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per l'intero quantitativo posto in vendita.

     A tal fine, gli organismi d'intervento interessati rilasciano immediatamente agli offerenti un attestato di avvenuto deposito della cauzione di partecipazione per i quantitativi relativi a ciascun organismo d'intervento.

     5. Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di buona esecuzione rappresentano le esigenze principali, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, per la cauzione di partecipazione.

 

          Art. 94 bis. Comunicazione relativa alle offerte. [90]

     Nei due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento interessato trasmette alla Commissione un elenco anonimo in cui per ciascuna offerta che gli è stata presentata sono indicati:

     a) i prezzi offerti;

     b) le partite richieste;

     [c) la destinazione finale dell'alcole.] [91]

 

          Art. 94 ter. Seguito dato alle offerte. [92]

     1. In base alle offerte presentate e nel più breve tempo possibile, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, decide se dare o non dare seguito alle offerte.

     2. Quando dà seguito alle offerte, la Commissione accetta l'offerta più conveniente per partita e, in caso di offerte di pari livello, attribuisce mediante sorteggio il quantitativo di cui trattasi.

     3. La Commissione notifica le decisioni adottate a norma del presente articolo agli Stati membri e agli organismi d’intervento detentori di alcole ai quali sono state presentate offerte. [93]

     4. La Commissione pubblica in forma semplificata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i risultati della gara.

 

          Art. 94 quater. Dichiarazione di aggiudicazione e comunicazioni alla Commissione [94]

     1. L’organismo d’intervento informa immediatamente gli offerenti, per iscritto e con ricevuta di ritorno, dell’esito dell’offerta.

     2. Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della notifica di cui all’articolo 94 ter, paragrafo 3, l’organismo d’intervento comunica alla Commissione il nome e l’indirizzo dell’offerente corrispondente a ciascuna delle offerte presentate.

     3. Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l’organismo d’intervento rilascia a ciascun aggiudicatario una dichiarazione di aggiudicazione attestante che l’offerta è stata selezionata.

     4. Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, ciascun aggiudicatario fornisce la prova di aver costituito, presso l’organismo d’intervento interessato, una cauzione di buona esecuzione di 40 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol., destinata a garantire l’utilizzazione di tutto l’alcole aggiudicato ai fini previsti all’articolo 92, paragrafo 1.

 

          Art. 94 quinquies. Ritiro dell'alcole. [95]

     1. L'organismo d'intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario concordano un calendario previsionale per lo scaglionamento dei ritiri.

     2. L'alcole viene ritirato dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento, previo pagamento del corrispondente quantitativo. Il quantitativo è stabilito in numero di ettolitri di alcole a 100 % vol.

     Il buono di ritiro è rilasciato per un quantitativo minimo di 2 500 ettolitri, ad eccezione dell'ultimo ritiro in ogni Stato membro.

     Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro materiale dell'alcole dai depositi dell'organismo d'intervento interessato. Il termine per il ritiro non può superare di otto giorni la data di rilascio del buono di ritiro. Tuttavia, ove il buono di ritiro verta su un quantitativo superiore a 25 000 ettolitri, il termine può essere superiore a otto giorni ma non superiore a quindici giorni.

     3. La proprietà dell'alcole oggetto di un buono di ritiro è trasferita alla data indicata nel buono stesso, la quale non può superare di otto giorni la data di rilascio del buono, e i quantitativi corrispondenti si considerano usciti dal magazzino in tale data. Da quel momento, l'acquirente si assume i rischi di furto, perdita o distruzione e si accolla le spese di magazzinaggio per gli alcoli non ritirati.

     4. Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica.

     5. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere terminata entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro.

 

Sottosezione V

Disposizioni generali e di controllo

 

     Art. 95. Disposizioni relative all'alcole.

     1. Ai fini della redazione dei bandi di gara o di vendita pubblica dell'alcole, la Commissione invia agli Stati membri interessati una richiesta di informazioni concernenti:

     a) il quantitativo di alcole espresso in ettolitri di alcole a 100% vol. che può essere messo in vendita mediante gara:

     b) il tipo di alcole in questione:

     c) la qualità degli alcoli, precisando un limite massimo e minimo per le caratteristiche di cui all'articolo 96, paragrafo 4, lettera d), punti i) e ii).

     Entro dodici giorni dal ricevimento di questa richiesta, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'ubicazione e i riferimenti precisi delle diverse cisterne di alcole che possiedono le caratteristiche qualitative richieste per un quantitativo globale pari almeno al quantitativo di alcole di cui al primo comma, lettera a).

     2. Una volta effettuata la comunicazione degli Stati membri di cui al paragrafo 1, secondo comma, l'alcole delle cisterne in questione non può più essere spostato sino al rilascio del relativo un apposito buono di ritiro.

     L'alcole delle cisterne che non figurano nei relativi bandi di gara o di vendita pubblica o che non sono designate nella decisione della Commissione di cui agli articoli da 83 a 93 non è più soggetto a tale divieto.

     L'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri di cui al paragrafo 1 può essere sostituito con un alcole dello stesso tipo dagli organismi d'intervento che lo detengono, oppure mescolato con altri alcoli consegnati all'organismo d'intervento, fino al rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per ragioni logistiche. Gli organismi di intervento degli Stati membri informano la Commissione della sostituzione dell'alcole [96].

     3. [97].

 

     Art. 96. Condizioni relative alle partite.

     1. L'alcole viene smerciato in partite.

     2. Ciascuna partita è costituita da un quantitativo di alcole di qualità sufficientemente omogenea, che può essere ripartito in più cisterne, in più luoghi e in più Stati membri.

     3. Ad ogni partita viene assegnato un numero. Nella numerazione delle partite le cifre sono precedute dalle lettere "CE".

     4. Ciascuna partita è oggetto di una descrizione. Tale descrizione indica come minimo:

     a) l'ubicazione della partita, compreso il riferimento che consente di identificare la cisterna o le cisterne in cui è contenuto l'alcole e la quantità di alcole contenuta in ciascuna cisterna;

     b) il quantitativo totale espresso in ettolitri di alcole a 100% vol. Questo quantitativo è calcolato con un'approssimazione dell'1% circa;

     c) il titolo alcolometrico minimo, espresso in % vol., per ogni cisterna; e

     d) se possibile, la qualità della partita, precisando un limite inferiore e un limite superiore dei valori seguenti:

     i) l'acidità, espressa in grammi di acido acetico per ettolitro di alcole a 100% vol.;

     ii) il tenore di metanolo, in grammi per ettolitro di alcole a 100% vol.;

     e) il riferimento alla misura d'intervento che è all'origine della produzione di alcole, con l'indicazione dell'articolo pertinente del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     5. Se una gara è costituita da più partite, sono descritte conformemente al paragrafo 4 soltanto la prima o le prime due partite di 1 milione di ettolitri di alcole a 100% vol.

 

     Art. 97. Disposizioni generali relative alle offerte.

     1. Per poter essere ammessa, l’offerta deve essere presentata per iscritto e recare, oltre alle indicazioni specifiche previste nelle sottosezioni I, II o III:

     a) gli estremi del bando di gara;

     b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

     c) il prezzo proposto, espresso in euro per ettolitro di alcole a 100% vol.;

     d) l'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;

     e) una dichiarazione con cui il concorrente:

     i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;

     ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole;

     iii) riconosce che gli incombe l'onere della prova per quanto riguarda l'utilizzazione dell'alcole conformemente alle condizioni fissate nel bando di gara. [98]

     2. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

     a) il concorrente è stabilito nella Comunità:

     b) l'offerta riguarda l'intera partita.

     3. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

     4. L'offerta può essere respinta se il concorrente non offre tutte le garanzie necessarie per la buona esecuzione dei suoi obblighi.

 

     Art. 98. Campioni.

     1. Dopo la pubblicazione di un bando di gara e fino alla scadenza del termine fissato nel bando stesso per la presentazione delle offerte, gli interessati possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro. Il quantitativo massimo di alcole consegnato per interessato è di 5 litri per cisterna [99].

     2. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'offerente o l'impresa riconosciuta di cui all'articolo 92 può procurarsi campioni dell'alcole aggiudicato.

     Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'offerente al quale è stata proposta una sostituzione in applicazione dell'articolo 83, paragrafo 3, secondo comma, può procurarsi campioni dell'alcole proposto in sostituzione.

     I campioni possono essere ottenuti presso l'organismo d'intervento dietro versamento di 10 EUR per litro, entro il limite di 5 litri per cisterna [100].

     3. L'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio è detenuto l'alcole adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di avvalersi del diritto di cui al paragrafo 2.

     4. Qualora l'aggiudicatario o l'impresa riconosciuta di cui all'articolo 92 constatino, entro il termine massimo per il ritiro della partita di alcole stabilito, a seconda dei casi, dagli articoli 85, 91 o 94, e fatta salva la conferma della fondatezza di tale constatazione da parte dell'organismo di intervento, che un quantitativo di alcole aggiudicato è inidoneo all'uso previsto a causa di vizi occulti che per la loro natura non potevano essere scoperti al momento del controllo effettuabile anteriormente all'attribuzione dell'alcole, e sempre che tale constatazione sia confermata dall'organismo d'intervento interessato, la Commissione può decidere di proporre all'aggiudicatario stesso un quantitativo di alcole di sostituzione. La cisterna nella quale è immagazzinato l'alcole di sostituzione è determinata di concerto con l'organismo d'intervento interessato. L'aggiudicatario è considerato consenziente alla sostituzione se non manifesta il proprio disaccordo per iscritto all'organismo d'intervento nel termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica della decisione della Commissione in cui è indicato l'alcole di sostituzione.

 

     Art. 99. Requisiti relativi alla denaturazione.

     1. Quando è richiesta, la denaturazione dell'alcole va effettuata sul quantitativo ritirato tra il momento della consegna del buono di ritiro e il ritiro materiale dell'alcole sotto il controllo degli Stati membri interessati. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

     2. La denaturazione viene praticata aggiungendo benzina nella proporzione dell'1% al quantitativo di alcole a 100% vol.

     3. L'operazione di denaturazione può essere effettuata in una cisterna apposita.

 

     Art. 100. Requisiti relativi alle cauzioni. [101]

     Nel quadro del presente regolamento:

     1) a) il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di buona esecuzione rappresentano le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di partecipazione;

     b) l'utilizzazione effettiva dell'alcole ritirato per i fini previsti dalla gara in questione e il ritiro materiale totale dell'alcole dai magazzini di ciascun organismo d'intervento interessato entro la data stabilita costituiscono le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di buona esecuzione;

     2) a) L'alcole aggiudicato dev'essere utilizzato interamente per i fini previsti dalla gara in questione, a prescindere dalle eventuali perdite di alcole verificatesi nel corso del trasporto e delle operazioni di trasformazione necessarie per l'utilizzazione finale dell'alcole.

