Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 11/08/2006 |
Numero: | 1221 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.6.1419 - Regolamento 11 agosto 2006, n. 1221.
Regolamento (CE) n. 1221/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
(G.U.U.E. 12 agosto 2006, n. L 221).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Gli articoli 45, 59 e 61 del
Data la notevole abbondanza del raccolto della campagna 2005/2006, in alcuni Stati membri vi sono difficoltà materiali a terminare tale distillazione entro i tempi previsti. Occorre pertanto posticipare tali date.
(2) L’articolo 63 bis del
Occorre determinare tale percentuale per la campagna 2006/2007.
(3) Occorre modificare di conseguenza il
(4) Per garantire la continuità delle operazioni con riguardo ai produttori interessati è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 16 luglio 2006.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all’articolo 45, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal testo seguente:
«In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 31 agosto della campagna successiva.»;
2) all’articolo 59, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:
«In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»;
3) all’articolo 61, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Tuttavia, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»;
4) all’articolo 63 bis, paragrafo 2, primo comma, l’ultima frase è sostituita dal testo seguente:
«Per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 tale percentuale è fissata al 25 %.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2006.