Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 09/10/2002 |
Numero: | 1795 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 1.6.H71 - Regolamento 9 ottobre 2002, n. 1795.
Regolamento (CE) n. 1795/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.
(G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 272).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il capo II del titolo III del
(2) Appare necessario ridefinire il periodo in cui può aver luogo la distillazione al fine di renderla maggiormente compatibile con i ritmi di produzione vinicola in tutti gli Stati membri produttori. Per lo stesso motivo occorre prevedere un periodo continuativo per la sottoscrizione e l'approvazione dei contratti di distillazione invece dei vari periodi di due settimane attualmente in vigore.
(3) L'esperienza delle ultime campagne ha dimostrato che i produttori di vino ricorrono maggiormente alla distillazione da parte di terzi, con il rischio che venga perturbato il mercato dell'alcole, dato che non può essere verificato il rispetto del prezzo minimo di acquisto del vino. Occorre pertanto non prevedere più questa possibilità in linea di massima, modificando l'articolo 65 del
(4) Tuttavia, in alcune regioni della Comunità esistono strutture particolari di produzione e di mercato, comprese quelle delle distillerie che il legislatore europeo aveva già individuato al momento dell'introduzione del regime di distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione. Si tratta dei produttori ubicati nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B o nelle superfici piantate a vigna in Austria, i quali, per precisi motivi strutturali, sono stati esentati dall'obbligo di distillazione. Per una di queste regioni è stato necessario modificare le regole per la distillazione di crisi per tener conto dei costi elevati del trasporto verso le distillerie, a causa del loro numero e della loro distribuzione geografica. Pertanto, senza poter ricorrere alla distillazione da parte di terzi, i produttori delle regioni summenzionate non avrebbero praticamente più accesso alla distillazione del vino in alcole per usi commestibili. Per non escludere tali produttori dal beneficio della misura comunitaria in questione, è opportuno stabilire che possano continuare a ricorrere alla distillazione da parte di terzi.
(5) Appare altresì necessario ridefinire i periodi e le condizioni di magazzinaggio dell'alcole ottenuto da tale distillazione, compresa la definizione dell'unità di misura dell'aiuto, al fine di tenere maggiormente conto della realtà economica del settore dell'alcole.
(6) L'esperienza acquisita ha messo in luce l'esistenza di alcune omissioni nel testo del
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) Il testo del capo II del titolo III è sostituito dal seguente:
(Omissis);
2) L'articolo 65 è modificato come segue:
a) il testo del paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) al paragrafo 7 è aggiunta la frase seguente:
(Omissis);
c) il primo comma del paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
Art. 2. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.