     Ogni eventuale perdita di alcole è ammessa soltanto a condizione che sia stata accertata nel luogo dell'utilizzazione finale e, per gli alcoli destinati all'esportazione, nel luogo in cui gli alcoli hanno lasciato il territorio doganale della Comunità e sia attestata dall'autorità di controllo competente e/o dalla società di sorveglianza internazionale, nel caso in cui una simile società sia stata designata a norma dell'articolo 102, sempreché dette perdite non oltrepassino i limiti fissati alla lettera b) seguente.

     b) Salvo caso di forza maggiore, un importo di 96 euro per ettolitro viene trattenuto dalla cauzione di buona esecuzione qualora le perdite di alcole verificatesi nel corso delle operazioni sotto indicate superino i seguenti limiti:

     i) 0,05% dei quantitativi di alcole immagazzinati per mese di magazzinaggio, in caso di perdita dovuta all'evaporazione;

     ii) 0,4% dei quantitativi di alcole ritirati dai depositi, in caso di perdita dovuta ad uno o più trasporti terrestri;

     iii) 1% dei quantitativi di alcole ritirati dai depositi, in caso di perdita dovuta ad uno o più trasporti terrestri combinati con uno o più trasporti marittimi o fluviali;

     iv) 2% dei quantitativi di alcole ritirati dai depositi, in caso di perdita dovuta ai trasporti terrestri e marittimi necessari nel quadro di una gara all'esportazione verso uno dei paesi terzi menzionati all'articolo 86;

     v) 0,9% dei quantitativi di alcole sottoposti a rettificazione, in caso di perdita dovuta ad un'operazione di rettificazione effettuata nella Comunità;

     vi) 0,9% dei quantitativi di alcole sottoposti a disidratazione, in caso di perdita dovuta ad un'operazione di disidratazione effettuata nella Comunità;

     vii) 1,2% dei quantitativi di alcole sottoposti a rettificazione, in caso di perdita dovuta ad un'operazione di rettificazione effettuata in uno dei paesi terzi di cui all'articolo 86;

     viii) 1,2% dei quantitativi di alcole sottoposti a disidratazione, in caso di perdita dovuta ad un'operazione di disidratazione effettuata in uno dei paesi terzi di cui all'articolo 86.

     La quinta e/o la sesta percentuale sono cumulabili con la seconda e la terza percentuale.

     La settima e/o l'ottava percentuale sono cumulabili con la quarta percentuale.

     Per l'applicazione delle percentuali di cui sopra, i quantitativi di alcole sono determinati sulla base dei certificati di cubatura o da documenti analoghi rilasciati dalle autorità di controllo competenti.

     «c) Per gli alcoli aggiudicati ai fini di un nuovo uso industriale e nell'ambito di gare per la loro utilizzazione come bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità e che devono essere rettificati prima dell'utilizzazione finale prevista, l'impiego per i fini previsti dell'alcole ritirato si considera totale quando almeno il 90 % del quantitativo totale di alcole ritirato nel quadro di una gara è utilizzato a tali fini.

     L'aggiudicatario che ha accettato di acquistare l'alcole informa l'organismo d'intervento del quantitativo, della destinazione e dell'uso dei prodotti derivati dalla rettificazione.

     Le perdite non possono superare i limiti indicati alla lettera b). [102]

     3) a) La cauzione di partecipazione è svincolata immediatamente quando l'offerta non è stata accettata o l'aggiudicatario ha soddisfatto le condizioni previste al paragrafo 1, lettera a).

     b) La cauzione di buona esecuzione è immediatamente svincolata da ciascun organismo d'intervento detentore dell'alcole, quando l'aggiudicatario fornisce ad ogni organismo d'intervento, relativamente al quantitativo ritirato corrispondente, le prove richieste ai punti 2 e 3 e al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     c) In deroga all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 2220/85, un importo pari al 10% della cauzione di buona esecuzione è svincolato solo quando l'aggiudicatario fornisce ad ogni organismo d'intervento interessato, relativamente al quantitativo ritirato corrispondente, le prove riguardanti l'utilizzazione dell'alcole che indichino tutte le perdite di alcole eventualmente verificatesi nell'ambito della gara di cui trattasi. Se tali prove non vengono fornite entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza prevista per l'utilizzazione finale degli alcoli, un importo di 96 euro per ettolitro viene trattenuto sui quantitativi di alcole persi oltre i limiti indicati al paragrafo 2.

     4. Fatto salvo il paragrafo 1, se l'alcole viene smerciato per uso esclusivo nel settore dei carburanti nei paesi terzi, i controlli destinati ad accertarne l'effettivo utilizzo vengono realizzati fino al momento in cui esso viene miscelato con un denaturante nel paese di destinazione.

     Se l'alcole viene smerciato per essere utilizzato come bioetanolo nella Comunità, i controlli vengono realizzati fino al momento della ricezione dell'alcole da parte di un'impresa petrolifera che utilizza il bioetanolo o da parte di un'impresa riconosciuta di cui all'articolo 92, se la sorveglianza di cui al terzo comma è garantita a partire dal momento in cui la suddetta impresa riconosciuta riceve l'alcole vinico.

     Nei casi previsti al primo e al secondo comma, l'alcole deve rimanere sotto la sorveglianza di un organismo ufficiale che ne garantisca l'utilizzo nel settore dei carburanti, in applicazione di uno speciale regime fiscale che impone tale utilizzo finale. [103]

 

     Art. 101. Misure di controllo.

     1. Gli Stati membri adottano le misure atte ad agevolare le operazioni previste dal presente capo e a garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie applicabili. Essi designano uno o più organismi a cui affidano il compito di controllare l'osservanza di tali disposizioni.

     Il controllo prevede almeno le verifiche applicate alla sorveglianza degli alcoli nazionali e comunque almeno:

     a) una verifica materiale del quantitativo di alcole trasportato;

     b) un controllo dell'utilizzazione dell'alcole, tramite frequenti verifiche impreviste, almeno mensili;

     c) un controllo della contabilità, dei registri, dei processi di utilizzazione e delle scorte.

     Quando l'alcole è stato denaturato, le verifiche sono effettuate almeno una volta ogni due mesi.

     2. Gli Stati membri determinano quali documenti, registri ed altre pezze giustificative o informazioni debba fornire l'aggiudicatario. Essi informano la Commissione delle misure di controllo previste in applicazione del paragrafo 1. Se del caso, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le osservazioni necessarie allo scopo di assicurare un controllo efficace.

     3. Le disposizioni adottate dagli Stati membri sono comunicate alla Commissione prima dell'inizio delle operazioni di controllo.

 

     Art. 102. Ricorso ad una società di sorveglianza.

     Il bando di gara può prevedere il ricorso ai servizi di una società di sorveglianza internazionale per la verifica della buona esecuzione della gara e in particolare della destinazione e/o dell'utilizzazione finale dell'alcole. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario, così come quelle sostenute per le analisi e i controlli effettuati in applicazione dell'articolo 99.

 

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

          Art. 102 bis. Deroga ai termini di pagamento [104]

     In deroga alle disposizioni relative ai termini di pagamento concessi alle autorità competenti degli Stati membri in virtù del presente regolamento, nel caso in cui nutrano dubbi fondati sulla legittimità del diritto all'aiuto, dette autorità effettuano opportuni controlli e il versamento ha luogo soltanto dopo che sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

 

          Art. 102 ter. Informazioni sulle autorità competenti. [105]

     Gli Stati membri compilano un elenco delle autorità o istanze competenti designate ai fini dell’applicazione del presente regolamento e lo trasmettono per via elettronica alla Commissione. Trasmettono inoltre sollecitamente qualsiasi modifica ulteriore di tale elenco.

     La Commissione pubblica tali informazioni sul suo sito web.

 

     Art. 103. Comunicazioni alla Commissione [106]

     1. Per quanto riguarda gli aiuti al magazzinaggio privato dei vini e dei mosti di cui al capo I del titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri comunicano:

     a) entro il 31 dicembre della campagna successiva a quella in cui i contratti sono stati stipulati, i quantitativi di mosti di uve trasformati in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati nel periodo di validità del contratto, nonché i quantitativi ottenuti;

     b) entro il 5 marzo della campagna in corso, i quantitativi di prodotti oggetto di contratto alla data del 16 febbraio.

     2. Per quanto riguarda le distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri comunicano alla fine di ogni mese:

     a) i quantitativi di vino, di fecce e di vino alcolizzato distillati relativi al mese precedente;

     b) i quantitativi di alcole, distinguendo tra alcole neutro, alcole greggio e acquavite:

     — prodotti nel corso del mese precedente,

     — presi in consegna dagli organismi d'intervento nel corso del mese precedente,

     — smerciati dagli organismi d'intervento nel corso del mese precedente, compresa la quota esportata di tali quantitativi e i prezzi di vendita praticati,

     — detenuti dagli stessi organismi d'intervento alla fine del mese precedente. [107]

     3. Per quanto riguarda lo smercio dell'alcole preso in consegna dagli organismi d'intervento di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri comunicano, alla fine di ogni mese:

     a) i quantitativi di alcole materialmente ritirato nel mese precedente a seguito di una gara;

     b) i quantitativi di alcole materialmente ritirato nel mese precedente a seguito di una vendita pubblica.

     4. Per quanto riguarda la distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri comunicano, alla fine di ogni mese:

     a) i quantitativi di vino distillati nel mese precedente;

     b) i quantitativi di alcole che hanno beneficiato dell'aiuto secondario nel mese precedente.

     5. Per quanto riguarda gli aiuti a favore dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati utilizzati per l'arricchimento, di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri comunicano, entro il 31 dicembre della campagna successiva alla campagna in corso:

     a) il numero dei produttori che hanno beneficiato dell'aiuto;

     b) i quantitativi di vino che sono stati oggetto di arricchimento;

     c) i quantitativi di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati utilizzati a tale fine ed espressi in % vol potenziale/hl, ripartiti in base alla zona viticola dalla quale provengono.

     6. Per quanto riguarda gli aiuti per l'elaborazione di succhi di uve e di altri prodotti commestibili a base di tali succhi di uve, di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri comunicano, entro il 30 aprile per la campagna precedente:

     a) i quantitativi di materie prime per i quali è stata presentata una domanda di aiuto, distinti secondo la loro natura;

     b) i quantitativi di materie prime per i quali è stato concesso un aiuto, distinti secondo la loro natura.

     7. Per quanto riguarda gli aiuti per la fabbricazione di taluni prodotti nel Regno Unito e in Irlanda, di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri comunicano, entro il 30 aprile per la campagna precedente:

     a) i quantitativi di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per i quali è stato chiesto un aiuto, ripartiti in base alla zona viticola da cui provengono;

     b) i quantitativi di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per i quali è stato concesso un aiuto, ripartiti secondo la zona viticola dalla quale provengono;

     c) i prezzi pagati per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati dagli elaboratori e dagli operatori.

     8. Gli Stati membri comunicano:

     a) al più tardi il 30 aprile, per la campagna precedente, i casi di inadempimento degli obblighi che incombono ai distillatori o agli elaboratori di vino alcolizzato e i provvedimenti presi al riguardo;

     b) dieci giorni prima della fine di ogni trimestre, il seguito dato alle domande di ricorso alla clausola di forza maggiore e le misure adottate al riguardo dalle autorità competenti, nei casi contemplati dal presente regolamento.

 

     Art. 104. Termini e date.

     I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71. Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento non si applica per determinare la durata del periodo di magazzinaggio di cui al titolo II del presente regolamento.

 

     Art. 105. Abrogazione.

     Sono abrogati i regolamenti (CE) nn. 2682/77, 1059/83, 3461/85, 441/88, 2598/88, 2640/88, 2641/88, 2721/88, 2728/88, 3105/88, 1238/92, 377/93 e 2192/93.

 

     Art. 106. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2000.

     I seguenti regolamenti rimangono tuttavia di applicazione fino al 31 agosto 2000 per i prodotti della campagna 1999/2000:

     - regolamento (CEE) n. 1059/83,

     - regolamento (CEE) n. 2640/88,

     - regolamento (CEE) n. 2641/88,

     - regolamento (CEE) n. 2721/88,

     - regolamento (CEE) n. 2728/88,

     - regolamento (CEE) n. 3105/88.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

     Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

     Per la Commissione

     Franz Fischler

     membro della Commissione

 

 

ALLEGATO I

     Tabella di corrispondenza tra il titolo alcolometrico potenziale e l'indice fornito alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93. [108]

 

Indicazione rifrattometro % (p/p)

Titolo alcolometrico potenziale (% vol.)

 

mosto concentrato

mosto concentrato rettificato

50,9

34,62

 

51,0

34,69

 

51,1

34,76

 

51,2

34,82

 

51,3

34,89

 

51,4

34,96

 

51,5

35,06

 

51,6

35,16

 

51,7

35,25

 

51,8

35,35

 

51,9

35,45

39,07

52,0

35,55

39,17

52,1

35,63

39,26

52,2

35,70

39,35

52,3

35,77

39,45

52,4

35,85

39,54

52,5

35,95

39,63

52,6

36,05

39,73

52,7

36,14

39,83

52,8

36,23

39,93

52,9

36,32

40,02

53,0

36,41

40,12

53,1

36,49

40,22

53,2

36,56

40,30

53,3

36,63

40,40

53,4

36,71

40,50

53,5

36,81

40,59

53,6

36,91

40,69

53,7

37,01

40,79

53,8

37,11

40,89

53,9

37,20

40,99

54,0

37,30

41,09

54,1

37,38

41,18

54,2

37,45

41,28

54,3

37,53

41,37

54,4

37,60

41,47

54,5

37,69

41,56

54,6

37,78

41,66

54,7

37,87

41,76

54,8

37,94

41,86

54,9

38,02

41,95

55,0

38,09

42,04

55,1

38,16

42,14

55,2

38,26

42,23

55,3

38,36

42,33

55,4

38,46

42,44

55,5

38,56

42,54

55,6

38,66

42,64

55,7

38,76

42,74

55,8

38,86

42,83

55,9

38,95

42.93

56,0

39,06

43.04

56,1

39,12

43.13

56,2

39,19

43.23

56,3

39,26

43.32

56,4

39,32

43.42

56,5

39,42

43.52

56,6

39,52

43.62

56,7

39,62

43.72

56,8

39,72

43.81

56,9

39,82

43.92

57,0

39,92

44.02

57,1

39,99

44.12

57,2

40,07

44.22

57,3

40,14

44.31

57,4

40,21

44.41

57,5

40,31

44.51

57,6

40,41

44.61

57,7

40,51

44.71

57,8

40,60

44.81

57,9

40,69

44.91

58,0

40,78

45.01

58,1

40,85

45.11

58,2

40,93

45.21

58,3

40,99

45.30

58,4

41,08

45.40

58,5

41,17

45.50

58,6

41,27

45.61

58,7

41,37

45.71

58,8

41,47

45.80

58,9

41,57

45.91

59,0

41,67

46,01

59,1

41,77

46.11

59,2

41,87

46.22

59,3

41,97

46.32

59,4

42,06

46,43

59,5

42,14

46.53

59,6

42,23

46.64

59,7

42,31

46.74

59,8

42,38

46.83

59,9

42,46

46.93

60,0

42,53

47.03

60,1

42,63

47.12

60,2

42,73

47.23

60,3

42,83

47.34

60,4

42,93

47.44

60,5

43,03

47.55

60,6

43,12

47.65

60,7

43,20

47.75

60,8

43,27

47.85

60,9

43,35

47,94

61,0

43,42

48,04

61,1

43,51

48,14

61,2

43,60

48,25

61,3

43,69

48,36

61,4

43,79

48,46

61,5

43,89

48,57

61,6

43,99

48,67

61,7

44,08

48,79

61,8

44,18

48,89

61,9

44,28

48,99

62,0

44,38

49,10

62,1

44,48

49,20

62,2

44,58

49,30

62,3

44,65

49,40

62,4

44,73

49,50

62,5

44,80

49,60

62,6

44,88

49,71

62,7

44,97

49,81

62,8

45,05

49,91

62,9

45,14

50,02

63,0

45,24

50,12

63,1

45,34

50,23

63,2

45,44

50,34

63,3

45,54

50,45

63,4

45,64

50,56

63,5

45,74

50,67

63,6

45,84

50,77

63,7

45,94

50,88

63,8

46,03

50,99

63,9

46,11

51,08

64,0

46,18

51,18

64,1

46,26

51,29

64,2

46,33

51,39

64,3

46,42

51,49

64,4

46,51

51,60

64,5

46,60

51,71

64,6

46,70

51,81

64,7

46,80

51,92

64,8

46,90

52,03

64,9

46,99

52,14

65,0

47,09

52,25

65,1

47,21

52,36

65,2

47,31

52,46

65,3

47,41

52,57

65,4

47,51

52,68

65,5

47,61

52,79

65,6

47,71

52,90

65,7

47,82

53,01

65,8

47,92

53,12

65,9

48,02

53,22

66,0

48,12

53,34

66,1

48,21

53,44

66,2

48,30

53,54

66,3

48,40

53,64

66,4

48,49

53,75

66,5

48,58

53,86

66,6

48,67

53,96

66,7

48,76

54,08

66,8

48,86

54,18

66,9

48,95

54,29

67,0

49,04

54,40

67,1

49,14

54,51

67,2

49,23

54,62

67,3

49,33

54,73

67,4

49,42

54,83

67,5

49,52

54,95

67,6

49,61

55,06

67,7

49,71

55,17

67,8

49,81

55,28

67,9

49,90

55,40

68,0

50,00

55,50

68,1

50,10

55,61

68,2

50,20

55,72

68,3

50,30

55,83

68,4

50,40

55,94

68,5

50,50

56,06

68,6

50,60

56,16

68,7

50,70

56,28

68,8

50,80

56,38

68,9

50,90

56,50

69,0

50,99

56,61

69,1

51,09

56,72

69,2

51,19

56,83

69,3

51,28

56,94

69,4

51,38

57,06

69,5

51,47

57,17

69,6

51,57

57,28

69,7

51,66

57,39

69,8

51,76

57,51

69,9

51,86

57,62

70,0

51,95

57,72

70,1

52,05

57,84

70,2

52,14

57,95

70,3

52,24

58,07

70,4

52,33

58,18

70,5

52,43

58,29

70,6

52,53

58,41

70,7

52,62

58,52

70,8

52,72

58,63

70,9

52,81

58,74

71,0

57,91

58,86

71,1

53,01

58,97

71,2

53,11

59,09

71,3

53,21

59,20

71,4

53,31

59,31

71,5

53,41

59,42

71,6

53,51

59,53

71,7

53,61

59,65

71,8

53,71

59,76

71,9

53,81

59,88

72,0

53,91

59,99

72,1

54,00

60,11

72,2

54,10

60,22

72,3

54,20

60,33

72,4

54,30

60,45

72,5

54,40

60.56

72,6

54,50

60.68

72,7

54,60

60.79

72,8

54,70

60.91

72,9

54,80

61.02

73,0

54,90

61.14

73,1

55,00

61.25

73,2

55,10

61.37

73,3

55,20

61.48

73,4

55,30

61.60

73,5

55,40

61.72

73,6

55,50

61.83

73,7

55,60

61.94

73,8

55,70

62.06

73,9

55,80

62.18

74,0

55,90

62.28

74,1

56,00

62.41

74,2

56,09

62.52

74,3

56,19

62.64

74,4

56,29

62.76

74,5

56,39

62.87

74,6

56,49

62,99

74,7

56,59

63.10

74,8

56,69

63,23

74,9

56,79

63.33

75,0

56,89

63.46

75,1

 

63.58

75,2

 

63.69

75,3

 

63.81

75,4

 

63.93

75,5

 

64.05

75,6

 

64.16

75,7

 

64.28

75,8

 

64.41

75,9

 

64.54

76,0

 

64.66

76,1

 

64.78

76,2

 

64.89

76,3

 

65,02

76,4

 

65,13

76,5

 

65,25

76,6

 

65,37

76,7

 

65,49

76,8

 

65,61

76,9

 

65,74

77,0

 

65,87

77,1

 

65,99

77,2

 

66,09

77,3

 

66,21

77,4

 

66,31

77,5

 

66,45

77,6

 

66,58

77,7

 

66,71

77,8

 

66,82

77,9

 

66,94

78,0

 

67,06

78,1

 

67,19

78,2

 

67,29

78,3

 

67,41

78,4

 

67,52

78,5

 

67,65

78,6

 

67,77

78,7

 

67,89

78,8

 

68,02

78,9

 

68,14

79,0

 

68,26

79,1

 

68,38

79,2

 

68,51

79,3

 

68,62

79,4

 

68,75

79,5

 

68,87

79,6

 

69,00

79,7

 

69,12

79,8

 

69,24

79,9

 

69,35

 

 

ALLEGATO II

Requisiti qualitativi minimi previsti dall'articolo 27,

lettera b), punto i), per i vini da tavola

 

     I. Vini bianchi

     a) Titolo alcolometrico effettivo minimo: 10,5% vol.

     b) Acidità volatile massima: 9 milliequivalenti/litro

     c) Tenore massimo di anidride solforosa: 155 milligrammi/litro

 

     II. Vini rossi

     a) Titolo alcolometrico effettivo minimo: 10,5% vol.

     b) Acidità volatile massima: 11 milliequivalenti/litro

     c) Tenore massimo di anidride solforosa: 115 milligrammi/litro

 

     I vini rosati devono rispondere ai requisiti prescritti per i vini rossi, salvo per quanto riguarda l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.

     Tuttavia, i vini rossi da tavola provenienti dai vitigni del tipo Portugieser e i vini bianchi da tavola provenienti dai vitigni del tipo Sylvaner, del tipo Müller-Thurgau o del tipo Riesling non sono soggetti ai requisiti di cui alle lettere a) e c).

 

 

ALLEGATO III

Definizione dell'alcole neutro ai sensi dell'articolo 43

 

1. Caratteristiche organolettiche:

Nessun gusto percepibile estraneo alla materia prima

2. Titolo alcolometrico volumico minimo

96% vol.

3. Valori massimi di elementi residui:

 

- Acidità totale

 

espressa in acido acetico g/hl di alcole a 100% vol.

1,5

- Esteri

 

espressi in acetato di etile g/hl di alcole a 100% vol.

1,3

- Aldeidi

 

espresse in acetaldeide g/hl di alcole a 100% vol.

0,5

- Alcoli superiori

 

espressi in 2-metil 1-propanolo g/hl di alcole a 100% vol.

0,5

- Metanolo

 

g/hl di alcole a 100% vol.

50

- Estratto secco

 

g/hl di alcole a 100% vol.

1,5

- Basi azotate volatili

 

espresse in azoto g/hl di alcole a 100% vol.

0,1

- Furfurolo

Non rintracciabile

 

 

ALLEGATO IV [109]

METODO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER L'ANALISI DELL'ALCOLE NEUTRO

 

     I. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

     Ai fini dell'applicazione del presente allegato:

     a) il limite di ripetibilità rappresenta il valore al di sotto del quale è situato, con una probabilità specificata, il valore assoluto della differenza tra due singoli risultati ottenuti mediante misure effettuate nelle stesse condizioni (stesso operatore, stesso apparecchio, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo);

     b) il limite di riproducibilità rappresenta il valore al di sotto del quale è situato, con una probabilità specificata, il valore assoluto della differenza tra due singoli risultati ottenuti in condizioni diverse (operatori diversi, apparecchi diversi e/o laboratori diversi e/o tempi diversi).

     Per “singolo risultato” si intende il valore ottenuto applicando una volta e completamente il metodo di analisi normalizzato su un solo campione. In mancanza di indicazioni la probabilità è del 95 %.

 

     II. METODI

 

Introduzione

 

     1. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

     1.1. Considerazione di carattere generale

     Il volume del campione di laboratorio destinato all'analisi deve normalmente essere di 1,5 l, a meno che una particolare determinazione richieda una maggiore quantità

     1.2. Preparazione del campione

     Il campione deve essere reso omogeneo prima dell'analisi.

     1.3. Conservazione

     Il campione preparato deve essere sempre conservato in un recipiente a tenuta d'aria e d'umidità e immagazzinato in modo da evitare il deterioramento; in particolare le chiusure ermetiche di sughero, gomma e plastica non devono venire in contatto diretto con l'alcole ed è espressamente vietato l'impiego della ceralacca.

 

     2. REAGENTI

     2.1. Acqua

     2.1.1. Ogniqualvolta si fa menzione di acqua in relazione a soluzioni, diluizioni o lavaggio, si deve usare acqua distillata o acqua demineralizzata di purezza almeno equivalente.

     2.1.2. Ogniqualvolta si fa riferimento a una “soluzione” o “diluizione” senza ulteriori indicazioni di reagenti, si intende una soluzione acquosa.

     2.2. Prodotti chimici

     Tutti i prodotti chimici, salvo diversa specificazione, devono possedere la qualità propria dei reagenti utilizzati per analisi.

 

     3. APPARECCHIATURA

     3.1. Elenco delle apparecchiature

     L'elenco delle apparecchiature comprende solo voci destinate a un uso speciale e voci con una particolare specificazione.

     3.2. Bilancia per analisi

     La bilancia per analisi è una bilancia con una sensibilità di almeno 0,1 mg.

 

     4. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

     4.1. Risultati

     Il risultato indicato nella relazione d'analisi è il valore medio ottenuto con almeno due determinazioni di soddisfacente ripetibilità (fattore “r” ).

     4.2. Calcolo dei risultati

     Salvo diversa specificazione, i risultati devono essere calcolati in grammi per ettolitro di etanolo al 100 % vol.

     4.3. Numero di cifre significative

     Il risultato non deve contenere più cifre significative di quante siano richieste dalla precisione del metodo d'analisi utilizzato.

 

Metodo 1: Determinazione del contenuto d'alcole

 

     Il titolo alcolometrico volumico dell'alcole deve essere determinato secondo le disposizioni nazionali vigenti o, in caso di controversia, mediante alcolometri o densimetri, quali sono definiti nella direttiva 76/765/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole.

     Esso è espresso in percentuale volumica, come prescritto dalla direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche.

 

Metodo 2: Valutazione del colore e della limpidezza

 

     1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

     Il metodo consente di determinare il colore e la limpidezza dell'alcole neutro.

 

     2. DEFINIZIONE

     Colore e limpidezza: il colore e la limpidezza determinati con il procedimento indicato.

 

     3. PRINCIPIO

     Il colore e la limpidezza sono valutati con metodo visivo mediante confronto con acqua su fondo bianco e su fondo nero.

 

     4. APPARECCHIATURA

     Cilindri di vetro, incolori, altezza minima 40 cm.

 

     5. PROCEDIMENTO

     Collocare due cilindri di vetro (punto 4) sul fondo bianco o nero e riempire un cilindro con il campione fino ad una altezza di circa 40 cm e l'altro con acqua fino alla stessa altezza.

     Osservare il campione dall'alto, ossia attraverso la lunghezza del cilindro, e confrontarlo con il tubo di confronto.

 

     6. INTERPRETAZIONE

     Valutare il colore e la limpidezza del campione, osservandolo come stabilito al punto 5.

 

Metodo 3: Determinazione del tempo di decolorazione del permanganato

 

     1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

     Il metodo determina il tempo di decolorazione di una soluzione di permanganato per l'alcole neutro.

 

     2. DEFINIZIONE

     Il tempo di decolorazione del permanganato è il numero di minuti necessari affinché il colore del campione corrisponda al colore standard dopo l'aggiunta, al 10 ml del campione, di 1 ml d'una soluzione di 1 mmol/l di permanganato di potassio.

 

     3. PRINCIPIO

     Il tempo necessario affinché il colore del campione, dopo l'aggiunta del permanganato di potassio, corrisponda a un colore standard è determinato e definito come tempo di decolorazione del permanganato.

 

     4. REAGENTI

     4.1. Soluzione di permanganato di potassio 1 mmol/l. Preparare immediatamente prima dell'uso.

     4.2. Soluzione colorata A (rossa)

     - pesare esattamente 59,50 g di CoCI2.6 H2O

     - miscelare 25 ml di acido cloridrico (ρ20 = 1,19 gr/ml) e 975 ml d'acqua

     - al quantitativo pesato di cloruro di cobalto aggiungere una parte della miscela acido cloridrico - acqua in un matraccio tarato da 1 000 ml e portare a volume, ad una temperatura di 20 °C, col resto della miscela.

     4.3. Soluzione colorata B (gialla)

     - pesare esattamente 45,00 g di FeCI36 H2O

     - miscelare 25 ml di HCI concentrato (ρ20 = 1,19 gr/ml) e 975 ml di acqua e procedere col quantitativo pesato di cloruro di ferro come per la soluzione A.

     4.4. Soluzione Standard colorata

     Pipettare 13 ml della soluzione colorata A e 5,5 mi della soluzione colorata B in un matraccio tarato da 100 ml e portare a volume, ad una temperatura di 20 °C, con acqua.

     Osservazione

     Le soluzioni colorate A e B possono essere conservate per parecchi mesi ad una temperatura di 4 °C e al riparo dalla luce, mentre invece lo standard dovrebbe essere rinnovato di tanto in tanto.

 

     5. APPARECCHIATURA

     5.1. Tubi di Nessler da 100 ml, in vetro trasparente incolore, graduati, da 50 ml, con tappo di vetro smerigliato oppure provette incolori, aventi un diametro di circa 20 mm.

     5.2. Pipette da 1, 2, 5, 10 e 50 ml.

     5.3. Termometro, misurante fino a 50 °C, graduato secondo divisioni di 0,1 o 0,2.

     5.4. Bilancia analitica.

     5.5. Bagnomaria termostatato a 20 ± 0,5 °C.

     5.6. Matracci tarati, da 100 ml e da 1 000 ml, con tappi di vetro smerigliato.

 

     6. PROCEDIMENTO

     6.1. - Pipettare 10 ml del campione in una provetta o 50 ml in un tubo di Nessler

     - Immergere in bagnomaria a 20 °C

     - Aggiungere 1 ml o 5 ml, a seconda del quantitativo di campione usato, di soluzione di KMnO4 1 mmol/l, mescolare e lasciare a bagnomaria a 20 °C

     - Prendere nota del tempo di inizio

     - Pipettare 10 ml dello standard in una provetta dello stesso diametro o 50 ml dello standard in un tubo di Nessler

     - Osservare il cambiamento di colore del campione e confrontarlo di tanto in tanto con lo standard colorato contro uno sfondo bianco

     - Appena il campione ha lo stesso colore dello standard stabilire il tempo trascorso.

     Osservazione

     Durante la prova la soluzione del campione non può essere esposta alla luce diretta del sole.

 

     7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

     7.1. Interpretazione

     Il tempo di decolorazione è il tempo necessario affinché il colore del cilindro del campione corrisponda a quello del cilindro standard. Per un alcole neutro questo periodo deve corrispondere ad almeno 18 minuti alla temperatura di 20 °C.

     7.2. Ripetibilità

     La differenza tra i tempi di due prove effettuate dallo stesso campione, simultaneamente o in rapida successione, nelle medesime condizioni, non deve superare 2 minuti.

 

     8. OSSERVAZIONI

     8.1. Tracce di biossido di manganese hanno effetto catalizzante sulla reazione; assicurarsi che le pipette e le provette utilizzate siano state scrupolosamente pulite e siano esclusivamente riservate a questo uso. Pulirle con acido cloridrico e sciacquarle accuratamente con acqua; il vetro non deve presentare tracce brunaste.

     8.2. La qualità dell'acqua impiegata per preparare la soluzione diluita di permanganato (4.1) deve essere accuratamente controllata; essa non deve consumare parte del quantitativo di permanganato. Se non è possibile ottenere la qualità richiesta, occorre portare ad ebollizione acqua distillata aggiungendo una piccola quantità di permanganato per ottenere una colorazione leggermente rosa. La soluzione così ottenuta dovrà quindi essere raffreddata ed usata per la diluizione.

     8.3. Per taluni campioni la decolorazione può avvenire senza passare attraverso la sfumatura esatta della soluzione di riferimento.

     8.4. La prova del permanganato può essere falsata se il campione di alcole da analizzare non è stato conservato in un recipiente perfettamente pulito, chiuso da un tappo di vetro smerigliato sciacquato con alcole o da un altro tappo rivestito di stagno o di alluminio.

 

Metodo 4: Determinazione delle aldeidi

 

     1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

     Il metodo determina le aldeidi dell'alcole neutro, espresse in acetaldeide.

 

     2. DEFINIZIONE

     Il tenore di aldeidi è il contenuto di aldeidi determinato con il metodo indicato, espresso in acetaldeide.

 

     3. PRINCIPIO

     Il colore ottenuto dopo la reazione del campione con il reagente di Schiff è confrontato con soluzioni standard il cui tenore di acetaldeide è noto.

 

     4. REAGENTI

     Cloridrato di ρ-Rosanilina (fuxina basica)

     Solfito di sodio oppure metadisolfito di sodio anidro

     Acido cloridrico, densità ρ20 = 1,19 gr/ml.

     Carbone attivo, in polvere.

     Soluzione di amido, costituita da 1 g di amido solubile e da 5 mg di HgI2 (conservante) che vengono sospesi in poca acqua fredda, miscelati con 500 ml di acqua bollente, lasciati bollire per 5 minuti e filtrati dopo il raffreddamento.

     Soluzione di iodio 0,05 mol/l

     1-amino-etanolo CH3 x CH (NH2)(OH (P.M. 61,08).

     Preparazione del reagente di Schiff

     - Sciogliere 0,5 g di cloridrato di ρ-rosanilina polverizzata in circa 1 000 ml di acqua calda, in un matraccio tarato da 2 000 ml

     - Se necessario, lasciare in bagnomaria fino a soluzione completa

     - Sciogliere 30 g di solfito di sodio anidro (oppure un quantitativo equivalente di sodio metadisolfito) in circa 200 ml di acqua ed aggiungere alla soluzione raffreddata di ρ-rosanilina

     - Lasciar riposare per circa 10 minuti

     - Aggiungere 60 ml di acido cloridrico (ρ20 = 1,19 g/ml)

     - Dopo la decolorazione della soluzione - una leggera colorazione bruna può essere trascurata - portare a volume con acqua

     - Se necessario, filtrare su filtro a pieghe con poco carbone attivo, in modo che la soluzione diventi incolore.

     Osservazioni

     1) Il reagente di Schiff deve essere preparato almeno due settimane prima dell'uso.

     2) Il tenore di SO2 libera nel reagente deve essere compreso tra 2,8 e 6,0 mmol/1/100 ml, mentre il pH deve essere pari ad 1.

     Determinazione del tenore di SO2 libera

     - Pipettare 10 ml di reagente di Schiff in un Erlenmeyer da 250 ml

     - Aggiungere 200 ml di acqua

     - Aggiungere 5 ml di soluzione di amido

     - Titolare con una soluzione iodica 0,05 mol/l fino al punto di viraggio dell'amido

     Se il tenore di SO2 libera è al di fuori dei limiti indicati:

     - o esso deve essere alzato con una quantità calcolata di metadisolfito di sodio (0,126 g di Na2SO3/100 ml di reagente di Schiff per ogni mmol di SO2 che manca)

     - oppure deve essere abbassato insufflando aria.

     Calcolo della SO2 libera nel reagente:

     SO2 libera in mmol/100 ml di reagente = [ml consumati di soluzione iodica (0,05 mol/l) * 3,2 * 100] / [64 * 10] = [ml consumati di soluzione iodica (0,05 mol/l)] / 2

     Nota importante

     Qualora vengano usati altri metodi per la preparazione del reagente di Schiff, sarà opportuno verificare la sensibilità di detto reagente. Durante la prova:

     - non deve apparire alcuna colorazione con l'alcole testimone esente da aldeidi,

     - la colorazione rosa deve essere percettibile a partire da 0,1 g di acetaldeide/HI alcole al 100 % vol.

     3) Purificazione dell'1-amino-etanolo reperibile in commercio

     - sciogliere completamente 5 g di 1-amino-etanolo in circa 15 ml di alcole 100 % vol,

     - aggiungere circa 50 ml di etere dietilico secco (precipitazione dell'1-amino-etanolo)

     - lasciare in frigorifero parecchie ore

     - separare i cristalli mediante filtrazione e lavare con etere dietilico secco

     - asciugare per 3-4 ore in essiccatore a vuoto, in presenza di acido solforico.

     Osservazione

     L'1-amino-etanolo purificato deve essere bianco, altrimenti la ricristallizzazione deve essere ripetuta.

 

     5. APPARECCHIATURA

     5.1. Tubi colorimetrici, ciascuno dei quali munito d'un tappo di vetro smerigliato, aventi la capacità di 20 ml

     5.2. Pipette da 1, 2, 3, 4, 5 e 10 ml.

     5.3. Bagnomaria termostatico regolabile a 20 ± 0,5 °C.

     5.4. Spettrofotometro con cuvette aventi un percorso ottico di 500 mm.

 

     6. PROCEDIMENTO

     6.1. Osservazione preliminare

     Durante la determinazione del tenore di aldeidi con questo metodo è necessario controllare che il tenore d'alcole del campione sia di almeno il 90,0 % in vol. In caso contrario esso deve essere aumentato aggiungendo un quantitativo corrispondente di etanolo esente da aldeidi.

     6.2. Curva di taratura

     - pesare esattamente su bilancia analitica 1,3860 g di 1-amino-etanolo puro, secco

     - trasferire mediante alcole esente da aldeidi in un matraccio tarato da 1 000 ml e portare a volume ad una temperatura di 20 °C. La soluzione contiene 1 g di acetaldeide per litro

     - eseguire una serie di diluizioni in due stadi, in modo che ne derivino 10 soluzioni standard aventi un tenore da 0,1 a 1,0 mg di acetaldeide per 100 ml di soluzione

     - determinare i valori di estinzione di queste soluzioni standard secondo il punto 6.3 e tracciare un diagramma.

     6.3. Determinazione del tenore di aldeidi

     - pipettare 5 ml di campione in un tubo per colorimetria

     - aggiungere 5 ml d'acqua, mescolare e mantenere alla temperatura costante di 20 °C

     - parallelamente preparare un bianco con 5 ml di etanolo al 96 % vol esente da aldeidi, aggiungere 5 ml d'acqua, mescolare e mantenere anche questa soluzione a una temperatura di 20 °C

     - successivamente aggiungere a ciascuno dei cilindri 5 ml di reagente di Schifi, chiudere con tappo smerigliato e agitare accuratamente

     - lasciare alla temperatura di 20 °C in bagnomaria per 20 minuti

     - versare i contenuti in cuvette

     - determinare il valore di estinzione a 546 nm.

     Osservazioni

     1) Per la determinazione dei valori delle aldeidi è necessario controllare ad ogni prova la validità della curva di taratura facendo il confronto con soluzioni di riferimento, altrimenti deve essere allestita una nuova curva di taratura.

     2) È necessario verificare che il bianco sia comunque incolore.

 

     7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

     7.1. Formula e metodo di calcolo

     Tracciare un grafico della densità ottica in funzione della concentrazione di acetaldeide e determinare, facendo riferimento a tale grafico, la concentrazione del campione.

     Il tenore di aldeidi espresso in acetaldeide, g/hl di etanolo 100 % vol, è dato dalla seguente formula:

     (100 * A) / T

     in cui:

     A = tenore di acetaldeide nella soluzione campione, in g/hl, determinato in confronto con la curva standard.

     T = titolo alcolometrico volumico del campione, determinato con il metodo 1.

     7.2. Ripetibilità

     La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate dallo stesso analista sullo stesso campione, simultaneamente o in rapida successione, nelle medesime condizioni, non deve superare 0,1 g di aldeide per hl di etanolo a 100 % vol.

 

Metodo 5: Determinazione degli alcoli superiori

 

     1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

     Il metodo determina gli alcoli superiori dell'alcole neutro, espressi in 2-metilpropan-1-olo.

 

     2. DEFINIZIONE

     Il tenore di alcoli superiori è il contenuto di alcoli superiori determinato col metodo indicato, espresso in 2-metilpropan-1-olo.

 

     3. PRINCIPIO

     Gli assorbimenti dei prodotti colorati risultanti dalla reazione tra alcoli superiori e un'aldeide aromatica in acido solforico calco (reazione di Komarowsky) sono determinati a 560 nm corretti dalla presenza di qualsiasi aldeide nel campione e confrontati con quelli prodotti dal 2-metilpropan-1-olo reagente alle medesime condizioni.

 

     4. REAGENTI

     4.1. Soluzione di aldeide salicilica, 1 % in peso, preparata aggiungendo 1 g di aldeide salicilica a 99 g di etanolo al 96 % vol (esente da olio di flemma).

     4.2. Acido solforico, concentrato, d = 1,84 g/ml.

     4.3. 2-metilpropan-1-olo.

     4.4. Soluzioni standard di 2-metilpropan-1-olo.

     Diluire il 2-metilpropan-1-olo (4.3) con etanolo al 96 % vol in modo da ottenere una serie di standard contenenti 0,1, 0,2, 0,4, 0,6 e 1,0 g di 2-metilpropan-1-olo per ettolitro di soluzione.

     4.5. Soluzioni standard di acetaldeide.

     Preparare le soluzioni standard di acetaldeide come descritto al punto 6.2 del metodo 4.

     4.6. Etanolo al 96 % vol esente da alcoli superiori e da aldeidi.

 

     5. APPARECCHIATURA

     5.1. Spettrofotometro UV/VIS, capace di determinare l'assorbimento di soluzioni a 560 nm.

     5.2. Cuvette per spettrofotometro aventi spessori di 10, 20 e 50 mm.

     5.3. Bagnomaria termostatato, regolabile a 20 ± 0,5 °C.

     5.4. Tubi per colorimetria (Pyrex o simili) di vetro con pareti resistenti, provvisti di tappo smerigliato, di circa 50 ml.

 

     6. PROCEDIMENTO

     6.1. Tenore di aldeidi

     Determinare il tenore di aldeidi del campione, espresso in acetaldeide, secondo il metodo 4.

     6.2. Curva di taratura: 2-metilpropan-1-olo

     Versare con una pipetta 10 ml di ciascuna soluzione standard di 2-metilpropan-1-olo (4.4) in cilindri di vetro da 50 ml muniti di tappi di vetro smerigliato. Versare con una pipetta 1 ml di soluzione di aldeide salicilica (4.1) nei cilindri, quindi 20 ml di acido solforico (4.2). Mescolare bene i contenuti inclinando con cura più volte avanti e indietro i cilindri (preoccupandosi di sollevare il tappo ogni tanto). Lasciare 10 minuti a temperatura ambiente, quindi mettere a bagnomaria (5.3) ad una temperatura di 20 ± 0,5 °C. Dopo 20 minuti versare il contenuto in una serie di cuvette spettrofotometro.

     Esattamente 30 minuti dopo aver aggiunto l'acido solforico, determinare l'assorbimento delle soluzioni a 560 nm, usando l'acqua nella cuvetta di riferimento dello spettrofotometro.

     Tracciare una curva di taratura dell'assorbimento in funzione della concentrazione del 2-metilpropan-1-olo.

     6.3. Curva di taratura - Aldeidi

     Ripetere quanto descritto al punto 6.2, sostituendo però i 10 ml di ciascuna soluzione standard di 2-metilpropan-1-olo con 10 ml di ciascuna soluzione standard di acetaldeide.

     Tracciare una curva di taratura dell'assorbimento a 560 nm in funzione della concentrazione di acetaldeide.

     6.4. Determinazione del campione

     Ripetere quanto descritto al punto 6.2, sostituendo però i 10 ml delle soluzioni standard di 2-metilpropan-1-olo con 10 ml del campione.

     Determinare l'assorbimento del campione.

 

     7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

     7.1. Formula e metodo di calcolo

     7.1.1. Rettificare l'assorbimento del campione sottraendo il valore dell'assorbimento corrispondente alla concentrazione di aldeidi nel campione (ottenuta in base alla curva di taratura tracciata come indicato al punto 6.3).

     7.1.2. Determinare la concentrazione di alcoli superiori, nel campione, espressi in 2-metilpropan-1-olo, in base alla curva di taratura tracciata come indicato al punto 6.2, usando però l'assorbimento rettificato (7.1.1).

     7.1.3. Il tenore di alcoli superiori, espresso in 2-metilpropan-1-olo, in g per hl etanolo al 100 % vol, è dato dalla formula:

     (A * 100) / T

     in cui:

     A = concentrazione di alcoli superiori nel campione, determinata come indicato al punto 7.1.2.

     T = titolo alcolometrico volumico del campione, determinato con il metodo 1.

     7.2. Ripetibilità

     La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate dallo stesso analista sullo stesso campione, simultaneamente o in rapida successione, nelle medesime condizioni, non deve superare 0,25 g per hl di etanolo a 100 % vol.

 

Metodo 6: Determinazione dell'acidità totale

 

     1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

     Il metodo determina l'acidità totale dell'alcole neutro, espressa in acido acetico.

 

     2. DEFINIZIONE

     L'acidità totale, espressa in acido acetico, è determinata con il metodo indicato.

 

     3. PRINCIPIO

     Il campione, dopo essere stato degassato, è titolato con una soluzione standard d'idrossido di sodio, e l'acidità è espressa in acido acetico.

 

     4. REAGENTI

     4.1. Soluzione d'idrossido di sodio, 0,01 mol/1 e 0,1 mol/1, conservata in modo da rendere minimo il contatto con l'anidride carbonica.

     4.2. Soluzione di carminio d'indaco (A)

     - pesare 0,2 g di carminio d'indaco

     - sciogliere in 40 ml di acqua e portare a 100 g con etanolo.Soluzione di rossofenolo (B)

     - pesare 0,2 gr di rossofenolo

     - sciogliere in 6 ml di soluzione di idrossido di sodio 0,1 mol/l e portare a volume con acqua in un matraccio tarato da 100 ml.

 

     5. APPARECCHIATURA

     5.1. Buretta oppure titolatore automatico.

     5.2. Pipetta da 100 ml.

     5.3. Pallone da 250 ml con collo a smeriglio.

     5.4. Refrigerante a ricadere con collo a smeriglio.

 

     6. PROCEDIMENTO

     - Pipettare 100 ml di campione in un pallone da 250 ml

     - Aggiungere sassolini da ebollizione e portare rapidamente all'ebollizione nel refrigerante a ricadere

     - Aggiungere alla soluzione calda una goccia di ciascuno degli indicatori A e B

     - Successivamente titolare con soda 0,01 mol/l fino al primo viraggio da verde-giallo a violetto.

 

     7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

     7.1. Formula e metodo di calcolo

     Il tenore di acidità totale, espresso in gr acido acetico, per hl di etanolo a 100 % vol, è dato dalla seguente formula:

     (V * 60) / T

     in cui:

     V = sono i millilitri di idrossido di sodio a 0,01 mol/l necessari per la neutralizzazione.

     T = è il titolo alcolometrico volumico del campione, determinato con il metodo 1.

     7.2. Ripetibilità

     La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate dallo stesso analista sullo stesso campione, simultaneamente o in rapida successione, nelle medesime condizioni, non deve superare 0,1 g per hl di etanolo a 100 % vol.

 

Metodo 7: Determinazione degli esteri

 

     1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

     Il metodo determina gli esteri dell'alcole neutro, espressa in acetato d'etile.

 

     2. DEFINIZIONE

     Il tenore di esteri è il contenuto in esteri determinato con il metodo indicato, espresso in acetato d'etile.

 

     3. PRINCIPIO

     Gli esteri reagiscono quantitativamente con il cloridrato d'idrossilammina in soluzione alcalina, formando acidi idrossammici. Questi poi formano complessi colorati in presenza di ione ferrico in soluzione acida. La densità ottica di tali complessi è misurata a 525 nm.

 

     4. REAGENTI

     4.1. Acido cloridrico, 4 mol/l.

     4.2. Soluzione di cloruro ferrico, 0,37 mol/l in acido cloridrico 1 mol/l.

     4.3. Soluzione di cloridrati di idrossilammina, 2 mol/l. Conservare in frigorifero.

     4.4. Soluzione di idrossido di sodio, 3,5 mol/l.

     4.5. Soluzioni standard d'acetato d'etile contenenti 0,0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 g d'acetato d'etile per hl d'etanolo al 96 % vol, esente da esteri.

 

     5. APPARECCHIATURA

     5.1. Spettrofotometro d'assorbimento con cuvette aventi uno spessore di 50 mm.

 

     6. PROCEDIMENTO

     6.1. Curva di taratura

     - Pesare esattamente su bilancia analitica 1,0 g di acetato di etile

     - Trasferire a mezzo di alcole esente da esteri in un matraccio tarato da 1 000 ml e portare a volume, ad una temperatura di 20 °C

     - Effettuare una serie di diluizioni in due fasi, in modo che si vengano ad avere 20 soluzioni standard aventi un tenore di 0,1 fino a 2,0 mg di acetato di etile per 100 ml di soluzione

     - Determinare i valori di estinzione di detta soluzione di taratura conformemente al punto 6.2 e tracciare un diagramma.

     6.2. Determinazione del tenore di esteri

     - Pipettare 10 ml del campione nella provetta munita di tappo smerigliato

     - Aggiungere 2 ml della soluzione di cloridrato di idrossilammina

     - Parallelamente preparare il bianco con 10 ml di etanolo a 96 % vol esente da esteri e 2 ml di soluzione di cloridrato di idrossilammina

     - Successivamente aggiungere a ciascun cilindro 2 ml di soda, chiudere i cilindri con tappo smerigliato e agitare accuratamente

     - Lasciare per 15 m in bagnomaria a 20 °C di temperatura

     - A ciascuna provetta aggiungere 2 ml di acido cloridrico, agitare

     - Aggiungere 2 ml di soluzione di cloruro ferrico, mescolare accuratamente

     - Versare i contenuti in cuvette

     - Determinare il valore di estinzione a 525 nm.

 

     7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

     7.1. Formula e metodo di calcolo

     Tracciare il grafico della densità ottica delle soluzioni standard in funzione della loro concentrazione.

     Il tenore di esteri corrispondente al valore di estinzione (espresso come acetato di etile = A) viene dedotto dal diagramma e calcolato con la formula

     (A * 100) / T

     ed espresso in g/hl di etanolo al 100 % vol.

     T = tenore di alcole del campione in % vol determinato come descritto al metodo 1.

     7.2. Ripetibilità

     La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate dallo stesso analista sullo stesso campione, simultaneamente o in rapida successione, nelle medesime condizioni, non deve superare 0,1 g di esteri, espressi in acetato d'etile, per hl di etanolo al 100 % vol.

 

Metodo 8: Determinazione delle basi azotate volatili

 

     1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

     Il metodo determina le basi azotate volatili degli alcoli neutri, espresse in azoto.

 

     2. DEFINIZIONE

     Il tenore di basi azotate volatili è il contenuto di tali basi determinato con il metodo indicato, espresso in azoto.

 

     3. PRINCIPIO

     Il campione viene fatto evaporare fino a un piccolo volume, in presenza d'acido solforico, e il tenore d'ammoniaca è quindi determinato mediante la tecnica di microdiffusione di Conway.

 

     4. REAGENTI

     4.1. Acido solforico, 1 mol/l.

     4.2. Soluzione di indicatore d'acido borico. Sciogliere 10 g d'acido borico, 8 mg di verde di bromocresolo e 4 mg di rosso di metile in una soluzione di propan-2-olo al 30 % vol e portare a 1 000 ml con l'aggiunta del propan-2-olo al 30 % vol.

     4.3. Soluzione di idrossido di potassio, 500 g/l, privo di anidride carbonica.

     4.4. Acido cloridrico, 0,02 mol/l.

 

     5. APPARECCHIATURA

     5.1. Capsula d'evaporazione, di capacità sufficiente ad accogliere 50 ml del campione.

     5.2. Bagnomaria.

     5.3. Matraccio di Conway con un coperchio a tenuta perfetta: per la descrizione e le dimensioni suggerite vedere figura 1.

     5.4. Microburette, da 2 a 5 ml, graduate a 0,01 ml.

 

     6. PROCEDIMENTO

     6.1. Versare con una pipetta 50 ml del campione (o 200 ml del campione se si prevede un tenore d'azoto inferiore a 0,2 g per hl del campione) in una capsula di vetro, aggiungere 1 ml della soluzione d'acido solforico a 1 mol/l (4.1), porre la capsula (5.1) nel bagnomaria (5.2) e far evaporare fino a che resti approssimativamente 1 ml.

     6.2. Versare con una pipetta 1 ml della soluzione di indicatore di acido borico (4.2) nella vaschetta interna del matraccio di Conway (5.3) e far colare il liquido residuo del processo d'evaporazione (6.1) nella vaschetta esterna. Inclinare leggermente il matraccio di Conway e aggiungere circa 1 ml della soluzione di idrossido di potassio (4.3) nella vaschetta esterna, il più rapidamente possibile ma il più lontano possibile dalla maggior parte del liquido ivi contenuto. Sigillare immediatamente il matraccio di Conway chiudendolo con un coperchio a tenuta perfetta, spalmato di grasso.

     6.3. Mescolare le due soluzioni nella vaschetta esterna avendo cura che non vi sia nessun contatto tra i liquidi contenuti nelle due vaschette. Lasciar riposare per due ore.

     6.4. Titolare l'ammoniaca nella vaschetta interna mediante la soluzione di acido cloridrico a 0,02 mol/l (4.4), utilizzando una microburetta (5.4) fino alla neutralizzazione. Il volume di acido utilizzato deve essere compreso tra 0,2 e 0,9 ml; sia V1, il volume dell'acido utilizzato, espresso in ml.

     6.5. Effettuare una titolazione in bianco ripetendo le operazioni da 6.1 a 6.4, ma sostituendo, nell'operazione 6.1, i 50 ml del campione con un identico volume d'acqua. Sia V2 il volume di acido cloridrico utilizzato, espresso in ml.

 

     7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

     7.1. Formula e metodo di calcolo

     Il tenore di basi azotate volatili del campione, in g per hi di etanolo al 100 % vol, calcolato ed espresso in azoto, è dato dalla seguente formula:

      [(V1 - V0) * 2800] / (E * T)

     in cui:

     V1 = è il volume, in ml, dell'acido cloridrico usato per neutralizzare il campione.

     V2 = è il volume, in ml, dell'acido cloridrico usato nella prova in bianco.

     T = è il titolo alcolometrico volumico del campione determinato con il metodo 1.

     E = è il volume di campione usato in ml.

     7.2. Ripetibilità

     La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate dallo stesso analista sullo stesso campione, simultaneamente o in rapida successione, nelle medesime condizioni, non deve superare 0,05 g per hl di etanolo al 100 % vol.

 

     Figura 1: Reattore di Conway

     (Omissis)

 

Metodo 9: Determinazione del metanolo

 

     1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

     Il metodo determina la presenza di metanolo nell'alcole neutro.

 

     2. DEFINIZIONE

     Il tenore di metanolo è il contenuto di metanolo determinato con il metodo indicato.

 

     3. PRINCIPIO

     La concentrazione di metanolo è determinata iniettando direttamente il campione in un cromatografo GLC.

 

     4. PROCEDIMENTO

     È adatto qualsiasi metodo glc, purché la colonna gas-cromatografica consenta di ottenere, nelle condizioni adottate per il procedimento, una separazione netta fra metanolo acetaldeide, etanolo e acetato di etile. Il limite di rivelazione del metanolo nell'etanolo deve essere inferiore a 2 g/hl.

 

     5. RIPETIBILITÀ

     La differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate dallo stesso analista sullo stesso campione, simultaneamente o in rapida successione, nelle medesime condizioni, non deve essere superiore a 2 g di metanolo per hl di etanolo al 100 % vol.

 

Metodo 10: Determinazione del residuo secco

 

     1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

     Il metodo determina il residuo secco degli alcoli neutri.

 

     2. DEFINIZIONE

     Il tenore di residuo secco è il contenuto di residuo secco determinato con il metodo indicato.

 

     3. PRINCIPIO

     Una frazione del campione è essiccata a 103 °C e il residuo è determinato gravimetricamente.

 

     4. APPARECCHIATURA

     4.1. Bagnomaria bollente.

     4.2. Capsula da evaporazione, di capacità adeguata.

     4.3. Essiccatore, contenente gel di silice (o un essiccante equivalente) attivato di fresco, con un indicatore del tenore d'umidità.

     4.4. Bilancia per analisi.

     4.5. Stufa, controllata con termostato alla temperatura di 103 ± 2 °C.

 

     5. PROCEDIMENTO

     Pesare con cura, con l'approssimazione di 0,1 mg, una capsula da evaporazione pulita ed asciutta (4.2) (M0). Versare nella capsula con una pipetta, se necessario in parecchie volte, un quantitativo di campione sufficiente (100-250 ml) (V0). Porre la capsula con il campione in un bagno d'acqua bollente (4.1), portare a secco. Mettere nella stufa (4.5) a 103 °C ± 2 °C per 30 minuti, quindi trasferire il piatto con il residuo in un essiccatore (4.3). Lasciar raffreddare la capsula per 30 minuti e quindi pesare la capsula con il residuo, con l'approssimazione di 0,1 mg (M1).

 

     6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

     6.1. Formula e metodo di calcolo

     Il tenore di residuo secco, in g per hi di etanolo al 100 % vol, è dato dalla seguente formula:

      [(M1 - M0) * 107] / (V0 * T)

     in cui:

     M0 = è la massa, in g della capsula pulita ed asciutta.

     M1 = è la massa, in g, del piatto e del residuo dopo l'essiccamento.

     V0 = è il volume del campione preso per essere essiccato.

     T = è il titolo alcolometrico volumico del campione, determinato con il metodo 1.

     6.2. Ripetibilità

     La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate dallo stesso analista sullo stesso campione, simultaneamente o in rapida successione, nelle medesime condizioni, non deve superare 0,5 g per hl di etanolo a 100 % vol.

 

Metodo 11: prova limite per l'assenza di furfurale

 

     1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

     Il metodo rivela la presenza di furfurale nell'alcole neutro.

 

     2. DEFINIZIONE

     La concentrazione limite di furfurale rivelabile è quella determinata con il metodo indicato.

 

     3. PRINCIPIO

     Il campione di alcole è mescolato con anilina e acido acetico glaciale. La presenza di furfurale è indicata dal colore rosa salmone che compare nella soluzione entro 20 minuti dalla miscelazione.

 

     4. REAGENTI

     4.1. Anilina distillata di recente.

     4.2. Acido acetico glaciale.

 

     5. APPARECCHIATURA

     Provette munite di tappi di vetro smerigliato.

 

     6. PROCEDIMENTO

     Versare con una pipetta 10 ml del campione in una provetta (5); aggiungere 0,5 ml di anilina e 2 ml di acido acetico glaciale. Agitare la provetta in modo da miscelare il contenuto.

 

     7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

     7.1. Interpretazione della prova limite

     Se la colorazione rosa salmone nel tubo compare prima di 20 minuti, la prova è positiva e il campione contiene furfurale.

     7.2. Osservazioni

     I risultati di due prove limite effettuate dallo stesso analista sullo stesso campione, simultaneamente o in rapida successione, nelle medesime condizioni, devono essere identici.

 

Metodo 12: prova di assorbanza all'ultravioletto

 

     1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

     Con questo metodo viene determinata la trasparenza ottica dell'alcole neutro.

 

     2. PRINCIPIO

     Viene misurata la trasparenza ottica del campione ed una lunghezza d'onda compresa tra 220 e 270 nm rispetto a una determinata sostanza di riferimento di elevata trasparenza ottica.

 

     3. APPARECCHIATURA

     3.1. Spettrofotometro UV-VIS

     3.2. Cuvette di quarzo, spessore 10 mm, di trasparenza spettrale eguale.

 

     4. REAGENTI

     n-Esao per spettroscopia.

 

     5. PROCEDIMENTO

     - Presciacquare la cuvetta pulita con la soluzione del campione e riempirla poi con il campione, asciugando la cuvetta all'esterno

     - Trattare nello stesso modo la cuvetta (le cuvette) di riferimento con n-Esano e riempire

     - Determinare i valori di estinzione e tracciare un diagramma.

 

     6. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

     Le estinzioni constatate a 270, 240, 230 e 220 nm non devono superare i seguenti valori: 0,02; 0,08; 0,18 e 0,3.

     La curva di estinzione deve essere un decorso regolare e uniforme.

 

Metodo 13: Determinazione del tenore di 14C nell'etanolo

 

     1. PROCEDIMENTO PER INDIVIDUARE IL TIPO DI ALCOLE

     La determinazione del tenore di 14C nell etanolo rende possibile la distinzione tra alcole di materie prime fossili (il cosiddetto alcole sintetico) e alcole da materie prime recenti (il cosiddetto alcole di fermentazione).

 

     2. DEFINIZIONE

     Con l'espressione “tenore di 14C nell'etanolo” si intende il tenore di 14C determinato con il procedimento descritto qui di seguito.

     Il tenore naturale di 14C nell'atmosfera (valore di riferimento) che viene assorbito dalle piante viventi mediante assimilazione, non è un valore costante. Di conseguenza il valore di riferimento per l'etanolo viene determinato ogni volta dalle materie prime dell'ultimo periodo di crescita. Questo valore di riferimento, denominato valore annuo di riferimento, viene determinato ogni anno mediante analisi effettuate in cooperazione tra l'Ufficio comunitario di riferimento ed il Centro comune di ricerca di Ispra.

 

     3. PRINCIPIO

     Il tenore di 14C viene direttamente determinato mediante contatore a scintillazione liquida in campioni contenenti alcole in ragione di almeno l'85 % in peso di etanolo.

 

     4. REAGENTI

     4.1. Soluzione per scintillazione al toluene

     5,0 g di 2,5-difenilossazolo (PPO)

     0,5 g di ρ-Bis-[4-metil-5-fenilossazolil(2)]-benzene (dimetil-POPOP) in 1 litro di toluene per analisi.

     Possono essere usati anche scintillatori al toluene di questa composizione, disponibili in commercio e pronti per l'uso.

 

     4.2. Standard di 14C

     n-Esadecano con 14C, avente un'attività di circa 1 x 106 dpm/g (/circa 1,67.106 cBq/g) e una precisione dell'attività determinata di ± 2 % rel.

     4.3. Etanolo esente da 14C

     Alcole di sintesi proveniente da materie prime di origine fossile con un contenuto minimo di 85 % in peso di etanolo per la determinazione dell'effetto zero.

     4.4. Alcole proveniente da materie prime recenti, del più recente periodo di crescita con un contenuto minimo dell'85 % in peso di etanolo come materiale di riferimento.

 

     5. APPARECCHIATURA

     5.1. Spettrometro per scintillazione liquida a più canali, provvisto di calcolatore e di standardizzazione automatica esterna nonché di indicazione del cosiddetto rapporto standard-canale esterno (versione disponibile di solito: 3 canali di misurazione e 2 canali per lo standard esterno).

     5.2. Provetta di conteggio povera di potassio, adatta all'apparecchio, con tappo a vite scuro, con protezione interna di polietilene.

     5.3. Pipette a volume fisso da 10 ml.

     5.4. Dosatore automatico da 10 ml.

     5.5. Pallone da 250 ml con collo a smeriglio.

     5.6. Distillatore di alcole provvisto di cappa, ad esempio quello di Micko.

     5.7. Microsiringa da 50 µl.

     5.8. Imbuto per picnometria, picnometro da 25 ml e da 50 ml.

     5.9. Termostato che consente di mantenere una temperatura costante di ± 0,01 °C.

     5.10. Tavole alcolometriche pratiche conformi alla direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche, pubblicate dalla Commissione delle Comunità europee (ISBN 92-825-0146-9).

 

     6. PROCEDIMENTO

     6.1. Regolazione dell'apparecchio

     La regolazione dell'apparecchio viene eseguita secondo le prescrizioni dei relativi fabbricanti. Le condizioni ottimali di misurazione si verificano quando il valore E2/B, il cosiddetto indice di qualità, è al massimo.

     E = Efficienza

     B = Base (effetto zero)

     Saranno ottimalizzati solo 2 canali di misurazione. Il terzo canale di misurazione resta totalmente aperto a scopo di controllo.

     6.2. Selezione delle provette da conteggio

     Un numero di provette da conteggio superiore a quelle che serviranno successivamente viene riempito ciascuna con 10 ml di alcole sintetico esente da 14C e 10 ml della soluzione per scintillazione (4.1) al toluene e ciascuna provetta viene singolarmente misurata almeno 4 volte per 100 min. Le provette il cui effetto zero si discosta di oltre il ± 1 % rel dal valore medio vengono scartate. Ai fini della selezione vengono usate esclusivamente provette nuove provenienti da uno stesso lotto.

     6.3. Determinazione del rapporto canale-standard esterno (RCSE)

     Con la registrazione del canale di cui al punto 6.1, durante la determinazione dell'efficienza, con l'ausilio del corrispondente programma di calcolo, viene determinato, il rapporto canale-standard esterno (RCSE). Come standard esterno deve essere usato il Cesio 137, che viene già predisposto nell'apparecchio dal fabbricante.

     6.4. Allestimento del campione

     Per la misurazione vengono usati campioni con un tenore minimo di etanolo dell'85 % in peso ed esenti da impurezze che assorbano al di sotto di 450 nm. Le piccole quantità di aldeidi ed esteri non interferiscono. Si scartano i primi ml e si raccoglie il distillato direttamente nel picnometro ed il tenore di alcole del campione è determinato con il picnometro. I valori da determinare vengono ricavati dalle tavole alcoliche ufficiali.

 

     7. MISURAZIONE DEI CAMPIONI CON LO STANDARD ESTERNO

     7.1. I campioni a debole estinzione, come quelli descritti al paragrafo 6.4, con un valore RCSE di circa 1,8, possono essere misurati con il rapporto standard esterno-canale, che è un termine di misura per il coefficiente di efficienza.

     7.2. Procedimento

     10 ml di ciascuno dei campioni preparati secondo il punto 6.4 vengono pipettati in una provetta da conteggio già controllata (selezionata) per l'effetto zero e in ciascuna di queste ultime vengono aggiunti 10 ml della soluzione per scintillazione al toluene (4.1), per mezzo di un dosatore automatico. I campioni contenuti nelle provette di conteggio vengono omogeneizzati con un opportuno numero di rotazioni, evitando che il liquido bagni lo strato di polietilene del tappo a vite. Nello stesso modo ai fini della determinazione dell'effetto zero, viene preparata una provetta da conteggio con etanolo fossile esente da 14C. Per verificare il relativo valore annuale del 14C viene preparato un duplicato di alcole recente proveniente dall'ultimo periodo di crescita, mescolando al contenuto di una delle provette da conteggio lo standard interno secondo il punto 8.

     I campioni di controllo, nonché quello relativo all'effetto zero vengono messi all'inizio della serie di misurazioni, la quale non deve comprendere più di 10 campioni da analizzare. Il tempo di misurazione totale per campione è di almeno 2 per 100 min. e la misurazione di ciascuno dei singoli campioni deve essere effettuata ogni volta di 100 min., per poter riconoscere un'eventuale deriva degli apparecchi o altri disturbi (un ciclo comprende dunque un intervallo di misurazione di 100 min. per campione).

     I campioni a effetto zero e quelli di controllo devono essere ripreparati dopo quattro settimane.

     Questo procedimento di misurazione richiede un dispendio minimo di materiale e di tempo. È particolarmente adatto per normali laboratori nei quali viene esaminato un numero elevato di campioni.

     Nel caso di campioni a bassa assorbanza (valore rapporto canale-standard esterno all'incirca 1,8) coefficiente di efficienza viene influenzato solo minimamente dal mutamento di questo valore. Se questo mutamento non supera il ± 5 % rel, il calcolo può essere effettuato con lo stesso coefficiente di efficienza. Nel caso di campioni con un'assorbanza più elevata, come ad esempio gli alcoli denaturati, il coefficiente di efficienza può essere determinato con la cosiddetta curva di correzione dell'assorbanza. Se non si dispone di un adeguato programma di calcolo, è necessario procedere a misure con lo standard interno, e in questo caso il coefficiente di efficienza viene determinata in modo univoco.

 

     8. MISURE DEI CAMPIONI CON LO STANDARD INTERNO ESADECANO 14C

     8.1. Procedimento

     I campioni di controllo e quelli ad effetto zero (etanolo recente e fossile) nonché il materiale sconosciuto vengono misurati in doppio. Un campione del duplicato viene messo in una provetta non selezionata alla quale è stata aggiunta una quantità esattamente dosata (30 µl) di esadecano 14C come standard interno [attività aggiunta circa 26 269 dpm/gC (circa 43 782 cBq/gC)]. Per quanto si riferisce alla restante preparazione dei campioni e al tempo di misurazione si deve procedere come viene spiegato nel paragrafo 7.2, ovvero nei campioni con standard interno il tempo di misurazione, mediante la preregolazione incorporata, deve essere limitato a 105 impulsi per circa 5 minuti. Per misure in serie (10 campioni per analisi) si prepara ogni volta una prova in doppio di campione di controllo e per quelle ad effetto zero che vengono poste all'inizio della serie di misurazioni.

     8.2. Utilizzazione dello standard interno e delle provette di conteggio

     Nelle misurazioni eseguite con lo standard interno, per evitare contaminazioni, la conservazione e la manipolazione dello stesso devono essere eseguite in un altro locale diverso da quello di preparazione e misurazione dei campioni analitici. Dopo la misurazione le provette ad effetto zero possono essere riutilizzate. I tappi a vite e le provette contenenti gli standard interni vengono eliminati.

 

     9. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

     9.1. L'unità di misura dell'attività dì una sostanza radioattiva è il Becquerel, 1 Bq = 1 disintegrazione/sec.

     L'indicazione della radioattività specifica viene fatta in Becquerel riferendosi ad 1 grammo di carbonio = Bq/gC.

     Per ottenere valori più vicini alla pratica, è conveniente esprimere il risultato in Centibecquerel = cBq/gC.

     Le indicazioni e formule di calcolo usate finora in letteratura, che sono basate sul dpm, possono essere per il momento mantenute. Per ottenere il corrispondente valore in Centibecquerel, è necessario soltanto moltiplicare il valore dpm trovato per il fattore 100/60

     9.2. Misure con lo standard esterno

     cBq/g C = [(cpmpr – cpmNE) * 1,918 * 100] / (V * F * Z * 60)

     9.3. Misure con lo standard interno

     cBq/g C = [(cpmpr – cpmNE) * dpmIS * 1,918 * 100] / [(cpmIS – cpmpr) * V * F * 60]

     9.4. Abbreviazioni

     cpmpr = Tasso di conteggio dei campioni per tutto il tempo di misurazione

     cpmNE = Tasso di conteggio del campione ad effetto zero determinato nello stesso modo

     cpmIS = Tasso di conteggio dei campioni provvisti di standard interno

     dpmIS = Quantità di standard interno aggiunta (radioattività calcolata in dpm)

     V = Volume dei campioni usati in ml

     F = Tenore in grammi di alcole puro per ml a seconda della concentrazione

     Z = Coefficiente di efficienza corrispondentemente al valore del rapporto canale-standard esterno 1,918 = Grammi di alcole/1 g di carbonio

 

     10. ATTENDIBILITÀ DEL METODO

     10.1. Ripetibilità (r)

     r = 0,632 cBQ/g C; S(r) = ± 0,223 cBq/g C

     10.2. Riproducibilità (R)

     R = 0,821 cBQ/g C; S(R) = ± 0,290 cBq/g C

 

 

ALLEGATO V

Comunicazione di rifiuto o di accettazione delle partite

nel quadro di una gara per l'esportazione di alcole di vino

 

     - Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

     - Data della gara:

     - Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario:

 

Numero della partita

Quantità in ettolitri

Ubicazione dell'alcole

Motivazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna

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[1] Abrogato dall'art. 103 del Regolamento (CE) n. 555/2008, con le modalità ivi previste.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2409/2000.

[3] Capo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[12] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[13] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[14] Comma così da ultimo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1219/2005.

[15] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[16] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[17] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[18] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[19] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[20] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[21] Paragrafo sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1774/2004 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 535/2005.

[22] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[23] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[24] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[25] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1774/2004.

[26] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[27] Paragrafo già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1219/2005 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1221/2006.

[28] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[29] Punto così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[30] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 545/2001.

[31] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 6 aprile 2004, n. L 100.

[32] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[33] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[34] Per una deroga alla presente lettera, vedi l’art. 1 del regolamento (CE) n. 1990/2004.

[35] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1774/2004.

[36] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1774/2004.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2464/2001.

[38] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 908/2004.

[39] Comma così da ultimo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1219/2005.

[40] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2464/2001.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2464/2001.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2464/2001.

[43] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2409/2000 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2464/2001.

[44] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2409/2000 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2464/2001.

[45] Articolo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1660/2001 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[46] Articolo già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1219/2005 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1221/2006.

[47] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[48] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[49] Paragrafo già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1219/2005 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1221/2006.

[50] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2429/2001.

[51] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[52] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[53] Capo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1795/2002.

[54] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1660/2001, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2022/2001, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2047/2001, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2409/2000, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2786/2000 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1795/2002.

[55] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1795/2002.

[56] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1774/2004.

[57] Paragrafo già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1774/2004 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1219/2005 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1221/2006.

[58] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1774/2004.

[59] Alinea così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1774/2004.

[60] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1774/2004.

[61] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1183/2003.

[62] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1183/2003.

[63] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 545/2001 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1795/2002.

[64] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1774/2004.

[65] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1795/2002.

[66] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1774/2004.

[67] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1795/2002.

[68] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1774/2004.

[69] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1795/2002.

[70] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2409/2000.

[71] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2409/2000.

[72] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1774/2004.

[73] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[74] Comma inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2409/2000.

[75] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[76] Paragrafo già sostituito dall'art. 20 del regolamento (CE) n. 1282/2001 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[77] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1774/2004.

[78] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1660/2001 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[79] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[80] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[81] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1660/2001.

[82] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 616/2005.

[83] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1820/2005.

[84] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1820/2005.

[85] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1820/2005.

[86] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2047/2001 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003, e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 616/2005.

[87] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 616/2005.

[88] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1820/2005.

[89] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1820/2005.

[90] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 616/2005.

[91] Lettera abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1820/2005.

[92] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 616/2005.

[93] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1820/2005.

[94] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 616/2005 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1820/2005.

[95] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 616/2005.

[96] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1660/2001.

[97] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[98] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 616/2005.

[99] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1660/2001 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 616/2005.

[100] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1660/2001 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 616/2005.

[101] Articolo già modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2786/2000 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1660/2001.

[102] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 616/2005.

[103] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[104] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[105] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1774/2004.

[106] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[107] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 616/2005.

[108] Titolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.

[109] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2003.